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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 45/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 45 /2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.07.1950, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandra Donzelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Galleria
Unione n. 1, giusta procura il calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Cogliate (MB), Via Montello n. 29, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carla Quaglia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Busto Arsizio, Corso Europa n. 14, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Ceriano Laghetto, via Volta, 16B è in locazione ed è abitata dalla signora
avendo il signor già trasferito altrove la residenza e asportato ogni effetto Parte_1 Pt_2 personale,
3) Il signor si impegna a inoltrare formale disdetta relativamente al contratto di Parte_2 locazione e la signora a sottoscriverne uno nuovo a lei solo intestato;
Parte_1 4) I coniugi, avendo autonome fonti di reddito, e avendo già provveduto alla definizione dei propri rapporti economici, rinunciano a pretendere reciprocamente alcun contributo a titolo di mantenimento:
5) I coniugi chiedono, altresì, decorsi i termine di legge, previa rimessione della causa sul ruolo con autorizzazione al deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi a seguito della separazione, di pronunciare, alle medesime condizioni sopra riportate, la cessazione dogli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Bovisio Masciago in data 01.06.1974 con trascrizione dell'atto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago al n. 14 p. 2, serie A anno 1974 (cfr. doc. 3- 4).
6) I coniugi chiedono, pertanto, di ordinare la trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio ed ogni altro incombente.
7) I coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
8) I coniugi rinunciano reciprocamente al deposito delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto bancari.
9) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 2 aprile 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Bovisio Masciago il 1° giugno 1974 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bovisio Masciago, anno 1974, n. 14, Parte II, Serie
A).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (2 aprile 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 45/2025, così statuisce:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Bovisio Masciago il 1° giugno 1974 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bovisio Masciago, anno 1974, n. 14, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio Masciago, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 45 /2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.07.1950, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandra Donzelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Galleria
Unione n. 1, giusta procura il calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Cogliate (MB), Via Montello n. 29, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carla Quaglia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Busto Arsizio, Corso Europa n. 14, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Ceriano Laghetto, via Volta, 16B è in locazione ed è abitata dalla signora
avendo il signor già trasferito altrove la residenza e asportato ogni effetto Parte_1 Pt_2 personale,
3) Il signor si impegna a inoltrare formale disdetta relativamente al contratto di Parte_2 locazione e la signora a sottoscriverne uno nuovo a lei solo intestato;
Parte_1 4) I coniugi, avendo autonome fonti di reddito, e avendo già provveduto alla definizione dei propri rapporti economici, rinunciano a pretendere reciprocamente alcun contributo a titolo di mantenimento:
5) I coniugi chiedono, altresì, decorsi i termine di legge, previa rimessione della causa sul ruolo con autorizzazione al deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi a seguito della separazione, di pronunciare, alle medesime condizioni sopra riportate, la cessazione dogli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Bovisio Masciago in data 01.06.1974 con trascrizione dell'atto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago al n. 14 p. 2, serie A anno 1974 (cfr. doc. 3- 4).
6) I coniugi chiedono, pertanto, di ordinare la trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio ed ogni altro incombente.
7) I coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
8) I coniugi rinunciano reciprocamente al deposito delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto bancari.
9) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 2 aprile 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Bovisio Masciago il 1° giugno 1974 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bovisio Masciago, anno 1974, n. 14, Parte II, Serie
A).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (2 aprile 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 45/2025, così statuisce:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Bovisio Masciago il 1° giugno 1974 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bovisio Masciago, anno 1974, n. 14, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio Masciago, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi