TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1249/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1249 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Parte_1 C.F._1 Corridoni n. 19, presso lo studio dell'avv. Carmine Andrea Silvestri, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente) E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Campobasso, via Nobile n. CP_1 C.F._2 19, presso lo studio dell'avv. Maria Calabrese, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(resistente) NONCHÈ PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege) OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento dei figli;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 marzo 2025. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con , dalla quale è nato il minore CP_1 Persona_1 (28/01/2018) – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo la CP_1 modifica delle condizioni di affidamento del minore disposte, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 451/2021, con decreto del 31/01/2022, confermato dal successivo decreto del 29/03/2022. Il ricorrente, in particolare, ha richiesto:
- la revoca dell'affidamento esclusivo del minore presso la madre, da sostituirsi con l'affidamento condiviso del minore stesso ad entrambi i genitori, benché con collocazione prevalente presso la madre;
- la modifica delle condizioni di visita e di frequentazione del minore da parte del padre, secondo le modalità dettagliatamente indicate nel ricorso, comprensive anche del pernottamento del bambino presso l'abitazione paterna. Si è costituita in giudizio , contestando integralmente le avverse deduzioni, in quanto CP_1 infondate. La resistente, in particolare, ha dedotto che alcun mutamento rispetto alle condizioni esistenti al momento dell'adozione dei provvedimenti citati, e tale da giustificarne la modifica nel senso richiesto dal ricorrente, era, ad oggi, sopravvenuto. La resistente ha, quindi, concluso, chiedendo, in via principale, l'integrale rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, di ordinare al ricorrente di seguire un percorso psicosociale per il potenziamento delle proprie capacità genitoriali. Designato il giudice relatore e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12/03/2025, previa trasmissione degli atti al P.M. in sede, il quale ha espresso parere non favorevole all'accoglimento della domanda.
*** La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. Sull'affidamento del minore. Controvertono le parti del presente giudizio essenzialmente in ordine all'affidamento del minore,
[...] e, nello specifico, in ordine alla possibilità di revocare le precedenti statuizioni Persona_1 di affidamento esclusivo del minore alla madre, da sostituirsi – nella prospettazione del ricorrente – con l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione materna. Occorre, in primo luogo, rilevare che, come si evince dalla documentazione in atti (in particolare: dal decreto emesso, dall'intestato Tribunale, in data 31/01/2022), l'affidamento esclusivo del minore alla madre era stato disposto in ragione del sopravvenuto stato di detenzione domiciliare del padre (sottoposto a procedimento penale per gravi reati ai danni della resistente, con scadenza della misura detentiva prevista per il 17/01/2026), in quanto modalità di affidamento ritenuta maggiormente adeguata a garantire al minore, in carico presso il servizio di neuropsichiatria dell' l'assunzione, da parte di un solo CP_2 genitore ritenuto responsabile, di tutte le decisioni necessarie nel suo interesse. Dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, effettivamente risulta che il minore è affetto da un
“disturbo dello spettro autistico di livello 1”, per il quale lo stesso è attualmente sottoposto ad un trattamento riabilitativo di tipo logopedico e comportamentale presso il centro accreditato “Iuvenia” (cfr. i certificati el 25/01/2024 e del 08/07/2024, nonché il certificato IUVENIA del 13/09/2024, CP_2 in atti) ed è supportato a scuola da un insegnante di sostegno. Ebbene, ritiene il Collegio che la ratio decidendi posta a fondamento del provvedimento del 31/01/2022 sia ancora attuale e giustifichi il perdurare di tale modalità di affidamento esclusivo – quantomeno sino al termine dello stato di detenzione domiciliare, prossimo alla scadenza (17/01/2026) –, in quanto maggiormente rispondente, nel caso di specie, al cd. best interest del minore e alle peculiarità del disturbo da cui è affetto, caratterizzato anche da comportamenti ripetitivi, selettivi e rigidi. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che, benché il minore abbia ottenuto, in tempi recenti, i primi miglioramenti da un punto di vista psico-emotivo e relazionale, lo stesso necessita di continuare il percorso riabilitativo intrapreso. Ritiene, anzi, il Collegio che proprio i miglioramenti relazionali, sino ad ora, ottenuti dal minore depongano nel senso della non opportunità di alterare, ad oggi, un assetto (ossia quello dell'affidamento esclusivo del minore alla madre) già cristallizzatosi negli ultimi anni e maggiormente rispondente ai bisogni del minore. Ciò tenuto conto:
- da un lato, della maggiore speditezza che tale tipologia di affidamento garantisce rispetto alle decisioni che dovesse essere, eventualmente, necessario assumere, anche in tempi rapidi, nell'interesse del minore stesso, in ragione del disturbo da cui è affetto;
- dall'altro lato, dello stato detentivo cui è sottoposto il ricorrente, il che (e nonostante i permessi orari recentemente ottenuti dallo stesso;
infra) rischierebbe di rendere, in concreto, difficoltosa la gestione condivisa del minore. Del resto, i provvedimenti adottati nell'interesse della prole sono, com'è noto, pur sempre provvedimenti rebus sic stantibus, di talché nulla preclude una rivalutazione delle attuali modalità di affidamento, una volta venuto meno il regime di detenzione domiciliare (peraltro, prossimo alla scadenza) che tale tipologia di affidamento aveva giustificato. Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la conferma, allo stato, dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, fermo restando l'onere di quest'ultima di informare regolarmente il padre in merito a tutte le questioni relative al minore, ivi incluse le questioni scolastiche, quali la convocazione di eventuali riunioni da parte del personale didattico, con conseguente diritto del ricorrente di parteciparvi. Si osserva, infatti, al riguardo, che, benché siano rimaste del tutto sprovviste di prova le deduzioni del ricorrente di cui all'istanza urgente del 05/02/2025 (nella quale il ricorrente lamentava, tra le altre cose, di non venire regolarmente informato, dalla resistente, sull'andamento scolastico del minore e di non venire, in ogni caso, coinvolto nella partecipazione alle riunioni scolastiche), è, cionondimeno, opportuno precisare – a scanso di equivoci – che l'affidamento esclusivo ad un genitore non incide sull'esercizio della responsabilità genitoriale, che resta a carico di entrambi, con conseguente affermazione del diritto del genitore non affidatario di essere informato, a valle delle decisioni assunte dal genitore affidatario, su ogni questione relativa al minore e di essere altresì coinvolto, ove lo desideri, nella partecipazione alle riunioni scolastiche.
Sulle modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del genitore non affidatario. Quanto all'ulteriore richiesta del ricorrente, volta alla modifica delle modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del padre, nonché volta ad ottenere che il minore pernotti presso di lui il fine settimana, nonché in occasione delle festività natalizie e pasquali e per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, si osserva quanto segue. Preliminarmente, è opportuno osservare, al riguardo, che l'intestato Tribunale, con il decreto del 29/03/2022, aveva ritenuto di non dover disporre alcunché in ordine alle modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del padre, in ragione dello stato di detenzione domiciliare del ricorrente, trattandosi di aspetto rimesso, eventualmente, al magistrato di sorveglianza. Il Tribunale, quindi, con il suddetto decreto del 29/03/2022, si era limitato a regolamentare tale aspetto per il tempo successivo alla cessazione della misura, prevedendo la possibilità, per l'odierno ricorrente, a far data dalla cessazione dello stato detentivo, di vedere il figlio due giorni a settimana: il martedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, e la domenica, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, sempre in presenza della madre. Ebbene, dalla documentazione in atti, tuttavia, risulta che, successivamente alla pronuncia del decreto del 29/03/2022, è intervenuta apposita autorizzazione da parte Tribunale di sorveglianza (da ultimo, confermata anche con il decreto del magistrato di sorveglianza depositato in data 10/10/2023, in atti) con la quale è stato, appunto, autorizzato “a spostarsi nel territorio della Provincia di Parte_1 Campobasso ogni giorno dalle ore 09.30 alle ore 21.30”, autorizzazione che – come chiarito dallo stesso magistrato di sorveglianza con provvedimento del 07/07/2023 – “comprende anche la possibilità di incontrare il figlio minore, (cfr. documentazione in atti). Per_1 Ritiene, pertanto, il Collegio che nulla osti ad anticipare all'attualità le modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del padre, , già disposte dal Tribunale per il tempo Parte_1 successivo alla cessazione dello stato detentivo, e ritenute congrue. Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dai files audio depositati dalla resistente (che il ricorrente non ha contestato nella loro autenticità e/o nella loro riconducibilità alla voce del figlio minore,
, del resto, è emerso chiaramente un disagio del piccolo, il quale, pur mostrando un forte Per_1 attaccamento alla figura materna, desidererebbe anche un maggiore coinvolgimento del padre nella propria vita, al punto che il minore sembrerebbe, anzi, rimproverare al genitore un certo disinteresse per le attività ludico-sportive da lui svolte (cfr. le dichiarazioni del minore di cui al file audio depositato in data 27/02/2025 della durata di 0.25 minuti: “ecco perché piangevo, io volevo mangiare a casa con mamma, e pure ti voglio dire di altro che devi venire pure a calcio, tu non mi vieni a vedere, solo quando facevo basket sei venuto a vedermi”). Ritiene, pertanto, il Collegio – alla luce dell'istruttoria espletata nel presente giudizio – che le modalità di frequentazione già individuate dal Tribunale per il tempo successivo alla cessazione della misura detentiva del ricorrente siano del tutto congrue nel caso di specie. Ciò in quanto le stesse sono volte a stabilire una frequentazione minima e graduale del minore da parte del padre che, non imponendo tempi di permanenza del padre presso il minore eccessivamente lunghi, consente di favorire l'adempimento spontaneo di tutte le visite settimanali da parte del ricorrente e che, al contempo, non imponendo al minore la frequentazione del padre in assenza della madre, consente, altresì, di mantenere il radicamento del minore con la figura materna, dalla quale lo stesso non appare ancora pronto a distaccarsi, nemmeno per brevi periodi di tempo, o, comunque, non apparendo tale distacco, allo stato, opportuno, in ragione di quanto già osservato circa il disturbo del minore e circa la necessità di dare, il più possibile, continuità al suo percorso e all'equilibrio faticosamente raggiunto. È, del resto, del tutto conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità la soluzione di incoraggiare il recupero della relazione del minore con il padre richiedendo a quest'ultimo di andare maggiormente incontro al figlio, anche fisicamente, non potendosi ritenere restrittivo della libertà del genitore il provvedimento che, al fine di disciplinare le modalità concrete di frequentazione della prole minore di età da parte del genitore non affidatario e/o non collocatario, oneri quest'ultimo di recarsi presso il luogo di residenza della prole, ove ciò – come nel caso di specie – sia ritenuto funzionale alle esigenze di una piena e serena frequentazione della stessa prole con entrambi i genitori (v., in tal senso: Cass. civ. n. 4258/2020). Ritiene, peraltro, il Collegio che tali modalità di frequentazione già individuate dal Tribunale possano essere meglio declinate, alla luce dell'ampio permesso orario concesso al ricorrente stesso dal magistrato di sorveglianza. Pertanto, il ricorrente potrà vedere il figlio, presso l'abitazione di quest'ultimo e alla presenza della madre, ogni martedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, e ogni domenica, dalle ore 10.00 alle ore 13.30. Non si ritiene, invece, opportuno, allo stato, accogliere la richiesta del ricorrente e volta ad ottenere l'autorizzazione a che il minore pernotti presso di lui;
e ciò non solo in ragione di tutto quanto sin qui già osservato, ma anche in ragione del fatto per cui il ricorrente, sottoposto (come già ampiamente osservato) al regime della detenzione domiciliare, risulta essere stato autorizzato a spostarsi, nel territorio della Provincia di Campobasso, solo sino alle 21.30, di talché non appare opportuno, allo stato, che il minore pernotti presso il padre, atteso che, in caso di necessità di qualunque genere, lo stesso sarebbe impossibilitato ad uscire dalla propria abitazione oltre il suddetto orario. Ne deriva il rigetto anche della domanda volta a regolamentare le vacanze natalizie, pasquali ed estive, in quanto anche tali periodi festivi dovranno soggiacere alla regolamentazione ordinaria di cui sopra.
Sulla domanda riconvenzionale formulata dalla resistente. Non merita, infine, accoglimento la domanda, spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, volta ad ordinare al ricorrente di seguire un percorso psicosociale per il potenziamento delle proprie capacità genitoriali, atteso l'affidamento esclusivo del minore, attualmente confermato in favore della madre, e tenuto conto delle modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del padre disposte, in questa sede, dal Collegio, le quali prevedono, in ogni caso, la presenza della donna.
Spese di giudizio. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., attesa la soccombenza reciproca e, in particolare, la soccombenza del ricorrente sulla sua domanda di affidamento condiviso e della resistente sulla domanda del ricorrente volta alla rimodulazione delle condizioni di visita e di frequentazione del minore da parte del genitore non affidatario oltre che sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1249 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Conferma l'affidamento esclusivo di in favore della madre, Persona_1 ; CP_1
• Dispone che le modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del padre,
[...]
, siano quelle indicate nella parte motiva del presente provvedimento (pag. 4, righe 12 Pt_1 e 13), con decorrenza immediata;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1249 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Parte_1 C.F._1 Corridoni n. 19, presso lo studio dell'avv. Carmine Andrea Silvestri, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente) E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Campobasso, via Nobile n. CP_1 C.F._2 19, presso lo studio dell'avv. Maria Calabrese, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(resistente) NONCHÈ PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege) OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento dei figli;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 marzo 2025. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con , dalla quale è nato il minore CP_1 Persona_1 (28/01/2018) – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo la CP_1 modifica delle condizioni di affidamento del minore disposte, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 451/2021, con decreto del 31/01/2022, confermato dal successivo decreto del 29/03/2022. Il ricorrente, in particolare, ha richiesto:
- la revoca dell'affidamento esclusivo del minore presso la madre, da sostituirsi con l'affidamento condiviso del minore stesso ad entrambi i genitori, benché con collocazione prevalente presso la madre;
- la modifica delle condizioni di visita e di frequentazione del minore da parte del padre, secondo le modalità dettagliatamente indicate nel ricorso, comprensive anche del pernottamento del bambino presso l'abitazione paterna. Si è costituita in giudizio , contestando integralmente le avverse deduzioni, in quanto CP_1 infondate. La resistente, in particolare, ha dedotto che alcun mutamento rispetto alle condizioni esistenti al momento dell'adozione dei provvedimenti citati, e tale da giustificarne la modifica nel senso richiesto dal ricorrente, era, ad oggi, sopravvenuto. La resistente ha, quindi, concluso, chiedendo, in via principale, l'integrale rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, di ordinare al ricorrente di seguire un percorso psicosociale per il potenziamento delle proprie capacità genitoriali. Designato il giudice relatore e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12/03/2025, previa trasmissione degli atti al P.M. in sede, il quale ha espresso parere non favorevole all'accoglimento della domanda.
*** La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. Sull'affidamento del minore. Controvertono le parti del presente giudizio essenzialmente in ordine all'affidamento del minore,
[...] e, nello specifico, in ordine alla possibilità di revocare le precedenti statuizioni Persona_1 di affidamento esclusivo del minore alla madre, da sostituirsi – nella prospettazione del ricorrente – con l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione materna. Occorre, in primo luogo, rilevare che, come si evince dalla documentazione in atti (in particolare: dal decreto emesso, dall'intestato Tribunale, in data 31/01/2022), l'affidamento esclusivo del minore alla madre era stato disposto in ragione del sopravvenuto stato di detenzione domiciliare del padre (sottoposto a procedimento penale per gravi reati ai danni della resistente, con scadenza della misura detentiva prevista per il 17/01/2026), in quanto modalità di affidamento ritenuta maggiormente adeguata a garantire al minore, in carico presso il servizio di neuropsichiatria dell' l'assunzione, da parte di un solo CP_2 genitore ritenuto responsabile, di tutte le decisioni necessarie nel suo interesse. Dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, effettivamente risulta che il minore è affetto da un
“disturbo dello spettro autistico di livello 1”, per il quale lo stesso è attualmente sottoposto ad un trattamento riabilitativo di tipo logopedico e comportamentale presso il centro accreditato “Iuvenia” (cfr. i certificati el 25/01/2024 e del 08/07/2024, nonché il certificato IUVENIA del 13/09/2024, CP_2 in atti) ed è supportato a scuola da un insegnante di sostegno. Ebbene, ritiene il Collegio che la ratio decidendi posta a fondamento del provvedimento del 31/01/2022 sia ancora attuale e giustifichi il perdurare di tale modalità di affidamento esclusivo – quantomeno sino al termine dello stato di detenzione domiciliare, prossimo alla scadenza (17/01/2026) –, in quanto maggiormente rispondente, nel caso di specie, al cd. best interest del minore e alle peculiarità del disturbo da cui è affetto, caratterizzato anche da comportamenti ripetitivi, selettivi e rigidi. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che, benché il minore abbia ottenuto, in tempi recenti, i primi miglioramenti da un punto di vista psico-emotivo e relazionale, lo stesso necessita di continuare il percorso riabilitativo intrapreso. Ritiene, anzi, il Collegio che proprio i miglioramenti relazionali, sino ad ora, ottenuti dal minore depongano nel senso della non opportunità di alterare, ad oggi, un assetto (ossia quello dell'affidamento esclusivo del minore alla madre) già cristallizzatosi negli ultimi anni e maggiormente rispondente ai bisogni del minore. Ciò tenuto conto:
- da un lato, della maggiore speditezza che tale tipologia di affidamento garantisce rispetto alle decisioni che dovesse essere, eventualmente, necessario assumere, anche in tempi rapidi, nell'interesse del minore stesso, in ragione del disturbo da cui è affetto;
- dall'altro lato, dello stato detentivo cui è sottoposto il ricorrente, il che (e nonostante i permessi orari recentemente ottenuti dallo stesso;
infra) rischierebbe di rendere, in concreto, difficoltosa la gestione condivisa del minore. Del resto, i provvedimenti adottati nell'interesse della prole sono, com'è noto, pur sempre provvedimenti rebus sic stantibus, di talché nulla preclude una rivalutazione delle attuali modalità di affidamento, una volta venuto meno il regime di detenzione domiciliare (peraltro, prossimo alla scadenza) che tale tipologia di affidamento aveva giustificato. Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la conferma, allo stato, dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, fermo restando l'onere di quest'ultima di informare regolarmente il padre in merito a tutte le questioni relative al minore, ivi incluse le questioni scolastiche, quali la convocazione di eventuali riunioni da parte del personale didattico, con conseguente diritto del ricorrente di parteciparvi. Si osserva, infatti, al riguardo, che, benché siano rimaste del tutto sprovviste di prova le deduzioni del ricorrente di cui all'istanza urgente del 05/02/2025 (nella quale il ricorrente lamentava, tra le altre cose, di non venire regolarmente informato, dalla resistente, sull'andamento scolastico del minore e di non venire, in ogni caso, coinvolto nella partecipazione alle riunioni scolastiche), è, cionondimeno, opportuno precisare – a scanso di equivoci – che l'affidamento esclusivo ad un genitore non incide sull'esercizio della responsabilità genitoriale, che resta a carico di entrambi, con conseguente affermazione del diritto del genitore non affidatario di essere informato, a valle delle decisioni assunte dal genitore affidatario, su ogni questione relativa al minore e di essere altresì coinvolto, ove lo desideri, nella partecipazione alle riunioni scolastiche.
Sulle modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del genitore non affidatario. Quanto all'ulteriore richiesta del ricorrente, volta alla modifica delle modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del padre, nonché volta ad ottenere che il minore pernotti presso di lui il fine settimana, nonché in occasione delle festività natalizie e pasquali e per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, si osserva quanto segue. Preliminarmente, è opportuno osservare, al riguardo, che l'intestato Tribunale, con il decreto del 29/03/2022, aveva ritenuto di non dover disporre alcunché in ordine alle modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del padre, in ragione dello stato di detenzione domiciliare del ricorrente, trattandosi di aspetto rimesso, eventualmente, al magistrato di sorveglianza. Il Tribunale, quindi, con il suddetto decreto del 29/03/2022, si era limitato a regolamentare tale aspetto per il tempo successivo alla cessazione della misura, prevedendo la possibilità, per l'odierno ricorrente, a far data dalla cessazione dello stato detentivo, di vedere il figlio due giorni a settimana: il martedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, e la domenica, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, sempre in presenza della madre. Ebbene, dalla documentazione in atti, tuttavia, risulta che, successivamente alla pronuncia del decreto del 29/03/2022, è intervenuta apposita autorizzazione da parte Tribunale di sorveglianza (da ultimo, confermata anche con il decreto del magistrato di sorveglianza depositato in data 10/10/2023, in atti) con la quale è stato, appunto, autorizzato “a spostarsi nel territorio della Provincia di Parte_1 Campobasso ogni giorno dalle ore 09.30 alle ore 21.30”, autorizzazione che – come chiarito dallo stesso magistrato di sorveglianza con provvedimento del 07/07/2023 – “comprende anche la possibilità di incontrare il figlio minore, (cfr. documentazione in atti). Per_1 Ritiene, pertanto, il Collegio che nulla osti ad anticipare all'attualità le modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del padre, , già disposte dal Tribunale per il tempo Parte_1 successivo alla cessazione dello stato detentivo, e ritenute congrue. Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dai files audio depositati dalla resistente (che il ricorrente non ha contestato nella loro autenticità e/o nella loro riconducibilità alla voce del figlio minore,
, del resto, è emerso chiaramente un disagio del piccolo, il quale, pur mostrando un forte Per_1 attaccamento alla figura materna, desidererebbe anche un maggiore coinvolgimento del padre nella propria vita, al punto che il minore sembrerebbe, anzi, rimproverare al genitore un certo disinteresse per le attività ludico-sportive da lui svolte (cfr. le dichiarazioni del minore di cui al file audio depositato in data 27/02/2025 della durata di 0.25 minuti: “ecco perché piangevo, io volevo mangiare a casa con mamma, e pure ti voglio dire di altro che devi venire pure a calcio, tu non mi vieni a vedere, solo quando facevo basket sei venuto a vedermi”). Ritiene, pertanto, il Collegio – alla luce dell'istruttoria espletata nel presente giudizio – che le modalità di frequentazione già individuate dal Tribunale per il tempo successivo alla cessazione della misura detentiva del ricorrente siano del tutto congrue nel caso di specie. Ciò in quanto le stesse sono volte a stabilire una frequentazione minima e graduale del minore da parte del padre che, non imponendo tempi di permanenza del padre presso il minore eccessivamente lunghi, consente di favorire l'adempimento spontaneo di tutte le visite settimanali da parte del ricorrente e che, al contempo, non imponendo al minore la frequentazione del padre in assenza della madre, consente, altresì, di mantenere il radicamento del minore con la figura materna, dalla quale lo stesso non appare ancora pronto a distaccarsi, nemmeno per brevi periodi di tempo, o, comunque, non apparendo tale distacco, allo stato, opportuno, in ragione di quanto già osservato circa il disturbo del minore e circa la necessità di dare, il più possibile, continuità al suo percorso e all'equilibrio faticosamente raggiunto. È, del resto, del tutto conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità la soluzione di incoraggiare il recupero della relazione del minore con il padre richiedendo a quest'ultimo di andare maggiormente incontro al figlio, anche fisicamente, non potendosi ritenere restrittivo della libertà del genitore il provvedimento che, al fine di disciplinare le modalità concrete di frequentazione della prole minore di età da parte del genitore non affidatario e/o non collocatario, oneri quest'ultimo di recarsi presso il luogo di residenza della prole, ove ciò – come nel caso di specie – sia ritenuto funzionale alle esigenze di una piena e serena frequentazione della stessa prole con entrambi i genitori (v., in tal senso: Cass. civ. n. 4258/2020). Ritiene, peraltro, il Collegio che tali modalità di frequentazione già individuate dal Tribunale possano essere meglio declinate, alla luce dell'ampio permesso orario concesso al ricorrente stesso dal magistrato di sorveglianza. Pertanto, il ricorrente potrà vedere il figlio, presso l'abitazione di quest'ultimo e alla presenza della madre, ogni martedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, e ogni domenica, dalle ore 10.00 alle ore 13.30. Non si ritiene, invece, opportuno, allo stato, accogliere la richiesta del ricorrente e volta ad ottenere l'autorizzazione a che il minore pernotti presso di lui;
e ciò non solo in ragione di tutto quanto sin qui già osservato, ma anche in ragione del fatto per cui il ricorrente, sottoposto (come già ampiamente osservato) al regime della detenzione domiciliare, risulta essere stato autorizzato a spostarsi, nel territorio della Provincia di Campobasso, solo sino alle 21.30, di talché non appare opportuno, allo stato, che il minore pernotti presso il padre, atteso che, in caso di necessità di qualunque genere, lo stesso sarebbe impossibilitato ad uscire dalla propria abitazione oltre il suddetto orario. Ne deriva il rigetto anche della domanda volta a regolamentare le vacanze natalizie, pasquali ed estive, in quanto anche tali periodi festivi dovranno soggiacere alla regolamentazione ordinaria di cui sopra.
Sulla domanda riconvenzionale formulata dalla resistente. Non merita, infine, accoglimento la domanda, spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, volta ad ordinare al ricorrente di seguire un percorso psicosociale per il potenziamento delle proprie capacità genitoriali, atteso l'affidamento esclusivo del minore, attualmente confermato in favore della madre, e tenuto conto delle modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del padre disposte, in questa sede, dal Collegio, le quali prevedono, in ogni caso, la presenza della donna.
Spese di giudizio. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., attesa la soccombenza reciproca e, in particolare, la soccombenza del ricorrente sulla sua domanda di affidamento condiviso e della resistente sulla domanda del ricorrente volta alla rimodulazione delle condizioni di visita e di frequentazione del minore da parte del genitore non affidatario oltre che sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1249 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Conferma l'affidamento esclusivo di in favore della madre, Persona_1 ; CP_1
• Dispone che le modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del padre,
[...]
, siano quelle indicate nella parte motiva del presente provvedimento (pag. 4, righe 12 Pt_1 e 13), con decorrenza immediata;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda