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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/09/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, Avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 11.09.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 1744/2023 R.G. tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv.ti Parte_1
Cosimo Summa e Monica Mariano, Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Fabiola Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 18/05/2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno successivo alla data in cui era stato revocato il beneficio o, in subordine, da quella ritenuta di giustizia contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo e della documentazione prodotta, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. nella sua relazione depositata in data Persona_1
20.03.2024, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie:
“Cardiopatia ischemica post-infartuale già rivascolarizzata con PTCA su IVA diagonale per STEMI anteriore sub-acuto; poliartrosi con priartrite scapolo omerale con osteoartrosi acromion-claveare; spondiloartrosi con EDD multiple lombari, coxartrosi bilaterale in esiti di frattura del bacino e ha concluso che
“Tali infermità riducono a meno di 1/3 le su capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della L. 222/84; Tale condizione è da retrodatare a Marzo 2023 periodo in cui viene documentato un ulteriore aggravamento del quadro clinico, in relazione all'attività lavorativa svolta.” Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ...
... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio
2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (differenti da quelle fatte pervenire nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e già valutate ha già
o formulate in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
La reciproca soccombenza tra le due fasi del procedimento e la decorrenza dell'accertato requisito sanitario (successiva alla visita della CM) giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ per il doppio giudizo.
La residua parte va posta a carico dell' secondo il principio della CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.05.2023 da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1 accerta e dichiara che il ricorrente è affetta da patologie di entità tale da ridurre a meno di 1/3 le sue capacità di lavoro a far data dal marzo 2023 come da CTU depositata in data 20.03.2024; compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna al pagamento CP_1 della residua parte che liquida in € 1.300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap, con distrazione in favore ed in solido dei procuratori costituiti del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 11.09.2025
Il Giudice Onorario Di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, Avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 11.09.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 1744/2023 R.G. tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv.ti Parte_1
Cosimo Summa e Monica Mariano, Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Fabiola Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 18/05/2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno successivo alla data in cui era stato revocato il beneficio o, in subordine, da quella ritenuta di giustizia contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo e della documentazione prodotta, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. nella sua relazione depositata in data Persona_1
20.03.2024, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie:
“Cardiopatia ischemica post-infartuale già rivascolarizzata con PTCA su IVA diagonale per STEMI anteriore sub-acuto; poliartrosi con priartrite scapolo omerale con osteoartrosi acromion-claveare; spondiloartrosi con EDD multiple lombari, coxartrosi bilaterale in esiti di frattura del bacino e ha concluso che
“Tali infermità riducono a meno di 1/3 le su capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della L. 222/84; Tale condizione è da retrodatare a Marzo 2023 periodo in cui viene documentato un ulteriore aggravamento del quadro clinico, in relazione all'attività lavorativa svolta.” Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ...
... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio
2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (differenti da quelle fatte pervenire nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e già valutate ha già
o formulate in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
La reciproca soccombenza tra le due fasi del procedimento e la decorrenza dell'accertato requisito sanitario (successiva alla visita della CM) giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ per il doppio giudizo.
La residua parte va posta a carico dell' secondo il principio della CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.05.2023 da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1 accerta e dichiara che il ricorrente è affetta da patologie di entità tale da ridurre a meno di 1/3 le sue capacità di lavoro a far data dal marzo 2023 come da CTU depositata in data 20.03.2024; compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna al pagamento CP_1 della residua parte che liquida in € 1.300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap, con distrazione in favore ed in solido dei procuratori costituiti del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 11.09.2025
Il Giudice Onorario Di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola