Articolo 2 della Legge 1 maggio 1952, n. 579
Articolo 1Articolo 3
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15 giugno 1952
Art. 2.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nomina il commissario liquidatore con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il commissario liquidatore e' assistito da un Collegio di revisori costituito di tre membri, di cui: uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Alla costituzione del Collegio dei revisori si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Entrata in vigore il 15 giugno 1952