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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4871/22 R.G.
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta alla scadenza dei termini per il deposito delle note scritte per l'udienza del 4 febbraio 2025 nel procedimento iscritto al n. 4871/2022 R.G., promosso da:
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1
, e Persona_1 Persona_2 Parte_1 Parte_2
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Claudio Fiorucci e Luigi Persona_3
Santioni;
Ricorrenti
Contro
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Controparte_2
Vinci;
Resistente ha emesso la seguente
ORDINANZA (art. 702-bis c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.10.22, il sig. , in proprio e CP_1
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , e i Persona_1
sigg.ri , , e , rispettivamente Persona_2 Parte_1 Parte_2 Persona_3
marito e figlio, padre, madre, sorella e nonna di - deceduta l'8 gennaio Persona_4
2018 dopo essersi gettata dal tetto dell'Ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino ove era ricoverata per un'ingestione volontaria di farmaci in dosi non terapeutiche - hanno chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno morale da Controparte_2
perdita del rapporto parentale subito e, limitatamente al figlio minore, del danno patrimoniale per la perdita del contributo economico apportato dalla madre, per la
Pagina 1 complessiva somma di euro 1.900.000,00; ciò sull'assunto della sussistenza di responsabilità in capo ai sanitari in relazione al decesso della congiunta per inosservanza di quanto previsto dalla Raccomandazione Ministero della Salute del 4.3.2008 e dal Protocollo di Sicurezza USL
1 del 15.5.2015 per la prevenzione del rischio di suicidio in ospedale. CP_2
I ricorrenti hanno al fine esposto che la relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. aveva accertato che qualora i sanitari avessero adottato le specifiche misure previste per la prevenzione del rischio suicidio in ospedale, “l'evento morte della paziente , in corso di ricovero, non si Persona_4
sarebbe verificato in misura più probabile che non il contrario”, ponendo così in rapporto causale la condotta dei sanitari con il decesso della propria congiunta.
In particolare, hanno evidenziato che era giunta in ospedale a seguito di un Persona_4
evidente tentativo di suicidio, era già stata ricoverata nello stesso ospedale appena sei mesi prima per un altro atto autolesionistico posto in essere sempre assumendo una grande quantità di farmaci ed era una paziente psichiatrica in cura per depressione. Tali campanelli d'allarme, espressamente contemplati dai protocolli volti ad evitare il rischio suicidario, avrebbero dovuto comportare l'attivazione di specifiche misure preventive di sicurezza quali: allertare il personale e i familiari, controllare gli spostamenti e i trasferimenti, adottare misure di sicurezza ambientale e organizzativa, richiedere una consulenza psichiatrica in urgenza;
misure preventive che, ove attuate, avrebbero potuto limitare/evitare il rischio di verificazione del tragico evento suicidario.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.2.23 si è costituita in giudizio l' che ha eccepito in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità del rito sommario di cognizione prescelto per difetto dei presupposti, e ha chiesto il mutamento del rito in ordinario. Nel merito, l' ha richiesto il rinnovo della CP_2
consulenza tecnica svolta nel procedimento ex art. 696 c.p.c. poiché contraddittoria;
ha poi contestato che fosse stata offerta prova in ordine al nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento e insistito per il rigetto della domanda non essendovi stata, in realtà, alcuna colpa medica a carico dei sanitari nella causazione dell'evento suicidio, per natura altamente non prevedibile né prevenibile. L' ha poi contestato il quantum debeatur sia in punto di CP_2
Pagina 2 quantificazione sia per difetto di allegazione delle alterazioni della sfera morale dei danneggiati connesse alla morte della propria congiunta.
1.3 Con ordinanza del 1.3.23, ritenuta non meritevole di accoglimento la richiesta di mutamento del rito, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per a.t.p., evidenziando l'insussistenza dei presupposti per il rinnovo della consulenza tecnica.
All'udienza del 2.7.24, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una composizione bonaria della lite in ragione della mancata adesione della parte convenuta alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore ex art. 185 bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 4.2.25, sostituita dal deposito di note scritte, in esito alla quale è stata riservata per la decisione.
*****
2. In merito all'eccezione di inammissibilità del rito sommario, si osserva che, sul piano normativo, il disposto di cui all'art. 8, comma 1, della Legge n. 24/2017, prevede che chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto, preliminarmente, a proporre ricorso, ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile, dinanzi al giudice competente e la presentazione del ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento in alternativa al procedimento di mediazione. La norma persegue la finalità di ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria, mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare a cura di chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria. Nel caso in cui la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della stessa sono salvi se, entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, venga depositato presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
I ricorrenti hanno rispettato i termini perentori di introduzione del ricorso così come indicati all'art. 8 Legge n. 24/2017.
Quanto alla sussistenza dei presupposti per la trattazione della causa secondo il rito sommario, sarà sufficiente evidenziare che la valutazione in ordine alla applicabilità del rito
Pagina 3 in questione ai fini della risoluzione di una data controversia è rimessa al potere discrezionale del giudice che, ove ritenga, può procedere alla conversione (art. 702 ter, comma 2, c.p.c.).
Nel caso in esame, la snellezza della fase istruttoria, di fatto limitata (e limitabile) all'acquisizione agli atti del procedimento del fascicolo del procedimento per a.t.p., vale già di per sé a giustificare la scelta del rito sommario.
3. In merito alla responsabilità della struttura sanitaria, occorre precisare che la stessa, nei confronti del paziente, ha pacificamente natura contrattuale, in virtù del “contatto” che si instaura tra il medico ed il paziente che si affida alla struttura ospedaliera ed a cui richiede l'esecuzione di una prestazione professionale. Diversamente, la responsabilità della struttura sanitaria in relazione al danno rivendicato iure proprio dai congiunti del paziente ha natura extracontrattuale. La Corte di Cassazione, infatti, ha sul punto evidenziato che il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra la struttura ed il paziente, sì che i parenti o congiunti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene ad es. nel caso del nascituro (Cassazione civile, sez. VI, 26.07.2021, n. 21404).
In senso conforme, anche la giurisprudenza di merito ha evidenziato che nel caso di morte ascrivibile alla responsabilità dei medici operanti nella struttura sanitaria, poiché il rapporto di spedalità (di natura contrattuale) intercorre tra il paziente e la struttura sanitaria,
l'inadempimento della struttura genera esclusivamente nei confronti dell'assistito una responsabilità contrattuale, che può essere fatta valere iure hereditatis dai suoi eredi, senza che, invece, i congiunti (anche se eredi) possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro direttamente patiti per la perdita del rapporto parentale, potendo per tali danni essere invocata esclusivamente una responsabilità extracontrattuale (v. Tribunale di Terni,
10.11.2020, n. 725). Sono quindi del tutto eccezionali i casi in cui gli effetti del contratto si estendono a soggetti estranei al negozio stesso in applicazione del principio della relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c.1
Pagina 4 Facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, non è revocabile in dubbio la natura extracontrattuale della responsabilità dell Controparte_2
1 nei confronti dei ricorrenti, che hanno agito in qualità di “familiari” di e
[...] Persona_4
che in tale veste hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale causato dalla perdita di chance di vita del congiunto.
La natura extracontrattuale della responsabilità dell' comporta che sul Controparte_2
piano processuale incombe in capo ai ricorrenti l'onere della prova di tutti gli elementi strutturali dell'illecito ex art 2043 c.c., ossia il fatto illecito, l'evento dannoso, il nesso eziologico che deve intercorrere tra illecito e danno e l'elemento soggettivo consistente nel dolo o nella colpa del danneggiante. Si tratta, quindi, di un onere probatorio che si atteggia diversamente rispetto a quello previsto in materia di responsabilità contrattuale, ove il disposto di cui all'art. 1218 c.c. determina una più favorevole presunzione di responsabilità in capo al debitore, tenuto a fornire la prova dell'adempimento della prestazione in applicazione dei principi della presunzione di persistenza del diritto vantato dal creditore e della vicinanza dell'onere della prova. Al contrario, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale è il danneggiato a dover provare la totalità degli elementi strutturali dell'illecito tra i quali sia quello soggettivo sia quello oggettivo nel cui ambito rientra il nesso causale intercorrente tra condotta illecita ed evento pregiudizievole.
4. Ciò premesso, le risultanze della CTU effettuata in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 3142/2021 R.G. – pienamente rispondenti ai quesiti posti, prive di contraddizioni ed esaurientemente motivate, anche nella parte relativa alle risposte alle osservazioni critiche avanzate dalle parti - palesano la sussistenza di responsabilità della per il decesso della sig.ra . Controparte_2 Persona_4
I consulenti hanno ricostruito gli accadimenti, evidenziando, in sintesi: che la paziente era stata accompagnata il 7.1.2018 dai propri familiari presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Branca poiché aveva assunto farmaci con intento, se non suicidario, sicuramente autolesionistico, ed era stata quindi ricoverata;
che dall'anamnesi raccolta al momento del ricovero era emerso come la stessa fosse in terapia presso il Centro di Salute Mentale di congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cassazione civile, sez. III, 07.04.2022, n. 11320).
Pagina 5 Gubbio per una diagnosticata “depressione mascherata”; che la paziente era già stata ricoverata il 26.5.2017 presso lo stesso ospedale per il medesimo gesto autolesionistico
(diagnosi in accettazione di intossicazione acuta da benzodiazepine)ed era stata sottoposta a visita specialistica all'esito della quale era stato proposto un ricovero presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC), rifiutato dalla stessa paziente;
che la paziente, la mattina dell'8 gennaio 2018, approfittando della temporanea assenza della madre e del mancato controllo da parte del personale sanitario, era uscita dalla stanza di degenza, aveva
Part raggiunto la terrazza dell'ospedale e si era gettata nel vuoto;
che dalla cartella clinica del di Gubbio era emerso che negli ultimi mesi dell'anno 2017 la paziente aveva interrotto autonomamente la terapia farmacologica.
I CCTTUU hanno poi analizzato nel dettaglio il contenuto della Raccomandazione del
Ministero della Salute del 4 marzo 2008 e il protocollo adottato dalla il 15 Parte_4
maggio 2015, finalizzati alla prevenzione del suicidio del paziente in ospedale, che impongono ai sanitari di prestare particolare attenzione a tutti i pazienti che, a seguito di una approfondita anamnesi al momento della presa in carico, presentino una sintomatologia psichiatrica, in particolare se di natura depressiva, abbiano compiuto di gesti che rilevino un intendo suicidario o autolesionistico, facciano abuso di psicofarmaci e abbiano alle spalle pregressi tentativi di suicidio e abuso di sostanze psicotrope. In questi casi – tutti integranti
“particolari fattori di rischio” - le disposizioni del protocollo prevedono che debba essere informato tutto il personale del rischio di suicidio del paziente, debba essere richiesta una consulenza psichiatrica e psicologica al fine di indicare la terapia più idonea o decidere il trasferimento presso il SPDC, debbano essere coinvolti i familiari e gli assistenti e debbano essere adottate, ove possibile, misure di sicurezza ambientale e di impedimento dell'accesso in ambienti che potrebbero indurre ad atti di autolesionismo.
4.1 Con riferimento al profilo della colpa degli operatori, la consulenza, le cui conclusioni si condividono integralmente, ha evidenziato che vi è stata, almeno fino alle ore 8 dell'8 gennaio 2018 (momento in cui è stato richiesto il consulto specialistico psichiatrico), una condotta professionale imprudente da parte dei medici che hanno avuto in cura la paziente.
Ciò in quanto, nonostante la peculiare storia clinica e la precedente diagnosi di depressione
Pagina 6 mascherata, non fu richiesta subito una consulenza psichiatrica;
non furono adottate misure specifiche per evitare eventuali azioni autolesionistiche nonostante la paziente fosse stata condotta in ospedale proprio per la reiterazione di un gesto autolesionistico (assunzione di farmaci a dosi non terapeutiche); non furono eseguiti approfondimenti anamnestici, al momento del ricovero con i familiari dell'interessata né, da quanto risulta dalla documentazione sanitaria, furono impartite particolari raccomandazioni ai familiari (nel caso la madre) che badavano all'incolumità della congiunta durante il ricovero;
non fu effettuato un completo raccordo anamnestico al fine di acquisire il dato specifico relativo alla autonoma sospensione della terapia da parte della paziente;
pur non essendovi le condizioni per un
TSO, non fu neppure proposto un trasferimento in un SPDC, che non è detto la paziente avrebbe nuovamente rifiutato.
4.2 Sul piano del nesso eziologico, si evidenzia che il nesso causale va accertato tenendo conto che la condotta commissiva oppure omissiva del medico si deve porre come antecedente necessario - anche in concorso con altri - rispetto all'evento dannoso. Detto altrimenti, il nesso di causalità tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente che abbia generato - o anche solo contribuito a generare – l'evento va considerato causa dell'evento stesso, secondo una valutazione operata con criteri di probabilità scientifica.
Con riferimento alla causalità omissiva che viene in rilievo nel caso di specie, la giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che il nesso causale, in sede civile, è regolato, sul piano strutturale, dai principi della regolarità causale - integrati, se del caso, da quelli dell'aumento del rischio e dello scopo della norma violata - ferma restando, sul piano funzionale (i.e. della causalità specifica, ovvero della probabilità logica “combinata”), la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi al processo penale ove vige la regola dell'alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale. Sul piano funzionale, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il
Pagina 7 comportamento dovuto. Tale giudizio si conforma ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile (come in quella penale), non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza del factum probandum nell'ambito degli elementi di conferma (e, allo stesso tempo, di esclusione di altri possibili e alternativi) disponibili nel caso concreto, sulla base della combinazione logica degli elementi fattuali disponibili in seno al processo.
Nel caso di specie i consulenti tecnici hanno evidenziato con obiettiva chiarezza che, qualora i sanitari non avessero posto in essere le condotte omissive indicate e, al contrario, avessero adottato tutte le misure richieste dalle peculiarità del caso concreto, agendo in conformità al protocollo, “l'evento morte della paziente , in corso di ricovero, non si Persona_4
sarebbe verificato in misura più probabile che non il contrario”. Del resto, le condotte omesse erano specificamente destinate proprio ad evitare lo specifico evento che si è verificato, ossia il compimento di un gesto autolesionistico da parte della paziente ricoverata.
Che la peculiare situazione di fragilità della paziente non sia stata minimamente considerata dai sanitari che l'hanno avuta in carico, è reso evidente anche dalla visione delle registrazioni operate dalle telecamere di videosorveglianza dell'ospedale, acquisite nel fascicolo dell'a.t.p., che riprendono la sig.ra mentre si allontana dalla propria stanza, transitando nel Per_4
corridoio dell'ospedale; la stessa, al momento di allontanarsi dalla stanza, incrocia anche personale sanitario, senza essere fermata da alcuno e senza che alcuno le chieda il motivo dell'allontanamento. E ciò nonostante fosse evidente, o comunque facilmente riscontrabile dalla documentazione medica afferente la paziente, che la stessa si trovava in una delicatissima situazione psicologica, aveva sospeso autonomamente la terapia per la cura della depressione e aveva per ben due volte, in un arco di tempo ridotto, assunto farmaci in dosi non terapeutiche (la seconda volta in dosi anche non ben definite).
Non rilevano, per altro, le valutazioni della parte convenuta in merito all'imprevedibilità dell'evento suicidario e all'assioma “se uno vuole suicidarsi primo a poi lo fa” (cfr. pag. 6 delle note conclusive) in quanto tali evenienze sono da relegarsi al rango delle mere ipotesi,
Pagina 8 di per sé estranee all'oggetto della controversia, relativo all'accertamento della responsabilità della convenuta riguardo l'evento suicidario verificatosi in costanza di ricovero.
5. Il danno prodotto ai familiari dalla condotta omessa dei sanitari è quello unitario non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che si compone di due profili: la sofferenza interiore morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale di contrazione delle abitudini di vita.
Nell'accertare la sussistenza in capo ai familiari superstiti del detto danno, “il giudice è tenuto
a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistono uno o entrambi i profili di cui si compone (…) nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale) la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. civile n. 27658/2023 che richiama Cass. civile 28989/2019).
La Suprema Corte ha avuto modo anche da ultimo di osservare che la morte improvvisa di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727 c.c., che i familiari ad essa legati da vincolo affettivo subiscano una sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale (Cass. civile n. 14422/2021). Tale presunzione opera per i genitori, il coniuge, i figli e i fratelli della vittima, “a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto
l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo” (Cass. n. 3904/2025).
Il rapporto di convivenza non assurge, però, a connotato minimo di esistenza dei rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà e, pertanto, il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale può essere riconosciuto anche ai familiari non conviventi o
Pagina 9 non appartenenti al nucleo familiare minimo. Vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il danno di cui si controverte, pur se determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva" (cfr. Cass. ord. n.
7743/2020; Cass. n. 24689/2020; Cass. n. 9696/2020; Cass. n. 29332/2017). Ciò significa che il pregiudizio patito da familiari superstiti della vittima va sicuramente allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza dato che è l'esistenza stessa del rapporto parentale che fa presumere la sofferenza del familiare superstite, salva la possibilità per la controparte di fornire la prova contraria (ed è qui che sta la differenza con il danno in re ipsa per il quale non è prevista la possibilità di fornire prova contraria) (Cass. civile n. 27658/2023).
Un eventuale danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale esige, invece, la dimostrazione di quali siano stati i fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare anche facendo ricorso alla prova presuntiva;
spetta, quindi, al giudice il compito di procedere, sulla base delle evidenze probatorie raccolte, alla verifica della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita.
La liquidazione deve necessariamente tenere in considerazione i criteri valutativi individuati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e l'eventuale stabile convivenza del danneggiato con la vittima. In sede di valutazione equitativa del danno effettuata operando la necessaria personalizzazione in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalla Tabelle di Milano quando il caso concreto presenti circostanze peculiari di cui il parametro tabellare non possa necessariamente aver già tenuto conto, purché a sua volta dia adeguato conto in motivazione di tali peculiarità e di come esse siano state considerate.
Pagina 10 Dalla perdita di un congiunto, inoltre, può residuare anche un danno patrimoniale la cui prova può essere raggiunto per presunzioni (Cass. civile n. 31549/2018); ciò quando il superstite subisca la perdita di un'entrata che ragionevolmente si sarebbe potuta presumere come un duraturo vantaggio economico proveniente dall'attività lavorativa del congiunto, e ciò a maggior ragione nel caso in cui il danneggiato non abbia autosufficienza economica, come nel caso dei figli minorenni della vittima.
5.1 I ricorrenti hanno allegato di aver subito dalla morte della sig.ra Persona_4
rilevanti danni non patrimoniali. Si deduce in ricorso che il marito che CP_1
all'epoca dell'evento aveva 34 anni, ha visto la sua vita stravolta essendosi trovato vedovo e da solo a crescere il figlio di appena 2 anni e 9 mesi, e dovendo necessariamente continuare a lavorare, con importante danno anche alla vita di relazione;
il figlio minore si trova Per_1
costretto a vivere e crescere senza la figura materna;
i genitori della vittima, oltre a subire un'importante sofferenza per la perdita della figlia, hanno visto modificata la propria quotidianità anche considerando che vivevano, seppur in interni diversi, nello stesso stabile in cui viveva la figlia con la propria famiglia;
l'unica sorella, aveva un forte legame Pt_2
con la vittima e viveva a poca distanza da lei ed avrebbe quindi subito, oltre al danno morale, anche un danno da relazione;
la nonna, ha subito un danno morale per la Persona_3
prematura scomparsa della nipote.
Procedendo all'applicazione al caso di specie dei dettami giuridici esposti al punto precedente, il danno morale per la sofferenza soggettiva deve certamente essere riconosciuto, poiché presunto, ai familiari “stretti”, ossia ai genitori, alla sorella, al marito e al figlio;
non è stata fornita, infatti, dalla parte convenuta, alcuna prova contraria sufficiente a superare detta presunzione. La scrivente ritiene inoltre che, facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, sia ragionevole ritenere che anche nonna della vittima, abbia Persona_3
sofferto per la perdita prematura della nipote, anche avuto riguardo alle tragiche circostanze della morte e alla giovane età della vittima.
Inoltre, tutti i ricorrenti, ad esclusione della nonna hanno prospettato, Persona_3
oltre al danno morale per la sofferenza soggettiva, anche un danno alla propria vita di relazione che, se può stimarsi esistente - anche attraverso il ricorso a presunzioni - con
Pagina 11 riferimento al marito e al figlio conviventi (convivenza con la vittima in Gubbio, via della
Scuola n. 5, int. n. 2, comprovata dal certificato di residenza della vittima e dallo stato di famiglia di marito e figlio) e ai genitori (in quanto è comprovato dai certificati di residenza che gli stessi abitavano nello stesso immobile in via della scuola n. 5, all'interno 1), abbisognava di supporti probatori più sostanziosi con riferimento alla sorella.
A proposito del pregiudizio patito dal marito è indubbio che gli equilibri di una CP_1
famiglia subiscono degli enormi cambiamenti in caso di scomparsa di uno dei genitori, soprattutto in presenza di figli minori. Nello specifico, la giovane età del marito e della CP_1
vittima e la tenera età del figlio sono elementi sufficienti a far intuire la gravità della Per_1
perdita e le inevitabili ripercussioni sugli equilibri familiari. Il peso della crescita di Per_1
e del sostentamento dell'intera famiglia, prima condiviso da entrambi i genitori, è gravato improvvisamente e inaspettatamente sul solo padre il quale, seppur supportato dai propri familiari, è stato chiamato ad assumere un compito ben più impegnativo di quello che doveva svolgere prima dell'evento.
Né è dubbio che anche la vita di relazione del figlio minore ha subito un enorme Per_1
stravolgimento, soprattutto considerata la fase di vita in cui si trovava, ossia quella in cui la figura materna ha un ruolo certamente primario ed insostituibile.
Quanto ai genitori di , la circostanza allegata e documentalmente provata Persona_4
della coabitazione nello stesso immobile può essere ritenuta sufficiente a fondare il riconoscimento di un danno alla vita di relazione, ma l'assenza di più specifiche allegazioni
(quali potevano essere, a titolo esemplificativo, eventuali sopravvenuti oneri di assistenza al nipote o di supporto al genero ) non consente la liquidazione in misura Per_1 CP_1
maggiore di quanto appresso indicato.
Quanto alla sorella l'estrema genericità delle allegazioni svolte con specifico Pt_2
riferimento alla vicinanza della sua abitazione a quella della vittima non consente di ritenere sufficientemente acclarata quella comunanza di abitudini di vita che viene danneggiata dall'evento morte.
5.2 Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale deve farsi applicazione, come detto, del principio generale di cui all'art. 1226 c.c., procedendo dunque a una valutazione
Pagina 12 equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e delle circostanze ulteriori esaminate. Si ritiene quindi appropriato applicare il sistema del valore punto di cui alle Tabelle di Milano 2024, operando o meno una personalizzazione in aumento o in diminuzione tenendo in considerazione le circostanze già esposte relativamente a ciascun familiare.
Procedendo per la tracciata via, si reputa congruo liquidare: in favore del marito la CP_1
somma di euro 380.000,00 (tabelle Milano 2024, valore punto attribuibile pari a euro
3.911,00, totale punti attribuiti 74, applicati i parametri massimi per la qualità/intensità della relazione); in favore del figlio la somma di euro 390.000,00 (tabelle Milano 2024, Per_1
valore punto attribuibile pari a euro 3.911,00, totale punti attribuiti 80, applicati i parametri massimi per la qualità/intensità della relazione); al padre la somma di euro Persona_2
285.503,00 (tabelle Milano 2024, valore punto attribuibile pari a euro 3.911,00, totale punti attribuiti 58, facendo riferimento ai parametri medi per la qualità/intensità della relazione); alla madre la somma di euro 293.325,00 (tabelle Milano 2024, valore punto Parte_1
attribuibile pari a euro 3.911,00, totale punti attribuiti 60, facendo riferimento ai parametri medi per la qualità/intensità della relazione); alla sorella la somma di euro Parte_2
74.712,00 (tabelle Milano 2024, valore punto attribuibile pari a euro 1.698,00, totale punti attribuiti 44, non applicate percentuali in aumento per la qualità/intensità della relazione); alla nonna la somma di euro 49.242,00 (tabelle Milano 2024, valore Persona_3
punto attribuibile pari a euro 1.698,00, totale punti attribuiti 29, non applicate percentuali in aumento per la qualità/intensità della relazione).
Sugli importi indicati, calcolati in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del fatto lesivo (8.1.2018), da incrementare annualmente degli interessi legali compensativi sul capitale via via rivalutato anno per anno, fino al deposito della presente sentenza e da incrementare, nell'importo complessivo ottenuto, degli interessi legali successivi fino all'effettivo pagamento.
5.3 Quanto al danno patrimoniale subito dal figlio a titolo di lucro cessante per non Per_1
poter più contare sul sostentamento economico proveniente dall'attività lavorativa della madre, la domanda è da reputarsi fondata. Sussiste, infatti, un preciso obbligo giuridico del
Pagina 13 genitore di provvedere ai bisogni materiali del figlio fino alla sua indipendenza economica, che trova il suo fondamento legislativo negli artt. 147 e 337 ter c.c. E' allora evidente che la morte prematura del genitore può comportare per il figlio il venir meno di un sostegno economico destinato a durare almeno fino al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica.
La giurisprudenza di legittimità ha fornito i criteri per liquidare il danno da perdita dei benefici economici che il defunto destinava ai propri familiari;
in caso del figlio della persona deceduta per colpa altrui, la liquidazione, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta in base ad un coefficiente di capitalizzazione d'una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio da parte del genitore.
Nel caso in esame, gli unici elementi cui può farsi riferimento per la liquidazione del danno sono le buste paga della vittima versate in atti, che attestano quale fosse la Persona_4
sua capacità economica in termini di reddito netto disponibile, e l'età del piccolo , sì Per_1
da doversi necessariamente procedersi ad una liquidazione in via equitativa tenendo conto dei detti due parametri.
Dalle buste paga depositate emerge che la vittima, al momento del decesso, poteva contare su uno stipendio netto di circa euro 1.200,00 al mese (pari a circa euro 15.600,00 netti all'anno, considerando tredici mensilità); tale reddito deve essere considerato come costante nel tempo dal momento che, nonostante la giovane età della vittima, non sono state allegate circostanze dalle quali è possibile desumere un possibile aumento futuro. Da tale somma va detratta la cosiddetta quota sibi, ossia la percentuale di reddito che Persona_4
destinava a sé stessa e non alla famiglia o al figlio.
Dal momento che la vittima aveva un solo figlio e che anche il marito contribuiva con il proprio stipendio alle esigenze della famiglia, è congruo ritenere che tenesse per sé un terzo dello stipendio e che, della quota restante, poco meno della metà - quindi la somma di euro
5.000,00 annuali - fosse destinato alle esigenze di . Tale somma annuale, da Per_1
considerarsi somma media in ragione della mutevolezza delle esigenze dei figli in ragione dell'età, deve essere moltiplicata per il numero di anni in cui avrebbe con ogni Per_1
Pagina 14 probabilità beneficiato del sussidio della madre, da considerarsi congruo nella misura di 23 anni, ossia fino al raggiungimento dell'età di circa 25 anni, tale potendo considerarsi l'età in cui presumibilmente il figlio avrà terminato il proprio percorso di studi e/o di formazione professionale e sarà in condizione di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro.
Il quantum del danno patrimoniale subito da , quantificato quindi in complessivi Per_1
euro 115.000,00, deve essere liquidato nei limiti di quanto chiesto, ossia in complessivi euro
100.000,00. Una parte, minima, del danno patrimoniale come quantificato si deve considerare già maturata nel corso del giudizio, dato che il minore ha 10 anni, Per_1
mentre la parte rimanente, ovviamente maggiore, è determinata per il futuro: si ritiene che l'importo liquidato debba essere mantenuto fermo e considerato all'attualità, nell'ambito di una quantificazione equitativa, senza riconoscere interessi corrispettivi per il breve periodo in corso di causa e senza operare decurtazioni considerando che si riconoscono oggi importi che matureranno in futuro, nel corso degli anni (se pure vengono pagati ora importi che sarebbero maturati negli anni, detti importi non saranno suscettibili di alcun aggiornamento in aumento che si potrà verificare nel tempo). Va in proposito anche evidenziato che la perdita del potere d'acquisto della moneta è ovviabile con l'effettuazione di efficaci forme d'investimento, tanto più che il minore conseguirà immediatamente, per effetto della presente sentenza, somme che avrebbe viceversa ricevuto solo nel tempo. Sono pertanto solo dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
6. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, cui non vi è ragione di derogare;
parte convenuta è tenuta a rifonderle alla parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, liquidata tenendo conto dei parametri medi di cui allo scaglione determinato sulla base della somma riconosciuta dovuta (criterio del decisum, ai sensi dell'art. 5 co. 1
D.M. n. 55/2014) sia per il procedimento di istruzione preventiva che per il presente giudizio, in relazione al quale è stata però operata una riduzione del 50% del compenso previsto per la fase istruttoria in ragione dell'esiguità della stessa, consistita nella sola acquisizione degli atti della procedura di a.t.p. Le spese di CTU liquidate con decreto del 18.7.22 (nel procedimento per a.t.p. con R.G. 3142/2021) vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Pagina 15 Visto l'art. 702 bis c.p.c., in accoglimento delle domande avanzate in ricorso:
1) Accertata la responsabilità dell' per i fatti di causa, la Controparte_2
dichiara tenuta e la condanna al pagamento:
- in favore del sig. in proprio, della somma di euro 380.000,00 e, quale CP_1
genitore esercente la responsabilità sul figlio minore , della somma di euro Per_1
390.000,00;
- in favore di della somma di euro 285.503,00; Persona_2
- in favore di della somma di euro 293.325,00; Parte_1
- in favore di della somma di euro 74.712,00; Parte_2
- in favore di della somma di euro 49.242; Persona_3
il tutto oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione, sino al saldo.
2) Dichiara altresì tenuta e condanna l' al pagamento, in Controparte_2
favore di , nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio CP_1
minore , della somma di euro 100.000,00 a titolo di danno patrimoniale Persona_1
futuro, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
3) Condanna la parte resistente a rifondere alle parti attrici, in solido tra loro, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 39.152,00 per compensi professionali (di cui euro 9.9998 per il procedimento di accertamento tecnico preventivo) ed euro 1.740,00 per anticipazioni oltre spese generali e accessori di legge.
4) Pone definitivamente a carico dell' 1 le spese di CTU, Controparte_2
come liquidate con decreto del 18.7.22.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Perugia, in data 11 marzo 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
Pagina 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all' art. 1372, comma 2, c.c. , con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta alla scadenza dei termini per il deposito delle note scritte per l'udienza del 4 febbraio 2025 nel procedimento iscritto al n. 4871/2022 R.G., promosso da:
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1
, e Persona_1 Persona_2 Parte_1 Parte_2
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Claudio Fiorucci e Luigi Persona_3
Santioni;
Ricorrenti
Contro
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Controparte_2
Vinci;
Resistente ha emesso la seguente
ORDINANZA (art. 702-bis c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.10.22, il sig. , in proprio e CP_1
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , e i Persona_1
sigg.ri , , e , rispettivamente Persona_2 Parte_1 Parte_2 Persona_3
marito e figlio, padre, madre, sorella e nonna di - deceduta l'8 gennaio Persona_4
2018 dopo essersi gettata dal tetto dell'Ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino ove era ricoverata per un'ingestione volontaria di farmaci in dosi non terapeutiche - hanno chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno morale da Controparte_2
perdita del rapporto parentale subito e, limitatamente al figlio minore, del danno patrimoniale per la perdita del contributo economico apportato dalla madre, per la
Pagina 1 complessiva somma di euro 1.900.000,00; ciò sull'assunto della sussistenza di responsabilità in capo ai sanitari in relazione al decesso della congiunta per inosservanza di quanto previsto dalla Raccomandazione Ministero della Salute del 4.3.2008 e dal Protocollo di Sicurezza USL
1 del 15.5.2015 per la prevenzione del rischio di suicidio in ospedale. CP_2
I ricorrenti hanno al fine esposto che la relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. aveva accertato che qualora i sanitari avessero adottato le specifiche misure previste per la prevenzione del rischio suicidio in ospedale, “l'evento morte della paziente , in corso di ricovero, non si Persona_4
sarebbe verificato in misura più probabile che non il contrario”, ponendo così in rapporto causale la condotta dei sanitari con il decesso della propria congiunta.
In particolare, hanno evidenziato che era giunta in ospedale a seguito di un Persona_4
evidente tentativo di suicidio, era già stata ricoverata nello stesso ospedale appena sei mesi prima per un altro atto autolesionistico posto in essere sempre assumendo una grande quantità di farmaci ed era una paziente psichiatrica in cura per depressione. Tali campanelli d'allarme, espressamente contemplati dai protocolli volti ad evitare il rischio suicidario, avrebbero dovuto comportare l'attivazione di specifiche misure preventive di sicurezza quali: allertare il personale e i familiari, controllare gli spostamenti e i trasferimenti, adottare misure di sicurezza ambientale e organizzativa, richiedere una consulenza psichiatrica in urgenza;
misure preventive che, ove attuate, avrebbero potuto limitare/evitare il rischio di verificazione del tragico evento suicidario.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.2.23 si è costituita in giudizio l' che ha eccepito in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità del rito sommario di cognizione prescelto per difetto dei presupposti, e ha chiesto il mutamento del rito in ordinario. Nel merito, l' ha richiesto il rinnovo della CP_2
consulenza tecnica svolta nel procedimento ex art. 696 c.p.c. poiché contraddittoria;
ha poi contestato che fosse stata offerta prova in ordine al nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento e insistito per il rigetto della domanda non essendovi stata, in realtà, alcuna colpa medica a carico dei sanitari nella causazione dell'evento suicidio, per natura altamente non prevedibile né prevenibile. L' ha poi contestato il quantum debeatur sia in punto di CP_2
Pagina 2 quantificazione sia per difetto di allegazione delle alterazioni della sfera morale dei danneggiati connesse alla morte della propria congiunta.
1.3 Con ordinanza del 1.3.23, ritenuta non meritevole di accoglimento la richiesta di mutamento del rito, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per a.t.p., evidenziando l'insussistenza dei presupposti per il rinnovo della consulenza tecnica.
All'udienza del 2.7.24, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una composizione bonaria della lite in ragione della mancata adesione della parte convenuta alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore ex art. 185 bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 4.2.25, sostituita dal deposito di note scritte, in esito alla quale è stata riservata per la decisione.
*****
2. In merito all'eccezione di inammissibilità del rito sommario, si osserva che, sul piano normativo, il disposto di cui all'art. 8, comma 1, della Legge n. 24/2017, prevede che chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto, preliminarmente, a proporre ricorso, ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile, dinanzi al giudice competente e la presentazione del ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento in alternativa al procedimento di mediazione. La norma persegue la finalità di ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria, mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare a cura di chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria. Nel caso in cui la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della stessa sono salvi se, entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, venga depositato presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
I ricorrenti hanno rispettato i termini perentori di introduzione del ricorso così come indicati all'art. 8 Legge n. 24/2017.
Quanto alla sussistenza dei presupposti per la trattazione della causa secondo il rito sommario, sarà sufficiente evidenziare che la valutazione in ordine alla applicabilità del rito
Pagina 3 in questione ai fini della risoluzione di una data controversia è rimessa al potere discrezionale del giudice che, ove ritenga, può procedere alla conversione (art. 702 ter, comma 2, c.p.c.).
Nel caso in esame, la snellezza della fase istruttoria, di fatto limitata (e limitabile) all'acquisizione agli atti del procedimento del fascicolo del procedimento per a.t.p., vale già di per sé a giustificare la scelta del rito sommario.
3. In merito alla responsabilità della struttura sanitaria, occorre precisare che la stessa, nei confronti del paziente, ha pacificamente natura contrattuale, in virtù del “contatto” che si instaura tra il medico ed il paziente che si affida alla struttura ospedaliera ed a cui richiede l'esecuzione di una prestazione professionale. Diversamente, la responsabilità della struttura sanitaria in relazione al danno rivendicato iure proprio dai congiunti del paziente ha natura extracontrattuale. La Corte di Cassazione, infatti, ha sul punto evidenziato che il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra la struttura ed il paziente, sì che i parenti o congiunti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene ad es. nel caso del nascituro (Cassazione civile, sez. VI, 26.07.2021, n. 21404).
In senso conforme, anche la giurisprudenza di merito ha evidenziato che nel caso di morte ascrivibile alla responsabilità dei medici operanti nella struttura sanitaria, poiché il rapporto di spedalità (di natura contrattuale) intercorre tra il paziente e la struttura sanitaria,
l'inadempimento della struttura genera esclusivamente nei confronti dell'assistito una responsabilità contrattuale, che può essere fatta valere iure hereditatis dai suoi eredi, senza che, invece, i congiunti (anche se eredi) possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro direttamente patiti per la perdita del rapporto parentale, potendo per tali danni essere invocata esclusivamente una responsabilità extracontrattuale (v. Tribunale di Terni,
10.11.2020, n. 725). Sono quindi del tutto eccezionali i casi in cui gli effetti del contratto si estendono a soggetti estranei al negozio stesso in applicazione del principio della relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c.1
Pagina 4 Facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, non è revocabile in dubbio la natura extracontrattuale della responsabilità dell Controparte_2
1 nei confronti dei ricorrenti, che hanno agito in qualità di “familiari” di e
[...] Persona_4
che in tale veste hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale causato dalla perdita di chance di vita del congiunto.
La natura extracontrattuale della responsabilità dell' comporta che sul Controparte_2
piano processuale incombe in capo ai ricorrenti l'onere della prova di tutti gli elementi strutturali dell'illecito ex art 2043 c.c., ossia il fatto illecito, l'evento dannoso, il nesso eziologico che deve intercorrere tra illecito e danno e l'elemento soggettivo consistente nel dolo o nella colpa del danneggiante. Si tratta, quindi, di un onere probatorio che si atteggia diversamente rispetto a quello previsto in materia di responsabilità contrattuale, ove il disposto di cui all'art. 1218 c.c. determina una più favorevole presunzione di responsabilità in capo al debitore, tenuto a fornire la prova dell'adempimento della prestazione in applicazione dei principi della presunzione di persistenza del diritto vantato dal creditore e della vicinanza dell'onere della prova. Al contrario, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale è il danneggiato a dover provare la totalità degli elementi strutturali dell'illecito tra i quali sia quello soggettivo sia quello oggettivo nel cui ambito rientra il nesso causale intercorrente tra condotta illecita ed evento pregiudizievole.
4. Ciò premesso, le risultanze della CTU effettuata in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 3142/2021 R.G. – pienamente rispondenti ai quesiti posti, prive di contraddizioni ed esaurientemente motivate, anche nella parte relativa alle risposte alle osservazioni critiche avanzate dalle parti - palesano la sussistenza di responsabilità della per il decesso della sig.ra . Controparte_2 Persona_4
I consulenti hanno ricostruito gli accadimenti, evidenziando, in sintesi: che la paziente era stata accompagnata il 7.1.2018 dai propri familiari presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Branca poiché aveva assunto farmaci con intento, se non suicidario, sicuramente autolesionistico, ed era stata quindi ricoverata;
che dall'anamnesi raccolta al momento del ricovero era emerso come la stessa fosse in terapia presso il Centro di Salute Mentale di congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cassazione civile, sez. III, 07.04.2022, n. 11320).
Pagina 5 Gubbio per una diagnosticata “depressione mascherata”; che la paziente era già stata ricoverata il 26.5.2017 presso lo stesso ospedale per il medesimo gesto autolesionistico
(diagnosi in accettazione di intossicazione acuta da benzodiazepine)ed era stata sottoposta a visita specialistica all'esito della quale era stato proposto un ricovero presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC), rifiutato dalla stessa paziente;
che la paziente, la mattina dell'8 gennaio 2018, approfittando della temporanea assenza della madre e del mancato controllo da parte del personale sanitario, era uscita dalla stanza di degenza, aveva
Part raggiunto la terrazza dell'ospedale e si era gettata nel vuoto;
che dalla cartella clinica del di Gubbio era emerso che negli ultimi mesi dell'anno 2017 la paziente aveva interrotto autonomamente la terapia farmacologica.
I CCTTUU hanno poi analizzato nel dettaglio il contenuto della Raccomandazione del
Ministero della Salute del 4 marzo 2008 e il protocollo adottato dalla il 15 Parte_4
maggio 2015, finalizzati alla prevenzione del suicidio del paziente in ospedale, che impongono ai sanitari di prestare particolare attenzione a tutti i pazienti che, a seguito di una approfondita anamnesi al momento della presa in carico, presentino una sintomatologia psichiatrica, in particolare se di natura depressiva, abbiano compiuto di gesti che rilevino un intendo suicidario o autolesionistico, facciano abuso di psicofarmaci e abbiano alle spalle pregressi tentativi di suicidio e abuso di sostanze psicotrope. In questi casi – tutti integranti
“particolari fattori di rischio” - le disposizioni del protocollo prevedono che debba essere informato tutto il personale del rischio di suicidio del paziente, debba essere richiesta una consulenza psichiatrica e psicologica al fine di indicare la terapia più idonea o decidere il trasferimento presso il SPDC, debbano essere coinvolti i familiari e gli assistenti e debbano essere adottate, ove possibile, misure di sicurezza ambientale e di impedimento dell'accesso in ambienti che potrebbero indurre ad atti di autolesionismo.
4.1 Con riferimento al profilo della colpa degli operatori, la consulenza, le cui conclusioni si condividono integralmente, ha evidenziato che vi è stata, almeno fino alle ore 8 dell'8 gennaio 2018 (momento in cui è stato richiesto il consulto specialistico psichiatrico), una condotta professionale imprudente da parte dei medici che hanno avuto in cura la paziente.
Ciò in quanto, nonostante la peculiare storia clinica e la precedente diagnosi di depressione
Pagina 6 mascherata, non fu richiesta subito una consulenza psichiatrica;
non furono adottate misure specifiche per evitare eventuali azioni autolesionistiche nonostante la paziente fosse stata condotta in ospedale proprio per la reiterazione di un gesto autolesionistico (assunzione di farmaci a dosi non terapeutiche); non furono eseguiti approfondimenti anamnestici, al momento del ricovero con i familiari dell'interessata né, da quanto risulta dalla documentazione sanitaria, furono impartite particolari raccomandazioni ai familiari (nel caso la madre) che badavano all'incolumità della congiunta durante il ricovero;
non fu effettuato un completo raccordo anamnestico al fine di acquisire il dato specifico relativo alla autonoma sospensione della terapia da parte della paziente;
pur non essendovi le condizioni per un
TSO, non fu neppure proposto un trasferimento in un SPDC, che non è detto la paziente avrebbe nuovamente rifiutato.
4.2 Sul piano del nesso eziologico, si evidenzia che il nesso causale va accertato tenendo conto che la condotta commissiva oppure omissiva del medico si deve porre come antecedente necessario - anche in concorso con altri - rispetto all'evento dannoso. Detto altrimenti, il nesso di causalità tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente che abbia generato - o anche solo contribuito a generare – l'evento va considerato causa dell'evento stesso, secondo una valutazione operata con criteri di probabilità scientifica.
Con riferimento alla causalità omissiva che viene in rilievo nel caso di specie, la giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che il nesso causale, in sede civile, è regolato, sul piano strutturale, dai principi della regolarità causale - integrati, se del caso, da quelli dell'aumento del rischio e dello scopo della norma violata - ferma restando, sul piano funzionale (i.e. della causalità specifica, ovvero della probabilità logica “combinata”), la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi al processo penale ove vige la regola dell'alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale. Sul piano funzionale, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il
Pagina 7 comportamento dovuto. Tale giudizio si conforma ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile (come in quella penale), non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza del factum probandum nell'ambito degli elementi di conferma (e, allo stesso tempo, di esclusione di altri possibili e alternativi) disponibili nel caso concreto, sulla base della combinazione logica degli elementi fattuali disponibili in seno al processo.
Nel caso di specie i consulenti tecnici hanno evidenziato con obiettiva chiarezza che, qualora i sanitari non avessero posto in essere le condotte omissive indicate e, al contrario, avessero adottato tutte le misure richieste dalle peculiarità del caso concreto, agendo in conformità al protocollo, “l'evento morte della paziente , in corso di ricovero, non si Persona_4
sarebbe verificato in misura più probabile che non il contrario”. Del resto, le condotte omesse erano specificamente destinate proprio ad evitare lo specifico evento che si è verificato, ossia il compimento di un gesto autolesionistico da parte della paziente ricoverata.
Che la peculiare situazione di fragilità della paziente non sia stata minimamente considerata dai sanitari che l'hanno avuta in carico, è reso evidente anche dalla visione delle registrazioni operate dalle telecamere di videosorveglianza dell'ospedale, acquisite nel fascicolo dell'a.t.p., che riprendono la sig.ra mentre si allontana dalla propria stanza, transitando nel Per_4
corridoio dell'ospedale; la stessa, al momento di allontanarsi dalla stanza, incrocia anche personale sanitario, senza essere fermata da alcuno e senza che alcuno le chieda il motivo dell'allontanamento. E ciò nonostante fosse evidente, o comunque facilmente riscontrabile dalla documentazione medica afferente la paziente, che la stessa si trovava in una delicatissima situazione psicologica, aveva sospeso autonomamente la terapia per la cura della depressione e aveva per ben due volte, in un arco di tempo ridotto, assunto farmaci in dosi non terapeutiche (la seconda volta in dosi anche non ben definite).
Non rilevano, per altro, le valutazioni della parte convenuta in merito all'imprevedibilità dell'evento suicidario e all'assioma “se uno vuole suicidarsi primo a poi lo fa” (cfr. pag. 6 delle note conclusive) in quanto tali evenienze sono da relegarsi al rango delle mere ipotesi,
Pagina 8 di per sé estranee all'oggetto della controversia, relativo all'accertamento della responsabilità della convenuta riguardo l'evento suicidario verificatosi in costanza di ricovero.
5. Il danno prodotto ai familiari dalla condotta omessa dei sanitari è quello unitario non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che si compone di due profili: la sofferenza interiore morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale di contrazione delle abitudini di vita.
Nell'accertare la sussistenza in capo ai familiari superstiti del detto danno, “il giudice è tenuto
a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistono uno o entrambi i profili di cui si compone (…) nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale) la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. civile n. 27658/2023 che richiama Cass. civile 28989/2019).
La Suprema Corte ha avuto modo anche da ultimo di osservare che la morte improvvisa di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727 c.c., che i familiari ad essa legati da vincolo affettivo subiscano una sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale (Cass. civile n. 14422/2021). Tale presunzione opera per i genitori, il coniuge, i figli e i fratelli della vittima, “a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto
l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo” (Cass. n. 3904/2025).
Il rapporto di convivenza non assurge, però, a connotato minimo di esistenza dei rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà e, pertanto, il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale può essere riconosciuto anche ai familiari non conviventi o
Pagina 9 non appartenenti al nucleo familiare minimo. Vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il danno di cui si controverte, pur se determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva" (cfr. Cass. ord. n.
7743/2020; Cass. n. 24689/2020; Cass. n. 9696/2020; Cass. n. 29332/2017). Ciò significa che il pregiudizio patito da familiari superstiti della vittima va sicuramente allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza dato che è l'esistenza stessa del rapporto parentale che fa presumere la sofferenza del familiare superstite, salva la possibilità per la controparte di fornire la prova contraria (ed è qui che sta la differenza con il danno in re ipsa per il quale non è prevista la possibilità di fornire prova contraria) (Cass. civile n. 27658/2023).
Un eventuale danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale esige, invece, la dimostrazione di quali siano stati i fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare anche facendo ricorso alla prova presuntiva;
spetta, quindi, al giudice il compito di procedere, sulla base delle evidenze probatorie raccolte, alla verifica della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita.
La liquidazione deve necessariamente tenere in considerazione i criteri valutativi individuati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e l'eventuale stabile convivenza del danneggiato con la vittima. In sede di valutazione equitativa del danno effettuata operando la necessaria personalizzazione in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalla Tabelle di Milano quando il caso concreto presenti circostanze peculiari di cui il parametro tabellare non possa necessariamente aver già tenuto conto, purché a sua volta dia adeguato conto in motivazione di tali peculiarità e di come esse siano state considerate.
Pagina 10 Dalla perdita di un congiunto, inoltre, può residuare anche un danno patrimoniale la cui prova può essere raggiunto per presunzioni (Cass. civile n. 31549/2018); ciò quando il superstite subisca la perdita di un'entrata che ragionevolmente si sarebbe potuta presumere come un duraturo vantaggio economico proveniente dall'attività lavorativa del congiunto, e ciò a maggior ragione nel caso in cui il danneggiato non abbia autosufficienza economica, come nel caso dei figli minorenni della vittima.
5.1 I ricorrenti hanno allegato di aver subito dalla morte della sig.ra Persona_4
rilevanti danni non patrimoniali. Si deduce in ricorso che il marito che CP_1
all'epoca dell'evento aveva 34 anni, ha visto la sua vita stravolta essendosi trovato vedovo e da solo a crescere il figlio di appena 2 anni e 9 mesi, e dovendo necessariamente continuare a lavorare, con importante danno anche alla vita di relazione;
il figlio minore si trova Per_1
costretto a vivere e crescere senza la figura materna;
i genitori della vittima, oltre a subire un'importante sofferenza per la perdita della figlia, hanno visto modificata la propria quotidianità anche considerando che vivevano, seppur in interni diversi, nello stesso stabile in cui viveva la figlia con la propria famiglia;
l'unica sorella, aveva un forte legame Pt_2
con la vittima e viveva a poca distanza da lei ed avrebbe quindi subito, oltre al danno morale, anche un danno da relazione;
la nonna, ha subito un danno morale per la Persona_3
prematura scomparsa della nipote.
Procedendo all'applicazione al caso di specie dei dettami giuridici esposti al punto precedente, il danno morale per la sofferenza soggettiva deve certamente essere riconosciuto, poiché presunto, ai familiari “stretti”, ossia ai genitori, alla sorella, al marito e al figlio;
non è stata fornita, infatti, dalla parte convenuta, alcuna prova contraria sufficiente a superare detta presunzione. La scrivente ritiene inoltre che, facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, sia ragionevole ritenere che anche nonna della vittima, abbia Persona_3
sofferto per la perdita prematura della nipote, anche avuto riguardo alle tragiche circostanze della morte e alla giovane età della vittima.
Inoltre, tutti i ricorrenti, ad esclusione della nonna hanno prospettato, Persona_3
oltre al danno morale per la sofferenza soggettiva, anche un danno alla propria vita di relazione che, se può stimarsi esistente - anche attraverso il ricorso a presunzioni - con
Pagina 11 riferimento al marito e al figlio conviventi (convivenza con la vittima in Gubbio, via della
Scuola n. 5, int. n. 2, comprovata dal certificato di residenza della vittima e dallo stato di famiglia di marito e figlio) e ai genitori (in quanto è comprovato dai certificati di residenza che gli stessi abitavano nello stesso immobile in via della scuola n. 5, all'interno 1), abbisognava di supporti probatori più sostanziosi con riferimento alla sorella.
A proposito del pregiudizio patito dal marito è indubbio che gli equilibri di una CP_1
famiglia subiscono degli enormi cambiamenti in caso di scomparsa di uno dei genitori, soprattutto in presenza di figli minori. Nello specifico, la giovane età del marito e della CP_1
vittima e la tenera età del figlio sono elementi sufficienti a far intuire la gravità della Per_1
perdita e le inevitabili ripercussioni sugli equilibri familiari. Il peso della crescita di Per_1
e del sostentamento dell'intera famiglia, prima condiviso da entrambi i genitori, è gravato improvvisamente e inaspettatamente sul solo padre il quale, seppur supportato dai propri familiari, è stato chiamato ad assumere un compito ben più impegnativo di quello che doveva svolgere prima dell'evento.
Né è dubbio che anche la vita di relazione del figlio minore ha subito un enorme Per_1
stravolgimento, soprattutto considerata la fase di vita in cui si trovava, ossia quella in cui la figura materna ha un ruolo certamente primario ed insostituibile.
Quanto ai genitori di , la circostanza allegata e documentalmente provata Persona_4
della coabitazione nello stesso immobile può essere ritenuta sufficiente a fondare il riconoscimento di un danno alla vita di relazione, ma l'assenza di più specifiche allegazioni
(quali potevano essere, a titolo esemplificativo, eventuali sopravvenuti oneri di assistenza al nipote o di supporto al genero ) non consente la liquidazione in misura Per_1 CP_1
maggiore di quanto appresso indicato.
Quanto alla sorella l'estrema genericità delle allegazioni svolte con specifico Pt_2
riferimento alla vicinanza della sua abitazione a quella della vittima non consente di ritenere sufficientemente acclarata quella comunanza di abitudini di vita che viene danneggiata dall'evento morte.
5.2 Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale deve farsi applicazione, come detto, del principio generale di cui all'art. 1226 c.c., procedendo dunque a una valutazione
Pagina 12 equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e delle circostanze ulteriori esaminate. Si ritiene quindi appropriato applicare il sistema del valore punto di cui alle Tabelle di Milano 2024, operando o meno una personalizzazione in aumento o in diminuzione tenendo in considerazione le circostanze già esposte relativamente a ciascun familiare.
Procedendo per la tracciata via, si reputa congruo liquidare: in favore del marito la CP_1
somma di euro 380.000,00 (tabelle Milano 2024, valore punto attribuibile pari a euro
3.911,00, totale punti attribuiti 74, applicati i parametri massimi per la qualità/intensità della relazione); in favore del figlio la somma di euro 390.000,00 (tabelle Milano 2024, Per_1
valore punto attribuibile pari a euro 3.911,00, totale punti attribuiti 80, applicati i parametri massimi per la qualità/intensità della relazione); al padre la somma di euro Persona_2
285.503,00 (tabelle Milano 2024, valore punto attribuibile pari a euro 3.911,00, totale punti attribuiti 58, facendo riferimento ai parametri medi per la qualità/intensità della relazione); alla madre la somma di euro 293.325,00 (tabelle Milano 2024, valore punto Parte_1
attribuibile pari a euro 3.911,00, totale punti attribuiti 60, facendo riferimento ai parametri medi per la qualità/intensità della relazione); alla sorella la somma di euro Parte_2
74.712,00 (tabelle Milano 2024, valore punto attribuibile pari a euro 1.698,00, totale punti attribuiti 44, non applicate percentuali in aumento per la qualità/intensità della relazione); alla nonna la somma di euro 49.242,00 (tabelle Milano 2024, valore Persona_3
punto attribuibile pari a euro 1.698,00, totale punti attribuiti 29, non applicate percentuali in aumento per la qualità/intensità della relazione).
Sugli importi indicati, calcolati in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del fatto lesivo (8.1.2018), da incrementare annualmente degli interessi legali compensativi sul capitale via via rivalutato anno per anno, fino al deposito della presente sentenza e da incrementare, nell'importo complessivo ottenuto, degli interessi legali successivi fino all'effettivo pagamento.
5.3 Quanto al danno patrimoniale subito dal figlio a titolo di lucro cessante per non Per_1
poter più contare sul sostentamento economico proveniente dall'attività lavorativa della madre, la domanda è da reputarsi fondata. Sussiste, infatti, un preciso obbligo giuridico del
Pagina 13 genitore di provvedere ai bisogni materiali del figlio fino alla sua indipendenza economica, che trova il suo fondamento legislativo negli artt. 147 e 337 ter c.c. E' allora evidente che la morte prematura del genitore può comportare per il figlio il venir meno di un sostegno economico destinato a durare almeno fino al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica.
La giurisprudenza di legittimità ha fornito i criteri per liquidare il danno da perdita dei benefici economici che il defunto destinava ai propri familiari;
in caso del figlio della persona deceduta per colpa altrui, la liquidazione, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta in base ad un coefficiente di capitalizzazione d'una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio da parte del genitore.
Nel caso in esame, gli unici elementi cui può farsi riferimento per la liquidazione del danno sono le buste paga della vittima versate in atti, che attestano quale fosse la Persona_4
sua capacità economica in termini di reddito netto disponibile, e l'età del piccolo , sì Per_1
da doversi necessariamente procedersi ad una liquidazione in via equitativa tenendo conto dei detti due parametri.
Dalle buste paga depositate emerge che la vittima, al momento del decesso, poteva contare su uno stipendio netto di circa euro 1.200,00 al mese (pari a circa euro 15.600,00 netti all'anno, considerando tredici mensilità); tale reddito deve essere considerato come costante nel tempo dal momento che, nonostante la giovane età della vittima, non sono state allegate circostanze dalle quali è possibile desumere un possibile aumento futuro. Da tale somma va detratta la cosiddetta quota sibi, ossia la percentuale di reddito che Persona_4
destinava a sé stessa e non alla famiglia o al figlio.
Dal momento che la vittima aveva un solo figlio e che anche il marito contribuiva con il proprio stipendio alle esigenze della famiglia, è congruo ritenere che tenesse per sé un terzo dello stipendio e che, della quota restante, poco meno della metà - quindi la somma di euro
5.000,00 annuali - fosse destinato alle esigenze di . Tale somma annuale, da Per_1
considerarsi somma media in ragione della mutevolezza delle esigenze dei figli in ragione dell'età, deve essere moltiplicata per il numero di anni in cui avrebbe con ogni Per_1
Pagina 14 probabilità beneficiato del sussidio della madre, da considerarsi congruo nella misura di 23 anni, ossia fino al raggiungimento dell'età di circa 25 anni, tale potendo considerarsi l'età in cui presumibilmente il figlio avrà terminato il proprio percorso di studi e/o di formazione professionale e sarà in condizione di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro.
Il quantum del danno patrimoniale subito da , quantificato quindi in complessivi Per_1
euro 115.000,00, deve essere liquidato nei limiti di quanto chiesto, ossia in complessivi euro
100.000,00. Una parte, minima, del danno patrimoniale come quantificato si deve considerare già maturata nel corso del giudizio, dato che il minore ha 10 anni, Per_1
mentre la parte rimanente, ovviamente maggiore, è determinata per il futuro: si ritiene che l'importo liquidato debba essere mantenuto fermo e considerato all'attualità, nell'ambito di una quantificazione equitativa, senza riconoscere interessi corrispettivi per il breve periodo in corso di causa e senza operare decurtazioni considerando che si riconoscono oggi importi che matureranno in futuro, nel corso degli anni (se pure vengono pagati ora importi che sarebbero maturati negli anni, detti importi non saranno suscettibili di alcun aggiornamento in aumento che si potrà verificare nel tempo). Va in proposito anche evidenziato che la perdita del potere d'acquisto della moneta è ovviabile con l'effettuazione di efficaci forme d'investimento, tanto più che il minore conseguirà immediatamente, per effetto della presente sentenza, somme che avrebbe viceversa ricevuto solo nel tempo. Sono pertanto solo dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
6. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, cui non vi è ragione di derogare;
parte convenuta è tenuta a rifonderle alla parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, liquidata tenendo conto dei parametri medi di cui allo scaglione determinato sulla base della somma riconosciuta dovuta (criterio del decisum, ai sensi dell'art. 5 co. 1
D.M. n. 55/2014) sia per il procedimento di istruzione preventiva che per il presente giudizio, in relazione al quale è stata però operata una riduzione del 50% del compenso previsto per la fase istruttoria in ragione dell'esiguità della stessa, consistita nella sola acquisizione degli atti della procedura di a.t.p. Le spese di CTU liquidate con decreto del 18.7.22 (nel procedimento per a.t.p. con R.G. 3142/2021) vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Pagina 15 Visto l'art. 702 bis c.p.c., in accoglimento delle domande avanzate in ricorso:
1) Accertata la responsabilità dell' per i fatti di causa, la Controparte_2
dichiara tenuta e la condanna al pagamento:
- in favore del sig. in proprio, della somma di euro 380.000,00 e, quale CP_1
genitore esercente la responsabilità sul figlio minore , della somma di euro Per_1
390.000,00;
- in favore di della somma di euro 285.503,00; Persona_2
- in favore di della somma di euro 293.325,00; Parte_1
- in favore di della somma di euro 74.712,00; Parte_2
- in favore di della somma di euro 49.242; Persona_3
il tutto oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione, sino al saldo.
2) Dichiara altresì tenuta e condanna l' al pagamento, in Controparte_2
favore di , nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio CP_1
minore , della somma di euro 100.000,00 a titolo di danno patrimoniale Persona_1
futuro, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
3) Condanna la parte resistente a rifondere alle parti attrici, in solido tra loro, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 39.152,00 per compensi professionali (di cui euro 9.9998 per il procedimento di accertamento tecnico preventivo) ed euro 1.740,00 per anticipazioni oltre spese generali e accessori di legge.
4) Pone definitivamente a carico dell' 1 le spese di CTU, Controparte_2
come liquidate con decreto del 18.7.22.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Perugia, in data 11 marzo 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
Pagina 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all' art. 1372, comma 2, c.c. , con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai