Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2021, proposto da
GE IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Pastorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arnesano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, Provincia di Lecce, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
della Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 22.09.20 con cui è stato approvato, in via definitiva, il nuovo PUG del Comune di Arnesano, pubblicato sul BURP in data 28.01.21;
della Deliberazione di Giunta Regionale del 4.9.20, con cui la Regione attestava la compatibilità del PUG, successivamente all’adozione delle modifiche proposte ed approvate in sede di Conferenza dei Servizi, trasmessa al Comune con Nota del 16.9.20;
dei Verbali della preconferenza di co-pianificazione, ai fini della formazione del PUG di Arnesano, del 12.3.18 e dei Verbali della Conferenza dei Servizi svoltasi in sei sedute dal 7.5.19 al 6.6.19;
della Deliberazione di Giunta Regionale n.2195 del 12.12.17 con cui, preliminarmente, si attestava la non compatibilità del PUG;
della Delibera della Giunta Regionale di nomina del Commissario ad acta, Arch.Valentina Battaglini, n.2770 del 22.12.14; dei Verbali delle Conferenze di co-pianificazione, finalizzate alla formazione del PUG, del 16.6.09 e del 16.4.12, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arnesano e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. IC FA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che:
- con il ricorso in esame il ricorrente ha domandato l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe;
- in data 30 aprile 2021 si è costituita in giudizio la Soprintendenza, con memoria di forma, depositando successivamente un rapporto informativo;
- in data 31 agosto 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Arnesano;
- in data 8 febbraio 2026 il Comune di Arnesano ha depositato memoria difensiva, argomentando in ordine al rigetto del ricorso;
- con atto depositato in giudizio il 12 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
- all’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- per consolidata giurisprudenza: “ In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IC FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC FA | AN SC |
IL SEGRETARIO