Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 499/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata a [...], il [...], ed ivi residente a[...]
n.10, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Lorello C.F._1
C.F.: iscritto al Foro di Nola, elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo sito in Napoli alla P.zza Nicola Amore n.14, che Controparte_1 la rapp.ta e difende - (PEC: Fax:0810098988) - giusta Email_1 procura in atti
=Appellante
E
C.F. - Controparte_2 P.IVA_1
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_2
Alessandra Maria Ingala ( ) che lo rappresenta e difende C.F._3 giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. Per_1
37875), il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC t ai sensi dell'art. 125, 1° comma, Email_2
c.p.c. e art. 16, comma 1-bis, del d.lgs. 31.12.1992 n. 546
= Appellato
1
Con ricorso depositato presso questa Corte il 8.3.2023 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 418/2023 pubblicata il 24.1.2023 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento dei ratei della prestazione (dell'indennità di accompagnamento) già riconosciuta in sede di ATP maturati nel periodo 1.1.2021
– 30.4.2022 per complessivi € 8.369,52 e l' era stato condannato al pagamento CP_2 delle spese di lite liquidate in euro 1.528,00 comprensivo di spese forfetarie;
oltre IVA e CPA come per legge.
L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, effettuata in difformità dalla nota spese e dei minimi in relazione al valore della causa, in assenza di alcuna motivazione;
ha eccepito la violazione delle tariffe del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/2018e ha chiesto la liquidazione del dovuto per le attività professionali espletate nelle tre fasi del giudizio di primo grado - secondo i valori medi per un importo complessivo pari ad € 3.550,00 o quanto meno minimi.
Vinte le spese del grado.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_2
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – da euro 5.200,00 a 26.000,00– è quello corretto in relazione alla quantificazione della prestazione riconosciuta al ricorrente ed alla somma corrisposta per questo titolo dall'Istituto in corso di causa, a soddisfazione della pretesa.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. risulta effettivamente violato dal Tribunale il parametro minimo, anche tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale. Nella nota spese si è fatta applicazione, nelle due ipotesi di calcolo, dei valori medi o in subordine di quelli minimi, con espressa esclusione – da parte della difesa appellante – della fase istruttoria, individuando il totale da liquidare nella misura di euro 3.550,00 o in subordine di euro 1.775,00.
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa, trattandosi solo di azione di pagamento di prestazione già
2 riconosciuta e peraltro rientrante in un contenzioso di routine con l' con CP_2 riguardo ai ritardi nell'esecuzione dei decreti di omologa, possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti in subordine.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 1.775,00, come in subordine richiesto;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 446,2 pari alla CP_2 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato (da intendersi, al netto delle spese generali, pari ad euro 1.328,8) nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 446,2 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.775,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 446,2 pari alla differenza tra CP_2
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Davide Lorello;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in CP_2 complessivi euro 247,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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