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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.308/2022 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Parte_1
Cammarano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Agropoli (SA) alla via Dante Alighieri n.142- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Roberto De Simone Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Albanella (SA) alla via Roma n.275 – appellata
E
e appellati contumaci Controparte_2 Controparte_3
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.715/2022
del Tribunale di Salerno pubblicata il 24/2/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse dichiarata priva di effetti giuridici la sentenza appellata per mancanza di legittimo contraddittorio;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea per la mancata prova dell'acquisto per usucapione, con la vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
per l'appellata costituita: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o improcedibile o che fosse rigettato nel merito per infondatezza con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e attribuzione.
e ricevevano la notifica Controparte_2 Controparte_3
dell'atto di appello e non si costituivano divenendo contumaci.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 28 novembre 2024 e con ordinanza del 5 dicembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di far accertare l'acquisto per usucapione di un bene immobile consistente in una porzione di fabbricato adibito a civile abitazione, sito in Altavilla SI (SA)
alla via Falagato n. 49 (ex n. 70), contraddistinta al catasto alla particella n. 22 del foglio n. 31 ed intestata al convenuto, deducendo che aveva posseduto tale bene pacificamente uti dominus da oltre venti anni.
Concludeva, quindi, chiedendo in via principale che fosse accertato e dichiarato il suo acquisto a titolo originario della proprietà
della porzione di immobile oggetto di causa, oltre accessori e pertinenze, per effetto dell'usucapione ex art. 1158 cc nonché ad ogni altro senso ed effetto di legge;
in via subordinata articolava la stessa domanda in relazione all'usucapione come comproprietaria e in via ulteriormente gradata in relazione al diritto di abitazione.
, padre dell'attrice, si costituiva contestando la Controparte_2
domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il giudizio veniva interrotto per il decesso del procuratore di parte convenuta e veniva riassunto tempestivamente.
3 Nel corso del processo venivano ascoltati i testi di parte attrice e la parte convenuta con dichiarazione confessoria a sua firma datata
19/8/2020 e depositata in atti, riconosceva senza alcuna riserva il diritto dell'attrice e aderiva alla richiesta di riconoscimento di acquisto per usucapione in suo favore.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviava all'udienza del 27/9/2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria depositata il 17/9/2021, interveniva in giudizio dichiaratasi figlia di , che non Parte_1 Controparte_2
prendeva posizione sulla domanda attorea e si limitava a chiederne l'interruzione per intervenuto decesso del padre in data 24/2/2021.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda proposta da parte attrice ordinando al Conservatore dei registri immobiliari competente
(ora Agenzia del Territorio) la trascrizione della sentenza, nonché le altre eventuali necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità e compensava le spese processuali.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
4 l'atto di intervento di era inammissibile in Parte_1
quanto la stessa, pur essendosi dichiarata figlia di Controparte_2
non aveva agito quale sua erede, non aderiva alla domanda attorea né
vi si opponeva, né presentava una domanda autonoma , in quanto la predetta si era limitata a richiedere l'interruzione del giudizio, al cui accoglimento ostava la mancanza di dichiarazione formale da parte del procuratore costituito del convenuto ex art. 300 cpc;
inoltre l'intervento in questione non rientrava in nessuna delle ipotesi di cui all'art.105 cpc;
nel merito, il Tribunale rilevava che la parte convenuta non aveva reso senza giustificato motivo l'interrogatorio formale e aveva rilasciato una dichiarazione confessoria datata 19/8/2020 a mezzo della quale aveva ammesso esplicitamente le circostanze di fatto e di diritto affermate dalla parte attrice, riconoscendo, senza alcuna riserva,
l'acquisto di quest'ultima per usucapione della porzione di immobile di sua proprietà; tale situazione implicava che il convenuto aveva rinunciato a tutte le difese e, in particolare, all'opposizione alla domanda di usucapione di parte attrice.
5 ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo che la motivazione fosse erronea, insufficiente e carente in relazione ai punti fondamentali dell'istruttoria.
Più precisamente affermava che:
non era stata rilevata la mancanza di un legittimo contraddittorio nella fase decisionale della sentenza per inadempimento ed abuso dell'avv. ; invero dopo il decesso del padre, quale CP_4
chiamata all'eredità, contattava il predetto avvocato per comunicargli il triste evento e per richiedere l'interruzione del giudizio affinché lo stesso potesse proseguire nei confronti di tutti gli eredi, ma ciò
nonostante l'avv. non solo non chiedeva l'interruzione CP_4
del giudizio, ma faceva rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, confermando di voler a tutti i costi la decisione;
ne conseguiva che il procuratore costituito di non era Controparte_2
più legittimato alla prosecuzione del giudizio e che il procedimento prima del mese di settembre 2020 non era stato ancora istruito in maniera completa, atteso che all'udienza del 2/3/2021 dovevano essere escussi i testi della parte convenuta e fino a quella data l'avv.
6 Antonio Cammarano non era a conoscenza della sua sostituzione avvenuta il 19/10/2020 e mai comunicata;
l'istruttoria si era interrotta perché era stato depositato un atto formalmente redatto a computer con terminologia tecnica e con sottoscrizione accanto ad una X di con mano Controparte_2
tremante, già malato e non consapevole, nemmeno autenticata dal nuovo difensore;
tale atto portava a tergo la data del 19/8/2020 epoca in cui l'avv.Antonio Cammarano risultava ancora il difensore di e che non sapeva nulla di quanto indicato nell'atto; Controparte_2
inoltre se davvero avesse voluto consapevolmente Controparte_2
confessare che l'ex casa coniugale apparteneva alla figlia per CP_1
intervenuta usucapione, non avrebbe disposto di quel bene in favore della stessa nel testamento pubblico per notar del Per_1
2/2/2021.
si costituiva e chiedeva in primis che Controparte_1
l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art. 342 cpc e che non fosse possibile allegare nuova documentazione in appello in violazione dell'art.345 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello affermando che:
7 l'appellante era legittimata ad impugnare solo in qualità di erede di , subentrando nella stessa posizione giuridica e Controparte_2
processuale da quest'ultimo assunta in primo grado e, quindi, non poteva ribaltare la domanda chiedendone il rigetto;
anche se vi era , per assurdo, la legittimazione di Parte_1
a proporre appello in prima persona, per come costituitasi
[...]
seppur irritualmente in primo grado, la stessa non aveva mai contestato la domanda attorea e, quindi, per lo stesso suddetto principio di diritto non poteva sollevare tale contestazione ed eccezione in senso stretto per la prima volta in sede di appello;
non vi era la carenza di contraddittorio lamentata dall'appellante poiché la parte convenuta era stata fino alla fine rappresentata dal suo procuratore costituito Avv. , il quale per chiara scelta CP_4
difensiva ed in ottemperanza alle disposizioni in vita del suo cliente,
avendone la facoltà per legge, non aveva dichiarato il decesso del proprio assistito, evitando una inutile interruzione del procedimento,
giunto oramai alla fase decisionale e che aveva comunque visto costituirsi l'appellante;
8 non era vero che l'istruttoria era incompleta per la mancata escussione dei testi di parte convenuta, per i quali era intervenuta decadenza e la cui rilevanza era venuta meno successivamente alla dichiarazione confessoria resa dal convenuto stesso;
non era vero che l'avv. Cammarano non aveva saputo di essere stato sostituito da altro difensore prima dell'udienza del 2/3/21, in quanto verosimilmente lo aveva già saputo dal suo ex-cliente, ma ciò
risultava dal fascicolo telematico del processo sin dal deposito della nuova nomina, avvenuta nel mese di ottobre del 2020;
non erano rilevanti le considerazioni dell'appellante in ordine alle caratteristiche della dichiarazione confessoria e lo stesso valeva per il testamento sopravvenuto che comunque aveva ad oggetto l'intero immobile e non solo la porzione di cui alla domanda di usucapione.
L'appello è del tutto inammissibile ai sensi dell'art.342 cpc.
In tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del 2012, chiarendo come la modifica
9 introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'inammissibilità del suddetto gravame ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, non avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di
10 pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Invero l'intervento in primo grado dell'appellante era stato dichiarato inammissibile per una serie di ragioni che non sono state minimamente oggetto di censura mediante specifici motivi e precisamente perché:
si era costituita dichiarando che fosse la Parte_1
figlia di senza agire in qualità di erede, senza Controparte_2
aderire alla domanda attorea e senza opporsi alla stessa e senza presentare una domanda autonoma, in quanto la predetta si era limitata a richiedere l'interruzione del giudizio, al cui accoglimento ostava la mancanza di dichiarazione formale da parte del procuratore costituito del convenuto ex art. 300 cpc;
inoltre l'intervento in questione non rientrava in nessuna delle ipotesi di cui all'art.105 cpc;
Non essendo stato contestato in alcun modo che l'intervento fosse ammissibile specificando per quali ragioni la motivazione posta alla base dell'inammissibilità fosse censurabile all'appellante non è
consentito in questa sede:
11 spiegare in modo del tutto irrilevante i motivi della sua costituzione ovvero la finalità perseguita di sollecitare il difensore per una dichiarazione del decesso del padre e per un'interruzione del giudizio, in assenza di ogni potere in proposito ai sensi dell'art.300
cpc;
censurare un'istruttoria incompleta per la mancata escussione dei testi di parte convenuta, censura che poteva essere sollevata in primo grado solo dal difensore del padre con la contestazione del rigetto e con la riproposizione della richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, a pena di decadenza;
adombrare dei dubbi sulla genuinità della dichiarazione confessoria non potendo quale parte non legittimata a stare in giudizio disconoscerne la validità;
porre, peraltro, in modo generico questioni di integrità del contraddittorio, questioni che potevano essere proposte in primo grado solo dalla parti legittimamente costituite;
esibire ex novo in appello il testamento redatto dal proprio padre in aperta violazione dell'art.345 cpc, testamento che, peraltro, non si sarebbe posto in contrasto, ma anzi avrebbe avvalorato la volontà di
12 di attribuire il bene conteso alla stessa figlia che Controparte_2
agiva per ottenere una dichiarazione di usucapione in relazione ad una parte del medesimo immobile.
Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile – bassa complessità - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore degli appellati, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
13 3)nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.308/2022 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Parte_1
Cammarano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Agropoli (SA) alla via Dante Alighieri n.142- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Roberto De Simone Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Albanella (SA) alla via Roma n.275 – appellata
E
e appellati contumaci Controparte_2 Controparte_3
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.715/2022
del Tribunale di Salerno pubblicata il 24/2/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse dichiarata priva di effetti giuridici la sentenza appellata per mancanza di legittimo contraddittorio;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea per la mancata prova dell'acquisto per usucapione, con la vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
per l'appellata costituita: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o improcedibile o che fosse rigettato nel merito per infondatezza con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e attribuzione.
e ricevevano la notifica Controparte_2 Controparte_3
dell'atto di appello e non si costituivano divenendo contumaci.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 28 novembre 2024 e con ordinanza del 5 dicembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di far accertare l'acquisto per usucapione di un bene immobile consistente in una porzione di fabbricato adibito a civile abitazione, sito in Altavilla SI (SA)
alla via Falagato n. 49 (ex n. 70), contraddistinta al catasto alla particella n. 22 del foglio n. 31 ed intestata al convenuto, deducendo che aveva posseduto tale bene pacificamente uti dominus da oltre venti anni.
Concludeva, quindi, chiedendo in via principale che fosse accertato e dichiarato il suo acquisto a titolo originario della proprietà
della porzione di immobile oggetto di causa, oltre accessori e pertinenze, per effetto dell'usucapione ex art. 1158 cc nonché ad ogni altro senso ed effetto di legge;
in via subordinata articolava la stessa domanda in relazione all'usucapione come comproprietaria e in via ulteriormente gradata in relazione al diritto di abitazione.
, padre dell'attrice, si costituiva contestando la Controparte_2
domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il giudizio veniva interrotto per il decesso del procuratore di parte convenuta e veniva riassunto tempestivamente.
3 Nel corso del processo venivano ascoltati i testi di parte attrice e la parte convenuta con dichiarazione confessoria a sua firma datata
19/8/2020 e depositata in atti, riconosceva senza alcuna riserva il diritto dell'attrice e aderiva alla richiesta di riconoscimento di acquisto per usucapione in suo favore.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviava all'udienza del 27/9/2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria depositata il 17/9/2021, interveniva in giudizio dichiaratasi figlia di , che non Parte_1 Controparte_2
prendeva posizione sulla domanda attorea e si limitava a chiederne l'interruzione per intervenuto decesso del padre in data 24/2/2021.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda proposta da parte attrice ordinando al Conservatore dei registri immobiliari competente
(ora Agenzia del Territorio) la trascrizione della sentenza, nonché le altre eventuali necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità e compensava le spese processuali.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
4 l'atto di intervento di era inammissibile in Parte_1
quanto la stessa, pur essendosi dichiarata figlia di Controparte_2
non aveva agito quale sua erede, non aderiva alla domanda attorea né
vi si opponeva, né presentava una domanda autonoma , in quanto la predetta si era limitata a richiedere l'interruzione del giudizio, al cui accoglimento ostava la mancanza di dichiarazione formale da parte del procuratore costituito del convenuto ex art. 300 cpc;
inoltre l'intervento in questione non rientrava in nessuna delle ipotesi di cui all'art.105 cpc;
nel merito, il Tribunale rilevava che la parte convenuta non aveva reso senza giustificato motivo l'interrogatorio formale e aveva rilasciato una dichiarazione confessoria datata 19/8/2020 a mezzo della quale aveva ammesso esplicitamente le circostanze di fatto e di diritto affermate dalla parte attrice, riconoscendo, senza alcuna riserva,
l'acquisto di quest'ultima per usucapione della porzione di immobile di sua proprietà; tale situazione implicava che il convenuto aveva rinunciato a tutte le difese e, in particolare, all'opposizione alla domanda di usucapione di parte attrice.
5 ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo che la motivazione fosse erronea, insufficiente e carente in relazione ai punti fondamentali dell'istruttoria.
Più precisamente affermava che:
non era stata rilevata la mancanza di un legittimo contraddittorio nella fase decisionale della sentenza per inadempimento ed abuso dell'avv. ; invero dopo il decesso del padre, quale CP_4
chiamata all'eredità, contattava il predetto avvocato per comunicargli il triste evento e per richiedere l'interruzione del giudizio affinché lo stesso potesse proseguire nei confronti di tutti gli eredi, ma ciò
nonostante l'avv. non solo non chiedeva l'interruzione CP_4
del giudizio, ma faceva rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, confermando di voler a tutti i costi la decisione;
ne conseguiva che il procuratore costituito di non era Controparte_2
più legittimato alla prosecuzione del giudizio e che il procedimento prima del mese di settembre 2020 non era stato ancora istruito in maniera completa, atteso che all'udienza del 2/3/2021 dovevano essere escussi i testi della parte convenuta e fino a quella data l'avv.
6 Antonio Cammarano non era a conoscenza della sua sostituzione avvenuta il 19/10/2020 e mai comunicata;
l'istruttoria si era interrotta perché era stato depositato un atto formalmente redatto a computer con terminologia tecnica e con sottoscrizione accanto ad una X di con mano Controparte_2
tremante, già malato e non consapevole, nemmeno autenticata dal nuovo difensore;
tale atto portava a tergo la data del 19/8/2020 epoca in cui l'avv.Antonio Cammarano risultava ancora il difensore di e che non sapeva nulla di quanto indicato nell'atto; Controparte_2
inoltre se davvero avesse voluto consapevolmente Controparte_2
confessare che l'ex casa coniugale apparteneva alla figlia per CP_1
intervenuta usucapione, non avrebbe disposto di quel bene in favore della stessa nel testamento pubblico per notar del Per_1
2/2/2021.
si costituiva e chiedeva in primis che Controparte_1
l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art. 342 cpc e che non fosse possibile allegare nuova documentazione in appello in violazione dell'art.345 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello affermando che:
7 l'appellante era legittimata ad impugnare solo in qualità di erede di , subentrando nella stessa posizione giuridica e Controparte_2
processuale da quest'ultimo assunta in primo grado e, quindi, non poteva ribaltare la domanda chiedendone il rigetto;
anche se vi era , per assurdo, la legittimazione di Parte_1
a proporre appello in prima persona, per come costituitasi
[...]
seppur irritualmente in primo grado, la stessa non aveva mai contestato la domanda attorea e, quindi, per lo stesso suddetto principio di diritto non poteva sollevare tale contestazione ed eccezione in senso stretto per la prima volta in sede di appello;
non vi era la carenza di contraddittorio lamentata dall'appellante poiché la parte convenuta era stata fino alla fine rappresentata dal suo procuratore costituito Avv. , il quale per chiara scelta CP_4
difensiva ed in ottemperanza alle disposizioni in vita del suo cliente,
avendone la facoltà per legge, non aveva dichiarato il decesso del proprio assistito, evitando una inutile interruzione del procedimento,
giunto oramai alla fase decisionale e che aveva comunque visto costituirsi l'appellante;
8 non era vero che l'istruttoria era incompleta per la mancata escussione dei testi di parte convenuta, per i quali era intervenuta decadenza e la cui rilevanza era venuta meno successivamente alla dichiarazione confessoria resa dal convenuto stesso;
non era vero che l'avv. Cammarano non aveva saputo di essere stato sostituito da altro difensore prima dell'udienza del 2/3/21, in quanto verosimilmente lo aveva già saputo dal suo ex-cliente, ma ciò
risultava dal fascicolo telematico del processo sin dal deposito della nuova nomina, avvenuta nel mese di ottobre del 2020;
non erano rilevanti le considerazioni dell'appellante in ordine alle caratteristiche della dichiarazione confessoria e lo stesso valeva per il testamento sopravvenuto che comunque aveva ad oggetto l'intero immobile e non solo la porzione di cui alla domanda di usucapione.
L'appello è del tutto inammissibile ai sensi dell'art.342 cpc.
In tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del 2012, chiarendo come la modifica
9 introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'inammissibilità del suddetto gravame ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, non avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di
10 pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Invero l'intervento in primo grado dell'appellante era stato dichiarato inammissibile per una serie di ragioni che non sono state minimamente oggetto di censura mediante specifici motivi e precisamente perché:
si era costituita dichiarando che fosse la Parte_1
figlia di senza agire in qualità di erede, senza Controparte_2
aderire alla domanda attorea e senza opporsi alla stessa e senza presentare una domanda autonoma, in quanto la predetta si era limitata a richiedere l'interruzione del giudizio, al cui accoglimento ostava la mancanza di dichiarazione formale da parte del procuratore costituito del convenuto ex art. 300 cpc;
inoltre l'intervento in questione non rientrava in nessuna delle ipotesi di cui all'art.105 cpc;
Non essendo stato contestato in alcun modo che l'intervento fosse ammissibile specificando per quali ragioni la motivazione posta alla base dell'inammissibilità fosse censurabile all'appellante non è
consentito in questa sede:
11 spiegare in modo del tutto irrilevante i motivi della sua costituzione ovvero la finalità perseguita di sollecitare il difensore per una dichiarazione del decesso del padre e per un'interruzione del giudizio, in assenza di ogni potere in proposito ai sensi dell'art.300
cpc;
censurare un'istruttoria incompleta per la mancata escussione dei testi di parte convenuta, censura che poteva essere sollevata in primo grado solo dal difensore del padre con la contestazione del rigetto e con la riproposizione della richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, a pena di decadenza;
adombrare dei dubbi sulla genuinità della dichiarazione confessoria non potendo quale parte non legittimata a stare in giudizio disconoscerne la validità;
porre, peraltro, in modo generico questioni di integrità del contraddittorio, questioni che potevano essere proposte in primo grado solo dalla parti legittimamente costituite;
esibire ex novo in appello il testamento redatto dal proprio padre in aperta violazione dell'art.345 cpc, testamento che, peraltro, non si sarebbe posto in contrasto, ma anzi avrebbe avvalorato la volontà di
12 di attribuire il bene conteso alla stessa figlia che Controparte_2
agiva per ottenere una dichiarazione di usucapione in relazione ad una parte del medesimo immobile.
Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile – bassa complessità - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore degli appellati, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
13 3)nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
14