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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati
dott. Beatrice Magarò Presidente relatore dott. Alessandro Caronia Giudice
dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2394/2019 r.g. a cui è riunita la causa n.2708/22 affari civili contenziosi, vertente tra:
(nata a [...] allo Ionio il 25.07.1965), rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. FERRARO ANITA, presso il cui studio in Cassano allo Ionio, alla via Ponte
Nuovo, è domiciliata
RICORRENTE
E
(nato a [...] allo Ionio il 12.11.1958), rappresentato e difeso dall' CP_1
avv. ANDREA GAROFALO, presso il cui studio in Cassano allo Ionio, alla via P.
Maroncelli, è domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziali
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato il 10.09.2019, ha chiesto che fosse Parte_1
pronunciata la separazione con addebito dal coniuge , con cui ha CP_1
contratto matrimonio in Cassano allo Ionio in data 23.08.1986. Ha dedotto che dalla loro unione è nato un figlio, , il 22.05.1989; che nel mese di gennaio 2019, Persona_1
mentre la coppia era ospiti dei suoi genitori in una casa di campagna, il le aveva CP_1 confessato di avere una relazione sentimentale con un'altra donna da dieci anni;
che lo stesso, a seguito della confessione, era ritornato nella casa coniugale sita in Cassano, impedendole l'accesso; che, nei giorni successivi, il aveva prelevato tutti i risparmi CP_1
dei conti correnti cointestati, mettendo in atto, inoltre, atteggiamenti molesti e denigratori nei suoi confronti.
Ha, altresì, chiesto l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi ivi contenuti, la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, la restituzione della metà dei risparmi prelevati.
2. , con memoria depositata il 20.11.2019, ha dedotto che la ricorrente CP_1
era venuta meno agli obblighi coniugali già da molto tempo, a seguito della conversione ai
“Testimoni di Geova”; che ciò aveva incrinato i rapporti tra i coniugi e tra la ricorrente ed il figlio;
che è stato allontanato dalla abitazione di campagna, realizzata in costanza di Per_1
matrimonio dai coniugi stessi su un terreno dei genitori della ricorrente, ed era stato costretto a riparare in quella di paese. Ha chiesto il rigetto della richiesta di separazione, della domanda di addebito, della destinazione dei due alloggi abitativi rispettivamente a ciascun coniuge.
Fallito il tentativo di conciliazione, a seguito dell'udienza presidenziale del 4.12.2019, è stata disposta in via interinale l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati e la corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 a carico del per il mantenimento CP_1
della ricorrente, successivamente revocato dalla Corte di Appello di Catanzaro, a seguito del reclamo del 24 gennaio 2020 proposto da . CP_1
Con sentenza non definitiva n.1284/2021, del 29.11.2021 -passata in giudicato il
7.01.2022- questo Tribunale ha dichiarato la separazione tra i coniugi suindicati e il processo è proseguito per l'ulteriore istruttoria inerente le altre domande.
Il giudizio di separazione veniva iscritto al n.2394/19. Con ricorso depositato in data 25.11.22 chiedeva dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.08.86 con , CP_1
evidenziando la sussistenza dei relativi presupposti, atteso che la separazione durava ininterrottamente dal gennaio 2019 e comunque dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi il 04.12.19. Svolgeva di fatto le medesime considerazioni già rappresentate in sede di separazione, quanto alla condotta contraria ai doveri del matrimonio assunta dal coniuge, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con addebito al coniuge della relativa responsabilità, l'assegnazione della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere l'importo di € 400,00 CP_1
quale contributo al suo mantenimento.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando tuttavia le avverse deduzioni, si opponeva alla domanda di previsione di assegno divorzile a carico della ricorrente, chiedendo, altresi', il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, nonché previa ricognizione accertativa della proprietà e della valutazione tecnica dell'intero compendio patrimoniale nella disponibilità dei coniugi, attendere all'assegnazione della casa coniugale in favore del Sig. e della villetta in favore del la Sig. ra ( CP_1 Pt_1
tenuto conto che la stessa è, peraltro, comproprietaria del fondo sul quale insiste detto fabbricato); ad un tempo, disporre la corresponsione / restituzione in favore del resistente del 50% dei ratei del mutuo della casa coniugale, dell'assicurazione RCA, di detto immobile e del finanziamento, già anticipati dal resistente;
in via gradata, nella non voluta ipotesi di accoglimento dell'istanza avversaria di assegnazione della casa coniugale (uff iciale) , in uno col rigetto e la mancata assegnazione a parte resistente della villetta di San
Nicola, ordinare a carico della Sig. ra la corresponsione di un assegno di Pt_1 mantenimento mensile nella misura di almeno € 400,00, in favore del Sig. oltre CP_1
rivalutazione periodica.
Il giudizio di divorzio veniva iscritto al n.2708/22.
Con ordinanza del 13.11.24 veniva disposta la riunione del giudizio di divorzio avente n.
2708/22 al giudizio di separazione avente n. 2394/19.
Alla medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Separazione: A seguito della sentenza parziale di separazione emessa in data 06.12.21, passata in giudicato, il giudizio, è proseguito in ordine alle domande accessorie relative all'addebito della separazione ed alle questioni economiche.
1.1 Sulla domanda di addebito.
La domanda di addebito è infondata e non può trovare accoglimento.
Si premette che la domanda di addebito ha natura autonoma e distinta rispetto a quella di separazione e, come tale, è caratterizzata da una propria causa petendi e da un proprio petitum; essa presuppone la violazione dei doveri coniugali e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, per i quali sussiste l'onere della prova da parte del richiedente.
In sostanza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi;
è, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova circa la rilevanza del comportamento di un coniuge o di entrambi per il fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Con riferimento al profilo probatorio, grava sulla parte che chiede l'addebito sia l'onere di provare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri derivanti dal matrimonio sia l'efficacia causale del comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 16691 del 2020).
Nella fattispecie in esame non risulta provato che il abbia intrattenuto una relazione CP_1
extraconiugale con , essendo tale circostanza negata da entrambi, dal in Parte_2 CP_1
sede di interrogatorio formale, da in sede di escussione testimoniale. Parte_2
Si osserva, inoltre, che non si è dato seguito ad ulteriore istruttoria sul punto, atteso che le circostanze articolate sul punto oltre ad essere valutative , erano per lo più riferite a circostanze apprese dalla stessa parte.
Si osserva sul punto che in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (cfr. Cass. Civ. 569/15).
Peraltro, anche le richieste di prova, incentrate essenzialmente sulla prova della relazione extra coniugale intrattenuta dal non contengono elementi relativi all'impatto che la CP_1 asserita relazione avrebbe avuto sul venir meno dell'affectio coniugalis, essendo stato piuttosto dedotto che lo stesso avrebbe cercato il perdono della moglie.
Deve invero, ritenersi, alla luce delle reciproche accuse mosse dalle parti che col tempo sia venuta meno l'affectio coniugalis che aveva caratterizzato all'inizio, la convivenza matrimoniale, per scelte di vita, comportamenti assunti che hanno via via allontanato i coniugi l'uno dall'altro.
Nel caso de quo, dunque, risultando provato come la crisi matrimoniale sia insorta e maturata nel tempo, e considerato che alcun nesso causale è riscontrabile tra la predetta crisi ed il comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto dal allo stato non CP_1
provato va rigettata la domanda di addebito proposta da parte resistente.
1.2. La domanda di mantenimento in sede di separazione.
L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla resistente, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso di immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, per come evidenziato anche dalla Corte d'Appello in sede di reclamo ex art.708 c.p.c., ( cfr. decreto 10.04.20 L'insussistenza di un effettivo uno squilibrio economico;
la mancanza, allo stato, di elementi sulla cui base poter ragionevolmente ritenere un sacrificio da parte della reclamata di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e la non ravvisabilità di elementi dai quali poter ragionevolmente inferire un tenore di vita elevato della famiglia e, dunque, tale da non poter essere mantenuto dalla a mezzo delle proprie risorse economiche, consentono di Pt_1 ritenere che, allo stato, non sussistono i presupposti per l'attribuzione alla reclamata di un assegno di mantenimento, del quale deve pertanto essere disposta la revoca), non può ritenersi provato un effettivo squilibrio economico tra le parti tale da giustificare un assegno di mantenimento, avendo la stessa , già in sede di udienza Parte_1
presidenziale, dato atto di avere uno stipendio fisso come tecnico di laboratorio e di percepire la somma di € 1.400,00 mensili, retribuzione sostanzialmente analoga a quella percepita dal coniuge. La domanda di mantenimento, va pertanto rigettata.
2.Sulla domanda di assegnazione casa coniugale
La domanda non può trovare accoglimento sia in sede di divorzio che di separazione, non essendo stata dedotta la convivenza con figli minori o maggiorenni non autonomamente autosufficienti, per cui nessuna statuizione deve essere emessa in ordine all'assegnazione della casa coniugale che a norma dell'art. 337 sexies il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve tenere conto prioritariamente dell'interesse dei figli.
Sotto tale profilo, va infatti evidenziato che l'assegnazione della casa familiare, risponde all'esigenza della prole di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 27/02/2009, n. 4816).
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi sicchè, in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in favore dell'uno o dell'altro dei coniugi, non essendo la medesima neppure prevista in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ. 6979/07; cfr. Cass. Civ.
3015/18).
3.Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, devono ritenersi accertate le circostanze relative alla pronuncia della separazione tra le parti, ed alla protrazione ininterrotta della separazione da oltre un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso che si tratta di circostanze pacifiche tra le parti, comprovate dalla documentazione prodotta già menzionata. Pertanto considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23.08.86 in Cassano Ionio.
Deve, quindi, essere disposta la trasmissione a cura della cancelleria della presente pronuncia, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
3.1 Sulla domanda di assegno divorzile.
In ordine a tale domanda valgono le stesse considerazioni già espresse in sede di separazione, non risultando acclarata, né in pendenza del giudizio di separazione, né in sede di divorzio, una disparità di condizioni economiche tra le parti tale da giustificare l'attribuzione di un assegno divorzile, non essendo, peraltro, detta disparità neppure evidenziata nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Sulle domande di divisione dei risparmi e degli immobili in comproprietà
Tali domande formulate, sia in sede di separazione che di divorzio devono ritenersi inammissibili atteso che, per costante orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
dovendosi, pertanto, escludersi la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili (così come il risarcimento del danno), la divisione di beni, il rimborso di somme, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima
(cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n.
27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I
22.10.2004 n. 20638).
5. Sulle spese di lite.
In considerazione della natura del giudizio e del comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23.08.1986 tra e e trascritto nel registro atti di matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Castrovillari al n. 34, P I, Vol. 1 , anno 1986; - RIGETTA la domanda di addebito della separazione;
- RIGETTA la domanda di previsione di un contributo al mantenimento in favore di
[...]
Parte_1
- RIGETTA la domanda di assegno divorzile
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale
- DICHIARA inammissibili le richieste avanzate dalle parti.
- Dispone che a cura della Cancelleria copia della presente sentenza venga trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.02.24
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati
dott. Beatrice Magarò Presidente relatore dott. Alessandro Caronia Giudice
dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2394/2019 r.g. a cui è riunita la causa n.2708/22 affari civili contenziosi, vertente tra:
(nata a [...] allo Ionio il 25.07.1965), rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. FERRARO ANITA, presso il cui studio in Cassano allo Ionio, alla via Ponte
Nuovo, è domiciliata
RICORRENTE
E
(nato a [...] allo Ionio il 12.11.1958), rappresentato e difeso dall' CP_1
avv. ANDREA GAROFALO, presso il cui studio in Cassano allo Ionio, alla via P.
Maroncelli, è domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziali
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato il 10.09.2019, ha chiesto che fosse Parte_1
pronunciata la separazione con addebito dal coniuge , con cui ha CP_1
contratto matrimonio in Cassano allo Ionio in data 23.08.1986. Ha dedotto che dalla loro unione è nato un figlio, , il 22.05.1989; che nel mese di gennaio 2019, Persona_1
mentre la coppia era ospiti dei suoi genitori in una casa di campagna, il le aveva CP_1 confessato di avere una relazione sentimentale con un'altra donna da dieci anni;
che lo stesso, a seguito della confessione, era ritornato nella casa coniugale sita in Cassano, impedendole l'accesso; che, nei giorni successivi, il aveva prelevato tutti i risparmi CP_1
dei conti correnti cointestati, mettendo in atto, inoltre, atteggiamenti molesti e denigratori nei suoi confronti.
Ha, altresì, chiesto l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi ivi contenuti, la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, la restituzione della metà dei risparmi prelevati.
2. , con memoria depositata il 20.11.2019, ha dedotto che la ricorrente CP_1
era venuta meno agli obblighi coniugali già da molto tempo, a seguito della conversione ai
“Testimoni di Geova”; che ciò aveva incrinato i rapporti tra i coniugi e tra la ricorrente ed il figlio;
che è stato allontanato dalla abitazione di campagna, realizzata in costanza di Per_1
matrimonio dai coniugi stessi su un terreno dei genitori della ricorrente, ed era stato costretto a riparare in quella di paese. Ha chiesto il rigetto della richiesta di separazione, della domanda di addebito, della destinazione dei due alloggi abitativi rispettivamente a ciascun coniuge.
Fallito il tentativo di conciliazione, a seguito dell'udienza presidenziale del 4.12.2019, è stata disposta in via interinale l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati e la corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 a carico del per il mantenimento CP_1
della ricorrente, successivamente revocato dalla Corte di Appello di Catanzaro, a seguito del reclamo del 24 gennaio 2020 proposto da . CP_1
Con sentenza non definitiva n.1284/2021, del 29.11.2021 -passata in giudicato il
7.01.2022- questo Tribunale ha dichiarato la separazione tra i coniugi suindicati e il processo è proseguito per l'ulteriore istruttoria inerente le altre domande.
Il giudizio di separazione veniva iscritto al n.2394/19. Con ricorso depositato in data 25.11.22 chiedeva dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.08.86 con , CP_1
evidenziando la sussistenza dei relativi presupposti, atteso che la separazione durava ininterrottamente dal gennaio 2019 e comunque dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi il 04.12.19. Svolgeva di fatto le medesime considerazioni già rappresentate in sede di separazione, quanto alla condotta contraria ai doveri del matrimonio assunta dal coniuge, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con addebito al coniuge della relativa responsabilità, l'assegnazione della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere l'importo di € 400,00 CP_1
quale contributo al suo mantenimento.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando tuttavia le avverse deduzioni, si opponeva alla domanda di previsione di assegno divorzile a carico della ricorrente, chiedendo, altresi', il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, nonché previa ricognizione accertativa della proprietà e della valutazione tecnica dell'intero compendio patrimoniale nella disponibilità dei coniugi, attendere all'assegnazione della casa coniugale in favore del Sig. e della villetta in favore del la Sig. ra ( CP_1 Pt_1
tenuto conto che la stessa è, peraltro, comproprietaria del fondo sul quale insiste detto fabbricato); ad un tempo, disporre la corresponsione / restituzione in favore del resistente del 50% dei ratei del mutuo della casa coniugale, dell'assicurazione RCA, di detto immobile e del finanziamento, già anticipati dal resistente;
in via gradata, nella non voluta ipotesi di accoglimento dell'istanza avversaria di assegnazione della casa coniugale (uff iciale) , in uno col rigetto e la mancata assegnazione a parte resistente della villetta di San
Nicola, ordinare a carico della Sig. ra la corresponsione di un assegno di Pt_1 mantenimento mensile nella misura di almeno € 400,00, in favore del Sig. oltre CP_1
rivalutazione periodica.
Il giudizio di divorzio veniva iscritto al n.2708/22.
Con ordinanza del 13.11.24 veniva disposta la riunione del giudizio di divorzio avente n.
2708/22 al giudizio di separazione avente n. 2394/19.
Alla medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Separazione: A seguito della sentenza parziale di separazione emessa in data 06.12.21, passata in giudicato, il giudizio, è proseguito in ordine alle domande accessorie relative all'addebito della separazione ed alle questioni economiche.
1.1 Sulla domanda di addebito.
La domanda di addebito è infondata e non può trovare accoglimento.
Si premette che la domanda di addebito ha natura autonoma e distinta rispetto a quella di separazione e, come tale, è caratterizzata da una propria causa petendi e da un proprio petitum; essa presuppone la violazione dei doveri coniugali e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, per i quali sussiste l'onere della prova da parte del richiedente.
In sostanza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi;
è, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova circa la rilevanza del comportamento di un coniuge o di entrambi per il fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Con riferimento al profilo probatorio, grava sulla parte che chiede l'addebito sia l'onere di provare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri derivanti dal matrimonio sia l'efficacia causale del comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 16691 del 2020).
Nella fattispecie in esame non risulta provato che il abbia intrattenuto una relazione CP_1
extraconiugale con , essendo tale circostanza negata da entrambi, dal in Parte_2 CP_1
sede di interrogatorio formale, da in sede di escussione testimoniale. Parte_2
Si osserva, inoltre, che non si è dato seguito ad ulteriore istruttoria sul punto, atteso che le circostanze articolate sul punto oltre ad essere valutative , erano per lo più riferite a circostanze apprese dalla stessa parte.
Si osserva sul punto che in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (cfr. Cass. Civ. 569/15).
Peraltro, anche le richieste di prova, incentrate essenzialmente sulla prova della relazione extra coniugale intrattenuta dal non contengono elementi relativi all'impatto che la CP_1 asserita relazione avrebbe avuto sul venir meno dell'affectio coniugalis, essendo stato piuttosto dedotto che lo stesso avrebbe cercato il perdono della moglie.
Deve invero, ritenersi, alla luce delle reciproche accuse mosse dalle parti che col tempo sia venuta meno l'affectio coniugalis che aveva caratterizzato all'inizio, la convivenza matrimoniale, per scelte di vita, comportamenti assunti che hanno via via allontanato i coniugi l'uno dall'altro.
Nel caso de quo, dunque, risultando provato come la crisi matrimoniale sia insorta e maturata nel tempo, e considerato che alcun nesso causale è riscontrabile tra la predetta crisi ed il comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto dal allo stato non CP_1
provato va rigettata la domanda di addebito proposta da parte resistente.
1.2. La domanda di mantenimento in sede di separazione.
L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla resistente, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso di immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, per come evidenziato anche dalla Corte d'Appello in sede di reclamo ex art.708 c.p.c., ( cfr. decreto 10.04.20 L'insussistenza di un effettivo uno squilibrio economico;
la mancanza, allo stato, di elementi sulla cui base poter ragionevolmente ritenere un sacrificio da parte della reclamata di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e la non ravvisabilità di elementi dai quali poter ragionevolmente inferire un tenore di vita elevato della famiglia e, dunque, tale da non poter essere mantenuto dalla a mezzo delle proprie risorse economiche, consentono di Pt_1 ritenere che, allo stato, non sussistono i presupposti per l'attribuzione alla reclamata di un assegno di mantenimento, del quale deve pertanto essere disposta la revoca), non può ritenersi provato un effettivo squilibrio economico tra le parti tale da giustificare un assegno di mantenimento, avendo la stessa , già in sede di udienza Parte_1
presidenziale, dato atto di avere uno stipendio fisso come tecnico di laboratorio e di percepire la somma di € 1.400,00 mensili, retribuzione sostanzialmente analoga a quella percepita dal coniuge. La domanda di mantenimento, va pertanto rigettata.
2.Sulla domanda di assegnazione casa coniugale
La domanda non può trovare accoglimento sia in sede di divorzio che di separazione, non essendo stata dedotta la convivenza con figli minori o maggiorenni non autonomamente autosufficienti, per cui nessuna statuizione deve essere emessa in ordine all'assegnazione della casa coniugale che a norma dell'art. 337 sexies il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve tenere conto prioritariamente dell'interesse dei figli.
Sotto tale profilo, va infatti evidenziato che l'assegnazione della casa familiare, risponde all'esigenza della prole di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 27/02/2009, n. 4816).
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi sicchè, in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in favore dell'uno o dell'altro dei coniugi, non essendo la medesima neppure prevista in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ. 6979/07; cfr. Cass. Civ.
3015/18).
3.Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, devono ritenersi accertate le circostanze relative alla pronuncia della separazione tra le parti, ed alla protrazione ininterrotta della separazione da oltre un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso che si tratta di circostanze pacifiche tra le parti, comprovate dalla documentazione prodotta già menzionata. Pertanto considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23.08.86 in Cassano Ionio.
Deve, quindi, essere disposta la trasmissione a cura della cancelleria della presente pronuncia, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
3.1 Sulla domanda di assegno divorzile.
In ordine a tale domanda valgono le stesse considerazioni già espresse in sede di separazione, non risultando acclarata, né in pendenza del giudizio di separazione, né in sede di divorzio, una disparità di condizioni economiche tra le parti tale da giustificare l'attribuzione di un assegno divorzile, non essendo, peraltro, detta disparità neppure evidenziata nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Sulle domande di divisione dei risparmi e degli immobili in comproprietà
Tali domande formulate, sia in sede di separazione che di divorzio devono ritenersi inammissibili atteso che, per costante orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
dovendosi, pertanto, escludersi la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili (così come il risarcimento del danno), la divisione di beni, il rimborso di somme, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima
(cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n.
27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I
22.10.2004 n. 20638).
5. Sulle spese di lite.
In considerazione della natura del giudizio e del comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23.08.1986 tra e e trascritto nel registro atti di matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Castrovillari al n. 34, P I, Vol. 1 , anno 1986; - RIGETTA la domanda di addebito della separazione;
- RIGETTA la domanda di previsione di un contributo al mantenimento in favore di
[...]
Parte_1
- RIGETTA la domanda di assegno divorzile
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale
- DICHIARA inammissibili le richieste avanzate dalle parti.
- Dispone che a cura della Cancelleria copia della presente sentenza venga trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.02.24
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magarò