Decreto presidenziale 28 luglio 2025
Decreto presidenziale 1 agosto 2025
Ordinanza cautelare 26 agosto 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/01/2026, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01795/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08358/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8358 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Bonaventura Balestrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Viale degli Oleandri n. 15;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, FO Pa, la Commissione Interministeriale Ripam, persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
a) della correzione e della conseguente valutazione dell’elaborato scritto della sig.ra -OMISSIS-, effettuata dalla Commissione esaminatrice del Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui n.37 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il profilo di specialista giuridico legale finanziario (Cod. A1), in base alla quale correzione e valutazione avrebbe conseguito un punteggio totale di 21, avendo errato 6 risposte e non avendo dato 4 risposte;
b) della graduatoria pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a conclusione del Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui n.37 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il profilo di specialista giuridico legale finanziario (Cod. A1), pubblicata in data -OMISSIS-, nella quale la ricorrente sig.ra -OMISSIS- è stata dichiarata idonea avendo superato la prova scritta col punteggio totale di 21, ma non è stata dichiarata vincitrice avendo errato 6 risposte e non avendo dato 4 risposte;
c) di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente, anche non conosciuto, se lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di FO Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ER LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato al Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 37 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il profilo di specialista giuridico legale finanziario (Cod.A1), raggiungendo un punteggio pari a 21 e risultando, pertanto, idonea non vincitrice.
2. Con l’unico motivo di ricorso, la candidata censura l’illegittimità della valutazione del quesito n. 13 della prova scritta, sostenendo di aver fornito la risposta corretta, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione, aspirando ad un maggior punteggio.
3. La formulazione del quesito è la seguente: “ In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, il sostegno all'occupazione giovanile delle regioni ultraperiferiche che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 può includere il sostegno volto a : a) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità (riposta ritenuta corretta dall’amministrazione); b) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione (risposta opzionata dalla ricorrente); c) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro .
4. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, concludendo per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
6.1. L’art. 11 del regolamento è specificamente dedicato alla materia dell’occupazione giovanile. Esso recita: “ Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, secondo e terzo comma, è programmato nell'ambito di una priorità o di un programma dedicati, include almeno il sostegno volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e può includere il sostegno volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e l) . Lo specifico obiettivo di cui alla lettera f) è quello di “ promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità ” per i soggetti svantaggiati.
6.2. Conseguentemente, la risposta indicata dall’amministrazione è l’unica corretta in quanto pienamente sovrapponibile al testo del regolamento.
Va ricordato, infatti, che “per le prove concorsuali scritte a risposta multipla o “a quiz” in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali “a norma di”, “secondo l’articolo”, “dispone l’articolo” e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente “critiche” – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso” (cfr. , ex multis, sentenze nn. 16088, 16208 e 16353 del 2024; conformi, Cons. St., Sez. III, ord. nn. 3761 e 3763 del 2024).
6.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in €1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
ER LO, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LO | RI RI |
IL SEGRETARIO