Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 14.05.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2562 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 CodiceFiscale_1
MICHELE E giusta procura in atti, Parte_2
-ricorrente-
Contro
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO GRECO, giusta procura in atti;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.09.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2912022900003509 53/000 relativa alla cartella di pagamento
e 2011 pari ad €. 2.341,86. In via preliminare chiedeva la sospensione dei provvedimenti impugnati e, nel merito, rilevava l'intervenuta prescrizione quinquennale degli atti impugnati con conseguente illegittimità e infondatezza delle pretese creditorie avanzate, di cui chiedeva dichiararsi la nullità. Con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l' il quale rilevava la cessata materia del contendere con riferimento CP_1
all'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento e, nel merito, deduceva variamente l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva tardivamente in giudizio la , la quale Controparte_3
rilevava la tardività dell'opposizione e, nel merito deduceva la regolarità della notifica degli atti opposti con conseguente richiesta del rigetto del ricorso in quanto infondato. Con
condanna alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente, in merito all'avviso di addebito n. 591 2012 00004794 17, si rileva che l'ente previdenziale ha proceduto allo sgravio delle somme ivi riportate pari ad €. 2.341,86 (cfr. all.
alla memoria).
Per giurisprudenza costante “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si
diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in
giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia
del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale
fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza
del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle
spese secondo le regole generali” (cfr. Cass. sent. n. 16150/2010).
Ebbene, tenuto conto delle allegazioni di parte resistente, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere in merito a siffatto avviso di addebito poiché l'avvenuto riconoscimento del diritto costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
Nel merito, con riferimento alla cartella esattoriale n. 291 2007 00201818 68 riferita ai periodi contributivi 2001 e 2002, giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato” (non potendosi appunto assimilare ad esso, contrariamente a quanto recentemente sancito dalla Suprema Corte, un titolo consolidatosi al di fuori di un procedimento giurisdizionale), al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. n. 335/1995.
Era onere del convenuto dimostrare di avere correttamente notificato gli atti prodromici.
Si ritiene opportuno invocare l'applicazione del criterio c.d. della “ragione più liquida”, il cui fondamento è da ricondurre agli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale è consentito al giudicante “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare”,
decidendo la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. 3 febbraio 2017 n. 2909; Cass. 2 febbraio 2017 n. 2853; Sentenza n. 9936 del 2014; Cass.
28 maggio 2014 n. 12002).
Come è noto, il ricorso a tale criterio è consentito per ragioni di economia processuale e di celerità del giudizio, al fine di pervenire a una più rapida ed agevole soluzione della controversia, analizzando gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.
Orbene, ritenuta l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente dall'Agente della Riscossione, la presente opposizione risulta meritevole di accoglimento giacché tra la notifica dell'intimazione di pagamento effettuata il 26.08.2022 (cfr. allegati al ricorso) e quella della notifica della cartella di pagamento, effettuata in data 29.07.2008,
risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza che sia intervenuto nel frattempo alcun atto interruttivo.
Va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Si compensano le spese di lite tra parte ricorrente e l' tenuto conto della cessata materia CP_1
del contendere.
Si pongono le spese di parte ricorrente a carico dell' in Controparte_4
ragione della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara la cessata materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 591 2012 00004794 17 000;
dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella n. 291 2007 00201818 68 000 con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 291 2022 900003509 53/000;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l' CP_1 condanna a rifondere parte ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in € CP_2
1.865,00 oltre spese generali Iva e Cpa se dovuta, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 14/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo