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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1964/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Pan (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Controparte_1 C.F._3
Giusto (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione degli effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1.Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cassola (VI) in data 25.07.1998 (Registro degli atti di Matrimonio di detto Comune, atto
n.18 parte 2 serie A - anno 1998 -Comune di Cassola);
2.Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 3
3. corrisponderà, fino a che i figli non saranno autosufficienti, a titolo di mantenimento Parte_1 per il figlio € 360,00 oltre rivalutazione Istat con decorrenza dal mese di luglio 2025 e a Per_1 titolo di mantenimento per € 175,00, con decorrenza da luglio 2025, oltre rivalutazione Istat, Parte_2 da corrispondersi entro il 15 di ogni tramite bonifico su conto corrente intestato alla madre, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, come da protocollo del Tribunale;
le parti contribuiranno altresì, fino all'autosufficienza di nella misura del 50% ciascuno alle Per_1 spese di alloggio del ragazzo da versarsi, solo queste ultime, direttamente al figlio;
4. Dichiarare e che nulla è dovuto tra i coniugi avendo le parti definito ogni questione economica con scrittura in data 8.5.2024 ed essendo entrambi economicamente autosufficienti;
5. spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 22.4.2025 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 la convenuta in Cassola (Vi) in data 25.7.1998, poi trascritto al registro di stato civile del medesimo
Comune al 18, parte 2, serie A, anno 1998; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli Parte_2
(n. 5.1.2000) e (n. 21.9.2002), e che con decreto del 25.10.2022, l'intestato Tribunale aveva Per_1 omologato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 24.6.2025 si costituiva in giudizio la , aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attrice.
All'udienza dell'1.7.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali ha poi espresso il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con il decreto su menzionato e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti pagina 2 di 3 civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-non vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficiente a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, con la precisazione che il contributo per le spese di alloggio di verrà versato direttamente a quest'ultimo; Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno articolato le pretese economiche l'una nei confronti dell'altra;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 25.7.1998 in Cassola (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 18, parte 2, serie A, anno 1998;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1964/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Pan (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Controparte_1 C.F._3
Giusto (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione degli effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1.Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cassola (VI) in data 25.07.1998 (Registro degli atti di Matrimonio di detto Comune, atto
n.18 parte 2 serie A - anno 1998 -Comune di Cassola);
2.Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 3
3. corrisponderà, fino a che i figli non saranno autosufficienti, a titolo di mantenimento Parte_1 per il figlio € 360,00 oltre rivalutazione Istat con decorrenza dal mese di luglio 2025 e a Per_1 titolo di mantenimento per € 175,00, con decorrenza da luglio 2025, oltre rivalutazione Istat, Parte_2 da corrispondersi entro il 15 di ogni tramite bonifico su conto corrente intestato alla madre, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, come da protocollo del Tribunale;
le parti contribuiranno altresì, fino all'autosufficienza di nella misura del 50% ciascuno alle Per_1 spese di alloggio del ragazzo da versarsi, solo queste ultime, direttamente al figlio;
4. Dichiarare e che nulla è dovuto tra i coniugi avendo le parti definito ogni questione economica con scrittura in data 8.5.2024 ed essendo entrambi economicamente autosufficienti;
5. spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 22.4.2025 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 la convenuta in Cassola (Vi) in data 25.7.1998, poi trascritto al registro di stato civile del medesimo
Comune al 18, parte 2, serie A, anno 1998; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli Parte_2
(n. 5.1.2000) e (n. 21.9.2002), e che con decreto del 25.10.2022, l'intestato Tribunale aveva Per_1 omologato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 24.6.2025 si costituiva in giudizio la , aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attrice.
All'udienza dell'1.7.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali ha poi espresso il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con il decreto su menzionato e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti pagina 2 di 3 civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-non vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficiente a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, con la precisazione che il contributo per le spese di alloggio di verrà versato direttamente a quest'ultimo; Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno articolato le pretese economiche l'una nei confronti dell'altra;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 25.7.1998 in Cassola (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 18, parte 2, serie A, anno 1998;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3