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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15824/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F.: , residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via San Donato n. 169/03 rappresentata e difesa, dall'Avv. CARLOTTA TOSCHI, presso il cui studio in Castel San Pietro
Terme (BO) Piazza Garibaldi n. 8 elegge domicilio,
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]03 C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato nello studio in Via Val d'Aposa n. 13 dell'Avv. Roberta Tonelli C.F._2
del Foro di Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sotituzione dell'udienza dell'11/03/2025; questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 21/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 09/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole a lui relative non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti il figlio e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine pagina 2 di 4 assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
Terme (BO) il 03/07/1969 e , nato a [...] il [...], residente a Parte_2
Bologna che hanno contratto matrimonio in data 17/04/2016 a Bologna, matrimonio iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna al n.117-1 anno 2016;
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) obbliga il sig. al versamento mensile sul conto corrente di al Parte_2 Parte_1 giorno uno di ogni mese, della somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), dalla data della domanda, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , somma da rivalutarsi Persona_1 annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT della provincia di residenza del minore;
3) dispone che il sig. sostenga l'80% delle spese straordinarie anticipate da Parte_2 Pt_1
per conto del figlio, che si indicano in via esemplificativa e non esaustiva in quelle indicate nel
[...] vigente protocollo in uso presso codesto Tribunale: spese da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedete dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature a corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata delle attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative;
pagina 3 di 4 -spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
-spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
-visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche d'urgenza.
Spese straordinarie da concordarsi tra i genitori con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
4) stabilisce che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio vadano a beneficio dei genitori nella stessa percentuale prevista per la ripartizione delle relative spese;
5) dispone che l'assegno unico governativo e le deduzioni fiscali vadano a beneficio al 100% della madre Parte_1
6) pone a carico del Sig. ed in favore di il versamento Parte_2 Parte_1 mensile, al giorno 1 di ogni mese, di € 200,00 (euro duecento/00) quale contributo al mantenimento, dalla data della domanda, rivalutabile annualmente e automaticamente in base all'indice Istat nazionale;
7) prende atto che le parti dichiarano di aver definito e regolato ogni altra questione economica;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Bologna annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
26.3.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15824/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F.: , residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via San Donato n. 169/03 rappresentata e difesa, dall'Avv. CARLOTTA TOSCHI, presso il cui studio in Castel San Pietro
Terme (BO) Piazza Garibaldi n. 8 elegge domicilio,
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]03 C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato nello studio in Via Val d'Aposa n. 13 dell'Avv. Roberta Tonelli C.F._2
del Foro di Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sotituzione dell'udienza dell'11/03/2025; questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 21/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 09/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole a lui relative non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti il figlio e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine pagina 2 di 4 assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
Terme (BO) il 03/07/1969 e , nato a [...] il [...], residente a Parte_2
Bologna che hanno contratto matrimonio in data 17/04/2016 a Bologna, matrimonio iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna al n.117-1 anno 2016;
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) obbliga il sig. al versamento mensile sul conto corrente di al Parte_2 Parte_1 giorno uno di ogni mese, della somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), dalla data della domanda, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , somma da rivalutarsi Persona_1 annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT della provincia di residenza del minore;
3) dispone che il sig. sostenga l'80% delle spese straordinarie anticipate da Parte_2 Pt_1
per conto del figlio, che si indicano in via esemplificativa e non esaustiva in quelle indicate nel
[...] vigente protocollo in uso presso codesto Tribunale: spese da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedete dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature a corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata delle attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative;
pagina 3 di 4 -spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
-spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
-visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche d'urgenza.
Spese straordinarie da concordarsi tra i genitori con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
4) stabilisce che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio vadano a beneficio dei genitori nella stessa percentuale prevista per la ripartizione delle relative spese;
5) dispone che l'assegno unico governativo e le deduzioni fiscali vadano a beneficio al 100% della madre Parte_1
6) pone a carico del Sig. ed in favore di il versamento Parte_2 Parte_1 mensile, al giorno 1 di ogni mese, di € 200,00 (euro duecento/00) quale contributo al mantenimento, dalla data della domanda, rivalutabile annualmente e automaticamente in base all'indice Istat nazionale;
7) prende atto che le parti dichiarano di aver definito e regolato ogni altra questione economica;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Bologna annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
26.3.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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