Articolo 55 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 54Articolo 56
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1 settembre 1995
Art. 55. (Pubblicita' degli atti relativi
ai diritti reali) 1. La pubblicita' degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali e' regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dall'atto.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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