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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4090/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. PIN MATTEO
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. PIN MATTEO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] il Parte_1
23/04/1974 e nato a [...] il [...] del matrimonio contratto il Parte_2
24/06/2006 e trascritto al n. 9, Parte I, Ufficio 1, Anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di PREGANZIOL alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto gli uni nei confronti degli altri e liberi di fissare il loro domicilio, dandone comunicazione all'altro;
2) Viene dichiarata la separazione dei coniugi e matrimonio contratto il Parte_1 Parte_2
24.06.2006 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Preganziol Atto n. 9 parte I – anno 2006;
3) Il figlio minore , ormai quasi maggiorenne, è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
4) La casa familiare, di proprietà esclusiva della IG.ra , viene assegnata a quest'ultima, con Parte_1
tutti gli arredi e corredi affinché la stessa vi continui ad abitare con i figli e;
Per_2 Per_1 5) Il IG. si impegna a traferire altrove la propria residenza entro 30 giorni dal passaggio in Parte_2
giudicato della sentenza di separazione;
6) Il IG. continuerà gratuitamente a manutentare regolarmente il giardino della casa familiare, Pt_2
nonché a fornire la legna per il riscaldamento;
7) L'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore competerà ad entrambi i genitori per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, che pertanto dovranno essere assunte di comune accordo nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione,
l'esercizio della responsabilità competerà invece, separatamente, al genitore presso il quale il figlio si trova in quel periodo;
8) Il figlio , ormai prossimo alla maggiore età, potrà liberamente decidere quando e per quanto Per_1
tempo stare con il padre;
9) Assegno di mantenimento per i figli: il IG. a decorrere dall'01.07.2025, verserà alla IG.ra Parte_2
a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore la somma di €. 375,00 e per Parte_1 Per_1
il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, la somma di €. 375,00; tali importi Per_2
saranno versati in via anticipata entro il 10 di ogni mese, a mezzo bonifico alle coordinate bancarie che verranno indicate o mediante altra modalità stabilità di comune accordo tra i coniugi;
tali somme saranno aggiornate annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) Il padre provvederà al pagamento delle spese di viaggio (carburante e pedaggio autostradale) sopportate dal figlio per recarsi all'università; Per_2
11) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come disciplinate dal Protocollo per il processo di famiglia dell'01.12.2016 vigente presso il Tribunale di Treviso (quali le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, ecc.) saranno concordate in anticipo tra i genitori e fra loro ripartite nella misura del 50
% ciascuno;
tali spese saranno liquidate sulla base della relativa documentazione (che verrà esibita anche a mezzo email o whatsapp) ed entro il 10 del mese successivo dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate. 12) L'assegno unico universale per i figli sarà percepito al 100 % dalla IG.ra Parte_1
13) Nulla verrà corrisposto da un coniuge all'altro quale contributo al mantenimento;
Per_ Per_ 14) I due cani, e resteranno a vivere nella casa coniugale con la IG.ra , con la Parte_1
possibilità per il IG. – intestatario dei due animali - di tenerli presso di sé in determinati giorni della Pt_2
settimana; le spese per il loro mantenimento (veterinario, cibo, ecc.) saranno a carico del IG. . Nel Pt_2
caso in cui la IG.ra sia impossibilitata a tenere i due animali con sé, il IG. provvederà alla Pt_1 Pt_2
loro custodia;
15) I coniugi si danno il reciproco assenso e consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed equipollenti intestati al figlio minore;
Per_1
16) Spese di giudizio a carico del IG. Parte_2
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio
Treviso, 04/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4090/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. PIN MATTEO
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. PIN MATTEO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] il Parte_1
23/04/1974 e nato a [...] il [...] del matrimonio contratto il Parte_2
24/06/2006 e trascritto al n. 9, Parte I, Ufficio 1, Anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di PREGANZIOL alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto gli uni nei confronti degli altri e liberi di fissare il loro domicilio, dandone comunicazione all'altro;
2) Viene dichiarata la separazione dei coniugi e matrimonio contratto il Parte_1 Parte_2
24.06.2006 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Preganziol Atto n. 9 parte I – anno 2006;
3) Il figlio minore , ormai quasi maggiorenne, è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
4) La casa familiare, di proprietà esclusiva della IG.ra , viene assegnata a quest'ultima, con Parte_1
tutti gli arredi e corredi affinché la stessa vi continui ad abitare con i figli e;
Per_2 Per_1 5) Il IG. si impegna a traferire altrove la propria residenza entro 30 giorni dal passaggio in Parte_2
giudicato della sentenza di separazione;
6) Il IG. continuerà gratuitamente a manutentare regolarmente il giardino della casa familiare, Pt_2
nonché a fornire la legna per il riscaldamento;
7) L'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore competerà ad entrambi i genitori per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, che pertanto dovranno essere assunte di comune accordo nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione,
l'esercizio della responsabilità competerà invece, separatamente, al genitore presso il quale il figlio si trova in quel periodo;
8) Il figlio , ormai prossimo alla maggiore età, potrà liberamente decidere quando e per quanto Per_1
tempo stare con il padre;
9) Assegno di mantenimento per i figli: il IG. a decorrere dall'01.07.2025, verserà alla IG.ra Parte_2
a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore la somma di €. 375,00 e per Parte_1 Per_1
il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, la somma di €. 375,00; tali importi Per_2
saranno versati in via anticipata entro il 10 di ogni mese, a mezzo bonifico alle coordinate bancarie che verranno indicate o mediante altra modalità stabilità di comune accordo tra i coniugi;
tali somme saranno aggiornate annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) Il padre provvederà al pagamento delle spese di viaggio (carburante e pedaggio autostradale) sopportate dal figlio per recarsi all'università; Per_2
11) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come disciplinate dal Protocollo per il processo di famiglia dell'01.12.2016 vigente presso il Tribunale di Treviso (quali le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, ecc.) saranno concordate in anticipo tra i genitori e fra loro ripartite nella misura del 50
% ciascuno;
tali spese saranno liquidate sulla base della relativa documentazione (che verrà esibita anche a mezzo email o whatsapp) ed entro il 10 del mese successivo dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate. 12) L'assegno unico universale per i figli sarà percepito al 100 % dalla IG.ra Parte_1
13) Nulla verrà corrisposto da un coniuge all'altro quale contributo al mantenimento;
Per_ Per_ 14) I due cani, e resteranno a vivere nella casa coniugale con la IG.ra , con la Parte_1
possibilità per il IG. – intestatario dei due animali - di tenerli presso di sé in determinati giorni della Pt_2
settimana; le spese per il loro mantenimento (veterinario, cibo, ecc.) saranno a carico del IG. . Nel Pt_2
caso in cui la IG.ra sia impossibilitata a tenere i due animali con sé, il IG. provvederà alla Pt_1 Pt_2
loro custodia;
15) I coniugi si danno il reciproco assenso e consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed equipollenti intestati al figlio minore;
Per_1
16) Spese di giudizio a carico del IG. Parte_2
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio
Treviso, 04/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi