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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/08/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, la
[...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria la
[...]
n persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, elettivamente domiciliata in Monza, Via Antonio Gambacorti Passerini
n. 7, presso lo studio dell'avv. Gaetano Bovenzi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente e
( ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( )
[...] C.F._2
convenuti/contumaci
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'11/03/2025 la società
come sopra rappresenta, difesa e domiciliata, conveniva in giudizio CP_3
e , in qualità di eredi della sig.ra CP_1 Controparte_2 [...]
e chiedeva fosse accertata la qualità di eredi di quest'ultima e Persona_1
pagina 1 di 9 conseguentemente il loro acquisto della proprietà dei beni immobili, meglio identificati in atti, siti in Meda, Via Treviso n. 9.
Esponeva la ricorrente di avere intrapreso una procedura esecutiva immobiliare (RGE n. 237/2024) nei confronti di e;
CP_2 CP_1
che nelle more della procedura esecutiva emergeva l'insussistenza di prova della continuità delle trascrizioni con riguardo alla sig.ra ; che Persona_1
trattasi di mera irregolarità che non osta alla libera circolazione del bene, atteso che risulta residente a [...] (doc. 7) e quindi CP_1
nel possesso e nella disponibilità del bene pignorato”, mentre CP_2
aveva compiuto una serie di atti che presuppongono l'accettazione dell'eredità; che, in particolare, aveva chiesto e ottenuto la voltura catastale dei beni immobili intestati alla defunta madre.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo avvenuta a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 20/03/2025 nelle forme dell'art. 138 c.p.c. nei confronti di Controparte_2
, nonché a mezzo pec in data 18/03/2025 nei confronti di :
[...] CP_1
ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
La causa – non bisognevole d'istruttoria – è pervenuta all'udienza del
17/07/2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione.
***
Nei giudizi volti all'accertamento della qualità di erede di un soggetto esecutato, si ritiene che il creditore procedente o intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva abbia legittimazione ad agire, in quanto il giudizio è funzionalmente finalizzato al buon esito dell'esecuzione forzata, così come succede per i giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. 6833/2015; Cass.
11638/2014)
La ricorrente, infatti, agisce nel presente giudizio sul presupposto di essere creditore di e , convenuti nell'ambito CP_1 Controparte_2
della procedura esecutiva RGE n. 237/2024.
pagina 2 di 9 Quanto alla legittimazione passiva e alla qualità di eredi dei convenuti,
[...]
e , questa risulta sufficientemente dimostrata CP_1 Controparte_2 dal certificato storico di famiglia allegato dalla ricorrente sub doc. 5.
A tale proposito, va rammentato che secondo la Suprema Corte è onere del chiamato all'eredità contestare, costituendosi in giudizio, la sua qualità di erede, allegando di non averla accettata. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato (cfr. Cass.
17445/2019; Cass. 7517/2011; Cass. 18534/2007: “in tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 c. c.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario.
Quando però detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede”)
Ciò posto, è agevole osservare che i convenuti (disertando la lite) non hanno
(ovviamente) offerto prova alcuna della mancata accettazione dell'eredità o dell'insussistenza della qualità di erede.
Al contrario, costoro hanno accettato la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ma sono rimasti contumaci e, conseguentemente, non hanno dimostrato l'insussistenza della qualità di eredi, comportamento questo che può essere valutato, unitamente agli altri elementi probatori, a conferma della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dalla parte ricorrente.
Ciò detto, nell'evidente mancanza di un'accettazione espressa dell'eredità, la ricorrente chiede che si accerti che e CP_1 Controparte_2 pagina 3 di 9 hanno accettato tacitamente ab intestato la proprietà degli immobili siti in Meda,
Via Treviso n. 9, in atti meglio specificati.
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
La ricorrente afferma che i convenuti avrebbero tenuto condotte univocamente integranti, ex art. 476 c.c., accettazione tacita dell'eredità come delineata dalla disposizione codicistica poc'anzi menzionata: possesso dei beni ereditari, voltura catastale dell'immobile, denuncia di successione.
Dal contenuto della documentazione prodotta dalla ricorrente emerge, in seguito al decesso, in data 23/10/2020, di , il passaggio di Persona_1
proprietà dei beni ai figli e (come da Controparte_2 CP_1
denuncia di successione n. 234130 vol. 88888, registrata il 14/05/2021) e trova conferma anche nelle visure catastali (docc. 11,12 e 16) l'ispezione ipotecaria e la certificazione notarile (docc. 14,15) in cui gli immobili risultano intestati ai due fratelli per la quota di 1/2 ciascuno.
La ricorrente ha inoltre prodotto il provvedimento del 27/11/2024 del citato procedimento esecutivo (doc. 6), nel quale il giudice dell'esecuzione invitava l'odierno ricorrente alla regolarizzazione della continuità delle trascrizioni (arg. ex Cass. 11638/2014).
La ricorrente ha, altresì, dedotto che e Controparte_2 [...]
hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità del sig. Persona_1
per la quota di 2/3, ma che, in mancanza di inventario nel termine Parte_4
previsto dall'art. 485 c.c., devono ritenersi eredi pure e semplici del padre e marito . Parte_4
***
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 4 di 9 Va premesso che ai fini della accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede;
e tra tali atti vanno annoverati la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Trattasi, infatti, di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservati, dalla cui esplicazione legittimamente può essere esclusa dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l'eredità (cfr. Cass. 10655/2022; Cass. 1438/2020; Cass.
19833/2019; Cass. 22317/2014; Cass. 10796/2009).
D'altronde “l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione),
e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n.12753/1999).
Ancora, secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte la voltura catastale, a differenza di atti aventi rilievo meramente fiscale, costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità, la quale – pur potendo avvenire attraverso
“negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius”
(cfr. Cass. 15888/2014).
Ora, nel caso di specie la denuncia di successione non costituisce, di per sé, atto idoneo ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della pagina 5 di 9 qualità di erede;
ciò in quanto, la denuncia di successione costituisce, come visto, un adempimento meramente fiscale.
Al contrario, l'intervenuta volturazione dei beni appartenenti alla defunta in favore dei figli costituisce un elemento dal quale ben Persona_1
può essere desunta la prova dell'accettazione tacita dell'eredità della madre premorta, da parte di e (cfr. Cass. CP_1 Controparte_2
11478/2021). Ciò in quanto, soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. 7075/1999; 5226/2002; 10796/2009).
Consegue da quanto sopra la configurabilità, nella specie, di una accettazione tacita dell'eredità di da parte dei chiamati Persona_1
e , desunta dal comportamento CP_1 Controparte_2
complessivo di tali chiamati che, oltre alla denuncia di successione, hanno anche proceduto ad effettuare la voltura catastale.
A tanto aggiungasi che il chiamata all'eredità, , risulta essere CP_1
nel possesso del bene ereditario sito in Meda, via Treviso n. 9, così integrando la fattispecie di cui all'art. 485 c.p.c., secondo cui il chiamato all'eredità che è nel possesso o nel compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione.
Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485 comma 2 c.c.).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario entro il termine di tre mesi condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine predetto, essere considerato erede puro e semplice (Cass. 11018/2008; Cass. 4845/2003).
Nella prospettiva della norma richiamata, il possesso non è considerato quale indice della volontà del chiamato di accettare l'eredità, ma nella sua pagina 6 di 9 dimensione materiale di relazione del chiamato con i beni ereditari (cfr. Cass.
6167/2019; Cass. 7076/1995) e si identifica infatti in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi (Cass. 11018/2008).
Nel caso in esame, dal certificato di residenza depositato in atti emerge che il debitore esecutato, dopo il decesso della madre, aveva la residenza in detto immobile e, di fatto, vi abitava.
Da ciò discende l'applicazione dell'art.485 c.c. Il possesso dei beni ereditari di cui alla relativa previsione non deve, infatti, necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà su tali beni, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi.
***
Alla luce di quanto sopra il Tribunale accoglie il ricorso.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Al riguardo, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Cassazione
(Cass. 07/02/2006, n.2529), “la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” e, ancora, “la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (Cass. 22/03/2007, n.6974), “con la conseguente possibilità, per la pagina 7 di 9 parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA” (Cass. 22/05/2007, n.11877, confermato anche dalla successiva pronuncia 7806/2010). In sintesi, secondo l'orientamento della Cassazione, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia un soggetto titolare di partita IVA – per il quale, perciò, la prestazione professionale non è un “costo”, ma una mera “partita di giro” – la propria qualità personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'IVA e la stessa non potrà essere addebitabile al debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara che e CP_1 Controparte_2
, in qualità di eredi della sig.ra , in tale accertata
[...] Persona_1 veste hanno acquistato iure hereditatis la proprietà del bene immobile sito in
Meda (MB), via Treviso n. 9, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 36 -
Particella 32 - subalterno 709 - categoria A/7 - Vani 3,5 - Piano T - rendita euro
325,37, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché il bene immobile sito in Meda (MB), via Treviso n. 9, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio
36 - Particella 32 - subalterno 710 - categoria A/7 - Vani 3,5 - Piano T - rendita euro 325,37, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché i beni immobili siti in Meda (MB), via Treviso n. 9, identificati al Catasto Fabbricati al
Foglio 36 - particella 32 - subalterni 708, 707, 706, 705, 704, Piano T, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché il bene immobile sito in Meda
(MB), via Treviso n. 9, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 36 - Particella
110 - subalterno 3 - categoria C/6 - Piano T - mq 12 - rendita catastale 37,18, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché il bene immobile sito in Meda pagina 8 di 9 (MB), via Treviso n. 9, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 36 - Particella
110 - subalterno 4 - categoria C/6 - Piano T - mq 12rendita catastale 37,18, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà;
- il presente atto è soggetto a trascrizione ex articolo 2648, co 3, c.c. presso
Agenzia delle Entrate - Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Milano,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2;
- condanna i convenuti, e , a CP_1 Controparte_2 rifondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Parte_1
essa, quale mandataria, la in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore , le spese di Parte_3
lite, che si liquidano in €545,00 per esborsi e in €2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Monza, 25/08/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 9 di 9
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, la
[...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria la
[...]
n persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, elettivamente domiciliata in Monza, Via Antonio Gambacorti Passerini
n. 7, presso lo studio dell'avv. Gaetano Bovenzi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente e
( ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( )
[...] C.F._2
convenuti/contumaci
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'11/03/2025 la società
come sopra rappresenta, difesa e domiciliata, conveniva in giudizio CP_3
e , in qualità di eredi della sig.ra CP_1 Controparte_2 [...]
e chiedeva fosse accertata la qualità di eredi di quest'ultima e Persona_1
pagina 1 di 9 conseguentemente il loro acquisto della proprietà dei beni immobili, meglio identificati in atti, siti in Meda, Via Treviso n. 9.
Esponeva la ricorrente di avere intrapreso una procedura esecutiva immobiliare (RGE n. 237/2024) nei confronti di e;
CP_2 CP_1
che nelle more della procedura esecutiva emergeva l'insussistenza di prova della continuità delle trascrizioni con riguardo alla sig.ra ; che Persona_1
trattasi di mera irregolarità che non osta alla libera circolazione del bene, atteso che risulta residente a [...] (doc. 7) e quindi CP_1
nel possesso e nella disponibilità del bene pignorato”, mentre CP_2
aveva compiuto una serie di atti che presuppongono l'accettazione dell'eredità; che, in particolare, aveva chiesto e ottenuto la voltura catastale dei beni immobili intestati alla defunta madre.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo avvenuta a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 20/03/2025 nelle forme dell'art. 138 c.p.c. nei confronti di Controparte_2
, nonché a mezzo pec in data 18/03/2025 nei confronti di :
[...] CP_1
ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
La causa – non bisognevole d'istruttoria – è pervenuta all'udienza del
17/07/2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione.
***
Nei giudizi volti all'accertamento della qualità di erede di un soggetto esecutato, si ritiene che il creditore procedente o intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva abbia legittimazione ad agire, in quanto il giudizio è funzionalmente finalizzato al buon esito dell'esecuzione forzata, così come succede per i giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. 6833/2015; Cass.
11638/2014)
La ricorrente, infatti, agisce nel presente giudizio sul presupposto di essere creditore di e , convenuti nell'ambito CP_1 Controparte_2
della procedura esecutiva RGE n. 237/2024.
pagina 2 di 9 Quanto alla legittimazione passiva e alla qualità di eredi dei convenuti,
[...]
e , questa risulta sufficientemente dimostrata CP_1 Controparte_2 dal certificato storico di famiglia allegato dalla ricorrente sub doc. 5.
A tale proposito, va rammentato che secondo la Suprema Corte è onere del chiamato all'eredità contestare, costituendosi in giudizio, la sua qualità di erede, allegando di non averla accettata. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato (cfr. Cass.
17445/2019; Cass. 7517/2011; Cass. 18534/2007: “in tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 c. c.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario.
Quando però detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede”)
Ciò posto, è agevole osservare che i convenuti (disertando la lite) non hanno
(ovviamente) offerto prova alcuna della mancata accettazione dell'eredità o dell'insussistenza della qualità di erede.
Al contrario, costoro hanno accettato la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ma sono rimasti contumaci e, conseguentemente, non hanno dimostrato l'insussistenza della qualità di eredi, comportamento questo che può essere valutato, unitamente agli altri elementi probatori, a conferma della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dalla parte ricorrente.
Ciò detto, nell'evidente mancanza di un'accettazione espressa dell'eredità, la ricorrente chiede che si accerti che e CP_1 Controparte_2 pagina 3 di 9 hanno accettato tacitamente ab intestato la proprietà degli immobili siti in Meda,
Via Treviso n. 9, in atti meglio specificati.
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
La ricorrente afferma che i convenuti avrebbero tenuto condotte univocamente integranti, ex art. 476 c.c., accettazione tacita dell'eredità come delineata dalla disposizione codicistica poc'anzi menzionata: possesso dei beni ereditari, voltura catastale dell'immobile, denuncia di successione.
Dal contenuto della documentazione prodotta dalla ricorrente emerge, in seguito al decesso, in data 23/10/2020, di , il passaggio di Persona_1
proprietà dei beni ai figli e (come da Controparte_2 CP_1
denuncia di successione n. 234130 vol. 88888, registrata il 14/05/2021) e trova conferma anche nelle visure catastali (docc. 11,12 e 16) l'ispezione ipotecaria e la certificazione notarile (docc. 14,15) in cui gli immobili risultano intestati ai due fratelli per la quota di 1/2 ciascuno.
La ricorrente ha inoltre prodotto il provvedimento del 27/11/2024 del citato procedimento esecutivo (doc. 6), nel quale il giudice dell'esecuzione invitava l'odierno ricorrente alla regolarizzazione della continuità delle trascrizioni (arg. ex Cass. 11638/2014).
La ricorrente ha, altresì, dedotto che e Controparte_2 [...]
hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità del sig. Persona_1
per la quota di 2/3, ma che, in mancanza di inventario nel termine Parte_4
previsto dall'art. 485 c.c., devono ritenersi eredi pure e semplici del padre e marito . Parte_4
***
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 4 di 9 Va premesso che ai fini della accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede;
e tra tali atti vanno annoverati la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Trattasi, infatti, di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservati, dalla cui esplicazione legittimamente può essere esclusa dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l'eredità (cfr. Cass. 10655/2022; Cass. 1438/2020; Cass.
19833/2019; Cass. 22317/2014; Cass. 10796/2009).
D'altronde “l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione),
e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n.12753/1999).
Ancora, secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte la voltura catastale, a differenza di atti aventi rilievo meramente fiscale, costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità, la quale – pur potendo avvenire attraverso
“negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius”
(cfr. Cass. 15888/2014).
Ora, nel caso di specie la denuncia di successione non costituisce, di per sé, atto idoneo ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della pagina 5 di 9 qualità di erede;
ciò in quanto, la denuncia di successione costituisce, come visto, un adempimento meramente fiscale.
Al contrario, l'intervenuta volturazione dei beni appartenenti alla defunta in favore dei figli costituisce un elemento dal quale ben Persona_1
può essere desunta la prova dell'accettazione tacita dell'eredità della madre premorta, da parte di e (cfr. Cass. CP_1 Controparte_2
11478/2021). Ciò in quanto, soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. 7075/1999; 5226/2002; 10796/2009).
Consegue da quanto sopra la configurabilità, nella specie, di una accettazione tacita dell'eredità di da parte dei chiamati Persona_1
e , desunta dal comportamento CP_1 Controparte_2
complessivo di tali chiamati che, oltre alla denuncia di successione, hanno anche proceduto ad effettuare la voltura catastale.
A tanto aggiungasi che il chiamata all'eredità, , risulta essere CP_1
nel possesso del bene ereditario sito in Meda, via Treviso n. 9, così integrando la fattispecie di cui all'art. 485 c.p.c., secondo cui il chiamato all'eredità che è nel possesso o nel compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione.
Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485 comma 2 c.c.).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario entro il termine di tre mesi condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine predetto, essere considerato erede puro e semplice (Cass. 11018/2008; Cass. 4845/2003).
Nella prospettiva della norma richiamata, il possesso non è considerato quale indice della volontà del chiamato di accettare l'eredità, ma nella sua pagina 6 di 9 dimensione materiale di relazione del chiamato con i beni ereditari (cfr. Cass.
6167/2019; Cass. 7076/1995) e si identifica infatti in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi (Cass. 11018/2008).
Nel caso in esame, dal certificato di residenza depositato in atti emerge che il debitore esecutato, dopo il decesso della madre, aveva la residenza in detto immobile e, di fatto, vi abitava.
Da ciò discende l'applicazione dell'art.485 c.c. Il possesso dei beni ereditari di cui alla relativa previsione non deve, infatti, necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà su tali beni, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi.
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Alla luce di quanto sopra il Tribunale accoglie il ricorso.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Al riguardo, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Cassazione
(Cass. 07/02/2006, n.2529), “la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” e, ancora, “la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (Cass. 22/03/2007, n.6974), “con la conseguente possibilità, per la pagina 7 di 9 parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA” (Cass. 22/05/2007, n.11877, confermato anche dalla successiva pronuncia 7806/2010). In sintesi, secondo l'orientamento della Cassazione, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia un soggetto titolare di partita IVA – per il quale, perciò, la prestazione professionale non è un “costo”, ma una mera “partita di giro” – la propria qualità personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'IVA e la stessa non potrà essere addebitabile al debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara che e CP_1 Controparte_2
, in qualità di eredi della sig.ra , in tale accertata
[...] Persona_1 veste hanno acquistato iure hereditatis la proprietà del bene immobile sito in
Meda (MB), via Treviso n. 9, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 36 -
Particella 32 - subalterno 709 - categoria A/7 - Vani 3,5 - Piano T - rendita euro
325,37, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché il bene immobile sito in Meda (MB), via Treviso n. 9, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio
36 - Particella 32 - subalterno 710 - categoria A/7 - Vani 3,5 - Piano T - rendita euro 325,37, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché i beni immobili siti in Meda (MB), via Treviso n. 9, identificati al Catasto Fabbricati al
Foglio 36 - particella 32 - subalterni 708, 707, 706, 705, 704, Piano T, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché il bene immobile sito in Meda
(MB), via Treviso n. 9, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 36 - Particella
110 - subalterno 3 - categoria C/6 - Piano T - mq 12 - rendita catastale 37,18, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché il bene immobile sito in Meda pagina 8 di 9 (MB), via Treviso n. 9, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 36 - Particella
110 - subalterno 4 - categoria C/6 - Piano T - mq 12rendita catastale 37,18, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà;
- il presente atto è soggetto a trascrizione ex articolo 2648, co 3, c.c. presso
Agenzia delle Entrate - Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Milano,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2;
- condanna i convenuti, e , a CP_1 Controparte_2 rifondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Parte_1
essa, quale mandataria, la in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore , le spese di Parte_3
lite, che si liquidano in €545,00 per esborsi e in €2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Monza, 25/08/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
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