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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/08/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
R.G. 716/2023
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Espropriazione - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott. Alessandro Brancaccio - Consigliere;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
19/06/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 716/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto ricorso in opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001, ex art. 29
D.Lgs. n. 150/2011 ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 –,
TRA
in proprio e anche in qualità di liquidatrice della Società Parte_1
“ in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Tozzi ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Toledo nr. 323, presso studio difensore, nonché elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec Email_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del Sindaco pro-tempore, avv. Pietro D'Angiolillo, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scuderi ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Via Velia nr. 96, presso studio difensore,
- resistente -
E
in persona del Ministro pro-tempore. Controparte_3
- altra parte resistente non costituita –
********** OGGETTO: Acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e indennità di occupazione illegittima
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
**********
La Corte di Appello, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19/06/2025 svoltasi in presenza delle parti, osserva quanto segue:
Con ricorso in opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001, ex art. 29 D.Lgs. n.
150/2011 ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con
D.Lgs. n. 164/2024 – depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di
Salerno in data 30/06/2023, R.G. 716/2023, e notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza a mezzo pec ai resistenti in data 04/07/2023, in Parte_1 proprio e anche in qualità di liquidatrice della “ in CP_4 Controparte_1 liquidazione, ha proposto opposizione avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di
Ascea n. 15/2023, seduta del 30/05/2023 e pubblicata in data 01/06/2023 avente ad oggetto:
“Procedimento espropriativo relativo alla porzione del Palazzo “De Domincis – afferente ai mappali Pt_1 intestati alla sig.ra e alla sig.ra . Esecuzione della Parte_1 Controparte_5 sentenza del TAR Campania – Salerno, Sez. II, n. 709/2023 pubblicata il 27.03.2023 – art. 42 bis del DPR 8/6/2001 n. 327 – provvedimenti”.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente esponeva di essere proprietaria dei cespiti siti nel
Comune di alla via Roma ed indicati al Catasto Terreni e Catasto Urbano del Comune CP_1 di - al fl. 45. p.lla 243, superfice mq. 1970, superfice da occupare mq. 1970; - al fl. 45. CP_1
p.lla 776, superfice mq. 350, superfice da occupare mq. 350; - al fl. 45. p.lla 777, superfice mq. 2, superfice da occupare mq. 2; - al fl. 45. p.lla 241, superfice mq. 57, superfice da occupare mq. 57; - al fl. 45. p.lla 240, sub 5 cat. C/2 classe 1 consistenza mq. 100; - al fl. 45.
p.lla 240, sub 9 cat. C/2 classe 1 consistenza mq. 93; - al fl. 45. p.lla 240, sub 10 cat. A/2 classe 1 consistenza 11,5 vani;
- al fl. 45. p.lla 240, sub 11 cat. A/4 classe 2 consistenza 3,5 vani;
- al fl. 45. p.lla 240, sub 12 cat. A/4 classe 2 consistenza 3 vani;
- al fl. 45. p.lla 240, sub pag. 2/9 19 cat. C/2 classe 1 consistenza mq. 74 (comproprietaria); - al fl. 45. p.lla 240, sub 2 cat. C/1 classe 2 consistenza mq. 21 (comproprietaria). Con decreto del 15/02/2006, notificato alla ricorrente in data 18/03/2006, il dichiarava la Controparte_3 pubblica utilità dell'espropriazione in favore del delle porzioni, relative alle Controparte_2 unità immobiliari dell'istante, e con successiva comunicazione del 30/03/2006, il CP_2 comunicava l'avvio del procedimento per la dichiarazione di Pubblica Utilità avverso
[...] la quale la ricorrente proponeva ricorso innanzi al TAR di Salerno;
al fine di addivenire Pt_1 ad una risoluzione bonaria della lite, le parti in causa dinanzi al TAR (nel 2010) sottoscrivevano un accordo bonario sulle indennità in base al quale veniva concordata un'indennità d'esproprio pari ad € 850.000,00 (così ripartito: - € 338.389,77 alla data di sottoscrizione dell'accordo; - € 170.957,47 entro e non oltre il 31/12/2010; - € 340.652,76 entro e non oltre il 31/12/2011). Precisava che rispetto alla somma di € 850.000,00 convenuta nell'accordo bonario, il erogava i seguenti importi: - € Controparte_2
288.142,71 (con mandato di pagamento n. 713 del 29/04/2010); - € 25.000 (con mandato di pagamento n. 1096 del 26/06/2013); - € 21.605,13 (con mandato di pagamento n. 2011 del
28/11/2013); - € 340.217,714 (con mandato di pagamento n. 2012 del 28/11/2013), per un totale pari ad € 674.965,55 ed importo residuo pari ad € 175.034,45. Stante la scadenza dei termini di natura privatistica per l'adempimento degli obblighi contrattuali, con conseguente perdita di efficacia dell'accordo (al 31/12/2011), che di quelli di natura pubblicistica per l'esercizio dei poteri ablatori (perdita di efficacia ope legis della dichiarazione di pubblica utilità al 18/03/2011), gli immobili in esame, in assenza di una formale loro restituzione, erano detenuti sine titulo dall'Amministrazione comunale con la conseguenza che gli stessi dovevano necessariamente essere oggetto o di restituzione ovvero di acquisizione sanante ex art. 42-bis
D.P.R. 327/2001; pertanto, con atto stragiudiziale del 21/09/2018, la ricorrente invitava il e anche il “a restituire l'immobile Controparte_2 Controparte_3 ovvero, in subordine, ad esercitare i poteri previsti dall'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 (s.m.i.), adottando un motivato atto di acquisizione sanante dell'immobile indicato in premessa e disponendo contestualmente il pagamento dell'indennizzo dovuto ex lege”. Ne seguiva un lungo contenzioso tra le parti in causa sia innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa che a quella Ordinaria, che si concludeva
– per quel che qui è di interesse – con la sentenza n. 709/2023 del 27/03/2023 con cui il
TAR Salerno accoglieva il ricorso della e confermava la nomina del Prefetto di Salerno Pt_1
pag. 3/9 quale commissario ad acta in caso di perdurante inerzia del nel conformarsi Controparte_2 alla precedente sentenza n. 783/2022 del 22/03/2022 emessa dal TAR Salerno di condanna del e del “a provvedere ai sensi 42 Controparte_3 Controparte_2 bis del d.p.r. n. 380/2001 entro 60 giorni dalla notifica e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
-- ovvero, in caso di mancata adozione del provvedimento di acquisizione sanante, a ridurre in pristino e restituire i suoli anzidetti in favore di ”. Con successiva nota prot. Parte_1
n. 2289 del 28/02/2023 il comunicava l'avvio del procedimento ex art. 42- Controparte_2 bis D.P.R. 327/2001, diretto all'acquisizione sanante della porzione immobiliare del palazzo
“De Dominicis – Ricci”, identificabile con le particelle catastali di proprietà della e della Pt_1
“Immobiliare Ascea Marina S.r.l. in liquidazione” e adottava successivamente la deliberazione n.
15/2023 di cui è causa con cui veniva riconosciuto alla ricorrente l'indennizzo quantificato in € 832.160,80 (dato dalla somma delle seguenti voci: pregiudizio patrimoniale € 485.560,33; indennizzo per occupazione illegittima € 298.077,43; pregiudizio non patrimoniale €
48.553,04) allegando perizia di parte. Lamentava, pertanto, la ricorrente la stima illegittima e contraddittoria rispetto a quella già effettuata nel 2010 e il deprezzamento del valore medio del bene del 75%; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illecito permanente perpetrato dalla scadenza della pubblica utilità del
18.3.2011 fino all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di n. 15/2023, seduta del CP_1
30.5.2023, pubblicata in data 1.6.2023 al n. di pubblicazione 699 e per l'effetto condannarlo al pagamento delle seguenti voci: - la quantificazione fatta dall'ing. (di circa € 2 milioni) ovvero previa nomina di Per_1 un CTU, della giusta indennità di esproprio, da calcolare in conformità dell'effettivo ed integrale valore di mercato del bene espropriato, - la quantificazione delle indennità e degli indennizzi ex art.42 bis DPR
327/2001 dovuti alla ricorrente a valle della intervenuta risoluzione in data 31.12.2011 dell'accordo bonario del 2010 e del perfezionamento della procedura espropriativa nei termini di pubblica utilità (ovvero entro il 18.3.2011 stante la pubblica utilità dichiarata in data 18.3.2006) ovvero: a) delle indennità di occupazione legittima per il periodo intercorrente dalla presa di possesso del 28.5.2007 (cfr. decreto occupazione allegato) alla scadenza della pubblica utilità del 18.3.2011, oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento o deposito;
b) degli indennizzi derivanti dall'illecito permanente perpetrato dal
con l'occupazione illegittima e/o sine titulo dal 18.3.2011 (ovvero dal 31.12.2011) ad Controparte_2 oggi ovvero fino all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento o deposito;
c) degli indennizzi dovuti per il risarcimento pari all'effettivo valore stimato
pag. 4/9 delle aree acquisite ed asservite, nonché alla luce dell'effettivo deprezzamento sofferto dalle aree residuate in proprietà della ricorrente, con riferimento al momento della disposta acquisizione, oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento o deposito;
d) dell'indennizzo per l'occupazione illegittima (5% annuo del valore devalutato) e dell'indennizzo del pregiudizio non patrimoniale (10% del valore del bene) tenendo in considerazione l'allegata perizia di stima redatta dall'ing. ovvero tenendo in subordine quale Per_1 riferimento il valore della stima del bene che dovesse derivare a valle della CTU ovvero, in ulteriore subordine, tenendo in considerazione la stima del bene pari ad €850.000 così come emergente dall'accordo transattivo del 2010; e) dei maggiori danni dovuti ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il tasso di interesse legale vigente nel periodo da prendere in esame ai fini della decisione. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, che si chiede distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”. In via istruttoria, chiedeva disporsi CTU per l'individuazione della esatta estensione della superficie appresa e dell'effettivo valore di mercato del suolo e degli immobili oggetto di causa. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ex artt. 29, D.Lgs. n. 150/2011 e
281-undecies c.p.c. depositata telematicamente in data 29/09/2023, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro-tempore, quale parte resistente, che, ripercorsa Controparte_2
l'intera vicenda in fatto e in diritto, confermava la correttezza della stima effettuata dal resistente e concludeva per il rigetto delle richieste;
nonostante la ritualità della CP_2 notifica, non si costituiva in giudizio il in persona Controparte_3 del pro-tempore e quale altra parte resistente, per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_6
Fissata la prima udienza per il 19/10/2023 e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza ex art. 281-terdecies c.p.c. del 19/06/2025, al cui esito – previo deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali - il Collegio riservava la causa in decisione e all'esito della Camera di Consiglio, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_3 in persona del pro-tempore e quale altra parte resistente, regolarmente evocata e non CP_6 costituitasi in giudizio.
Il ricorso, per come proposto, accolto per quanto di ragione.
In data 30/05/2023 il ha adottato la deliberazione n. 15/2023 con cui è Controparte_2 stata approvata l'acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001
pag. 5/9 del palazzo “De Dominicis – Ricci” per le particelle di proprietà e Parte_1
“ , determinando l'indennizzo in euro 832.160,80, di cui per Controparte_1 pregiudizio patrimoniale euro 485.560,33, indennizzo per occupazione illegittima euro
298.077,43, pregiudizio non patrimoniale euro 48.553,04. Detta somma è stata determinata tenendo conto del vincolo storico-architettonico apposto in data 24/01/1995 ai sensi della legge n. 1089/1939 che comporta una svalutazione del valore del bene, essendo escluse nella sua totalità l'utilizzo per finalità commerciali/residenziali. Inoltre, l'ente espropriante ha tenuto conto del costo delle opere eseguite in rifacimento, recupero e ristrutturazione del bene, per un valore di euro 2.246.384,73, di cui la parte proprietaria non può beneficiare e della circostanza che l'immobile non è destinato a finalità di lucro. Per cui tra il prezzo minino di 830/mq ed il prezzo massimo di euro 1200,00/mq, si è scelto il medio con decurtazione al 75%. Per cui tenuto conto delle somme già versate di euro 850.000,00 il comune di CP_1 resta creditore di euro 141.161,79. La parte ricorrente ha contestato la determina del valore venale del bene in violazione dell'art. 42 bis DPR 327/2001 prendendo come parametro di riferimento i prezzi fiscali ricavabili dall'Agenzia delle Entrate, senza valutare la peculiare natura del bene ed il valore di mercato nell'area del per beni similari. In particolare, CP_2 il valore attribuito di euro 253,75/mq non valorizza l'incidenza positiva del vicolo storico- architettonico, che peraltro ha giustificato l'esproprio, in relazione al pregio dell'immobile, come pure non tiene conto del valore del bene al momento della adozione del provvedimento di acquisizione sanante, comprensivo anche delle migliorie apportate allo stesso, e delle potenzialità di reddito. Ugualmente, la natura imposta al bene non lo esclude dal mercato, dato che la stessa amministrazione lo ha destinato ad esposizione permanente dei reperti di
, oltre che a centro culturale, spazio teatrale e sede di convegni ed Archivio. Per Per_2 cui la stima è ritenuta errata da parte del ricorrente, che richiede la somma elaborata dal perito di parte oscillante da euro 2.553.900,00 ed euro 2.518.500,00 a secondo del metodo di calcolo prescelto. Detto aspetto rende per conseguenza necessario la ridetermina della indennità per occupazione illegittima, con il calcolo dei conseguenti interessi. In relazione al procedimento di stima, il ricorrente contesta la mancata acquisizione del parere del collegio arbitrale di cui all'art. 21 del DPR 327/2001 e la mancata acquisizione del parere della Commissione
Provinciale espropri, oltre alla mancata attivazione del potere di controllo del che CP_3 imponendo il vincolo ha dato corso al procedimento di esproprio. In relazione ai motivi di pag. 6/9 ricorso va osservato che quelli relativi alla corretta formazione del procedimento di acquisizione sanante, in relazione alla acquisizione di parere e attivazione dei poteri di controllo del non appartengono alla cognizione di questa Corte di Appello, CP_3 essendo essa tenuta alla sola decisione sulla opposizione alla stima, in grado unico, ed essendo tali ulteriori risvolti relativi al procedimento e come tali di spettanza del giudice amministrativo. Ciò posto, quanto alla determina dell'indennità ex art. 42 bis DPR 327/2001 appare necessario ripercorrere l'indagine svolta dal ctu nominato in corso di causa. In primo luogo, va osservato che in relazione alle particelle indicate in ricorso e poi riportate in decreto di acquisizione sanante va esclusa la particella foglio 45, part. 240, sub 7, cat. A6, piano terra intestata a Pertanto, la stessa sarà esclusa dal calcolo dell'indennizzo. Alla data CP_7 di adozione del decreto ex art. 42 bis DPR 327/2001 la destinazione urbanistica del bene desumibile dal Piano Regolatore Generale approvato con decreto prot. n. 3059/1990 è stata indicata dal consulente in foglio 45 particella 241 ricadente in zona urbanistica A- centro storico, particelle 776 e 777(aree esterne) ricadenti in zona urbanistica B2 . zona di completamento, part. 240(area di sedime del palazzo) ricadente in zona A -centro storico, strada al 5,10%, part. 243 (area esterna) ricadente in zona VP-verde privato, strada, B2- zona di completamento, A-centro storico. Le aree zona A- centro storico e B2- zona di completamento sono definite aree residenziali dall'elaborato PRG. L'area interessata inoltre ricade in zona soggetta a rischio sismico, e ai vincoli del Piano del Parco Nazionale del
Cilento. L'area inoltre è soggetta al vincolo paesaggistico, unitamente al vincolo storico- architettonico. Il palazzo ha subito numerosi interventi di recupero e ristrutturazione, che a dire di parte ricorrente dovrebbero concorrere a determinare il valore venale del bene al tempo dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante. Tuttavia, tale assunto non trova riscontro nella giurisprudenza più recente che ha escluso che le opere di trasformazione realizzate dalla pubblica amministrazione, tali da incrementare il valore del bene espropriato possano essere computate ai fini della determina dell'indennizzo. (Cass. n. 9871/2023- n.
6972/2024 – n. 25707/2024) Vanno viceversa valutati i vincoli ricadenti sul bene, e la loro incidenza sulla determina del valore venale. Nel caso di specie, il fabbricato ricade in area edificabile, le aree esterne per lo più in area B2, e altre ricadenti in zona verde o strada in area marginale non edificabile. Quanto, al vincolo primario di interesse storico-architettonico non esclude in astratto la libera circolazione del bene, salvo limiti agli interventi possibili, previo pag. 7/9 autorizzazione delle Autorità competenti. Dunque, in ipotesi la presenza del vincolo non ha in sé un potere svalutativo del bene, sul punto la valutazione adottata dal non ha un CP_2 chiaro fondamento, stante la possibilità di utilizzo e circolazione del bene, e la sua attitudine a produrre reddito. Orbene, ricorrendo al metodo sintetico comparativo si procede sulla base di atti riferibili per caratteristiche, ubicazione ed epoca similari indicati in atto di compravendita del 16/06/2023 rep. n. 2748, atto di compravendita del 28/06/2023, rep. n.
9430, atto di compravendita del 25/01/2024 rep. 38026, relativi ad immobili siti nel comune di A tale valutazione occorre sottrarre l'incremento di valore dato dai lavori, attraverso CP_1 la determina del costo dei lavori di ristrutturazione, recupero e conservazione del bene. Gli interventi sono stati identificati in opere di consolidamento delle fondazioni, rifacimento dei solai, consolidamento del corpo scala, gabbia ascensore e scala antincendio, opere di rinforzo delle murature verticali, e creazione locali tecnologici. Quanto agli interni essi sono riferiti dal ctu in uno stato di diffuso degrado. Tuttavia, in seguito alle osservazioni di parte ricorrente, detta affermazione in apparenza generica ha formato oggetto di specificazione, e pertanto la soluzione prospettata in risposta alle osservazioni appare più aderente alla realtà,
e come tale da preferirsi, al di là della prospettata discordanza cui fa riferimento la parte resistente, che va invece intesa come specificazione degli elementi di giudizio e di calcolo, pertanto tenuto conto del paramento di riferimento senza il sub 7, il costo di recupero e consolidamento è determinato in euro 1.352.690,77, in ragione dello stato d'uso all'attualità, come sostenuto dal Inoltre, considerato che alcuni parti del fabbricato non si CP_2 appartengono più alla ricorrente, o hanno formato oggetto di costituzione di un diritto di usufrutto(cessioni 2008/2009), come emerso da documenti prospettati al consulente e non contestati puntualmente, il valore è stato così determinato, escludendo la particella sub 7, indennizzo danno patrimoniale 800.000,00 euro, indennità danno non patrimoniale al 10%, euro 80.000,00, indennità di occupazione illegittima euro 204.756,94 calcolata dalle date di riferimento del 15/02/2011 e 30/06/2011 in relazione alla diversa scadenza della occupazione legittima per i diversi beni, somme già versate euro 973.589,95, residuo credito euro 111.166,99. Nessun maggior danno non sostenuto da alcuno prova specifica. Sulla somma così determinata andrà calcolato l'interesse nella misura legale dalla domanda al soddisfo. Essendo l'ente espropriante ed unico beneficiario, il è il soggetto Controparte_2 tenuto al pagamento di tale somma, restando il Ministero estraneo alla procedura ablativa.
pag. 8/9 Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza ed il valore della controversia.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Espropriazione, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione alla stima proposto da in proprio e anche in Parte_1 qualità di liquidatrice della Società “ in liquidazione, nei Controparte_1 confronti del in persona del Sindaco pro-tempore, nonché nei confronti del Controparte_2
in persona del Ministro pro-tempore, respinta ed Controparte_3 assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del in persona del Controparte_3
pro-tempore; CP_6
2. Accoglie il ricorso e determina l'indennità dovuta dal a Controparte_2 Parte_1 in euro 111.166,99, oltre interessi legali dalla domanda e sino a soddisfo,
[...] dispone il deposito della suddetta somma presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di leggi.
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_2 ricorrente liquidate in euro 9.600,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Non ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno.
Salerno, lì 23/07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott.ssa Maria Assunta Niccoli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
R.G. 716/2023
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Espropriazione - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott. Alessandro Brancaccio - Consigliere;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
19/06/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 716/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto ricorso in opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001, ex art. 29
D.Lgs. n. 150/2011 ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 –,
TRA
in proprio e anche in qualità di liquidatrice della Società Parte_1
“ in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Tozzi ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Toledo nr. 323, presso studio difensore, nonché elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec Email_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del Sindaco pro-tempore, avv. Pietro D'Angiolillo, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scuderi ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Via Velia nr. 96, presso studio difensore,
- resistente -
E
in persona del Ministro pro-tempore. Controparte_3
- altra parte resistente non costituita –
********** OGGETTO: Acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e indennità di occupazione illegittima
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
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La Corte di Appello, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19/06/2025 svoltasi in presenza delle parti, osserva quanto segue:
Con ricorso in opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001, ex art. 29 D.Lgs. n.
150/2011 ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con
D.Lgs. n. 164/2024 – depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di
Salerno in data 30/06/2023, R.G. 716/2023, e notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza a mezzo pec ai resistenti in data 04/07/2023, in Parte_1 proprio e anche in qualità di liquidatrice della “ in CP_4 Controparte_1 liquidazione, ha proposto opposizione avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di
Ascea n. 15/2023, seduta del 30/05/2023 e pubblicata in data 01/06/2023 avente ad oggetto:
“Procedimento espropriativo relativo alla porzione del Palazzo “De Domincis – afferente ai mappali Pt_1 intestati alla sig.ra e alla sig.ra . Esecuzione della Parte_1 Controparte_5 sentenza del TAR Campania – Salerno, Sez. II, n. 709/2023 pubblicata il 27.03.2023 – art. 42 bis del DPR 8/6/2001 n. 327 – provvedimenti”.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente esponeva di essere proprietaria dei cespiti siti nel
Comune di alla via Roma ed indicati al Catasto Terreni e Catasto Urbano del Comune CP_1 di - al fl. 45. p.lla 243, superfice mq. 1970, superfice da occupare mq. 1970; - al fl. 45. CP_1
p.lla 776, superfice mq. 350, superfice da occupare mq. 350; - al fl. 45. p.lla 777, superfice mq. 2, superfice da occupare mq. 2; - al fl. 45. p.lla 241, superfice mq. 57, superfice da occupare mq. 57; - al fl. 45. p.lla 240, sub 5 cat. C/2 classe 1 consistenza mq. 100; - al fl. 45.
p.lla 240, sub 9 cat. C/2 classe 1 consistenza mq. 93; - al fl. 45. p.lla 240, sub 10 cat. A/2 classe 1 consistenza 11,5 vani;
- al fl. 45. p.lla 240, sub 11 cat. A/4 classe 2 consistenza 3,5 vani;
- al fl. 45. p.lla 240, sub 12 cat. A/4 classe 2 consistenza 3 vani;
- al fl. 45. p.lla 240, sub pag. 2/9 19 cat. C/2 classe 1 consistenza mq. 74 (comproprietaria); - al fl. 45. p.lla 240, sub 2 cat. C/1 classe 2 consistenza mq. 21 (comproprietaria). Con decreto del 15/02/2006, notificato alla ricorrente in data 18/03/2006, il dichiarava la Controparte_3 pubblica utilità dell'espropriazione in favore del delle porzioni, relative alle Controparte_2 unità immobiliari dell'istante, e con successiva comunicazione del 30/03/2006, il CP_2 comunicava l'avvio del procedimento per la dichiarazione di Pubblica Utilità avverso
[...] la quale la ricorrente proponeva ricorso innanzi al TAR di Salerno;
al fine di addivenire Pt_1 ad una risoluzione bonaria della lite, le parti in causa dinanzi al TAR (nel 2010) sottoscrivevano un accordo bonario sulle indennità in base al quale veniva concordata un'indennità d'esproprio pari ad € 850.000,00 (così ripartito: - € 338.389,77 alla data di sottoscrizione dell'accordo; - € 170.957,47 entro e non oltre il 31/12/2010; - € 340.652,76 entro e non oltre il 31/12/2011). Precisava che rispetto alla somma di € 850.000,00 convenuta nell'accordo bonario, il erogava i seguenti importi: - € Controparte_2
288.142,71 (con mandato di pagamento n. 713 del 29/04/2010); - € 25.000 (con mandato di pagamento n. 1096 del 26/06/2013); - € 21.605,13 (con mandato di pagamento n. 2011 del
28/11/2013); - € 340.217,714 (con mandato di pagamento n. 2012 del 28/11/2013), per un totale pari ad € 674.965,55 ed importo residuo pari ad € 175.034,45. Stante la scadenza dei termini di natura privatistica per l'adempimento degli obblighi contrattuali, con conseguente perdita di efficacia dell'accordo (al 31/12/2011), che di quelli di natura pubblicistica per l'esercizio dei poteri ablatori (perdita di efficacia ope legis della dichiarazione di pubblica utilità al 18/03/2011), gli immobili in esame, in assenza di una formale loro restituzione, erano detenuti sine titulo dall'Amministrazione comunale con la conseguenza che gli stessi dovevano necessariamente essere oggetto o di restituzione ovvero di acquisizione sanante ex art. 42-bis
D.P.R. 327/2001; pertanto, con atto stragiudiziale del 21/09/2018, la ricorrente invitava il e anche il “a restituire l'immobile Controparte_2 Controparte_3 ovvero, in subordine, ad esercitare i poteri previsti dall'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 (s.m.i.), adottando un motivato atto di acquisizione sanante dell'immobile indicato in premessa e disponendo contestualmente il pagamento dell'indennizzo dovuto ex lege”. Ne seguiva un lungo contenzioso tra le parti in causa sia innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa che a quella Ordinaria, che si concludeva
– per quel che qui è di interesse – con la sentenza n. 709/2023 del 27/03/2023 con cui il
TAR Salerno accoglieva il ricorso della e confermava la nomina del Prefetto di Salerno Pt_1
pag. 3/9 quale commissario ad acta in caso di perdurante inerzia del nel conformarsi Controparte_2 alla precedente sentenza n. 783/2022 del 22/03/2022 emessa dal TAR Salerno di condanna del e del “a provvedere ai sensi 42 Controparte_3 Controparte_2 bis del d.p.r. n. 380/2001 entro 60 giorni dalla notifica e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
-- ovvero, in caso di mancata adozione del provvedimento di acquisizione sanante, a ridurre in pristino e restituire i suoli anzidetti in favore di ”. Con successiva nota prot. Parte_1
n. 2289 del 28/02/2023 il comunicava l'avvio del procedimento ex art. 42- Controparte_2 bis D.P.R. 327/2001, diretto all'acquisizione sanante della porzione immobiliare del palazzo
“De Dominicis – Ricci”, identificabile con le particelle catastali di proprietà della e della Pt_1
“Immobiliare Ascea Marina S.r.l. in liquidazione” e adottava successivamente la deliberazione n.
15/2023 di cui è causa con cui veniva riconosciuto alla ricorrente l'indennizzo quantificato in € 832.160,80 (dato dalla somma delle seguenti voci: pregiudizio patrimoniale € 485.560,33; indennizzo per occupazione illegittima € 298.077,43; pregiudizio non patrimoniale €
48.553,04) allegando perizia di parte. Lamentava, pertanto, la ricorrente la stima illegittima e contraddittoria rispetto a quella già effettuata nel 2010 e il deprezzamento del valore medio del bene del 75%; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illecito permanente perpetrato dalla scadenza della pubblica utilità del
18.3.2011 fino all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di n. 15/2023, seduta del CP_1
30.5.2023, pubblicata in data 1.6.2023 al n. di pubblicazione 699 e per l'effetto condannarlo al pagamento delle seguenti voci: - la quantificazione fatta dall'ing. (di circa € 2 milioni) ovvero previa nomina di Per_1 un CTU, della giusta indennità di esproprio, da calcolare in conformità dell'effettivo ed integrale valore di mercato del bene espropriato, - la quantificazione delle indennità e degli indennizzi ex art.42 bis DPR
327/2001 dovuti alla ricorrente a valle della intervenuta risoluzione in data 31.12.2011 dell'accordo bonario del 2010 e del perfezionamento della procedura espropriativa nei termini di pubblica utilità (ovvero entro il 18.3.2011 stante la pubblica utilità dichiarata in data 18.3.2006) ovvero: a) delle indennità di occupazione legittima per il periodo intercorrente dalla presa di possesso del 28.5.2007 (cfr. decreto occupazione allegato) alla scadenza della pubblica utilità del 18.3.2011, oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento o deposito;
b) degli indennizzi derivanti dall'illecito permanente perpetrato dal
con l'occupazione illegittima e/o sine titulo dal 18.3.2011 (ovvero dal 31.12.2011) ad Controparte_2 oggi ovvero fino all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento o deposito;
c) degli indennizzi dovuti per il risarcimento pari all'effettivo valore stimato
pag. 4/9 delle aree acquisite ed asservite, nonché alla luce dell'effettivo deprezzamento sofferto dalle aree residuate in proprietà della ricorrente, con riferimento al momento della disposta acquisizione, oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento o deposito;
d) dell'indennizzo per l'occupazione illegittima (5% annuo del valore devalutato) e dell'indennizzo del pregiudizio non patrimoniale (10% del valore del bene) tenendo in considerazione l'allegata perizia di stima redatta dall'ing. ovvero tenendo in subordine quale Per_1 riferimento il valore della stima del bene che dovesse derivare a valle della CTU ovvero, in ulteriore subordine, tenendo in considerazione la stima del bene pari ad €850.000 così come emergente dall'accordo transattivo del 2010; e) dei maggiori danni dovuti ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il tasso di interesse legale vigente nel periodo da prendere in esame ai fini della decisione. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, che si chiede distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”. In via istruttoria, chiedeva disporsi CTU per l'individuazione della esatta estensione della superficie appresa e dell'effettivo valore di mercato del suolo e degli immobili oggetto di causa. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ex artt. 29, D.Lgs. n. 150/2011 e
281-undecies c.p.c. depositata telematicamente in data 29/09/2023, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro-tempore, quale parte resistente, che, ripercorsa Controparte_2
l'intera vicenda in fatto e in diritto, confermava la correttezza della stima effettuata dal resistente e concludeva per il rigetto delle richieste;
nonostante la ritualità della CP_2 notifica, non si costituiva in giudizio il in persona Controparte_3 del pro-tempore e quale altra parte resistente, per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_6
Fissata la prima udienza per il 19/10/2023 e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza ex art. 281-terdecies c.p.c. del 19/06/2025, al cui esito – previo deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali - il Collegio riservava la causa in decisione e all'esito della Camera di Consiglio, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_3 in persona del pro-tempore e quale altra parte resistente, regolarmente evocata e non CP_6 costituitasi in giudizio.
Il ricorso, per come proposto, accolto per quanto di ragione.
In data 30/05/2023 il ha adottato la deliberazione n. 15/2023 con cui è Controparte_2 stata approvata l'acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001
pag. 5/9 del palazzo “De Dominicis – Ricci” per le particelle di proprietà e Parte_1
“ , determinando l'indennizzo in euro 832.160,80, di cui per Controparte_1 pregiudizio patrimoniale euro 485.560,33, indennizzo per occupazione illegittima euro
298.077,43, pregiudizio non patrimoniale euro 48.553,04. Detta somma è stata determinata tenendo conto del vincolo storico-architettonico apposto in data 24/01/1995 ai sensi della legge n. 1089/1939 che comporta una svalutazione del valore del bene, essendo escluse nella sua totalità l'utilizzo per finalità commerciali/residenziali. Inoltre, l'ente espropriante ha tenuto conto del costo delle opere eseguite in rifacimento, recupero e ristrutturazione del bene, per un valore di euro 2.246.384,73, di cui la parte proprietaria non può beneficiare e della circostanza che l'immobile non è destinato a finalità di lucro. Per cui tra il prezzo minino di 830/mq ed il prezzo massimo di euro 1200,00/mq, si è scelto il medio con decurtazione al 75%. Per cui tenuto conto delle somme già versate di euro 850.000,00 il comune di CP_1 resta creditore di euro 141.161,79. La parte ricorrente ha contestato la determina del valore venale del bene in violazione dell'art. 42 bis DPR 327/2001 prendendo come parametro di riferimento i prezzi fiscali ricavabili dall'Agenzia delle Entrate, senza valutare la peculiare natura del bene ed il valore di mercato nell'area del per beni similari. In particolare, CP_2 il valore attribuito di euro 253,75/mq non valorizza l'incidenza positiva del vicolo storico- architettonico, che peraltro ha giustificato l'esproprio, in relazione al pregio dell'immobile, come pure non tiene conto del valore del bene al momento della adozione del provvedimento di acquisizione sanante, comprensivo anche delle migliorie apportate allo stesso, e delle potenzialità di reddito. Ugualmente, la natura imposta al bene non lo esclude dal mercato, dato che la stessa amministrazione lo ha destinato ad esposizione permanente dei reperti di
, oltre che a centro culturale, spazio teatrale e sede di convegni ed Archivio. Per Per_2 cui la stima è ritenuta errata da parte del ricorrente, che richiede la somma elaborata dal perito di parte oscillante da euro 2.553.900,00 ed euro 2.518.500,00 a secondo del metodo di calcolo prescelto. Detto aspetto rende per conseguenza necessario la ridetermina della indennità per occupazione illegittima, con il calcolo dei conseguenti interessi. In relazione al procedimento di stima, il ricorrente contesta la mancata acquisizione del parere del collegio arbitrale di cui all'art. 21 del DPR 327/2001 e la mancata acquisizione del parere della Commissione
Provinciale espropri, oltre alla mancata attivazione del potere di controllo del che CP_3 imponendo il vincolo ha dato corso al procedimento di esproprio. In relazione ai motivi di pag. 6/9 ricorso va osservato che quelli relativi alla corretta formazione del procedimento di acquisizione sanante, in relazione alla acquisizione di parere e attivazione dei poteri di controllo del non appartengono alla cognizione di questa Corte di Appello, CP_3 essendo essa tenuta alla sola decisione sulla opposizione alla stima, in grado unico, ed essendo tali ulteriori risvolti relativi al procedimento e come tali di spettanza del giudice amministrativo. Ciò posto, quanto alla determina dell'indennità ex art. 42 bis DPR 327/2001 appare necessario ripercorrere l'indagine svolta dal ctu nominato in corso di causa. In primo luogo, va osservato che in relazione alle particelle indicate in ricorso e poi riportate in decreto di acquisizione sanante va esclusa la particella foglio 45, part. 240, sub 7, cat. A6, piano terra intestata a Pertanto, la stessa sarà esclusa dal calcolo dell'indennizzo. Alla data CP_7 di adozione del decreto ex art. 42 bis DPR 327/2001 la destinazione urbanistica del bene desumibile dal Piano Regolatore Generale approvato con decreto prot. n. 3059/1990 è stata indicata dal consulente in foglio 45 particella 241 ricadente in zona urbanistica A- centro storico, particelle 776 e 777(aree esterne) ricadenti in zona urbanistica B2 . zona di completamento, part. 240(area di sedime del palazzo) ricadente in zona A -centro storico, strada al 5,10%, part. 243 (area esterna) ricadente in zona VP-verde privato, strada, B2- zona di completamento, A-centro storico. Le aree zona A- centro storico e B2- zona di completamento sono definite aree residenziali dall'elaborato PRG. L'area interessata inoltre ricade in zona soggetta a rischio sismico, e ai vincoli del Piano del Parco Nazionale del
Cilento. L'area inoltre è soggetta al vincolo paesaggistico, unitamente al vincolo storico- architettonico. Il palazzo ha subito numerosi interventi di recupero e ristrutturazione, che a dire di parte ricorrente dovrebbero concorrere a determinare il valore venale del bene al tempo dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante. Tuttavia, tale assunto non trova riscontro nella giurisprudenza più recente che ha escluso che le opere di trasformazione realizzate dalla pubblica amministrazione, tali da incrementare il valore del bene espropriato possano essere computate ai fini della determina dell'indennizzo. (Cass. n. 9871/2023- n.
6972/2024 – n. 25707/2024) Vanno viceversa valutati i vincoli ricadenti sul bene, e la loro incidenza sulla determina del valore venale. Nel caso di specie, il fabbricato ricade in area edificabile, le aree esterne per lo più in area B2, e altre ricadenti in zona verde o strada in area marginale non edificabile. Quanto, al vincolo primario di interesse storico-architettonico non esclude in astratto la libera circolazione del bene, salvo limiti agli interventi possibili, previo pag. 7/9 autorizzazione delle Autorità competenti. Dunque, in ipotesi la presenza del vincolo non ha in sé un potere svalutativo del bene, sul punto la valutazione adottata dal non ha un CP_2 chiaro fondamento, stante la possibilità di utilizzo e circolazione del bene, e la sua attitudine a produrre reddito. Orbene, ricorrendo al metodo sintetico comparativo si procede sulla base di atti riferibili per caratteristiche, ubicazione ed epoca similari indicati in atto di compravendita del 16/06/2023 rep. n. 2748, atto di compravendita del 28/06/2023, rep. n.
9430, atto di compravendita del 25/01/2024 rep. 38026, relativi ad immobili siti nel comune di A tale valutazione occorre sottrarre l'incremento di valore dato dai lavori, attraverso CP_1 la determina del costo dei lavori di ristrutturazione, recupero e conservazione del bene. Gli interventi sono stati identificati in opere di consolidamento delle fondazioni, rifacimento dei solai, consolidamento del corpo scala, gabbia ascensore e scala antincendio, opere di rinforzo delle murature verticali, e creazione locali tecnologici. Quanto agli interni essi sono riferiti dal ctu in uno stato di diffuso degrado. Tuttavia, in seguito alle osservazioni di parte ricorrente, detta affermazione in apparenza generica ha formato oggetto di specificazione, e pertanto la soluzione prospettata in risposta alle osservazioni appare più aderente alla realtà,
e come tale da preferirsi, al di là della prospettata discordanza cui fa riferimento la parte resistente, che va invece intesa come specificazione degli elementi di giudizio e di calcolo, pertanto tenuto conto del paramento di riferimento senza il sub 7, il costo di recupero e consolidamento è determinato in euro 1.352.690,77, in ragione dello stato d'uso all'attualità, come sostenuto dal Inoltre, considerato che alcuni parti del fabbricato non si CP_2 appartengono più alla ricorrente, o hanno formato oggetto di costituzione di un diritto di usufrutto(cessioni 2008/2009), come emerso da documenti prospettati al consulente e non contestati puntualmente, il valore è stato così determinato, escludendo la particella sub 7, indennizzo danno patrimoniale 800.000,00 euro, indennità danno non patrimoniale al 10%, euro 80.000,00, indennità di occupazione illegittima euro 204.756,94 calcolata dalle date di riferimento del 15/02/2011 e 30/06/2011 in relazione alla diversa scadenza della occupazione legittima per i diversi beni, somme già versate euro 973.589,95, residuo credito euro 111.166,99. Nessun maggior danno non sostenuto da alcuno prova specifica. Sulla somma così determinata andrà calcolato l'interesse nella misura legale dalla domanda al soddisfo. Essendo l'ente espropriante ed unico beneficiario, il è il soggetto Controparte_2 tenuto al pagamento di tale somma, restando il Ministero estraneo alla procedura ablativa.
pag. 8/9 Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza ed il valore della controversia.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Espropriazione, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione alla stima proposto da in proprio e anche in Parte_1 qualità di liquidatrice della Società “ in liquidazione, nei Controparte_1 confronti del in persona del Sindaco pro-tempore, nonché nei confronti del Controparte_2
in persona del Ministro pro-tempore, respinta ed Controparte_3 assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del in persona del Controparte_3
pro-tempore; CP_6
2. Accoglie il ricorso e determina l'indennità dovuta dal a Controparte_2 Parte_1 in euro 111.166,99, oltre interessi legali dalla domanda e sino a soddisfo,
[...] dispone il deposito della suddetta somma presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di leggi.
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_2 ricorrente liquidate in euro 9.600,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Non ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno.
Salerno, lì 23/07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott.ssa Maria Assunta Niccoli
pag. 9/9