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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/10/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 3920/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore ha pronunciato all'udienza del 22 Ottobre 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3920/2024 tra:
, Parte_1 con l'avv. Massimo Pizzarda, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Via Armando Fabi snc e CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Manzi, giusta procura in atti
-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone, l' rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare per il periodo 2.3.2021 all'attualità (ottobre 2024) che, il tempo lavorato dalla ricorrente nei vari reparti come richiamati in fatto, impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, unitamente, all'operazione di lettura delle cartelle e scambio verbale delle informazioni (cd. passaggio di consegne), sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito. Per l'effetto ordinare e condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento in CP_3 favore della ricorrente di 90 ore x 19,40 = euro 1.746,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e/o altra somma o decorrenza ritenute di giustizia;
-Accertare e dichiarare che il saldo complessivo, presente sul cartellino, sia composto da eccedenze orarie maturate a titolo di straordinario e tempo vestizione e svestizione ivi confluito antecedentemente al marzo 2021. Conseguentemente ordinare alla resistente, in persona del l.r.p.t., il pagamento in favore CP_3 della ricorrente di euro 1.067,00 oltre interessi e/o diversa decorrenza o somma ritenuta di giustizia pari allo straordinario e/o tempo di vestizione e svestizione non pagato.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere attualmente in servizio presso l resistente CP_1
con qualifica di Infermiere, turnista sui tre Parte_2 turni, presso la Unità di Pronto Soccorso di Alatri;
- di essere inquadrata in categoria D, fascia retributiva D6, e percepisce euro 19,40 per ogni ora di straordinario diurno, come desumibile dalla busta paga e tabella allegate;
-che l'orario normale di lavoro della ricorrente, infermiera turnista, è pari a 36 ore settimanali (156 mensili);
-che tuttavia, oltre al normale orario di lavoro, la ricorrente è obbligata (e non può sottrarsi) ad una serie ulteriori di attività, immediatamente prima dello svolgimento della propria attività, come indossare la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni e scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali e la successiva dismissione di tali indumenti. Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato che per lo svolgimento dell'attività lavorativa è obbligatorio indossare una apposita divisa fornita dal datore di lavoro e che, in base a specifiche disposizioni impartite dalla resistente, le operazioni di vestizione e CP_1 svestizione della predetta divisa devono essere effettuate dai dipendenti, prima e dopo il turno di servizio, direttamente sul luogo di lavoro. Inoltre dopo aver effettuato le operazioni di vestizione ed essersi recata presso il proprio reparto, la ricorrente ha dedotto di essere tenuta alla lettura delle cartelle cliniche ed allo scambio verbale delle informazioni (c.d. “passaggio di consegne”) con i colleghi “smontanti”, così come tali operazioni sono previste a fine turno, effettuando il passaggio di consegne al collega
“montante”.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che le citate attività vengano qualificate come orario di lavoro e, conseguentemente, che le venga riconosciuta la retribuzione nella misura non inferiore a 15 minuti per ogni giornata di effettiva presenza.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto il Parte_3 rigetto della domanda in quanto infondata.
L ha in via preliminare eccepito la nullità del ricorso per Pt_2 indeterminatezza.
Ha inoltre ribadito la legittimità e correttezza del comportamento aziendale per le ore conteggiate per il cd. tempo tecnico.
Sul contraddittorio così instaurato, è stata disposta la prova testimoniale richiesta dalle parti e all'esito la causa è stata discussa all'udienza odierna, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati. Occorre in primo luogo individuare il petitum e la causa petendi del presente giudizio.
Contr La ricorrente, dipendente della esistente ed in servizio presso il P.S. di Alatri, premesso di essere turnista, con anzianità a decorrere dal 25.7.1996, ha convenuto in giudizio l Pt_2 resistente ed ha formulato due distinte domande:
-la prima domanda per il pagamento del tempo tecnico dal mese da marzo 2021 a ottobre 2024 per numero di ore 90 x 19,40 = euro 1.746.00;
-la seconda domanda per il pagamento di 55 ore di eccedenze orarie, per la somma di euro 1.067,00 presenti sul saldo complessivo, nel quale confluivano anche le ore di vestizione e svestizione antecedenti l'introduzione del contatore.
In sostanza, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere retribuita per il tempo impiegato per indossare la divisa, nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa, per dismetterla nella fase immediatamente successiva, nonché per le operazioni di lettura delle cartelle cliniche e di scambio verbale delle informazioni (c.d. “passaggio di consegne”) con i colleghi “smontanti” (in fase di ingresso del ricorrente) e con quelli “montanti” (in fase di uscita del ricorrente). A fondamento della pretesa, parte ricorrente ha evidenziato che le predette operazioni infatti, per un verso sono imposte ed eterodirette dal datore di lavoro (ed alle stesse il ricorrente non può sottrarsi); per altro verso – sempre per disposizione del datore di lavoro – devono essere contabilizzate al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo.
Pertanto, con il presente giudizio la ricorrente ha chiesto che le citate attività vengano qualificate come orario di lavoro e, conseguentemente, che le venga riconosciuta la relativa retribuzione.
Ciò premesso, al fine di definire la presente controversia, è necessario comprendere la portata ed il contenuto degli atti di Contr regolamentazione adottati dalla e verificare la CP_1 sussistenza dei presupposti prescritti dalla giurisprudenza di legittimità per poter ottenere la retribuzione del tempo di vestizione e svestizione.
Come è noto, l'art. 1 comma 2 del D.lgs n. 66 del 2003, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, ha definito l'orario di lavoro come il periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Inoltre, deve osservarsi che l'art. 43 del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Personale Del Comparto Sanita' Triennio 2019 – 2021, che sostanzialmente riprende la medesima formulazione del previgente art, 27 CCNL comparto sanità 2016- 2018, così prevede “11.Nei casi in cui il personale del ruolo sanitario, del ruolo sociosanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto all'assistenza, debba indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi e forfettari destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e sociosanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che al fine di valutare se il tempo occorrente per tale operazione debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica. In particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, il tempo necessario per il suo compimento non deve essere retribuito.
Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito (cfr. Cass. n. 13706/2014; Sez. Un. n.11828/2013; n. 9215/2012; n. 19358/2010).
In particolare, in un caso analogo a quello oggetto di giudizio, ovvero in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, la Cassazione ha precisato che “nel silenzio della contrattazione collettiva (nella specie, c.c.n.l. comparto sanità pubblica del 7 aprile 1999), il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. n. 12935 del 2018) e che “il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignità giuridica, della continuità assistenziale” (Cass. n. 2779 del 2017).
Recentemente, la Cassazione, con sentenza n. 20791/2024 ha ribadito che “non è dunque legittimo un sistema di rilevazione dell'orario che in ipotesi lasci al di fuori dei tempi di lavoro e di quanto vada remunerato, il tempo tuta o il tempo di passaggio consegne ed è chiaro che i due tempi di lavoro, almeno nella loro definizione astratta individuano due autonomi momento della prestazione;
come sottolineato già da Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352, "la soluzione è coerente con la previsione contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2 lett. a), (che recepisce le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1)" ed in senso conforme - sottolinea ancora Cass. 1352/2016 - si è espressa la Corte di Giustizia la quale ha precisato che è tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è "presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro" per "tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C- 437105, punto 28, e Grigore., C-258/10, punto 63" (v. anche Corte di giustizia 10 settembre 2015 nella causa C-266/14, Federación de Servicios Privados sindicato Comisiones obreras, in relazione ai tempi di spostamento come tempi di lavoro);”.
Orbene, ciò premesso in via generale e astratta, nel caso di specie è pacifico, oltre che documentalmente provato che l'orario ordinario di lavoro della ricorrente, quale infermiera turnista, è pari a 36 ore settimanali (156 mensili).
All'esito dell'istruttoria testimoniale è poi emerso che per lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la Azienda convenuta è necessario ed obbligatorio, in quanto imposto dal datore di lavoro, indossare una apposita divisa e che le operazioni di vestizione e svestizione sono eterodirette dal datore di lavoro, che ha specificamente previsto che la divisa sia quella autorizzata dall'azienda e che la divisa come altra strumentistica (camici, mascherine, zoccoli) siano utilizzati solo nelle strutture e dismessi prima di uscire dalle strutture, con l'assoluto divieto di indossare gli indumenti da lavoro fuori dagli ambienti indicati.
Deve dunque ritenersi provato che la ricorrente è tenuta per direttiva datoriale ad essere presente all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro e quindi è obbligata ad accedere in Azienda diversi minuti prima dell'inizio del turno lavorativo. E' altresì emerso che dopo aver effettuato le operazioni di vestizione ed essersi recata presso il proprio reparto, la ricorrente è obbligata a procedere alla lettura delle cartelle cliniche ed allo scambio verbale delle informazioni (c.d. “passaggio di consegne”) con i colleghi “smontanti”. Solo dopo aver effettuato le predette operazioni obbligatorie (vestizione ed acquisizione delle consegne), la ricorrente svolge le proprie ore di lavoro normali.
E' emerso infine che anche alla fine del turno, la ricorrente è obbligata a trattenersi sul luogo di lavoro per effettuare il passaggio di consegne con il collega “montante” e per dismettere la divisa per lasciarle in azienda (cfr. testi , Testimone_1
). Testimone_2
Le deposizioni testimoniali sono pienamente attendibili sia per la precisione con cui sono stati narrati fatti di causa sia per il disinteresse manifestato. Peraltro, i due testimoni escussi sono rispettivamente un collega e la coordinatrice infermieristica della ricorrente da diversi anni e sono pertanto pienamente a conoscenza dei fatti di causa.
Sulla base delle risultanze istruttorie, ritiene il Giudicante che le operazioni sopra descritte (vestizione/svestizione e passaggio di consegne), da espletarsi immediatamente prima e subito dopo l'espletamento del turno di servizio, sono certamente imposte dalla azienda per esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto, e strettamente funzionali all'attività lavorativa ed assolvono agli obblighi di diligenza professionale, essendo necessarie per il corretto espletamento dei doveri deontologici relativi alla presa in carico del paziente e alla continuità assistenziale.
E' inoltre emerso all'esito dell'istruttoria che a marzo 2021 l'azienda ha introdotto un apposito contatore Parte_4 orario cd. “tempo tecnico” in cui confluiscono le eccedenze nel limite massimo complessivo di 30 minuti utili alla vestizione e svestizione.
Contr In sostanza solo dal marzo 2021 l' ha iniziato a calcolare 30 minuti in più di servizio svolto necessario alla svestizione e vestizione, senza tuttavia prevederne il pagamento, limitandosi a prevedere la possibilità dei dipendenti di utilizzare questo tempo tecnico per i debiti orari (cfr. testi , Testimone_1 Tes_2
.
[...]
I testi escussi hanno invero riferito che questo tempo accumulato giace nell'apposito contatore e l'azienda non ne consente il pagamento, ma al più il suo utilizzo per compensare assenze o debiti orari, senza chiedere il permesso al lavoratore titolare del credito orario.
È emerso inoltre con chiarezza che, qualora le eccedenze orarie (lo straordinario) risultino inserite nel cartellino, ciò significa che sono state effettivamente svolte e, soprattutto, autorizzate, costituendo quindi titolo certo per il pagamento.
In senso pienamente conforme sono anche le deposizioni dei verbali acquisiti (cfr. deposizioni , Testimone_3 Tes_4
)
[...]
Per mera completezza, deve poi darsi atti che in corso di causa è Contr emerso che con la nota-comunicato di marzo 2025 l' ha riconosciuto il tempo tecnico come tempo di lavoro e previsto la sua liquidazione, con la tariffa dello straordinario, dal mese di gennaio 2025 in poi.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, il tempo necessario per lo svolgimento di queste operazioni va quindi computato come orario di lavoro e regolarmente retribuito, e nei limiti del termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, le ore successive al marzo 2021 e sino al mese di ottobre 2024 sono conteggiate in un contatore a parte e sulle stesse, per cui risulta che la ricorrente ha accumulato n. di ore 90. Spetta quindi alla parte ricorrente la somma di euro 1746,00 (ovvero ore 90 x 19,40 = euro 1.746,00).
L ul punto nulla ha eccepito, limitandosi ad evidenziare che Pt_2 il costo per l'azienda sarebbe fino al marzo 2021 di € 17,41 e per il periodo successivo di euro 18,83.
In realtà il CCNL applicato in atti, all'articolo 47, comma 8, prevede che le retribuzioni maggiorate come da contratto, quindi il costo di € 19,40 orario, si applichino a decorrere dal maggio 2018, come specificatamente indicato dal successivo comma 10.
Per il periodo antecedente all'introduzione del contatore del tempo tecnico e quindi antecedente al marzo 2021, considerato che il tempo tecnico non era registrato ma comunque effettuato come è emerso dalla prova testimoniale, parte ricorrente ha richiesto il pagamento di 55 ore di eccedenza oraria calcolato su 156 ore mensili (circa 22 turni), con 30 minuti di straordinario.
Sul punto, basti osservare che parte ricorrente ha chiesto il pagamento del saldo complessivo in cui è confluito sia il lavoro straordinario che il tempo tecnico di vestizione e svestizione. Orbene, le ore non pagate sono registrate nel saldo complessivo. Contr Qualora fossero state pagate, come deduce l il saldo complessivo sarebbe azzerato. Mentre alla data del deposito del ricorso il saldo eccedenze straordinario riporta 55 ore a credito.
Contr La tesi dell che si basa sull'avvenuto pagamento delle predette ore è smentita anche dal prospetto inserito nella memoria di costituzione, documento che evidenzia in ogni caso degli scostamenti fra le ore contabilizzate e quelle pagate, dettagliatamente analizzate dalla parte ricorrente nelle note difensive.
In ogni caso, quello che emerge chiaramente è che risulta documentalmente un saldo complessivo di eccedenze straordinario di 55 ore a credito della dipendente ad oggi ancora esistente ed incrementato ad agosto 2025 a 70 ore.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto al pagamento di 55 ore di eccedenze orarie, presenti sul saldo complessivo, per un totale del credito pari a euro 1.067 (ovvero ore 55 per 19,40 euro).
Sul punto, per mera completezza, si osserva che i conteggi analitici contenuti nel ricorso possono senza dubbio essere posti a fondamento della decisione, apparendo privi di vizi logici e di calcolo e non avendo ricevuto alcuna specifica contestazione né in seno alla memoria difensiva (nella quale parte convenuta si è, come premesso, limitata a sostenere che l'attività lavorativa svolta nelle giornate della domenica e nelle festività infrasettimanali è stata correttamente remunerata) né in seno al verbale della prima udienza.
Al riguardo, giova in termini generali ricordare che la S.C. è costante nell'affermare il principio secondo il quale “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ.”, con la conseguenza che “la mancata o generica contestazione ... rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice ...” (così, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 18.2.2011, n. 4051).
Le spese di lite come di norma, seguono il principio della soccombenza, e poste in capo alla parte convenuta e liquidata, come da dispositivo, sulla base della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., in data 23.11.2024, nella causa iscritta al n. 3920/2024 R.G.: a) Accerta e dichiara per il periodo dal marzo 2021 e fino al mese di ottobre 2024 che, il tempo, impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, unitamente, all'operazione di lettura delle cartelle e scambio verbale delle informazioni (cd. passaggio di consegne), sia qualificato come orario di lavoro, e per l'effetto condanna l al Controparte_4 pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 1.746,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) Accerta e dichiara per il periodo antecedente al marzo 2021 che il saldo complessivo, presente sul cartellino, sia composto da eccedenze orarie maturate a titolo di straordinario e tempo vestizione e svestizione ivi confluito, e per l'effetto, condanna Contr l' di al pagamento in favore della ricorrente di euro CP_1
1.067,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1314,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con distrazione.
Frosinone, 22 Ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore ha pronunciato all'udienza del 22 Ottobre 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3920/2024 tra:
, Parte_1 con l'avv. Massimo Pizzarda, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Via Armando Fabi snc e CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Manzi, giusta procura in atti
-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone, l' rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare per il periodo 2.3.2021 all'attualità (ottobre 2024) che, il tempo lavorato dalla ricorrente nei vari reparti come richiamati in fatto, impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, unitamente, all'operazione di lettura delle cartelle e scambio verbale delle informazioni (cd. passaggio di consegne), sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito. Per l'effetto ordinare e condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento in CP_3 favore della ricorrente di 90 ore x 19,40 = euro 1.746,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e/o altra somma o decorrenza ritenute di giustizia;
-Accertare e dichiarare che il saldo complessivo, presente sul cartellino, sia composto da eccedenze orarie maturate a titolo di straordinario e tempo vestizione e svestizione ivi confluito antecedentemente al marzo 2021. Conseguentemente ordinare alla resistente, in persona del l.r.p.t., il pagamento in favore CP_3 della ricorrente di euro 1.067,00 oltre interessi e/o diversa decorrenza o somma ritenuta di giustizia pari allo straordinario e/o tempo di vestizione e svestizione non pagato.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere attualmente in servizio presso l resistente CP_1
con qualifica di Infermiere, turnista sui tre Parte_2 turni, presso la Unità di Pronto Soccorso di Alatri;
- di essere inquadrata in categoria D, fascia retributiva D6, e percepisce euro 19,40 per ogni ora di straordinario diurno, come desumibile dalla busta paga e tabella allegate;
-che l'orario normale di lavoro della ricorrente, infermiera turnista, è pari a 36 ore settimanali (156 mensili);
-che tuttavia, oltre al normale orario di lavoro, la ricorrente è obbligata (e non può sottrarsi) ad una serie ulteriori di attività, immediatamente prima dello svolgimento della propria attività, come indossare la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni e scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali e la successiva dismissione di tali indumenti. Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato che per lo svolgimento dell'attività lavorativa è obbligatorio indossare una apposita divisa fornita dal datore di lavoro e che, in base a specifiche disposizioni impartite dalla resistente, le operazioni di vestizione e CP_1 svestizione della predetta divisa devono essere effettuate dai dipendenti, prima e dopo il turno di servizio, direttamente sul luogo di lavoro. Inoltre dopo aver effettuato le operazioni di vestizione ed essersi recata presso il proprio reparto, la ricorrente ha dedotto di essere tenuta alla lettura delle cartelle cliniche ed allo scambio verbale delle informazioni (c.d. “passaggio di consegne”) con i colleghi “smontanti”, così come tali operazioni sono previste a fine turno, effettuando il passaggio di consegne al collega
“montante”.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che le citate attività vengano qualificate come orario di lavoro e, conseguentemente, che le venga riconosciuta la retribuzione nella misura non inferiore a 15 minuti per ogni giornata di effettiva presenza.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto il Parte_3 rigetto della domanda in quanto infondata.
L ha in via preliminare eccepito la nullità del ricorso per Pt_2 indeterminatezza.
Ha inoltre ribadito la legittimità e correttezza del comportamento aziendale per le ore conteggiate per il cd. tempo tecnico.
Sul contraddittorio così instaurato, è stata disposta la prova testimoniale richiesta dalle parti e all'esito la causa è stata discussa all'udienza odierna, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati. Occorre in primo luogo individuare il petitum e la causa petendi del presente giudizio.
Contr La ricorrente, dipendente della esistente ed in servizio presso il P.S. di Alatri, premesso di essere turnista, con anzianità a decorrere dal 25.7.1996, ha convenuto in giudizio l Pt_2 resistente ed ha formulato due distinte domande:
-la prima domanda per il pagamento del tempo tecnico dal mese da marzo 2021 a ottobre 2024 per numero di ore 90 x 19,40 = euro 1.746.00;
-la seconda domanda per il pagamento di 55 ore di eccedenze orarie, per la somma di euro 1.067,00 presenti sul saldo complessivo, nel quale confluivano anche le ore di vestizione e svestizione antecedenti l'introduzione del contatore.
In sostanza, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere retribuita per il tempo impiegato per indossare la divisa, nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa, per dismetterla nella fase immediatamente successiva, nonché per le operazioni di lettura delle cartelle cliniche e di scambio verbale delle informazioni (c.d. “passaggio di consegne”) con i colleghi “smontanti” (in fase di ingresso del ricorrente) e con quelli “montanti” (in fase di uscita del ricorrente). A fondamento della pretesa, parte ricorrente ha evidenziato che le predette operazioni infatti, per un verso sono imposte ed eterodirette dal datore di lavoro (ed alle stesse il ricorrente non può sottrarsi); per altro verso – sempre per disposizione del datore di lavoro – devono essere contabilizzate al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo.
Pertanto, con il presente giudizio la ricorrente ha chiesto che le citate attività vengano qualificate come orario di lavoro e, conseguentemente, che le venga riconosciuta la relativa retribuzione.
Ciò premesso, al fine di definire la presente controversia, è necessario comprendere la portata ed il contenuto degli atti di Contr regolamentazione adottati dalla e verificare la CP_1 sussistenza dei presupposti prescritti dalla giurisprudenza di legittimità per poter ottenere la retribuzione del tempo di vestizione e svestizione.
Come è noto, l'art. 1 comma 2 del D.lgs n. 66 del 2003, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, ha definito l'orario di lavoro come il periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Inoltre, deve osservarsi che l'art. 43 del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Personale Del Comparto Sanita' Triennio 2019 – 2021, che sostanzialmente riprende la medesima formulazione del previgente art, 27 CCNL comparto sanità 2016- 2018, così prevede “11.Nei casi in cui il personale del ruolo sanitario, del ruolo sociosanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto all'assistenza, debba indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi e forfettari destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e sociosanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che al fine di valutare se il tempo occorrente per tale operazione debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica. In particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, il tempo necessario per il suo compimento non deve essere retribuito.
Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito (cfr. Cass. n. 13706/2014; Sez. Un. n.11828/2013; n. 9215/2012; n. 19358/2010).
In particolare, in un caso analogo a quello oggetto di giudizio, ovvero in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, la Cassazione ha precisato che “nel silenzio della contrattazione collettiva (nella specie, c.c.n.l. comparto sanità pubblica del 7 aprile 1999), il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. n. 12935 del 2018) e che “il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignità giuridica, della continuità assistenziale” (Cass. n. 2779 del 2017).
Recentemente, la Cassazione, con sentenza n. 20791/2024 ha ribadito che “non è dunque legittimo un sistema di rilevazione dell'orario che in ipotesi lasci al di fuori dei tempi di lavoro e di quanto vada remunerato, il tempo tuta o il tempo di passaggio consegne ed è chiaro che i due tempi di lavoro, almeno nella loro definizione astratta individuano due autonomi momento della prestazione;
come sottolineato già da Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352, "la soluzione è coerente con la previsione contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2 lett. a), (che recepisce le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1)" ed in senso conforme - sottolinea ancora Cass. 1352/2016 - si è espressa la Corte di Giustizia la quale ha precisato che è tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è "presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro" per "tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C- 437105, punto 28, e Grigore., C-258/10, punto 63" (v. anche Corte di giustizia 10 settembre 2015 nella causa C-266/14, Federación de Servicios Privados sindicato Comisiones obreras, in relazione ai tempi di spostamento come tempi di lavoro);”.
Orbene, ciò premesso in via generale e astratta, nel caso di specie è pacifico, oltre che documentalmente provato che l'orario ordinario di lavoro della ricorrente, quale infermiera turnista, è pari a 36 ore settimanali (156 mensili).
All'esito dell'istruttoria testimoniale è poi emerso che per lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la Azienda convenuta è necessario ed obbligatorio, in quanto imposto dal datore di lavoro, indossare una apposita divisa e che le operazioni di vestizione e svestizione sono eterodirette dal datore di lavoro, che ha specificamente previsto che la divisa sia quella autorizzata dall'azienda e che la divisa come altra strumentistica (camici, mascherine, zoccoli) siano utilizzati solo nelle strutture e dismessi prima di uscire dalle strutture, con l'assoluto divieto di indossare gli indumenti da lavoro fuori dagli ambienti indicati.
Deve dunque ritenersi provato che la ricorrente è tenuta per direttiva datoriale ad essere presente all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro e quindi è obbligata ad accedere in Azienda diversi minuti prima dell'inizio del turno lavorativo. E' altresì emerso che dopo aver effettuato le operazioni di vestizione ed essersi recata presso il proprio reparto, la ricorrente è obbligata a procedere alla lettura delle cartelle cliniche ed allo scambio verbale delle informazioni (c.d. “passaggio di consegne”) con i colleghi “smontanti”. Solo dopo aver effettuato le predette operazioni obbligatorie (vestizione ed acquisizione delle consegne), la ricorrente svolge le proprie ore di lavoro normali.
E' emerso infine che anche alla fine del turno, la ricorrente è obbligata a trattenersi sul luogo di lavoro per effettuare il passaggio di consegne con il collega “montante” e per dismettere la divisa per lasciarle in azienda (cfr. testi , Testimone_1
). Testimone_2
Le deposizioni testimoniali sono pienamente attendibili sia per la precisione con cui sono stati narrati fatti di causa sia per il disinteresse manifestato. Peraltro, i due testimoni escussi sono rispettivamente un collega e la coordinatrice infermieristica della ricorrente da diversi anni e sono pertanto pienamente a conoscenza dei fatti di causa.
Sulla base delle risultanze istruttorie, ritiene il Giudicante che le operazioni sopra descritte (vestizione/svestizione e passaggio di consegne), da espletarsi immediatamente prima e subito dopo l'espletamento del turno di servizio, sono certamente imposte dalla azienda per esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto, e strettamente funzionali all'attività lavorativa ed assolvono agli obblighi di diligenza professionale, essendo necessarie per il corretto espletamento dei doveri deontologici relativi alla presa in carico del paziente e alla continuità assistenziale.
E' inoltre emerso all'esito dell'istruttoria che a marzo 2021 l'azienda ha introdotto un apposito contatore Parte_4 orario cd. “tempo tecnico” in cui confluiscono le eccedenze nel limite massimo complessivo di 30 minuti utili alla vestizione e svestizione.
Contr In sostanza solo dal marzo 2021 l' ha iniziato a calcolare 30 minuti in più di servizio svolto necessario alla svestizione e vestizione, senza tuttavia prevederne il pagamento, limitandosi a prevedere la possibilità dei dipendenti di utilizzare questo tempo tecnico per i debiti orari (cfr. testi , Testimone_1 Tes_2
.
[...]
I testi escussi hanno invero riferito che questo tempo accumulato giace nell'apposito contatore e l'azienda non ne consente il pagamento, ma al più il suo utilizzo per compensare assenze o debiti orari, senza chiedere il permesso al lavoratore titolare del credito orario.
È emerso inoltre con chiarezza che, qualora le eccedenze orarie (lo straordinario) risultino inserite nel cartellino, ciò significa che sono state effettivamente svolte e, soprattutto, autorizzate, costituendo quindi titolo certo per il pagamento.
In senso pienamente conforme sono anche le deposizioni dei verbali acquisiti (cfr. deposizioni , Testimone_3 Tes_4
)
[...]
Per mera completezza, deve poi darsi atti che in corso di causa è Contr emerso che con la nota-comunicato di marzo 2025 l' ha riconosciuto il tempo tecnico come tempo di lavoro e previsto la sua liquidazione, con la tariffa dello straordinario, dal mese di gennaio 2025 in poi.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, il tempo necessario per lo svolgimento di queste operazioni va quindi computato come orario di lavoro e regolarmente retribuito, e nei limiti del termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, le ore successive al marzo 2021 e sino al mese di ottobre 2024 sono conteggiate in un contatore a parte e sulle stesse, per cui risulta che la ricorrente ha accumulato n. di ore 90. Spetta quindi alla parte ricorrente la somma di euro 1746,00 (ovvero ore 90 x 19,40 = euro 1.746,00).
L ul punto nulla ha eccepito, limitandosi ad evidenziare che Pt_2 il costo per l'azienda sarebbe fino al marzo 2021 di € 17,41 e per il periodo successivo di euro 18,83.
In realtà il CCNL applicato in atti, all'articolo 47, comma 8, prevede che le retribuzioni maggiorate come da contratto, quindi il costo di € 19,40 orario, si applichino a decorrere dal maggio 2018, come specificatamente indicato dal successivo comma 10.
Per il periodo antecedente all'introduzione del contatore del tempo tecnico e quindi antecedente al marzo 2021, considerato che il tempo tecnico non era registrato ma comunque effettuato come è emerso dalla prova testimoniale, parte ricorrente ha richiesto il pagamento di 55 ore di eccedenza oraria calcolato su 156 ore mensili (circa 22 turni), con 30 minuti di straordinario.
Sul punto, basti osservare che parte ricorrente ha chiesto il pagamento del saldo complessivo in cui è confluito sia il lavoro straordinario che il tempo tecnico di vestizione e svestizione. Orbene, le ore non pagate sono registrate nel saldo complessivo. Contr Qualora fossero state pagate, come deduce l il saldo complessivo sarebbe azzerato. Mentre alla data del deposito del ricorso il saldo eccedenze straordinario riporta 55 ore a credito.
Contr La tesi dell che si basa sull'avvenuto pagamento delle predette ore è smentita anche dal prospetto inserito nella memoria di costituzione, documento che evidenzia in ogni caso degli scostamenti fra le ore contabilizzate e quelle pagate, dettagliatamente analizzate dalla parte ricorrente nelle note difensive.
In ogni caso, quello che emerge chiaramente è che risulta documentalmente un saldo complessivo di eccedenze straordinario di 55 ore a credito della dipendente ad oggi ancora esistente ed incrementato ad agosto 2025 a 70 ore.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto al pagamento di 55 ore di eccedenze orarie, presenti sul saldo complessivo, per un totale del credito pari a euro 1.067 (ovvero ore 55 per 19,40 euro).
Sul punto, per mera completezza, si osserva che i conteggi analitici contenuti nel ricorso possono senza dubbio essere posti a fondamento della decisione, apparendo privi di vizi logici e di calcolo e non avendo ricevuto alcuna specifica contestazione né in seno alla memoria difensiva (nella quale parte convenuta si è, come premesso, limitata a sostenere che l'attività lavorativa svolta nelle giornate della domenica e nelle festività infrasettimanali è stata correttamente remunerata) né in seno al verbale della prima udienza.
Al riguardo, giova in termini generali ricordare che la S.C. è costante nell'affermare il principio secondo il quale “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ.”, con la conseguenza che “la mancata o generica contestazione ... rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice ...” (così, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 18.2.2011, n. 4051).
Le spese di lite come di norma, seguono il principio della soccombenza, e poste in capo alla parte convenuta e liquidata, come da dispositivo, sulla base della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., in data 23.11.2024, nella causa iscritta al n. 3920/2024 R.G.: a) Accerta e dichiara per il periodo dal marzo 2021 e fino al mese di ottobre 2024 che, il tempo, impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, unitamente, all'operazione di lettura delle cartelle e scambio verbale delle informazioni (cd. passaggio di consegne), sia qualificato come orario di lavoro, e per l'effetto condanna l al Controparte_4 pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 1.746,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) Accerta e dichiara per il periodo antecedente al marzo 2021 che il saldo complessivo, presente sul cartellino, sia composto da eccedenze orarie maturate a titolo di straordinario e tempo vestizione e svestizione ivi confluito, e per l'effetto, condanna Contr l' di al pagamento in favore della ricorrente di euro CP_1
1.067,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1314,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con distrazione.
Frosinone, 22 Ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore