Sentenza 27 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2004, n. 14105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14105 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PIANTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore LI EA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO FORLANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ACAM AZIENDA CONSORZIO ACQUA METANO, in persona del legale rappresentante pro tempore e Direttore Generale IG TORTORA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati STEFANO DE FERRARI, CARLO DE FERRARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AC FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA PUBBLICHE GAS ACQUA & VARIE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/3850 proposto da:
AC FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS ACQUA & VARIE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore EA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO VILLANI, che lo difende unitamente all'avvocato DANIELA ANSELMI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
LA PIANTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore LI EA, ACAM AZIENDA CONSORZIO ACQUA METANO, in persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Generale IG TORTORA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 736/00 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 07/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/04/04 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato BOER, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato VILLANI Ludovico difensore del resistente AC che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 166/98, il giudice di pace di La Spezia, decidendo la causa promossa dalla s.r.l. La IA nei confronti dell'ACAM (Azienda Consorzio Acqua e Metano), dichiarava che la prima non era tenuta al pagamento alla seconda del "contributo per l'allacciamento alla rete fognaria pubblica" e condannava, pertanto, la convenuta alla restituzione della somma versata a tale titolo ed alla rifusione delle spese del giudizio.
Proponeva appello l'ACAM, e, instauratosi il contraddittorio con la costituzione della soc. La IA, nel giudizio spiegava "intervento volontario autonomo litisconsortile" la RG, a motivo che la sentenza era "gravemente lesiva dei propri interessi di federazione".
Con sentenza pubblicata il 7 agosto 2000, il tribunale di La Spezia, dichiarava, da un lato, inammissibile l'intervento della RG e, dall'altro, ed in accoglimento dell'appello, la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del competente TAR, annullando conseguentemente l'impugnata sentenza;
dichiarava, inoltre, compensate le spese del giudizio tra soc. La IA e RG e condannava l'appellata alla rifusione delle spese dei due gridi del giudizio all'appellante. Il tribunale ha così deciso in quanto ha ritenuto, innanzitutto, che la RG sia "terzo del tutto estraneo al presente giudizio", non essendo stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda, ne' potendo essere avanzata dalla stessa "pretesa del tutto autonoma da quella oggetto della originaria contestazione"; trattasi, in definitiva, secondo il tribunale, di "evidente intervento ad adiuvandum" e come tale inammissibile in grado di appello. Quanto all'eccezione di inammissibilità di questo, proposta dall'appellata s.r.l. La IA, il tribunale ne ha rilevato l'infondatezza, ritenendo la notifica dell'atto di impugnazione effettuata nello studio dell'Avv. Paolo Forlano (o anche dell'Avv. Paolo Forlano), procuratore della predetta società La IA, cioè al domicilio eletto, pienamente valida, anche se ricevuta dall'Avv. Vincenzo Forlano, collega (sia pure non associato) di studio (e padre) dell'Avv. Paolo Forlano, che nulla ha eccepito;
ogni "inesistente irregolarità" è stata sanata, comunque, dalla costituzione nel giudizio di appello dell'appellata stessa. È fondata, invece, per il tribunale, l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nella fattispecie è stata dichiarata l'illegittimità di un regolamento amministrativo, poteva essere impugnato soltanto dinanzi al tribunale amministrativo, atteso che l'attrice ha lamentato la lesione di un diritto soggettivo non preesistente all'atto amministrativo - nel qual caso quest'ultimo avrebbe dovuto essere "contestato" dinanzi al giudice ordinario, che era tenuto a disapplicarlo -, ma conseguente all'atto medesimo;
cosicché, per eliminarne gli effetti, che assumono lesivi del diritto soggettivo, è necessario chiederne ed ottenerne prima l'annullamento nella competente sede.
In altri termini, il difetto di giurisdizione deriva, nel caso in esame, secondo il tribunale, precisamente dal fatto che prima della emissione del regolamento ACAM non preesisteva alcun diritto soggettivo dell'attrice e, quindi, nessun "contrasto di natura giuridica" era sorto tra i due soggetti, che potesse essere portato alla cognizione del giudice ordinario;
mentre, una volta emanato il regolamento, l'ACAM ha chiesto e la soc. La IA ha pagato una determinata somma, la quale la seconda ha preteso poi la restituzione, che presuppone, peraltro, necessariamente l'accertamento della illegittimità del regolamento in forza del quale la somma stessa è stata chiesta e pagata.
E tale accertamento, essendo stata contestata dagl'attrice proprio la legittimità del regolamento-atto amministrativo, non può che essere effettuato dal competente TAR. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la s.r.l. La IA, corrente in La Spezia, in persona del legale rappresentante Cargioli Andrea, deducendo tre motivi di gravame.
Hanno resistito con controricorso l'ACAM (Azienda Consorzio Acqua e Metano) di La Spezia, in persona dei), legale rappresentante pro tempore Dott. Pierluigi Tortora, e la AC (Federazione italiana imprese pubbliche gas, acqua e varie), in persona del presidente e legale rappresentante Dott. Andrea Lolli, che ha proposto anche ricorso incidentale, affidandolo ad un unico motivo. Hanno depositato memorie l'ACAM e la AC. Con sentenza n. 18053 del 18 dicembre 2002 le Sezioni Unite, riuniti i ricorsi e rigettato il primo motivo del ricorso principale, relativo alla decotta inammissibilità dell'appello dell'ACAM, che, se fondato, avrebbe precluso l'esame di qualsiasi altra questione, hanno accolto il secondo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia in esame, ed hanno cassato, quindi, la sentenza impugnata in reazione al motivo accolto, rimettendo la causa al Primo Presidente, che l'ha assegnata a questa Sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'assegnazione della causa a questa Sezione disposta dal Primo Presidente, rimane da esaminare il terzo motivo del ricorso principale della Soc. La IA ed il ricorso incidentale della AC, con cui sono stati denunciati rispettivamente:
"Violazione di legge (art. 83 c.p.c.) e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento alla disposta compensazione delle spese tra l'intervenuto soccombente e l'attore e alla condanna di quest'ultimo alle spese in favore del convenuto";
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 344, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata declaratoria di inammissibilità
dell'intervento spiegato dalla AC nel giudizio di appello".
Per quanto riguarda il motivo del ricorso principale relativo al regolamento delle spese nel giudizio di appello, si osserva che non è censurabile la statuizione del tribunale, che, atteso l'esito del giudizio, ha correttamente disposto in merito con congrua motivazione, in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; il motivo è, pertanto, infondato.
Quanto al ricorso incidentale, premesso che nel giudizio di appello è ammesso, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 stesso codice, e che in applicazione di quest'ultima norma, l'opposizione è ammessa solo nel caso che la sentenza pronunciata tra altre persone pregiudichi i diritti dell'opponente, si osserva che nella controversia instaurata dalla soc. La IA nei confronti dell'ACAM, decisa dal primo giudice con la condanna della convenuta alla restituzione di quanto pagato dall'attrice a titolo di contributo per l'allacciamento alla rete fognaria pubblica, non è configurabile un diritto autonomo dell'odierna ricorrente incidentale (nè quest'ultima lo ha specificato), che, pregiudicato in qualche modo da quella decisione, dovesse o potesse trovare tutela con l'intervento nel successivo grado di giudizio (sent. n. 6150/94, n. 9704/90, n. 8500/98). La statuizione del tribunale, con cui è stato dichiarato inammissibile l'intervento in appello della AC, è, pertanto, corretta.
In conclusione, sia il terzo motivo del ricorso principale sia il ricorso incidentale vanno rigettati.
Ricorrono giusti motivi, attesa la particolare natura della controversia, per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2004