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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/07/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1310 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
[...]
[...]
(tutti difesi dall'Avv. Ermindo Tucci)
-PARTE ATTRICE-
CONTRO
Controparte_1
(Avv. Nicola Tintori)
-PARTE CONVENUTA-
Controparte_2
(Avv. Lorenzo Mini)
-PARTE CONVENUTA- Controparte_3
DI _1
(Avv. Michele Ranucci)
Controparte_5
_1
(Avv.Michele Ranucci)
[...]
Controparte_6
[...] CP_7
[...]
[...]
Controparte_8
[...]
[...]
TUTTE
CP_9
[...]
[...]
[...]
(tutti difesi Avv. Giovanni Filippi )
Controparte_4 ELLA QUALITA' DI EREDI
-PARTE CONVENUTA-
IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI EREDE DI
-PARTE CONVENUTA-
PARTI CONVENUTE CONTUMACI-
PARTE CONVENUTA- 66avente ad oggetto “ Scioglimento comunione ereditaria con assegnazione beni"
sulla base delle conclusioni congiunte precisate dalle parti in atti da intendersi qui integralmente riportate.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Parte_1 quali successori dell'erede Parti attrici Parte_1 Parte_1
quale figlio del de cuius Persona_3 hanno convenuto in originario Persona_2 " و
giudizio CP_1, Controparte_2, _1 CP_6, CP_6 Controparte_5
Controparte_8 CP_8 CP_8 Controparte_10 Controparte_6 CP_9 per l'accertamento degli aventi diritto alla successione
[...] CP_9, CP_9, CP_9
con determinazione dei beni facenti parte della successione legittima del de cuius Persona_3 della quota da assegnarsi agli eredi del successore originario Persona_2 ed agli eredi del successore originario Controparte_11 considerata l'estinzione del diritto a succedere per
CP_1 prescrizione e/o rinuncia e/o usucapione degli eredi dei successori originari CP_12 e [...]
CP_14 con conseguente scioglimento della comunione ereditaria, sorta in virtù successione legittima, dei beni immobili facenti parte della massa ereditaria del de cuius Persona_3
Controparte_11 perParti attrici hanno chiesto, altresì, l'accertamento della responsabilità del Sig. la vendita a terzi di un bene ereditario e non recuperabile alla massa ereditaria con imputazione del relativo valore alla quota di spettanza dei suoi successori parti in causa.
Parti attrici, hanno chiesto, inoltre, l'accertamento del credito nei confronti del successore
[...]
per il godimentoControparte_2 quale figlia del citato erede originario Controparte_11
,
esclusivo dei beni facenti parte della massa ereditaria, nella misura determinata in corso di causa, con imputazione del valore del credito alla quota da assegnare alla suindicata Controparte_2
Con successiva memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c. hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla parte convenuta e della Controparte_2 domanda di accertamento del credito per godimento esclusivo del bene immobile posto al piano primo in Seravezza località Ripa formulata da Controparte_1 nei loro confronti.
Parti attrici con atto di citazione di integrazione del contraddittorio datato 27.04.2021, preso atto del decesso della parte convenuta _1 in epoca antecedente alla celebrazione della prima '
udienza, hanno convenuto in giudizio gli eredi di _1 identificati nella figlia [...]
Controparte_5 e nei nipoti CP_3 ed Controparte_4 Si è costituita in giudizio Controparte_2 quale figlia e successore di [...]
"con comparsa di costituzione datata 11 erede originario del de cuius Persona_3
26.11.2021, che ha chiesto l'accertamento della proprietà per intervenuta usucapione o della quota di comproprietà, ritenuta di giustizia a seguito istruttoria, con unione del possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c., quale erede del padre Controparte_11 del compendio immobiliare sito in Seravezza,
Fraz. Di Ripa, Via Alcide De Gasperi, angolo via Foccola identificati al NCEU del Comune di
Seravezza fabbricato foglio 31 mappale 485 sub 1 con pertinente terreno foglio 31 mappale 485, fabbricato foglio 31 mappale 486 sub 1, locale uso magazzino con annessa tettoia e resede foglio 31 mappale 486 sub 2, locali uso ufficio con resede foglio 31 mappale 486 sub 3 e 4.
Parte convenuta Controparte_2 ha aderito, altresì, nel caso di rigetto della suindicata domanda di usucapione, alla domanda di parte attrice di accertamento dei successori della eredità del de cuius tenendo conto degli accordi intervenuti nel tempo di cessione quote traPersona_3 gli eredi del citato de cuius, con conseguente determinazione della quota da assegnarsi a ciascun condividente.
La domanda riconvenzionale di usucapione non è stata notificata alle parti contumaci.
Si è costituita in giudizio "quale figlia e successore di Controparte_11 erede Controparte_1
"con comparsa di costituzione datata 12.02.2022, che ha originario del de cuius Persona_3 aderito alla domanda di parte attrice di accertamento dei successori della eredità del de cuius [...]
Persona_3 tenendo conto degli accordi intervenuti nel tempo di cessione quote tra gli eredi con conseguente determinazione della quota da assegnarsi a ciascun condividente.
ha chiesto, altresì, l'accertamento del credito nei confronti del Parte convenuta Controparte_1
suindicato successore Controparte_2 per il godimento esclusivo dei beni facenti parte della massa ereditaria, nella misura determinata in corso di causa o secondo equità, con imputazione del valore del credito alla quota da assegnare alla suindicata Controparte_2
Controparte_1 ha chiesto, inoltre, l'accertamento del credito nei confronti delle Parte convenuta parti attrici per il godimento esclusivo dell'immobile posto al piano primo sito in Seravezza località
Ripa e con memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c. ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale di di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà o dellaControparte_2 quota di comproprietà dei beni facenti parte della massa ereditaria.
Si sono costituite le parti convenute Controparte_5 in proprio e quale figlia - erede della parte citata quest'ultima quale moglie dell'erede originario _1 _1 del de cuius Persona_3 CP_3 e Controparte_4 quali nipoti- eredi di LV _1
[...] , con comparsa di costituzione datata 24.05.2021, che hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva per prescrizione del diritto di accettare l'eredità non avendo mai compiuto atti di accettazione tacita e/o espressa e per espressa rinuncia sottoscritta in data 10/11/2017 con conseguente estromissione dal giudizio.
CP_9 quali figli della deceduta Si sono costituite le parti convenute CP_9, CP_9, CP_9 "
del de cuius [...]Parte_3 Parte_2 e nipoti della premorta erede originaria
Persona_3 con comparsa di costituzione datata 24.01.2022, che hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva per prescrizione del diritto di accettare eredità non avendo mai compiuto atti di accettazione tacita e/o espressa con conseguente estromissione dal giudizio.
Le parti convenute CP_6, CP 6 , Controparte_6 Controparte_10 Controparte_8
non si sono costituite in giudizio, pertanto, sono state dichiarate CP_8 CP_8
[...]
contumaci.
Nelle more del procedimento è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.vo 28/2010.
Sono state depositate memorie ex articolo 183 VI comma c.p.c., è stata espletata CTU onde accertare
Persona_3 e del bene il valore dei beni facenti parte della massa ereditaria del de cuius tenendo in considerazione lo stato dell'immobile al momento alienato da Controparte_11
dell'apertura della successione e con le debite attualizzazioni e rivalutazioni.
Tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni ed i difensori delle parti Controparte_1
hanno chiesto la remissione della causa sul ruolo onde consentire la e Controparte_2
produzione degli originali dei documenti, già depositati con scansione, identificati nelle produzioni da 20 a 25 della memoria 183 VI comma n. 2 c.p.p. della parte Controparte_2
***********
La domanda di declaratoria di prescrizione e/o attestazione di rinuncia dei diritti successori concernenti le parti convenute Controparte_5 CP_6 CP_3 e Controparte_4
CP_1 e CP_6 e Controparte_6 e CP_8 Controparte_8 " CP_8 e
con conseguente estromissione, allo stato degli atti, non può CP 9 e CP 9 e CP_9 e CP_15
essere accolta per i motivi che verranno esposti e previo esame della regolare costituzione del contraddittorio. In merito alla questione pregiudiziale della regolare costituzione del contraddittorio si rimarca che, dagli atti, risulta che alcuni originari eredi del de cuius Persona_3 sono deceduti.
Trattandosi dello scioglimento di una comunione ereditaria sussiste, ai sensi dell'articolo 784 c.p.c., il litisconsorzio necessario fra tutti gli eredi che verranno individuati in base alla normativa della successione legittima considerato che non ha redatto testamento.Persona_3
Si rammenta, a tal proposito, quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: "nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, per i quali ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario" (cfr. Cass. civ. sez, II, sent. 17.11.2021 n. 39340).
è deceduto in Seravezza in data Dall'esame della documentazione risulta che Persona_3
CP_1
, la moglie CP_17Controparte_16 8.09.1964 lasciando come eredi i figli 11
, CP_14,
,
[...] e gli eredi della figlia premorta deceduta in data 17.11.1962, Parte_3
Persona_4 nei figli Pt 2 e CP_8 e identificati nel marito CP_8
La moglie Controparte_17 è deceduta in data 2.04.1973 lasciando come eredi, per la quota ad essa spettante del di lei marito Person و i propri figli in quanto con testamento pubblico ha a_3
disposto solo del suo patrimonio personale.
L'erede originario Controparte_11 è deceduto in data 13.04.1998 lasciando come eredi, in virtù
di successione legittima, le figlie CP_1 e Controparte_2
L'erede originario _1 è deceduto lasciando come eredi la moglie _1
è deceduta prima della
[...] e la figlia "la Signora _1 Controparte_5
notificazione dell'atto di citazione ed ha lasciato come eredi la figlia Controparte_5 ed i nipoti CP_3 ed Controparte_4
L'erede originario Persona_2 è deceduto in data 13.03.1981 ed ha lasciato come eredi le
Persona_5 è deceduta ed ha lasciato come eredi i figli figlie Pt_1 e Persona_5
,
Pt_1 ed Parte_1
L'erede originario è deceduta ed ha lasciato come eredi CP_6 e CP_6 e Persona_6
CP_1
Controparte_6 Controparte_8
L'erede originario Parte_2 è deceduta lasciando come eredi i figli CP_9 e CP_9 e CP_9 e [...]
CP_9. In merito alla prova della qualità di eredi si rimarca che non risultano depositati nel procedimento gli atti di stato civile necessari per la prova della qualità di erede legittimo e/o testamentario come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, non risultando contestazioni in merito alla qualità di eredi, come sopra identificati, si può ritenere provata la loro legittimazione ed i successori che sono subentrati agli eredi originari hanno gli stessi diritti ed obblighi del rispettivo de cuius tra cui è incluso il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Si richiama, a tal proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione civile nella sentenza emessa in data 11/05/2025 n. 12503: "in materia successoria, l'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia accettato il contraddittorio senza sollevare eccezioni al riguardo."
Per quanto esposto il contraddittorio è stato correttamente instaurato tra tutte le parti in causa, pertanto, può procedersi a trattare la questione dell'eccezione di prescrizione e/o rinuncia dei diritti successori delle parti sopra indicate.
Per l'esame di tale eccezione è pregiudiziale la questione dell'utilizzabilità dei documenti numero 7-
9-10 allegati in copia alla comparsa di costituzione di Controparte_1 successivamente identificati con i numeri da 20 a 25 consistenti nella scansione degli originali allegati alla memoria
183 VI comma n. 2 c.p.c. di Controparte_2
La produzione di copia dei documenti suindicati con la comparsa di costituzione di [...] CP_1 è stata oggetto di tempestivo disconoscimento da parte degli attori, nella prima difesa utile, all'udienza del 16.02.2022 e 23.03.2022, circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle scritture private prodotte e la conformità delle copie agli originali.
وinnanzi al disconoscimento effettuato dagli attori, La parte convenuta Controparte_2
ha prodotto, con memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c., la scansione degli originali di tali scritture private identificate con le produzioni da 20 a 25 ed in sede di udienza del 27.11.2024 la parte ha chiesto la remissione della causa sul ruolo per la produzione degli originali a cui ha aderito anche la parte
Controparte_1 Circa la ritualità della richiesta di Controparte_2 e Controparte_1 della produzione degli originali delle scritture private oggetto di disconoscimento si richiama, quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che afferma: “Il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento "(cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 8304 del 27.03.2024).
Ed, altresì, in merito alle modalità di presentazione dell'istanza di verificazione da parte [...]
Controparte_2 che intende avvalersi delle citate scritture private, secondo la Suprema Corte di Cassazione: "l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo" (cfr. Cass. civ., VI, sent. n. 32169 del 02.11.2022).
Nella fattispecie in esame parte convenuta Controparte_2 ha prodotto tempestivamente con la memoria istruttoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. la scansione degli originali delle scritture private disconosciute ed ha insistito per l'accoglimento delle sue pretese, quindi, ha implicitamente proposto un'istanza di verificazione che è stata ribadita anche all'udienza del 27.11.2024 con la richiesta della remissione della causa sul ruolo per acquisire al fascicolo gli originali considerata l'importanza di tali documenti per il reale assetto degli eredi.
Le parti attrici, innanzi alla scansione degli originali delle scritture private disconosciute ed allegate alla memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c., nella loro prima difesa utile, ossia nella memoria 183 VI comma n. 3 c.p.c., non hanno eccepito che tali scansioni non sono conformi agli originali delle scritture private.
Considerata la tempestività della produzione della scansione degli originali delle scritture private con la memoria istruttoria e la ritualità del disconoscimento effettuato nei termini di legge dagli eredi del sottoscrittore che, ai sensi dell'articolo 214 c.p.c., possono limitarsi a Persona_2
dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore, si ritiene di accogliere la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione degli originali.
La necessità dell'acquisizione degli originali, ai fini dell'utilizzabilità, delle scritture private disconosciute si fonda sulla loro rilevanza per accertare se gli eredi originari del de cuius [...]
Persona 3 hanno posto in essere atti di accettazione presunta dell'eredità, ai sensi dell'articolo 477
c.c., con conseguente rigetto delle eccezioni di estromissione di alcune parti convenute per rinuncia e/o prescrizione dei diritti successori. In particolare tali scritture disconosciute, che ivi si provvederanno ad elencare, possono essere qualificate come contratti preliminari di cessione quote di eredità considerato che, di per sé, anche se non sono valide e/o efficaci per l'effettivo trasferimento dei diritti di proprietà degli immobili in quanto, avendo ad oggetto beni immobili, devono essere stipulate con atto pubblico o scritture private autenticate, implicano la qualità di erede di chi le ha sottoscritte con assunzione dell'impegno all'effettivo trasferimento dei diritti con riflessi sull'eccezione di estromissione di alcune parti in causa e sull'individuazione dei soggetti a cui assegnare i beni e le quote della massa ereditaria del de cuius Persona_3
In particolare le scritture private disconosciute consistono nei seguenti documenti:
La produzione numero 20 della memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. di Controparte_2
prod. 7 della comparsa di
) consiste in una scrittura privata del 21.06.1971 con Controparte_1
la quale _1 ha ceduto a Controparte_11 tutti i suoi diritti successori sulla sua parte di eredità del padre "escluso il vigneto di Monte di Ripa, contestualmente Persona_3
Controparte 11 ha assunto l'impegno di cedere a CP_14 la sua quota di 1/5 sul vigneto ed i restanti 3/5 della quota da acquisire dagli altri eredi, di pagare per l'acquisto dei suindicati diritti successori una somma, già quantificata nella scrittura, che successivamente è stata pagata da 11 come comprovato dalle cambiali quietanzate di cui alla produzione 21 della memoria di [...]
Controparte_2
La produzione numero 22 della memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. della citata Controparte_2 ( prod. 9 della comparsa di ) consiste in una scrittura privata del 25.08.1972 con Controparte_1
la quale e le figlie Pt 2 e CP_8 e hanno ceduto a [...] Persona_4 CP_8
con l'impegno da parte tutti i loro diritti successori dell'eredità di Persona_3 11
Controparte_11 di corrispondere una somma, come quantificata nella scrittura, il cui di pagamento è comprovato dalle cambiali quietanzate di cui alla produzione 23 della memoria di [...]
Controparte_2
La produzione numero 24 della memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. della citata Controparte_2 (prod.
) consiste in una scrittura privata del 16.11.201810 della comparsa di Controparte_1
sottoscritta da tutti gli eredi dell'epoca ( Persona_4 _1
, Controparte_11
anche per conto della figlia Pt_2, CP_8 CP_8 Persona_6
, [...]
Persona_2 con la quale l'erede originaria dà atto di non avere nulla a pretendere Persona_6
sulla massa ereditaria del padre Persona_3 essendo già soddisfatta dall'eredità ricevuta per testamento dalla madre Controparte_17 a cui rinunciano gli altri suindicati figli eredi. Tali scritture private, come sopra esposto, consistono in contratti preliminari e/o compromessi, che, ai sensi dell'articolo 477 c.c., avendo ad oggetto cessioni di quote ereditarie costituiscono delle accettazioni presunte..
Si richiama, a tal proposito, quanto affermato dalla recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione "La cessione dei diritti ereditari importa, per il cedente, accettazione dell'eredità, sia che si faccia riferimento alla disciplina dettata dall'art. 477 c.c.vigente, sia che si abbia riguardo all'art. 936 del codice abrogato. Trattasi di una figura di accettazione presunta, che si affianca all'accettazione tacita, dalla quale si discosta in quanto non impone al giudice l'indagine richiesta dall'art. 476 c.c.; ciascuno dei contratti menzionati nell'art. 477 c.c. viene in rilievo per il valore sintomatico, qual è presunto iuris et de iure, che esso presenta." ( cfr. Cass. sent. n. 454 del
14/02/1973).
Ed, altresì, secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione: "Posto che l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art 476 cod. civ., la ricorrenza delle due condizioni del compimento di un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede, può allora dirsi che la stessa stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all'eredità, come accaduto nella specie, costituisca in sé accettazione tacita dell'eredità.
(cfr. Cass. civ. sez II, sent. del 10.04.2025 n. 9436).
L'intervenuta accettazione presunta comporterà che dovranno essere rigettate le eccezioni di estromissione per rinuncia e/o prescrizioni dei diritti successori delle parti convenute CP_5 CP 1
[...] CP_3 e Controparte_4 CP_6 e CP_6 e Controparte_6
Controparte_8 CP_8 e CP_8 CP_9 e CP_9 e CP_9 e CP_15
Tali scritture private, avendo ad oggetto le cessioni di quote ereditarie con intervenuto pagamento già quietanzato, rilevano anche al fine di individuare quali sono i soggetti che hanno diritto all'assegnazione dei beni oggetto di causa e le relative quote che, in base al contenuto di tali scritture se utilizzabili, possono individuarsi negli eredi di Persona_2 e Controparte_11
D'altronde le parti contumaci e le parti costituite che avevano chiesto l'estromissione non avrebbero diritto all'assegnazione in quanto già tacitati dei diritti successori con pagamenti quietanzati e potendosi desumere dalla sottoscrizione dei loro danti causa delle scritture private in oggetto un assenso implicito all'assegnazione dei beni agli eredi di Per_2 e Controparte_11
In merito alla decisone delle questioni in oggetto con sentenza si rimarca che la contumacia di alcune delle parti convenute non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, quindi, si procede all'emissione di sentenza come previsto dall'articolo 785 c.p.c. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, "la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta non consente di addivenire alla necessaria statuizione preliminare sull'esistenza del diritto alla divisione nella forma dell'ordinanza, che invero l'art. 785 c.p.c. riserva, appunto, al solo caso in cui non sorgano in proposito contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia alla definizione sentenza, eventualmente anche non definitiva". (cfr. Cass civ, 14623/2009;
Cass. civ., 4161/2014).
Si tratta di sentenza non definitiva in quanto è necessario rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria consistente nell'acquisizione degli originali delle scritture private disconosciute e procedere alla verificazione in base a quanto verrà dedotto dalle parti in sede di udienza istruttoria.
Le ulteriori questioni concernenti lo scioglimento della comunione ereditaria, determinazione delle quote, assegnazione dei beni, risarcimento dei danni per alienazione di un immobile della massa ereditaria da parte di Controparte_11 potranno essere decise solo a seguito della decisione definitiva delle suindicate questioni.
Allo stato degli atti si può decidere l'eccezione di tardività sollevata dalla parte attrice relativamente alla domanda della parte convenuta proposta nei loro confronti di risarcimento Controparte_1
per godimento esclusivo del bene posto al primo piano in Seravezza di Ripa che può essere accolta.
In particolare la prima udienza era fissata per il giorno 17.12.2021 e per impedimento del giudice è stata rinviata al 16.02.2022, quindi, la costituzione di Controparte_1 effettuata in data
12.02.2022 non consente la proposizione della suindicata domanda riconvenzionale che doveva essere proposta nei venti giorni precedenti la prima udienza del 17.12.2021.
Pertanto, stante la tardività della costituzione deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di Controparte_1 di risarcimento danni proposta nei confronti delle parti attrici per le motivazioni suindicate.
Non si può neanche accogliere la domanda delle parti attrici e di Controparte_1 di risarcimento per godimento esclusivo dei beni immobili facenti danno dovuto da Controparte_2
parte della massa ereditaria in quanto non provata.
Allo stato degli atti si rigetta anche la domanda di usucapione esperita da Controparte_2
Persona_3 in quanto, come già deciso con in riferimento ai beni della massa ereditaria di sentenza numero 452 emessa in data 17.03.1994 dal Tribunale di Lucca, non sono provate attività di possesso esclusivo che impediscono il godimento dei beni da parte degli altri comproprietari e non è sufficiente il pagamento di imposte, lavori di ristrutturazione, pratiche di sanatorie, contratti di comodato che esprimono solo l'esercizio delle facoltà spettanti ad ogni comproprietario per l'adempimento degli obblighi fiscali e conservazione dei beni immobili.
Si richiama, a tal proposito quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che afferma: "In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri" (cfr. Cass., civ., sez II, sent. del 29.11.2022 n. 35067).
Si riserva ogni determinazione in ordine alle spese di lite all'esito dell'emissione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
- rigetta la domanda di usucapione proposta da Controparte_2 nei confronti delle parti
Persona_3convenute avente ad oggetto i beni immobili della massa ereditaria del de cuius perché non provata;
Controparte_1 di risarcimento danni proposta nei dichiara inammissibile la domanda di confronti delle parti attrici per tardività;
Controparte_1 di risarcimento danni proposta nei
- rigetta la domanda delle parti attrici e di per godimento esclusivo dei beni della massa ereditaria. confronti di Controparte_2
Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio
Riserva la determinazione delle spese di lite all'esito dell'emissione di sentenza definitiva.
Lucca, 25.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Martelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1310 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
[...]
[...]
(tutti difesi dall'Avv. Ermindo Tucci)
-PARTE ATTRICE-
CONTRO
Controparte_1
(Avv. Nicola Tintori)
-PARTE CONVENUTA-
Controparte_2
(Avv. Lorenzo Mini)
-PARTE CONVENUTA- Controparte_3
DI _1
(Avv. Michele Ranucci)
Controparte_5
_1
(Avv.Michele Ranucci)
[...]
Controparte_6
[...] CP_7
[...]
[...]
Controparte_8
[...]
[...]
TUTTE
CP_9
[...]
[...]
[...]
(tutti difesi Avv. Giovanni Filippi )
Controparte_4 ELLA QUALITA' DI EREDI
-PARTE CONVENUTA-
IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI EREDE DI
-PARTE CONVENUTA-
PARTI CONVENUTE CONTUMACI-
PARTE CONVENUTA- 66avente ad oggetto “ Scioglimento comunione ereditaria con assegnazione beni"
sulla base delle conclusioni congiunte precisate dalle parti in atti da intendersi qui integralmente riportate.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Parte_1 quali successori dell'erede Parti attrici Parte_1 Parte_1
quale figlio del de cuius Persona_3 hanno convenuto in originario Persona_2 " و
giudizio CP_1, Controparte_2, _1 CP_6, CP_6 Controparte_5
Controparte_8 CP_8 CP_8 Controparte_10 Controparte_6 CP_9 per l'accertamento degli aventi diritto alla successione
[...] CP_9, CP_9, CP_9
con determinazione dei beni facenti parte della successione legittima del de cuius Persona_3 della quota da assegnarsi agli eredi del successore originario Persona_2 ed agli eredi del successore originario Controparte_11 considerata l'estinzione del diritto a succedere per
CP_1 prescrizione e/o rinuncia e/o usucapione degli eredi dei successori originari CP_12 e [...]
CP_14 con conseguente scioglimento della comunione ereditaria, sorta in virtù successione legittima, dei beni immobili facenti parte della massa ereditaria del de cuius Persona_3
Controparte_11 perParti attrici hanno chiesto, altresì, l'accertamento della responsabilità del Sig. la vendita a terzi di un bene ereditario e non recuperabile alla massa ereditaria con imputazione del relativo valore alla quota di spettanza dei suoi successori parti in causa.
Parti attrici, hanno chiesto, inoltre, l'accertamento del credito nei confronti del successore
[...]
per il godimentoControparte_2 quale figlia del citato erede originario Controparte_11
,
esclusivo dei beni facenti parte della massa ereditaria, nella misura determinata in corso di causa, con imputazione del valore del credito alla quota da assegnare alla suindicata Controparte_2
Con successiva memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c. hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla parte convenuta e della Controparte_2 domanda di accertamento del credito per godimento esclusivo del bene immobile posto al piano primo in Seravezza località Ripa formulata da Controparte_1 nei loro confronti.
Parti attrici con atto di citazione di integrazione del contraddittorio datato 27.04.2021, preso atto del decesso della parte convenuta _1 in epoca antecedente alla celebrazione della prima '
udienza, hanno convenuto in giudizio gli eredi di _1 identificati nella figlia [...]
Controparte_5 e nei nipoti CP_3 ed Controparte_4 Si è costituita in giudizio Controparte_2 quale figlia e successore di [...]
"con comparsa di costituzione datata 11 erede originario del de cuius Persona_3
26.11.2021, che ha chiesto l'accertamento della proprietà per intervenuta usucapione o della quota di comproprietà, ritenuta di giustizia a seguito istruttoria, con unione del possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c., quale erede del padre Controparte_11 del compendio immobiliare sito in Seravezza,
Fraz. Di Ripa, Via Alcide De Gasperi, angolo via Foccola identificati al NCEU del Comune di
Seravezza fabbricato foglio 31 mappale 485 sub 1 con pertinente terreno foglio 31 mappale 485, fabbricato foglio 31 mappale 486 sub 1, locale uso magazzino con annessa tettoia e resede foglio 31 mappale 486 sub 2, locali uso ufficio con resede foglio 31 mappale 486 sub 3 e 4.
Parte convenuta Controparte_2 ha aderito, altresì, nel caso di rigetto della suindicata domanda di usucapione, alla domanda di parte attrice di accertamento dei successori della eredità del de cuius tenendo conto degli accordi intervenuti nel tempo di cessione quote traPersona_3 gli eredi del citato de cuius, con conseguente determinazione della quota da assegnarsi a ciascun condividente.
La domanda riconvenzionale di usucapione non è stata notificata alle parti contumaci.
Si è costituita in giudizio "quale figlia e successore di Controparte_11 erede Controparte_1
"con comparsa di costituzione datata 12.02.2022, che ha originario del de cuius Persona_3 aderito alla domanda di parte attrice di accertamento dei successori della eredità del de cuius [...]
Persona_3 tenendo conto degli accordi intervenuti nel tempo di cessione quote tra gli eredi con conseguente determinazione della quota da assegnarsi a ciascun condividente.
ha chiesto, altresì, l'accertamento del credito nei confronti del Parte convenuta Controparte_1
suindicato successore Controparte_2 per il godimento esclusivo dei beni facenti parte della massa ereditaria, nella misura determinata in corso di causa o secondo equità, con imputazione del valore del credito alla quota da assegnare alla suindicata Controparte_2
Controparte_1 ha chiesto, inoltre, l'accertamento del credito nei confronti delle Parte convenuta parti attrici per il godimento esclusivo dell'immobile posto al piano primo sito in Seravezza località
Ripa e con memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c. ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale di di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà o dellaControparte_2 quota di comproprietà dei beni facenti parte della massa ereditaria.
Si sono costituite le parti convenute Controparte_5 in proprio e quale figlia - erede della parte citata quest'ultima quale moglie dell'erede originario _1 _1 del de cuius Persona_3 CP_3 e Controparte_4 quali nipoti- eredi di LV _1
[...] , con comparsa di costituzione datata 24.05.2021, che hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva per prescrizione del diritto di accettare l'eredità non avendo mai compiuto atti di accettazione tacita e/o espressa e per espressa rinuncia sottoscritta in data 10/11/2017 con conseguente estromissione dal giudizio.
CP_9 quali figli della deceduta Si sono costituite le parti convenute CP_9, CP_9, CP_9 "
del de cuius [...]Parte_3 Parte_2 e nipoti della premorta erede originaria
Persona_3 con comparsa di costituzione datata 24.01.2022, che hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva per prescrizione del diritto di accettare eredità non avendo mai compiuto atti di accettazione tacita e/o espressa con conseguente estromissione dal giudizio.
Le parti convenute CP_6, CP 6 , Controparte_6 Controparte_10 Controparte_8
non si sono costituite in giudizio, pertanto, sono state dichiarate CP_8 CP_8
[...]
contumaci.
Nelle more del procedimento è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.vo 28/2010.
Sono state depositate memorie ex articolo 183 VI comma c.p.c., è stata espletata CTU onde accertare
Persona_3 e del bene il valore dei beni facenti parte della massa ereditaria del de cuius tenendo in considerazione lo stato dell'immobile al momento alienato da Controparte_11
dell'apertura della successione e con le debite attualizzazioni e rivalutazioni.
Tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni ed i difensori delle parti Controparte_1
hanno chiesto la remissione della causa sul ruolo onde consentire la e Controparte_2
produzione degli originali dei documenti, già depositati con scansione, identificati nelle produzioni da 20 a 25 della memoria 183 VI comma n. 2 c.p.p. della parte Controparte_2
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La domanda di declaratoria di prescrizione e/o attestazione di rinuncia dei diritti successori concernenti le parti convenute Controparte_5 CP_6 CP_3 e Controparte_4
CP_1 e CP_6 e Controparte_6 e CP_8 Controparte_8 " CP_8 e
con conseguente estromissione, allo stato degli atti, non può CP 9 e CP 9 e CP_9 e CP_15
essere accolta per i motivi che verranno esposti e previo esame della regolare costituzione del contraddittorio. In merito alla questione pregiudiziale della regolare costituzione del contraddittorio si rimarca che, dagli atti, risulta che alcuni originari eredi del de cuius Persona_3 sono deceduti.
Trattandosi dello scioglimento di una comunione ereditaria sussiste, ai sensi dell'articolo 784 c.p.c., il litisconsorzio necessario fra tutti gli eredi che verranno individuati in base alla normativa della successione legittima considerato che non ha redatto testamento.Persona_3
Si rammenta, a tal proposito, quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: "nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, per i quali ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario" (cfr. Cass. civ. sez, II, sent. 17.11.2021 n. 39340).
è deceduto in Seravezza in data Dall'esame della documentazione risulta che Persona_3
CP_1
, la moglie CP_17Controparte_16 8.09.1964 lasciando come eredi i figli 11
, CP_14,
,
[...] e gli eredi della figlia premorta deceduta in data 17.11.1962, Parte_3
Persona_4 nei figli Pt 2 e CP_8 e identificati nel marito CP_8
La moglie Controparte_17 è deceduta in data 2.04.1973 lasciando come eredi, per la quota ad essa spettante del di lei marito Person و i propri figli in quanto con testamento pubblico ha a_3
disposto solo del suo patrimonio personale.
L'erede originario Controparte_11 è deceduto in data 13.04.1998 lasciando come eredi, in virtù
di successione legittima, le figlie CP_1 e Controparte_2
L'erede originario _1 è deceduto lasciando come eredi la moglie _1
è deceduta prima della
[...] e la figlia "la Signora _1 Controparte_5
notificazione dell'atto di citazione ed ha lasciato come eredi la figlia Controparte_5 ed i nipoti CP_3 ed Controparte_4
L'erede originario Persona_2 è deceduto in data 13.03.1981 ed ha lasciato come eredi le
Persona_5 è deceduta ed ha lasciato come eredi i figli figlie Pt_1 e Persona_5
,
Pt_1 ed Parte_1
L'erede originario è deceduta ed ha lasciato come eredi CP_6 e CP_6 e Persona_6
CP_1
Controparte_6 Controparte_8
L'erede originario Parte_2 è deceduta lasciando come eredi i figli CP_9 e CP_9 e CP_9 e [...]
CP_9. In merito alla prova della qualità di eredi si rimarca che non risultano depositati nel procedimento gli atti di stato civile necessari per la prova della qualità di erede legittimo e/o testamentario come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, non risultando contestazioni in merito alla qualità di eredi, come sopra identificati, si può ritenere provata la loro legittimazione ed i successori che sono subentrati agli eredi originari hanno gli stessi diritti ed obblighi del rispettivo de cuius tra cui è incluso il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Si richiama, a tal proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione civile nella sentenza emessa in data 11/05/2025 n. 12503: "in materia successoria, l'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia accettato il contraddittorio senza sollevare eccezioni al riguardo."
Per quanto esposto il contraddittorio è stato correttamente instaurato tra tutte le parti in causa, pertanto, può procedersi a trattare la questione dell'eccezione di prescrizione e/o rinuncia dei diritti successori delle parti sopra indicate.
Per l'esame di tale eccezione è pregiudiziale la questione dell'utilizzabilità dei documenti numero 7-
9-10 allegati in copia alla comparsa di costituzione di Controparte_1 successivamente identificati con i numeri da 20 a 25 consistenti nella scansione degli originali allegati alla memoria
183 VI comma n. 2 c.p.c. di Controparte_2
La produzione di copia dei documenti suindicati con la comparsa di costituzione di [...] CP_1 è stata oggetto di tempestivo disconoscimento da parte degli attori, nella prima difesa utile, all'udienza del 16.02.2022 e 23.03.2022, circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle scritture private prodotte e la conformità delle copie agli originali.
وinnanzi al disconoscimento effettuato dagli attori, La parte convenuta Controparte_2
ha prodotto, con memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c., la scansione degli originali di tali scritture private identificate con le produzioni da 20 a 25 ed in sede di udienza del 27.11.2024 la parte ha chiesto la remissione della causa sul ruolo per la produzione degli originali a cui ha aderito anche la parte
Controparte_1 Circa la ritualità della richiesta di Controparte_2 e Controparte_1 della produzione degli originali delle scritture private oggetto di disconoscimento si richiama, quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che afferma: “Il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento "(cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 8304 del 27.03.2024).
Ed, altresì, in merito alle modalità di presentazione dell'istanza di verificazione da parte [...]
Controparte_2 che intende avvalersi delle citate scritture private, secondo la Suprema Corte di Cassazione: "l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo" (cfr. Cass. civ., VI, sent. n. 32169 del 02.11.2022).
Nella fattispecie in esame parte convenuta Controparte_2 ha prodotto tempestivamente con la memoria istruttoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. la scansione degli originali delle scritture private disconosciute ed ha insistito per l'accoglimento delle sue pretese, quindi, ha implicitamente proposto un'istanza di verificazione che è stata ribadita anche all'udienza del 27.11.2024 con la richiesta della remissione della causa sul ruolo per acquisire al fascicolo gli originali considerata l'importanza di tali documenti per il reale assetto degli eredi.
Le parti attrici, innanzi alla scansione degli originali delle scritture private disconosciute ed allegate alla memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c., nella loro prima difesa utile, ossia nella memoria 183 VI comma n. 3 c.p.c., non hanno eccepito che tali scansioni non sono conformi agli originali delle scritture private.
Considerata la tempestività della produzione della scansione degli originali delle scritture private con la memoria istruttoria e la ritualità del disconoscimento effettuato nei termini di legge dagli eredi del sottoscrittore che, ai sensi dell'articolo 214 c.p.c., possono limitarsi a Persona_2
dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore, si ritiene di accogliere la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione degli originali.
La necessità dell'acquisizione degli originali, ai fini dell'utilizzabilità, delle scritture private disconosciute si fonda sulla loro rilevanza per accertare se gli eredi originari del de cuius [...]
Persona 3 hanno posto in essere atti di accettazione presunta dell'eredità, ai sensi dell'articolo 477
c.c., con conseguente rigetto delle eccezioni di estromissione di alcune parti convenute per rinuncia e/o prescrizione dei diritti successori. In particolare tali scritture disconosciute, che ivi si provvederanno ad elencare, possono essere qualificate come contratti preliminari di cessione quote di eredità considerato che, di per sé, anche se non sono valide e/o efficaci per l'effettivo trasferimento dei diritti di proprietà degli immobili in quanto, avendo ad oggetto beni immobili, devono essere stipulate con atto pubblico o scritture private autenticate, implicano la qualità di erede di chi le ha sottoscritte con assunzione dell'impegno all'effettivo trasferimento dei diritti con riflessi sull'eccezione di estromissione di alcune parti in causa e sull'individuazione dei soggetti a cui assegnare i beni e le quote della massa ereditaria del de cuius Persona_3
In particolare le scritture private disconosciute consistono nei seguenti documenti:
La produzione numero 20 della memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. di Controparte_2
prod. 7 della comparsa di
) consiste in una scrittura privata del 21.06.1971 con Controparte_1
la quale _1 ha ceduto a Controparte_11 tutti i suoi diritti successori sulla sua parte di eredità del padre "escluso il vigneto di Monte di Ripa, contestualmente Persona_3
Controparte 11 ha assunto l'impegno di cedere a CP_14 la sua quota di 1/5 sul vigneto ed i restanti 3/5 della quota da acquisire dagli altri eredi, di pagare per l'acquisto dei suindicati diritti successori una somma, già quantificata nella scrittura, che successivamente è stata pagata da 11 come comprovato dalle cambiali quietanzate di cui alla produzione 21 della memoria di [...]
Controparte_2
La produzione numero 22 della memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. della citata Controparte_2 ( prod. 9 della comparsa di ) consiste in una scrittura privata del 25.08.1972 con Controparte_1
la quale e le figlie Pt 2 e CP_8 e hanno ceduto a [...] Persona_4 CP_8
con l'impegno da parte tutti i loro diritti successori dell'eredità di Persona_3 11
Controparte_11 di corrispondere una somma, come quantificata nella scrittura, il cui di pagamento è comprovato dalle cambiali quietanzate di cui alla produzione 23 della memoria di [...]
Controparte_2
La produzione numero 24 della memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. della citata Controparte_2 (prod.
) consiste in una scrittura privata del 16.11.201810 della comparsa di Controparte_1
sottoscritta da tutti gli eredi dell'epoca ( Persona_4 _1
, Controparte_11
anche per conto della figlia Pt_2, CP_8 CP_8 Persona_6
, [...]
Persona_2 con la quale l'erede originaria dà atto di non avere nulla a pretendere Persona_6
sulla massa ereditaria del padre Persona_3 essendo già soddisfatta dall'eredità ricevuta per testamento dalla madre Controparte_17 a cui rinunciano gli altri suindicati figli eredi. Tali scritture private, come sopra esposto, consistono in contratti preliminari e/o compromessi, che, ai sensi dell'articolo 477 c.c., avendo ad oggetto cessioni di quote ereditarie costituiscono delle accettazioni presunte..
Si richiama, a tal proposito, quanto affermato dalla recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione "La cessione dei diritti ereditari importa, per il cedente, accettazione dell'eredità, sia che si faccia riferimento alla disciplina dettata dall'art. 477 c.c.vigente, sia che si abbia riguardo all'art. 936 del codice abrogato. Trattasi di una figura di accettazione presunta, che si affianca all'accettazione tacita, dalla quale si discosta in quanto non impone al giudice l'indagine richiesta dall'art. 476 c.c.; ciascuno dei contratti menzionati nell'art. 477 c.c. viene in rilievo per il valore sintomatico, qual è presunto iuris et de iure, che esso presenta." ( cfr. Cass. sent. n. 454 del
14/02/1973).
Ed, altresì, secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione: "Posto che l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art 476 cod. civ., la ricorrenza delle due condizioni del compimento di un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede, può allora dirsi che la stessa stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all'eredità, come accaduto nella specie, costituisca in sé accettazione tacita dell'eredità.
(cfr. Cass. civ. sez II, sent. del 10.04.2025 n. 9436).
L'intervenuta accettazione presunta comporterà che dovranno essere rigettate le eccezioni di estromissione per rinuncia e/o prescrizioni dei diritti successori delle parti convenute CP_5 CP 1
[...] CP_3 e Controparte_4 CP_6 e CP_6 e Controparte_6
Controparte_8 CP_8 e CP_8 CP_9 e CP_9 e CP_9 e CP_15
Tali scritture private, avendo ad oggetto le cessioni di quote ereditarie con intervenuto pagamento già quietanzato, rilevano anche al fine di individuare quali sono i soggetti che hanno diritto all'assegnazione dei beni oggetto di causa e le relative quote che, in base al contenuto di tali scritture se utilizzabili, possono individuarsi negli eredi di Persona_2 e Controparte_11
D'altronde le parti contumaci e le parti costituite che avevano chiesto l'estromissione non avrebbero diritto all'assegnazione in quanto già tacitati dei diritti successori con pagamenti quietanzati e potendosi desumere dalla sottoscrizione dei loro danti causa delle scritture private in oggetto un assenso implicito all'assegnazione dei beni agli eredi di Per_2 e Controparte_11
In merito alla decisone delle questioni in oggetto con sentenza si rimarca che la contumacia di alcune delle parti convenute non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, quindi, si procede all'emissione di sentenza come previsto dall'articolo 785 c.p.c. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, "la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta non consente di addivenire alla necessaria statuizione preliminare sull'esistenza del diritto alla divisione nella forma dell'ordinanza, che invero l'art. 785 c.p.c. riserva, appunto, al solo caso in cui non sorgano in proposito contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia alla definizione sentenza, eventualmente anche non definitiva". (cfr. Cass civ, 14623/2009;
Cass. civ., 4161/2014).
Si tratta di sentenza non definitiva in quanto è necessario rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria consistente nell'acquisizione degli originali delle scritture private disconosciute e procedere alla verificazione in base a quanto verrà dedotto dalle parti in sede di udienza istruttoria.
Le ulteriori questioni concernenti lo scioglimento della comunione ereditaria, determinazione delle quote, assegnazione dei beni, risarcimento dei danni per alienazione di un immobile della massa ereditaria da parte di Controparte_11 potranno essere decise solo a seguito della decisione definitiva delle suindicate questioni.
Allo stato degli atti si può decidere l'eccezione di tardività sollevata dalla parte attrice relativamente alla domanda della parte convenuta proposta nei loro confronti di risarcimento Controparte_1
per godimento esclusivo del bene posto al primo piano in Seravezza di Ripa che può essere accolta.
In particolare la prima udienza era fissata per il giorno 17.12.2021 e per impedimento del giudice è stata rinviata al 16.02.2022, quindi, la costituzione di Controparte_1 effettuata in data
12.02.2022 non consente la proposizione della suindicata domanda riconvenzionale che doveva essere proposta nei venti giorni precedenti la prima udienza del 17.12.2021.
Pertanto, stante la tardività della costituzione deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di Controparte_1 di risarcimento danni proposta nei confronti delle parti attrici per le motivazioni suindicate.
Non si può neanche accogliere la domanda delle parti attrici e di Controparte_1 di risarcimento per godimento esclusivo dei beni immobili facenti danno dovuto da Controparte_2
parte della massa ereditaria in quanto non provata.
Allo stato degli atti si rigetta anche la domanda di usucapione esperita da Controparte_2
Persona_3 in quanto, come già deciso con in riferimento ai beni della massa ereditaria di sentenza numero 452 emessa in data 17.03.1994 dal Tribunale di Lucca, non sono provate attività di possesso esclusivo che impediscono il godimento dei beni da parte degli altri comproprietari e non è sufficiente il pagamento di imposte, lavori di ristrutturazione, pratiche di sanatorie, contratti di comodato che esprimono solo l'esercizio delle facoltà spettanti ad ogni comproprietario per l'adempimento degli obblighi fiscali e conservazione dei beni immobili.
Si richiama, a tal proposito quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che afferma: "In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri" (cfr. Cass., civ., sez II, sent. del 29.11.2022 n. 35067).
Si riserva ogni determinazione in ordine alle spese di lite all'esito dell'emissione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
- rigetta la domanda di usucapione proposta da Controparte_2 nei confronti delle parti
Persona_3convenute avente ad oggetto i beni immobili della massa ereditaria del de cuius perché non provata;
Controparte_1 di risarcimento danni proposta nei dichiara inammissibile la domanda di confronti delle parti attrici per tardività;
Controparte_1 di risarcimento danni proposta nei
- rigetta la domanda delle parti attrici e di per godimento esclusivo dei beni della massa ereditaria. confronti di Controparte_2
Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio
Riserva la determinazione delle spese di lite all'esito dell'emissione di sentenza definitiva.
Lucca, 25.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Martelli