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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/10/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 400/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di attribuzione di pensione di reversibilità ex art. 9 l.n. 898/1970, promossa da
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27 agosto 1948, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Pecorara, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SA, in Via
Archimede n. 19/A, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Pepe, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio Galeano, giusta mandato alle liti in 3
atti, ed elettivamente domiciliata nel proprio ufficio di avvocatura dell CP_2
di SA, in via Leonardo da Vinci n. 25;
RESISTENTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge ex art. 9 l.n. 898/1970,
e la conseguente condanna dell di SA alla corresponsione in CP_2 proprio favore, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'ex coniuge, , di una quota pari al Controparte_3
75% della pensione di reversibilità, oltre agli accessori di legge, pensione in atto percepita dal coniuge superstite, . Controparte_1
Riferiva la ricorrente di avere contratto matrimonio in data 07.10.1965 con
, deceduto il 19.11.2023. I due coniugi si erano Controparte_3 separati consensualmente il 19.02.1993, mentre in data 16.07.2002, con sentenza n. 555/2002 resa dal Tribunale di SA, pubblicata il 26.07.2002, passata in giudicato, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e disposto a carico del Sig. Controparte_3
l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, la somma di
[...] euro 464,81 mensili in favore dell'ex moglie;
successivamente alla sentenza di divorzio, il si era risposato, il 12.01.2012, con , e CP_4 Controparte_1 4
successivamente era deceduto, in data 19.11.2023. Da ultimo, la ricorrente precisava di non aver mai contratto nuove nozze, e di essersi sempre sostentata per mezzo dell'assegno divorzile corrispostole dall'ex marito, sino alla data del relativo decesso, nella misura di euro 495,00 mensili, oltre a percepire un assegno sociale dell'importo di euro 246,00 mensili, per cui la stessa versava in stato di grave bisogno economico, essendo anche invalida civile ed affetta da handicap, e occupando una casa di edilizia popolare, oggi di sua proprietà; aveva pertanto un estremo bisogno di percepire tale pensione, in via stragiudiziale già richiesta all'ente erogatore con esito CP_2 negativo, stante la necessità, secondo quest'ultimo, di determinazione giudiziale della quota a lei spettante, rispetto al coniuge superstite, già percettore di detta pensione.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva, in via Controparte_1 pregiudiziale, la rimessione della predetta causa dinanzi al Collegio, per l'applicazione ad essa del nuovo rito previsto dall'art. 473 bis c.p.c.; nel merito, incontestato il diritto della ricorrente a percepire una quota della pensione di reversibilità del defunto ex marito, oggi di fatto percepita in via esclusiva dalla resistente, si opponeva alla quantificata ripartizione della predetta pensione per come avanzata dalla ricorrente, tra ex coniuge e coniuge superstite, eccependo la sussistenza di molteplici elementi che andavano ad aggiungersi, in funzione compensativa, al rigido criterio della durata dei rispettivi vincoli matrimoniali.
Si costituiva l il quale deduceva di non avere alcun interesse a CP_2 contraddire rispetto alle affermazioni della ricorrente, avendo infatti motivato il rigetto della domanda di pensione, avanzata dalla stessa, per la sola necessità che le quote di pensione da ripartire tra vedova ed ex coniuge divorziato fossero determinate dall'Autorità giudiziaria;
precisava, inoltre, che l'importo del trattamento pensionistico, complessivamente attribuibile al coniuge superstite e al coniuge divorziato, era pari al 60% della pensione 5
già liquidata all'assicurato deceduto, e di avere, altresì, provveduto a trattenere sulla predetta pensione di reversibilità, di fatto mensilmente liquidata al coniuge superstite, un importo pari all'assegno divorzile percepito dalla ricorrente.
Con provvedimento del 30.10.2024 - ritenuto che al procedimento de quo andasse applicato il nuovo rito camerale, previsto dall'art. 473 bis c.p.c., condividendosi le argomentazioni sollevate sul punto dalle parti -, veniva fissata udienza di comparizione delle medesime, ex art. 473 bis 22 c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.; in sede di udienza, svoltasi in data 10.03.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda appare fondata e va accolta, nei termini che di seguito si specificano.
Sussistono, anzitutto, in capo alla ricorrente, i requisiti di cui al citato art. 9, co. 3, l. div., e segnatamente: l'avvenuta pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da lei contratto con in data 07.10.1965; la concreta titolarità Controparte_3 dell'assegno di cui all'art. 5 L. 898/1970 (v. sentenza di divorzio n. 555/2002 resa dal Tribunale di SA, pubblicata in data 26.07.2002); la mancata contrazione di un nuovo matrimonio da parte della predetta;
la sussistenza dell'anteriorità del rapporto da cui è derivato il relativo trattamento previdenziale rispetto alla pronuncia della sentenza divorzile, circostanza, questa, non messa in discussione da alcuna delle parti.
E' noto che, nel caso in cui con il coniuge divorziato concorra un coniuge superstite, il Tribunale è chiamato ad individuare le quote della pensione di 6
reversibilità spettanti a ciascuno dei due;
in particolare, ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, va in primis richiamato quanto espresso dalla Corte
Costituzionale n. 419/1999, secondo cui l'art. 9 L. 898/70, nella parte che interessa, prevede il criterio della durata formale del rapporto matrimoniale ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, ma detto criterio deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, per cui il Giudice del merito può applicare correttivi di tipo equitativo, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, al fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio, ed il secondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita (v. in tal senso anche Cass. 16093/2012).
In tale solco interpretativo si colloca il costante orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, secondo cui “la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta "tenendo conto della durata del rapporto", cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (Cass., sez. I, sentenza n. 10391 del 21 giugno 2012; nonché, Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 giugno 2024 n. 16053 : “La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge 7
superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, tenendo, tuttavia, distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio, cui soltanto si riferisce il criterio legale e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso, non essendo in nessuna disposizione prevista la necessità del mantenimento di 'un rapporto ideale e astratto tra l'entità dell'assegno divorzile e quota di pensione di reversibilità”.
“La quota spettante al coniuge divorziato non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto” (cfr. Cass. n. 58391/2025).
In ogni caso, la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che, nella ponderazione di detti criteri, il giudice del merito incontra il limite dato dalla lettera della norma, la quale prevede che la quota è attribuita “tenendo conto della durata del rapporto”, sicché deve ritenersi vigente il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla data dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. 14793/2014). 8
Ciò posto in diritto, va osservato in fatto che, se è vero che il matrimonio della ricorrente, , ha avuto una durata “legale” di quasi Parte_1
37 anni (dal 07.10.1965 al 16.07.2002), di fatto il rapporto tra i coniugi
– è venuto a cessare il 19.02.1993, data del decreto di Parte_1 CP_3
omologa della loro separazione consensuale, allorchè il aveva CP_3 già trasferito la propria residenza in America, luogo in cui, allacciando altra relazione amorosa, era rimasto a vivere, almeno sino all'anno 2003 (per come risulta dalla sentenza di divorzio in atti), di guisa che la relazione tra la e il ha avuto una durata “effettiva” pari a 28 anni. Parte_1 CP_3
Per quanto riguarda la resistente, , il relativo matrimonio con Controparte_1
il ha avuto una durata “legale” di 12 anni (dal 22.12.2011, data CP_3 delle nozze, al 19.11.2023, data del decesso di ), Controparte_3 ma “effettiva” di circa 18 anni, avendo i due iniziato a convivere presso l'abitazione di proprietà del defunto , il cui diritto di abitazione CP_3
è rimasto ad oggi alla stessa, verosimilmente sin dall'anno 2005, come evincibile dalla sentenza di divorzio resa tra la resistente e il proprio CP_1
marito, depositata in atti, nonché da quanto riferito dalla resistente medesima, sentita all'udienza di comparizione delle parti.
Con riferimento agli altri profili rilevanti ai fini in esame, sulla scorta degli elementi emersi dalla documentazione depositata in atti, entrambe le parti non sono risultate avere a proprio carico degli onere locatizi, abitando la ricorrente nell'ex casa coniugale, oggi di sua proprietà, mentre la resistente, pure proprietaria di un immobile con relative pertinenze, sito in Scicli (cfr. visura allegata in atti), gode del diritto d'abitazione sulla casa sita in SA, che fu di proprietà del de cuius, oggi ereditata dai figli dello stesso, come da disposizione testamentaria in atti.
A ciò si aggiunga che, mentre la , portatrice di handicap lieve (34%- Parte_1
66%; cfr. doc. 11 del ricorso), ai sensi dell'art 3 comma 1 della l. 104/1992, nonché invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere 9
le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88; L.124/98), non percepisce alcuna indennità, e neppure l'assegno sociale CP_2 dell'importo pari ad € 246,29, ricevuto sino all'anno 2024 (secondo quanto dichiarato dalla medesima all'udienza del 10.03.2025), , che Controparte_1
ha sempre lavorato, in costanza di matrimonio (cfr. verbale di udienza del
10.03.2025), percepisce la somma di euro 138,87 a titolo di pensione estera, per un'attività lavorativa svolta in Germania (cfr. anche estratti conto bancari), oltre all'intera pensione di reversibilità del marito , CP_3 pari ad 1.291,82 netti (cfr. prospetto riepilogativo allegato , da cui, ad CP_2 oggi, sono stati detratti ed accantonati euro 500,00 mensili, dall' in CP_2 ragione della pendenza del presente giudizio.
Va, inoltre, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno divorzile goduto dalla
, sino alla data del decesso dell'obbligato, pari ad € 490,00 mensili, Parte_1
a fronte di una pensione erogata all nel novembre 2023, per € CP_5
1.826,42 netti (cfr. prospetti riepilogativi pensione depositati in uno al ricorso - all.n. 5).
Merita di essere considerato, altresì, lo stato di salute della ricorrente, nata il [...] (oggi ha 77 anni), affetta da handicap ed invalidità civile, siccome certificate in atti, mentre non emerge, dalla documentazione medica prodotta dalla resistente, attestante la sottoposizione a generiche visite mediche, in un arco temporale risalente al 2005, sino al 2021, una criticità specifica, quantomeno accertata come invalidante, delle condizioni di salute della , nata il [...] (oggi ha 74 anni). CP_1
Tenuto conto di tutti i superiori criteri, ai fini del riparto della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, appare equo, ad avviso di questo Collegio, mitigare il criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni con quelli – sopra enunciati – della durata effettiva della 10
convivenza con il de cuius, dell' entità dell'assegno di mantenimento goduto, ed effettivamente percepito dall'ex coniuge, nonché delle posizioni economiche e dell'età delle parti (pressochè coetanee e ormai non più idonee allo svolgimento di attività lavorativa), come pure dello stato di salute della ricorrente.
Si ritiene congruo, alla luce degli elementi emersi, determinarsi nella misura del 60% la quota della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente, con decorrenza dal mese successivo al decesso dell' conformemente a CP_5 quanto statuito da Cass. 6272/2004, nonché da Cass. 22259/2013.
Stante la natura della controversia, e considerato il carattere necessario del ricorso al Tribunale, ai sensi dell'art. 9 L. 898/70, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso presentato da Parte_2
[...]
, con decorrenza dall'01.12.2023, il diritto di
[...] Parte_1 ad una quota pari al 60% della pensione di reversibilità ai superstiti, effettivamente percepita da , quale coniuge superstite del Controparte_1 defunto . Controparte_3
ORDINA all – Direzione Provinciale di SA, di versare quanto dovuto CP_2
a tale titolo a , a far data dal primo giorno del mese Parte_1 successivo a quello del decesso dell'ex coniuge. 11
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in SA il 21.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 400/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di attribuzione di pensione di reversibilità ex art. 9 l.n. 898/1970, promossa da
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27 agosto 1948, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Pecorara, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SA, in Via
Archimede n. 19/A, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Pepe, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio Galeano, giusta mandato alle liti in 3
atti, ed elettivamente domiciliata nel proprio ufficio di avvocatura dell CP_2
di SA, in via Leonardo da Vinci n. 25;
RESISTENTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge ex art. 9 l.n. 898/1970,
e la conseguente condanna dell di SA alla corresponsione in CP_2 proprio favore, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'ex coniuge, , di una quota pari al Controparte_3
75% della pensione di reversibilità, oltre agli accessori di legge, pensione in atto percepita dal coniuge superstite, . Controparte_1
Riferiva la ricorrente di avere contratto matrimonio in data 07.10.1965 con
, deceduto il 19.11.2023. I due coniugi si erano Controparte_3 separati consensualmente il 19.02.1993, mentre in data 16.07.2002, con sentenza n. 555/2002 resa dal Tribunale di SA, pubblicata il 26.07.2002, passata in giudicato, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e disposto a carico del Sig. Controparte_3
l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, la somma di
[...] euro 464,81 mensili in favore dell'ex moglie;
successivamente alla sentenza di divorzio, il si era risposato, il 12.01.2012, con , e CP_4 Controparte_1 4
successivamente era deceduto, in data 19.11.2023. Da ultimo, la ricorrente precisava di non aver mai contratto nuove nozze, e di essersi sempre sostentata per mezzo dell'assegno divorzile corrispostole dall'ex marito, sino alla data del relativo decesso, nella misura di euro 495,00 mensili, oltre a percepire un assegno sociale dell'importo di euro 246,00 mensili, per cui la stessa versava in stato di grave bisogno economico, essendo anche invalida civile ed affetta da handicap, e occupando una casa di edilizia popolare, oggi di sua proprietà; aveva pertanto un estremo bisogno di percepire tale pensione, in via stragiudiziale già richiesta all'ente erogatore con esito CP_2 negativo, stante la necessità, secondo quest'ultimo, di determinazione giudiziale della quota a lei spettante, rispetto al coniuge superstite, già percettore di detta pensione.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva, in via Controparte_1 pregiudiziale, la rimessione della predetta causa dinanzi al Collegio, per l'applicazione ad essa del nuovo rito previsto dall'art. 473 bis c.p.c.; nel merito, incontestato il diritto della ricorrente a percepire una quota della pensione di reversibilità del defunto ex marito, oggi di fatto percepita in via esclusiva dalla resistente, si opponeva alla quantificata ripartizione della predetta pensione per come avanzata dalla ricorrente, tra ex coniuge e coniuge superstite, eccependo la sussistenza di molteplici elementi che andavano ad aggiungersi, in funzione compensativa, al rigido criterio della durata dei rispettivi vincoli matrimoniali.
Si costituiva l il quale deduceva di non avere alcun interesse a CP_2 contraddire rispetto alle affermazioni della ricorrente, avendo infatti motivato il rigetto della domanda di pensione, avanzata dalla stessa, per la sola necessità che le quote di pensione da ripartire tra vedova ed ex coniuge divorziato fossero determinate dall'Autorità giudiziaria;
precisava, inoltre, che l'importo del trattamento pensionistico, complessivamente attribuibile al coniuge superstite e al coniuge divorziato, era pari al 60% della pensione 5
già liquidata all'assicurato deceduto, e di avere, altresì, provveduto a trattenere sulla predetta pensione di reversibilità, di fatto mensilmente liquidata al coniuge superstite, un importo pari all'assegno divorzile percepito dalla ricorrente.
Con provvedimento del 30.10.2024 - ritenuto che al procedimento de quo andasse applicato il nuovo rito camerale, previsto dall'art. 473 bis c.p.c., condividendosi le argomentazioni sollevate sul punto dalle parti -, veniva fissata udienza di comparizione delle medesime, ex art. 473 bis 22 c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.; in sede di udienza, svoltasi in data 10.03.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda appare fondata e va accolta, nei termini che di seguito si specificano.
Sussistono, anzitutto, in capo alla ricorrente, i requisiti di cui al citato art. 9, co. 3, l. div., e segnatamente: l'avvenuta pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da lei contratto con in data 07.10.1965; la concreta titolarità Controparte_3 dell'assegno di cui all'art. 5 L. 898/1970 (v. sentenza di divorzio n. 555/2002 resa dal Tribunale di SA, pubblicata in data 26.07.2002); la mancata contrazione di un nuovo matrimonio da parte della predetta;
la sussistenza dell'anteriorità del rapporto da cui è derivato il relativo trattamento previdenziale rispetto alla pronuncia della sentenza divorzile, circostanza, questa, non messa in discussione da alcuna delle parti.
E' noto che, nel caso in cui con il coniuge divorziato concorra un coniuge superstite, il Tribunale è chiamato ad individuare le quote della pensione di 6
reversibilità spettanti a ciascuno dei due;
in particolare, ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, va in primis richiamato quanto espresso dalla Corte
Costituzionale n. 419/1999, secondo cui l'art. 9 L. 898/70, nella parte che interessa, prevede il criterio della durata formale del rapporto matrimoniale ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, ma detto criterio deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, per cui il Giudice del merito può applicare correttivi di tipo equitativo, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, al fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio, ed il secondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita (v. in tal senso anche Cass. 16093/2012).
In tale solco interpretativo si colloca il costante orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, secondo cui “la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta "tenendo conto della durata del rapporto", cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (Cass., sez. I, sentenza n. 10391 del 21 giugno 2012; nonché, Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 giugno 2024 n. 16053 : “La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge 7
superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, tenendo, tuttavia, distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio, cui soltanto si riferisce il criterio legale e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso, non essendo in nessuna disposizione prevista la necessità del mantenimento di 'un rapporto ideale e astratto tra l'entità dell'assegno divorzile e quota di pensione di reversibilità”.
“La quota spettante al coniuge divorziato non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto” (cfr. Cass. n. 58391/2025).
In ogni caso, la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che, nella ponderazione di detti criteri, il giudice del merito incontra il limite dato dalla lettera della norma, la quale prevede che la quota è attribuita “tenendo conto della durata del rapporto”, sicché deve ritenersi vigente il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla data dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. 14793/2014). 8
Ciò posto in diritto, va osservato in fatto che, se è vero che il matrimonio della ricorrente, , ha avuto una durata “legale” di quasi Parte_1
37 anni (dal 07.10.1965 al 16.07.2002), di fatto il rapporto tra i coniugi
– è venuto a cessare il 19.02.1993, data del decreto di Parte_1 CP_3
omologa della loro separazione consensuale, allorchè il aveva CP_3 già trasferito la propria residenza in America, luogo in cui, allacciando altra relazione amorosa, era rimasto a vivere, almeno sino all'anno 2003 (per come risulta dalla sentenza di divorzio in atti), di guisa che la relazione tra la e il ha avuto una durata “effettiva” pari a 28 anni. Parte_1 CP_3
Per quanto riguarda la resistente, , il relativo matrimonio con Controparte_1
il ha avuto una durata “legale” di 12 anni (dal 22.12.2011, data CP_3 delle nozze, al 19.11.2023, data del decesso di ), Controparte_3 ma “effettiva” di circa 18 anni, avendo i due iniziato a convivere presso l'abitazione di proprietà del defunto , il cui diritto di abitazione CP_3
è rimasto ad oggi alla stessa, verosimilmente sin dall'anno 2005, come evincibile dalla sentenza di divorzio resa tra la resistente e il proprio CP_1
marito, depositata in atti, nonché da quanto riferito dalla resistente medesima, sentita all'udienza di comparizione delle parti.
