Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 19 febbraio
2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...];
e
( ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente a [...]; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanni MIEDICO che li rappresenta come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichirare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data:
1) Disporre la cessazione dell'obbligo, a carico del sig. , di versare l'importo mensile Parte_1 di € 413,32 (Lire 800.000) a favore delle tre figlie , Persona_1 Persona_2
e , in quanto tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...] Persona_3
2) Disporre la cessazione dell'obbligo, a carico del sig. , di pagare le spese Parte_1 condominiali, sia ordinarie che straordinarie, relative all'immobile sito in Cinisello Balsamo, Viale Dei
Partigiani n. 105.
3) Le parti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, di disporre di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o alimenti.
4) Le parti inoltre confermano - con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato - di avere definito tra loro qualsiasi questione o pendenza di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con Sentenza del
Tribunale di Monza n. 1945/2001 del 19.4.2001, passata in giudicato.
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi, preso atto che le figlie nate dall'unione coniugale sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2 CP_1
in Nova Milanese (MB) il 2 maggio 1987 (Atto trascritto al n.212, P. II, Serie C/R3, Anno 1987, del
[...] registro atti di matrimonio del predetto Comune), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nova Milanese (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi