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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3232/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MANONI GABRIELE;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. MANONI GABRIELE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
1. DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in Senigallia in data 17/06/1979 e Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 74, parte 2, serie A dell'anno
1979.
2. CONFERMARE integralmente le condizioni già omologate in sede di separazione, disponendo che il Sig. versi alla Sig.ra un assegno Parte_1 Parte_2
- 1 - divorzile di € 200,00 (duecento/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. ORDINARE al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere con le annotazioni di legge ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 898/1970.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto innanzitutto sentir pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che dalla loro unione sono nate due figlie, (in data 25/05/1980) e (in data 09/09/1982), e che Persona_1 Persona_2 con il tempo si sono verificate situazioni che hanno fatto venir meno irrimediabilmente l'affectio coniugalis tali da rendere impossibile la convivenza tra i coniugi.
Con sentenza del 18/12/2024 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi omologando l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione indicate nel ricorso, e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza per la trattazione della domanda di divorzio è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, tempestivamente depositate dalle parti, con le quali i coniugi hanno ribadito la domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando di non volersi riconciliare, confermando la definitiva rottura della comunione materiale e spirituale.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/09/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 18/12/2024, passata in giudicato (v. attestazione di cancelleria del 27.9.2025). Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la
- 2 - separazione perduri ininterrottamente da tale epoca: sul punto le parti hanno dimostrato di vivere entrambi a Senigallia ma in domicili diversi (via Frescobaldi 67 la sig.ra , via Parte_2
Cavour 39 il sig. , in ossequio a quanto previsto in sede di separazione, ove si Parte_1 disponeva che la casa familiare di via Frescobaldi restasse assegnata alla sig.ra . Parte_2
Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Senigallia
(AN) il 17/06/1979 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 74, parte 2, serie A, dell'anno 1979.
5. Le condizioni di divorzio prospettate – che riproducono quelle della separazione, ove era previsto un assegno di mantenimento per la sig.ra in relazione allo squiibrio Parte_2 reddituale tra i coniugi, assegno che assume ora il carattere di assegno divorzile – sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1 [...]
a Senigallia (AN) il 17/06/1979 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di Senigallia al n. 74, parte 2, serie A, dell'anno 1979; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3232/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MANONI GABRIELE;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. MANONI GABRIELE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
1. DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in Senigallia in data 17/06/1979 e Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 74, parte 2, serie A dell'anno
1979.
2. CONFERMARE integralmente le condizioni già omologate in sede di separazione, disponendo che il Sig. versi alla Sig.ra un assegno Parte_1 Parte_2
- 1 - divorzile di € 200,00 (duecento/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. ORDINARE al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere con le annotazioni di legge ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 898/1970.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto innanzitutto sentir pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che dalla loro unione sono nate due figlie, (in data 25/05/1980) e (in data 09/09/1982), e che Persona_1 Persona_2 con il tempo si sono verificate situazioni che hanno fatto venir meno irrimediabilmente l'affectio coniugalis tali da rendere impossibile la convivenza tra i coniugi.
Con sentenza del 18/12/2024 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi omologando l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione indicate nel ricorso, e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza per la trattazione della domanda di divorzio è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, tempestivamente depositate dalle parti, con le quali i coniugi hanno ribadito la domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando di non volersi riconciliare, confermando la definitiva rottura della comunione materiale e spirituale.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/09/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 18/12/2024, passata in giudicato (v. attestazione di cancelleria del 27.9.2025). Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la
- 2 - separazione perduri ininterrottamente da tale epoca: sul punto le parti hanno dimostrato di vivere entrambi a Senigallia ma in domicili diversi (via Frescobaldi 67 la sig.ra , via Parte_2
Cavour 39 il sig. , in ossequio a quanto previsto in sede di separazione, ove si Parte_1 disponeva che la casa familiare di via Frescobaldi restasse assegnata alla sig.ra . Parte_2
Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Senigallia
(AN) il 17/06/1979 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 74, parte 2, serie A, dell'anno 1979.
5. Le condizioni di divorzio prospettate – che riproducono quelle della separazione, ove era previsto un assegno di mantenimento per la sig.ra in relazione allo squiibrio Parte_2 reddituale tra i coniugi, assegno che assume ora il carattere di assegno divorzile – sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1 [...]
a Senigallia (AN) il 17/06/1979 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di Senigallia al n. 74, parte 2, serie A, dell'anno 1979; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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