Con riferimento agli altri profili rilevanti ai fini in esame, sulla scorta degli elementi emersi dalla documentazione depositata in atti, entrambe le parti non sono risultate avere a proprio carico degli onere locatizi, abitando la ricorrente nell'ex casa coniugale, oggi di sua proprietà, mentre la resistente, pure proprietaria di un immobile con relative pertinenze, sito in Scicli (cfr. visura allegata in atti), gode del diritto d'abitazione sulla casa sita in SA, che fu di proprietà del de cuius, oggi ereditata dai figli dello stesso, come da disposizione testamentaria in atti.
A ciò si aggiunga che, mentre la , portatrice di handicap lieve (34%- Parte_1
66%; cfr. doc. 11 del ricorso), ai sensi dell'art 3 comma 1 della l. 104/1992, nonché invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere 9
le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88; L.124/98), non percepisce alcuna indennità, e neppure l'assegno sociale CP_2 dell'importo pari ad € 246,29, ricevuto sino all'anno 2024 (secondo quanto dichiarato dalla medesima all'udienza del 10.03.2025), , che Controparte_1
ha sempre lavorato, in costanza di matrimonio (cfr. verbale di udienza del
10.03.2025), percepisce la somma di euro 138,87 a titolo di pensione estera, per un'attività lavorativa svolta in Germania (cfr. anche estratti conto bancari), oltre all'intera pensione di reversibilità del marito , CP_3 pari ad 1.291,82 netti (cfr. prospetto riepilogativo allegato , da cui, ad CP_2 oggi, sono stati detratti ed accantonati euro 500,00 mensili, dall' in CP_2 ragione della pendenza del presente giudizio.
Va, inoltre, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno divorzile goduto dalla
, sino alla data del decesso dell'obbligato, pari ad € 490,00 mensili, Parte_1
a fronte di una pensione erogata all nel novembre 2023, per € CP_5
1.826,42 netti (cfr. prospetti riepilogativi pensione depositati in uno al ricorso - all.n. 5).
Merita di essere considerato, altresì, lo stato di salute della ricorrente, nata il [...] (oggi ha 77 anni), affetta da handicap ed invalidità civile, siccome certificate in atti, mentre non emerge, dalla documentazione medica prodotta dalla resistente, attestante la sottoposizione a generiche visite mediche, in un arco temporale risalente al 2005, sino al 2021, una criticità specifica, quantomeno accertata come invalidante, delle condizioni di salute della , nata il [...] (oggi ha 74 anni). CP_1
Tenuto conto di tutti i superiori criteri, ai fini del riparto della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, appare equo, ad avviso di questo Collegio, mitigare il criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni con quelli – sopra enunciati – della durata effettiva della 10
convivenza con il de cuius, dell' entità dell'assegno di mantenimento goduto, ed effettivamente percepito dall'ex coniuge, nonché delle posizioni economiche e dell'età delle parti (pressochè coetanee e ormai non più idonee allo svolgimento di attività lavorativa), come pure dello stato di salute della ricorrente.
Si ritiene congruo, alla luce degli elementi emersi, determinarsi nella misura del 60% la quota della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente, con decorrenza dal mese successivo al decesso dell' conformemente a CP_5 quanto statuito da Cass. 6272/2004, nonché da Cass. 22259/2013.
Stante la natura della controversia, e considerato il carattere necessario del ricorso al Tribunale, ai sensi dell'art. 9 L. 898/70, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso presentato da Parte_2
[...]
, con decorrenza dall'01.12.2023, il diritto di
[...] Parte_1 ad una quota pari al 60% della pensione di reversibilità ai superstiti, effettivamente percepita da , quale coniuge superstite del Controparte_1 defunto . Controparte_3
ORDINA all – Direzione Provinciale di SA, di versare quanto dovuto CP_2
a tale titolo a , a far data dal primo giorno del mese Parte_1 successivo a quello del decesso dell'ex coniuge. 11
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in SA il 21.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti