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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4093/2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Monica Tarchi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4093/2001 avente promossa da
, nata a Greve in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giordana Salti ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze, Viale Belfiore n. 9
- Attore - contro
, nata a Greve in [...] il [...] e residente a Controparte_1
Firenze, Via Finlandia n. 54 (C.F. ), elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Firenze, Via G. Bovio n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Cassi, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Massimo Giammarioli
- Convenuta –
Con l'intervento necessario del PM (visto del 29/07/2024)
Avente ad oggetto: Divisione beni non caduti in successione
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di pc depositato in data 27/09/2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa occorrendo, svolgimento da parte del CTU delle
pagina 1 di 14 pratiche dirette ad ottenere la conformità catastale degli immobili ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 52/1985, così come modificato dal D.L. 78/2010 convertito in
Legge 122/2010: IN TESI, dichiarare lo scioglimento della comunione sull'immobile costruito sull'appezzamento di terreno posto in Comune di Greve in Chianti, Frazione
Lucolena, Località Cicali, situato fra la Strada Comunale dei Castagni e la Strada
Provinciale di Lucolena, già rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Greve in
Chianti alla partita 8250, foglio di mappa 123, particelle 325, 455, 456, 583 e 592 per una
Per_ superficie catastale di mq. 1020, secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU in corso di causa e, conseguentemente: assegnare alla Sig.ra Controparte_2 [...]
la porzione di destra di tale immobile, guardando il medesimo dalla Strada Parte_1
Provinciale di Lucolena, porzione descritta quale lotto B) nel progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. e attualmente identificata al C.F. del Comune Controparte_2
di Greve in Chianti nel Foglio di mappa 123 dalla particella 708 sub. 2, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo;
assegnare alla Sig.ra la porzione di sinistra Controparte_1
di tale immobile, guardando il medesimo dalla Strada Provinciale di Lucolena, porzione descritta quale lotto A) nel progetto divisionale predisposto dal CTU Arch.
[...]
e attualmente identificata al C.F. del Comune di Greve in Chianti nel Foglio di CP_2
mappa 123 dalla particella 708, sub. 1, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo, al netto dell'area di terreno sita in Comune di Greve in Chianti località Lucolena di mq. 26,60 individuata come area di sconfinamento nella sentenza del Tribunale di Firenze n.
3210/2019 divenuta di proprietà di nato a Greve in [...] il [...], Controparte_3
C.F. per intervenuta usucapione ventennale (cfr. doc. A allegato da C.F._3
con il ricorso in riassunzione depositato in data 23.11.2023); IN Controparte_1
IPOTESI, in caso di assegnazione a della porzione di destra del Controparte_1
fabbricato guardando il medesimo dalla Strada Provinciale di Lucolena, porzione attualmente identificata al C.F. del Comune di Greve in Chianti nel Foglio di mappa 123 dalla particella 708 sub. 2, sub. 1, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo a Parte_1
, della porzione di sinistra di tale immobile (secondo la stessa prospettiva), descritta
[...]
quale lotto A) nel progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. in corso Controparte_2
di causa ed attualmente identificato al C.F del Comune di Greve in Chianti nel Foglio di mappa 123 dalla particella 708 sub. 1, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo,
pagina 2 di 14 determinare i rapporti di dare e avere tra entrambe le parti e, per l'effetto, condannare
a rifondere a le somme che, a tale titolo, risulteranno Controparte_1 Parte_1 di giustizia, determinate ed accertate nel corso del giudizio, e che fin d'ora si indicato in €
45.378,85 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliare competente di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento. IN OGNI CASO con costituzione di tutte le servitù nascenti dall'attuazione del progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. e/o Controparte_2
comunque dalla divisione, con condanna della controparte al risarcimento dei danni derivanti dall'ingiusta opposizione alla divisione, così come meglio specificato in atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. depositata nell'interesse della Sig.ra
Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria l'Avv. Salti Parte_1
conclude come da memoria ex art. 184 del 13.12.2002 e da note di replica ex art. 184 c.p.c. del 24.1.2003”.
Parte convenuta ha concluso all'udienza del 26/09/2025 conclude da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/01/2001 e nel ricorso per riassunzione: “in tesi, affinché l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Firenze, ai sensi degli articoli 1111 e
1112 del codice civile, valutati i gravi pregiudizi che deriverebbero alla proprietà da una divisione attuata allo stato delle cose, Voglia, con proprio provvedimento discrezionale, dilazionarla sino al momento in cui le difformità ed i vizi dell'erigendo fabbricato non siano stati eliminati, attraverso il ripristino tra il realizzato e quanto progettato, e, comunque, rinviarla sino al momento in cui l'opera non sia stata correttamente ultimata o, almeno, sino al momento in cui non siano state completate almeno la facciata interessante la porzione sinistra dell'edificio ed altresì tutte le strutture perimetrali e/o comuni del fabbricato. In tesi subordinata, la convenuta dichiara di aderire alla domanda ex adverso proposta ed, alla luce altresì del mancato perfezionamento del presupposto posto alla base del pregresso accordo di assegnazione, chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia attribuire la porzione immobiliare di destra alla Signora e quella di Controparte_1
sinistra alla Signora effettuando gli opportuni conguagli e Parte_1 compensazioni. In dannata ipotesi, affinché l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, nel caso dovesse ritenere di dividere l'immobile, assegnando, allo stato, la porzione di sinistra
pagina 3 di 14 alla Signora e la porzione di destra alla Signora Controparte_1 Parte_1
Voglia eseguire le opportune compensazioni e gli opportuni conguagli e, valutati, a seguito della richiesta C.T.U. o anche di giudizio equitativo, i danni, da ridotto valore commerciale della porzione immobiliare assegnanda e conseguiti in seguito alle spese erogate dalla convenuta per aver sostenuto in Giudizio da sola le ragioni dell'intera proprietà, Voglia condannare la Signora a corrispondere alla Signora Parte_1
la somma che risulterà di Giustizia, comunque entro la competenza per Controparte_1
valore del Giudice adito. Imponendo, peraltro ed in ogni caso, alle parti, di concorrere congiuntamente nel sostenere le spese e gli oneri che conseguiranno dall'emendare i vizi e le difformità e comunque dall'eseguire la facciata della porzione immobiliare di sinistra ed altresì ogni altra parte comune del fabbricato. In via accessoria, e nel caso dovesse essere attuata la divisione dell'immobile, Voglia il Giudice adito disporre la divisione del terreno circostante l'edificio per parti di esclusiva pertinenza, lasciando a comune le parti strettamente necessarie agli accessi alle proprietà. In tutti i casi, con integrale vittoria delle spese, funzioni ed onorari di causa.”; in via istruttoria, conclude per l'accoglimento delle richieste formulate nella memoria depositata in data 19/09/2024 secondo cui: “Per le motivazioni suesposte, si chiede che venga disposto un supplemento di perizia affinché: venga sanato il difetto di contraddittorio, mediante ulteriore sessione peritale tra CTU e
CTP, in ordine alla metodologia ed ai valori da adottare ai fini di determinare l'importo dei conguagli tra le parti;
si proceda a regolarizzare la situazione catastale o ad individuarne le modalità più opportune, in modo da ripristinare la conformità allo stato dei luoghi dei dati e delle planimetrie catastali. A questo proposito, si rimette all'Ill.mo
Giudice di valutare l'opportunità di nominare un nuovo Consulente Tecnico d'Ufficio in sostituzione dell'Arch. stante le mancanze e le carenze risultanti dai suoi Controparte_2 elaborati. Con ogni consequenziale e/o ulteriore provvedimento che sia necessario”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.7.2001, conveniva Parte_1
in giudizio il padre, e la sorella, al fine di sentire Controparte_4 Controparte_1
dichiarare, tra le altre cose, lo scioglimento della comunione fra loro esistente in relazione all'immobile costruito sull'appezzamento di terreno posto in Comune di Greve in Chianti,
pagina 4 di 14 Frazione Lucolena, Località Cicali, posto fra la Strada Comunale dei Castagni e la Strada
Provinciale di Lucolena, che risulta identificato all'Ufficio del Territorio di Firenze, nel
Catasto Terreni del Comune di Greve in Chianti alla partita 8250, foglio di mappa 123, particelle 325, 455, 456, 583 e 592 per una superficie catastale di mq. 1020, e conseguentemente assegnare alla ricorrente la porzione di destra di tale immobile, guardando il medesimo dalla Strada Provinciale di Lucolena, ed alla convenuta
[...]
la porzione di detto immobile posta a sinistra guardando con la stessa CP_1
prospettiva, con riconoscimento dell'usufrutto sull'intero immobile a favore del genitore per l'ipotesi denegata di assegnazione alla convenuta della porzione di Controparte_4
destra del fabbricato e alla ricorrente della porzione di sinistra di tale immobile, l'esponente concludeva chiedendo di “determinare i rapporti di dare e avere tra entrambe le parti e condannare a rifondere a le somme che, a tale titolo, Controparte_1 Parte_1
risulteranno di giustizia, che verranno determinate ed accertate nel corso del giudizio, e che fin d'ora si indicato in lire 87.910.65 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'ingiusta opposizione alla divisione, così come specificati nella memoria ex art. 183, comma 5,
c.p.c..; in via istruttoria, l'attrice chiedeva, tra le altre cose, la “nomina di un Consulente
Tecnico di Ufficio affinché provveda alla determinazione delle quote spettanti ai singoli condividenti, identificandole tramite l'accatastamento delle medesime, con inserimento in mappa dell'intero fabbricato e la successiva presentazione delle singole unità che lo compongono, mediante la divisione in subalterni numerici indicanti le varie porzioni in corso di costruzione”; in particolare, la ricorrente deduceva che, con atto di donazione del
Notaio in data 1.2.1993 (doc. 1), il padre, aveva donato Persona_2 Controparte_4
alle due figlie e un appezzamento di terreno posto in Comune di Greve in Pt_1 CP_1
Chianti, Frazione Lucolena, tra la strada Comunale dei Castagni e la Strada Provinciale di
Lucolena, riservandosene l'usufrutto vita natural durante;
che, anteriormente alla stipula della donazione, il aveva presentato un progetto per la realizzazione su detto CP_1
terreno di una costruzione di due piani fuori terra, oltre a un piano seminterrato, composta da due unità abitative da costruirsi in senso orizzontale;
che in corso di costruzione era stata presentata, di comune accordo tra il padre e le figlie, una variante al progetto iniziale che prevedeva la divisione verticale delle due erigende abitazioni, le quali, per volontà
pagina 5 di 14 condivisa tra le sorelle, avrebbero dovuto essere così assegnate in proprietà: quella posta sulla sinistra del fabbricato guardandolo dalla strada provinciale 68 a e Controparte_1
quella posta sulla destra del fabbricato guardando dalla stessa prospettiva a
[...]
che tale scelta condivisa in merito alla futura assegnazione delle unità portava Parte_1
le due sorelle ad iniziare ad eseguire, ciascuna per conto proprio, oltre alle opere comuni relative a tutto l'edificio, talune opere sulle rispettive porzioni immobiliari;
che per tale ragione, le due unità, alla data di introduzione del presente giudizio, non risultavano essere, soprattutto al loro interno, nel medesimo stato di avanzamento dei lavori;
che, in seguito ad alcune questioni insorte tra la sorella la Direzione Lavori e l' Controparte_1 [...]
i lavori sull'edificio erano interrotti da circa due anni, con Controparte_5
conseguente pregiudizio sia per le condizioni del fabbricato che per il valore del medesimo, di tal chè, stante la insuperata sussistenza di alcune divergenze in ordine alla divisione, la ricorrente decideva di adire il Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento della comunione;
venendo fissata la prima udienza istruttoria per il giorno 6.11.2001.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.10.2001, si costituiva in giudizio la quale, dopo aver confermato le intese intercorse con la Controparte_1
sorella in ordine alla futura assegnazione delle due erigende unità immobiliari, rappresentava che l'edificio presentava difformità inerenti per lo più l'unità di sinistra;
in particolare, la convenuta, confermando il diverso stato di avanzamento lavori che interessava le due unità immobiliari, rappresentava che le difformità riguardavano soprattutto la scala di collegamento tra i piani delle due unità immobiliari e la facciata comune, di tal chè chiedeva che il Tribunale dilazionasse la divisione “sino al momento in cui le difformità ed i vizi dell'erigendo fabbricato non siano eliminati...e comunque, rinviarla sino al momento in cui l'opera non sia stata correttamente ultimata o, almeno, sino al momento in cui non siano state completate la facciata interessante la porzione sinistra dell'edificio ed altresì tutte le strutture perimetrali e/o comuni al fabbricato”; in via subordinata”, chiedeva l'assegnazione a proprio favore dell'unità immobiliare di destra
(negli accordi tra le parti assegnanda alla sorella ) e all'attrice quella di sinistra, con Pt_1
determinazione dei dovuti conguagli e compensazioni;
inoltre, nell'ipotesi in cui il
Tribunale ritenesse di dividere l'immobile senza la previa eliminazione delle difformità
pagina 6 di 14 lamentate, la convenuta chiedeva che, determinati gli opportuni conguagli, la ricorrente venisse condannata al risarcimento dei danni dalla stessa subìti nella misura ritenuta di giustizia.
3. A seguito del decesso di il giudizio proseguiva tra le sorelle Controparte_4 CP_1
che accettavano l'eredità paterna;
la causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale delle parti, prova per testi espletati all'udienza del 30.9.2003 e a mezzo di una prima
Consulenza Tecnica di Ufficio espletata nell'anno 2004 dall'Arch. la Persona_3
quale faceva emergere la presenza di alcune difformità sanabili mediante idonea pratica e procedeva a valutare il valore di mercato delle due unità immobiliari, tenuto conto del costo dei lavori da eseguirsi per giungere alla loro ultimazione e a quantificare le spese sostenute dalle parti per le opere svolte, con relativi conguagli.
Stante le riscontrate difformità sull'immobile, il Giudice incaricava altro CTU, l'arch.
di predisporre e seguire il progetto in sanatoria;
all'udienza del Persona_3
15.5.2007 dichiarava di non voler sottoscrivere gli atti redatti dal CTU Controparte_1
per la regolarizzazione urbanistica del fabbricato oggetto di causa, di tal chè il Per_3
Giudice, preso atto della dichiarata impossibilità per il CTU di procedere alla sanatoria in assenza di sottoscrizione della pratica da parte di entrambe le sorelle e ritenuto di non poter procedere alla divisione senza la previa regolarizzazione edilizia e urbanistica dell'immobile, disponeva che “la domanda e i relativi modelli ed elaborati grafici da allegarsi alla domanda di condono siano sottoscritti, in luogo della signora CP_1
, dal CTU arch. che provvederà quindi al deposito della
[...] Persona_3
suddetta domanda e a seguirne l'iter procedurale, sia presso il Comune di Greve che presso il Genio Civile”; con comparsa depositata all'udienza del 2.10.2007, si costituivano i nuovi procuratori di (avv. Ida Galanti e Pietro Ponti), i quali, formulate Controparte_1
una serie di deduzioni anche in merito all'espletata CTU, chiedevano conferirsi nuovo incarico al CTU per la predisposizione di un nuovo progetto di sanatoria;
con memoria autorizzata depositata in data 25.1.2008, l'attrice si opponeva all'avversa richiesta, tenuto conto che la richiesta avversaria pareva ignorare il consenso prestato anche dal CT di parte convenuta nel corso delle operazioni peritali - precisamente in data 18.12.2006 - in merito pagina 7 di 14 alla pratica di sanatoria;
all'udienza del 7.10.2008, il Giudice rigettava l'istanza formulata dalla convenuta e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
4. All'udienza del 13.10.2009, preso atto della avvenuta eliminazione delle difformità riscontrate dal Comune di Greve per iniziativa di il Giudice nominava Controparte_1
CTU l'Arch. per procedere a una nuova valutazione dell'immobile alla luce Controparte_2
delle intervenute modifiche;
all'udienza del 2.5.2013, presente il CTU, il Giudice formulava il seguente quesito: “Accerti il CTU quale sia l'attuale valore dei due lotti già individuati dal precedente CTU, verifichi se vi sia la possibilità fisica per ridurre ulteriormente gli spazi in comune tra i condividendi, determini i conguagli eventualmente dovuti rispetto ai differenti valori dei due lotti anche tenendo conto delle rispettive richieste delle parti di rimborso spese che procederà a valutare in base alla documentazione in atti, effettui ulteriormente una valutazione detratte le spese di sanatoria già calcolate dal precedente
CTU dell'immobile e delle rispettive quote nella situazione precedente”, dando altresì mandato al tecnico di tentare la conciliazione, che dava esito negativo;
con relazione di
CTU depositata in data 19.12.2013, l'Arch. in risposta al quesito Controparte_2
formulato, stimava in e. 333.102,00 il valore dell'unità immobiliare di sinistra (Abitazione
A) e in e. 338.226,00 il valore dell'unità immobiliare di destra (Abitazione B) e, considerate
“in accordo con i CTP” la minore superficie del resede di pertinenza del lotto A, le opere da realizzare per rendere i due lotti equivalenti e indipendenti e le spese sostenute e da sostenere dalle condividenti sui due lotti, determinava in e 6.665,63 il conguaglio dovuto dal CL alla sorella CP_1 CP_1
All'udienza del 16.1.2014 le parti davano atto che non vi era contestazione sul progetto di divisione redatto dal CTU, mentre vi erano contestazioni sui conguagli;
a detta udienza, il
Giudice, rilevata la necessità di accatastare gli immobili prima di procedere con la divisione, concedeva al CTU incarico di procedere in tal senso.
All'udienza dell'8.5.2014, il difensore di parte convenuta rappresentava che in fase di accatastamento era emerso che parte del resede di pertinenza dell'unità immobiliare di sinistra risultava occupato da porzione della strada pubblica, nonché da un muro posto all'interno del terreno di proprietà delle sorelle di tal chè il Giudice chiedeva CP_1
pagina 8 di 14 integrazione al CTU al fine di valutare l'eventuale influenza di dette circostanze sull'entità dei conguagli.
Con relazioni di chiarimenti del 10.6.2014 e del 30.6.2014, il CTU, quanto all'andamento della Strada Provinciale 68, rilevava “una differenza fra il resede oggetto di valutazione e quello determinato dall'incrocio fra la sede stradale della Provinciale 68 e quella di Via dei Castagni” di circa mq. 15 catastali del resede esclusivo del lotto A;
rilevava, al contempo, che la circostanza non influenzava la divisione in quanto la porzione occupata era ancora di proprietà delle sorelle quanto alla superficie della porzione di CP_1
terreno oltre il muro veniva determinata dal CTU in mq. 36,00.
Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10.2.2015, con provvedimento del 4.10.2017, il
Giudice, ritenuto di approvare i conteggi dell'arch. faceva proprio “il progetto CP_2
divisionale come suggerito in atti con assegnazione, su accordo tra le parti, del lotto A alla
e del lotto B a , con conguaglio di euro 9.000,00 a Controparte_1 Parte_1
favore del lotto A (considerando forfettariamente ed a titolo conciliativo le conclusioni dei chiarimenti forniti dal CTU il 17 giugno 2014 e tenendo conto delle trattative su cui inizialmente vi era sostanziale accordo tra i CCTTPP)”.
La causa veniva rinviata per l'approvazione del progetto e/o per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 22.12.2017 parte convenuta deduceva che nel procedimento R.G.
12925/2014 dalla stessa introdotto nei confronti del confinante ( al fine di Controparte_3
recuperare la porzione di terreno posta al di là del muro presente sul resede di pertinenza della unità immobiliare A, il convenuto aveva formulato domanda riconvenzionale mirata a sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in proprio favore di detta porzione di terreno;
il
Giudice, quindi, sospendeva il giudizio in attesa della definizione del citato procedimento, la cui decisione veniva ritenuta pregiudiziale.
6. Con ricorso per la riassunzione del processo sospeso, depositato in data 23.11.2023, dava atto del rigetto, sia in primo (sentenza del Tribunale di Firenze n. Controparte_1
3210/2019, prodotta sub doc. A dalla convenuta) che in secondo grado (sentenza Corte di
Appello di Firenze n. 151/2023, prodotta sub doc. B dalla convenuta), delle domande dalla pagina 9 di 14 stessa formulate nei confronti del confinante e dell'accoglimento dell'avversa domanda di usucapione e, evidenziato l'intervenuto passaggio in giudicato delle succitate sentenze, chiedeva fissarsi udienza per la prosecuzione del presente giudizio, insistendo per l'ammissione di un supplemento di perizia diretto alla valutazione “aggiornata” dei conguagli in denaro eventualmente spettanti alle parti.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.2.2024, si costitutiva per la prosecuzione del procedimento che si riportava a quanto dedotto, eccepito Parte_1
e domandato nel corso del procedimento, evidenziando la notevole durata del giudizio, pendente in primo grado da oltre 23 anni e richiedendo, pur non opponendosi all'avversa richiesta di CTU, che il supplemento fosse affidato alla stessa CTU Arch, e Controparte_2
fosse limitato al mero aggiornamento dei valori delle unità immobiliari e dei costi delle opere già realizzate e ancora da realizzare nelle stesse unità, così come già compiutamente individuate e quantificate nella propria relazione dal CTU.
All'udienza del 14.3.2024, il Giudice incaricava il CTU Arch. di Controparte_2
“accertare e rivalutare il valore dei due lotti e degli eventuali conguagli, come individuati nelle conclusioni della ctu depositata in data 19.12.2013 e successive integrazioni, tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi”; attribuiva, altresì, incarico al CTU di predisporre gli atti necessari per il frazionamento catastale dei due lotti.
8. Con relazione depositata in data 8.7.2024, l'Arch. alla luce delle attuali Controparte_2
condizioni delle due unità immobiliari, in stato di abbandono da oltre vent'anni, nonché dell'attuale valore OMI riferito alla medesima tipologia immobiliare, stimava in e.
291.464,25 l'abitazione A e in e. 295.947,75 l'abitazione B, con conseguente conguaglio a favore dell'assegnataria del lotto A di e. 4.483,50; in quella sede il CTU ribadiva anche la minor superficie del resede di pertinenza dell'abitazione A (per mq. 15,75), evidenziando altresì l'ulteriore riduzione (di mq. 26,60) della superficie del medesimo resede derivante dall'esito del giudizio introdotto da nei confronti del confinante;
Controparte_1
peraltro, a correzione di un errore materiale (connesso all'omesso conteggio dell'importo di e. 2.894,06 previsto per la minor superficie del resede di mq. 15,75), il CTU modificava il conguaglio spettante in favore dell'assegnataria del lotto A, indicandolo in e. 9.371,25
pagina 10 di 14 (ovvero e. 4.483,50 + e. 4.887,75 = e. 9.371,25) anziché e. 12.265,31 (e. 4.483,50 + e.
4.887,75 + e. 2894,06 ); considerate poi le opere necessarie per “rendere i due lotti equivalenti e indipendenti”, analizzando “le spese sostenute e da sostenere” il CTU, rivalutando i valori già considerati nella propria relazione del 19.12.2013, determinava in e.
26.619,83 i costi per l'abitazione A e in e. 29.765,27 i costi dell'abitazione B, con una differenza di e. 3.145,44 a favore del lotto B;
sottratto quest'ultimo importo all'importo di e.
.371,25 a carico della futura assegnataria del lotto B, stabiliva in e. 6.225,81, la somma dovuta in favore della futura assegnataria del lotto A.
9. All'udienza dell'11.7.2024, parte attrice, dopo aver eccepito la tardività e irritualità della produzione documentale effettuata dal CT di parte convenuta nel corso delle ultime operazioni peritali, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre parte convenuta rilevava la sussistenza di alcuni errori di calcolo nella relazione;
all'esito, il
Giudice concedeva termine al CTU per chiarimenti sulle questioni sollevate da parte convenuta e a entrambe le parti termine per controdedurre.
10. Con i chiarimenti depositati in data 22.7.2024, il CTU confermava che, per mero errore materiale, nella quantificazione del conguaglio non aveva conteggiato l'importo di e.
2.894,06, previsto come dovuto per la rilevata minor superficie del resede di pertinenza del lotto A di mq. 15,75, precisando quindi che il conguaglio complessivo a favore del lotto A ammontava a e. 12.265,31 (dal quale dovevano essere detratti e. 3.145,44 indicati come conguaglio a favore del lotto B); il CTU confermava, nel resto, i propri conteggi, ribadendo l'irrilevanza, in particolare, della circostanza che porzione del resede di pertinenza del lotto
A, tuttora di proprietà delle sorelle fosse fisicamente occupata dall'asfaltatura CP_1
effettuata dall'ente competente al momento della realizzazione della strada provinciale.
10. Con memoria autorizzata depositata in data 19.9.2024, parte convenuta, oltre a far proprie le produzioni effettuate dal proprio CTP, Arch. effettuava a sua volta Per_4
ulteriori produzioni documentali e, contestate le risultanze della CTU sulla base di una pretesa lesione del contraddittorio, quantificava in e. 17.985,00 il conguaglio alla stessa spettante;
con note autorizzate depositate in data 19.9.2024 la ricorrente, contestate le pagina 11 di 14 deduzioni avversarie, fondate su documentazione asseritamente tardiva, rappresentava che nessuna violazione del contraddittorio era stata posta in essere dal CTU, atteso che i criteri di valutazione delle unità immobiliari utilizzati dal CTU erano i medesimi compiutamente concordati con i CTP all'epoca della relazione del 2013, accogliendo pressoché integralmente le risultanze della CTU;
la stessa rappresentava, peraltro, che, alla luce dell'intervenuta usucapione da parte del confinante della porzione di terreno posta al di là del muro presente all'interno del resede di pertinenza del lotto A, la voce relativa ai costi necessari per procedere alla sua demolizione inserita nella CTU del 2013 e riportata nel supplemento di CTU appena espletato, dovesse essere eliminata in quanto il muro posto sull'attuale confine “corretto” non avrebbe dovuto essere demolito.
All'udienza del 26.9.2024, parte attrice contestava la memoria avversaria ed eccepiva nuovamente la tardività delle avverse produzioni, rimettendosi alla valutazione del Giudice in merito alla necessità di procedere al frazionamento del resede di pertinenza del lotto A alla luce dell'intervenuta usucapione da parte di della porzione di terreno Controparte_3
posta al di là del muro ivi presente;
quindi, concludeva, anche in via istruttoria, come in epigrafe riportato;
da parte sua, parte convenuta, evidenziata la necessità di rendere conforme lo stato attuale dei luoghi rispetto alle risultanze catastali, concludeva come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.1.2001 e da ricorso in riassunzione, di tal chè il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
11. Ritiene il Tribunale, all'esito della istruttoria svolta, di dover dichiarare – come chiesto da ambo le parti - lo scioglimento della comunione sull'immobile costruito sull'appezzamento di terreno posto in Comune di Greve in Chianti, Frazione Lucolena,
Località Cicali, situato fra la Strada Comunale dei Castagni e la Strada Provinciale di
Lucolena, già rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Greve in Chianti alla partita
8250, foglio di mappa 123, particelle 325, 455, 456, 583 e 592 per una superficie catastale di mq. 1020;
12. A questo punto, dovrebbe procedersi, in recepimento del progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. in corso di causa, all'assegnazione alla Controparte_2
pagina 12 di 14 ricorrente della porzione di destra di tale immobile, guardando il Parte_1
medesimo dalla Strada Provinciale di Lucolena, porzione descritta quale lotto B) nel progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. e attualmente identificata Controparte_2
al C.F. del Comune di Greve in Chianti nel Foglio di mappa 123 dalla particella 708 sub. 2, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo e all'assegnazione alla convenuta
[...]
la porzione di sinistra di tale immobile, guardando il medesimo dalla Strada CP_1
Provinciale di Lucolena, porzione descritta quale lotto A) nel progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. e attualmente identificata al C.F. del Comune Controparte_2
di Greve in Chianti nel Foglio di mappa 123 dalla particella 708, sub. 1, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo, al netto dell'area di terreno sita in Comune di Greve in Chianti località Lucolena di mq. 26,60 individuata come area di sconfinamento nella sentenza del
Tribunale di Firenze n. 3210/2019 divenuta di proprietà di nato a [...] in Controparte_3
Chianti il 28.10.1938, C.F. per intervenuta usucapione ventennale;
C.F._3 peraltro, con memoria depositata in data 19.9.2024, parte convenuta ha rilevato che “non
c'è conformità tra lo stato dei luoghi e le risultanze catastali a seguito dell'intervenuta usucapione di una porzione di terreno da parte del Sig. non c'è Controparte_3
conformità tra lo stato dei luoghi e le risultanze catastali in conseguenza dell'occupazione di mq. 15 del resede dell'abitazione A ad opera della sede stradale all'incrocio tra la strada provinciale 6 e Via dei Castagni”.
Tanto premesso osserva il Tribunale che, mentre per quanto attiene alla porzione del resede occupato dalla sede stradale, come correttamente rilevato dal CTU, tale aspetto appare non rilevante ai fini del decidere, in quanto all'occupazione materiale non corrisponde alcun mutamento nella titolarità della porzione occupata, sotto il secondo profilo (usucapione occorre dare atto che le parti e hanno CP_3 Parte_1 Controparte_1
conferito incarico al Geometra dott. di presentare una pratica per il Persona_5 frazionamento del resede di pertinenza del lotto A dal quale è stata “scorporata” la fascia di terreno usucapita da cosicché l'attuale particella 708, sub. 1 è Controparte_3
rappresentata al netto di tale porzione di terreno: ne consegue che, tenuto conto del quesito formulato al CTU Arch. all'udienza del 14.3.2024, con il quale lo si Controparte_2
onerava della predisposizione degli atti necessari al frazionamento catastale dei due lotti, appare opportuno verificare, prima di adottare la decisione definitiva, nel contraddittorio tra pagina 13 di 14 le parti e il CTU, la correttezza e la completezza della pratica catastale redatta dal Geom.
di tal chè la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria per la CP_6
verifica del corretto perfezionamento della pratica promossa dal tecnico, per poi procedere alla assegnazione dei lotti e alla quantificazione dei conguagli.
13. Spese di lite e di CTU riservate al definitivo.
P.Q.M.
decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti così provvede: nel merito:
- dichiara lo scioglimento della comunione sull'immobile costruito sull'appezzamento di terreno posto in Comune di Greve in Chianti, Frazione Lucolena, Località Cicali, situato fra la Strada Comunale dei Castagni e la Strada Provinciale di Lucolena, già rappresentato al
Catasto Terreni del Comune di Greve in Chianti alla partita 8250, foglio di mappa 123, particelle 325, 455, 456, 583 e 592 per una superficie catastale di mq. 1020;
in via istruttoria:
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sulle assegnazione dei lotti e la quantificazione dei conguagli.
Così deciso in Firenze, in data 13/04/2025
Il Giudice dott.ssa Monica Tarchi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Monica Tarchi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4093/2001 avente promossa da
, nata a Greve in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giordana Salti ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze, Viale Belfiore n. 9
- Attore - contro
, nata a Greve in [...] il [...] e residente a Controparte_1
Firenze, Via Finlandia n. 54 (C.F. ), elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Firenze, Via G. Bovio n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Cassi, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Massimo Giammarioli
- Convenuta –
Con l'intervento necessario del PM (visto del 29/07/2024)
Avente ad oggetto: Divisione beni non caduti in successione
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di pc depositato in data 27/09/2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa occorrendo, svolgimento da parte del CTU delle
pagina 1 di 14 pratiche dirette ad ottenere la conformità catastale degli immobili ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 52/1985, così come modificato dal D.L. 78/2010 convertito in
Legge 122/2010: IN TESI, dichiarare lo scioglimento della comunione sull'immobile costruito sull'appezzamento di terreno posto in Comune di Greve in Chianti, Frazione
Lucolena, Località Cicali, situato fra la Strada Comunale dei Castagni e la Strada
Provinciale di Lucolena, già rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Greve in
Chianti alla partita 8250, foglio di mappa 123, particelle 325, 455, 456, 583 e 592 per una
Per_ superficie catastale di mq. 1020, secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU in corso di causa e, conseguentemente: assegnare alla Sig.ra Controparte_2 [...]
la porzione di destra di tale immobile, guardando il medesimo dalla Strada Parte_1
Provinciale di Lucolena, porzione descritta quale lotto B) nel progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. e attualmente identificata al C.F. del Comune Controparte_2
di Greve in Chianti nel Foglio di mappa 123 dalla particella 708 sub. 2, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo;
assegnare alla Sig.ra la porzione di sinistra Controparte_1
di tale immobile, guardando il medesimo dalla Strada Provinciale di Lucolena, porzione descritta quale lotto A) nel progetto divisionale predisposto dal CTU Arch.
[...]
e attualmente identificata al C.F. del Comune di Greve in Chianti nel Foglio di CP_2
mappa 123 dalla particella 708, sub. 1, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo, al netto dell'area di terreno sita in Comune di Greve in Chianti località Lucolena di mq. 26,60 individuata come area di sconfinamento nella sentenza del Tribunale di Firenze n.
3210/2019 divenuta di proprietà di nato a Greve in [...] il [...], Controparte_3
C.F. per intervenuta usucapione ventennale (cfr. doc. A allegato da C.F._3
con il ricorso in riassunzione depositato in data 23.11.2023); IN Controparte_1
IPOTESI, in caso di assegnazione a della porzione di destra del Controparte_1
fabbricato guardando il medesimo dalla Strada Provinciale di Lucolena, porzione attualmente identificata al C.F. del Comune di Greve in Chianti nel Foglio di mappa 123 dalla particella 708 sub. 2, sub. 1, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo a Parte_1
, della porzione di sinistra di tale immobile (secondo la stessa prospettiva), descritta
[...]
quale lotto A) nel progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. in corso Controparte_2
di causa ed attualmente identificato al C.F del Comune di Greve in Chianti nel Foglio di mappa 123 dalla particella 708 sub. 1, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo,
pagina 2 di 14 determinare i rapporti di dare e avere tra entrambe le parti e, per l'effetto, condannare
a rifondere a le somme che, a tale titolo, risulteranno Controparte_1 Parte_1 di giustizia, determinate ed accertate nel corso del giudizio, e che fin d'ora si indicato in €
45.378,85 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliare competente di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento. IN OGNI CASO con costituzione di tutte le servitù nascenti dall'attuazione del progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. e/o Controparte_2
comunque dalla divisione, con condanna della controparte al risarcimento dei danni derivanti dall'ingiusta opposizione alla divisione, così come meglio specificato in atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. depositata nell'interesse della Sig.ra
Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria l'Avv. Salti Parte_1
conclude come da memoria ex art. 184 del 13.12.2002 e da note di replica ex art. 184 c.p.c. del 24.1.2003”.
Parte convenuta ha concluso all'udienza del 26/09/2025 conclude da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/01/2001 e nel ricorso per riassunzione: “in tesi, affinché l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Firenze, ai sensi degli articoli 1111 e
1112 del codice civile, valutati i gravi pregiudizi che deriverebbero alla proprietà da una divisione attuata allo stato delle cose, Voglia, con proprio provvedimento discrezionale, dilazionarla sino al momento in cui le difformità ed i vizi dell'erigendo fabbricato non siano stati eliminati, attraverso il ripristino tra il realizzato e quanto progettato, e, comunque, rinviarla sino al momento in cui l'opera non sia stata correttamente ultimata o, almeno, sino al momento in cui non siano state completate almeno la facciata interessante la porzione sinistra dell'edificio ed altresì tutte le strutture perimetrali e/o comuni del fabbricato. In tesi subordinata, la convenuta dichiara di aderire alla domanda ex adverso proposta ed, alla luce altresì del mancato perfezionamento del presupposto posto alla base del pregresso accordo di assegnazione, chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia attribuire la porzione immobiliare di destra alla Signora e quella di Controparte_1
sinistra alla Signora effettuando gli opportuni conguagli e Parte_1 compensazioni. In dannata ipotesi, affinché l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, nel caso dovesse ritenere di dividere l'immobile, assegnando, allo stato, la porzione di sinistra
pagina 3 di 14 alla Signora e la porzione di destra alla Signora Controparte_1 Parte_1
Voglia eseguire le opportune compensazioni e gli opportuni conguagli e, valutati, a seguito della richiesta C.T.U. o anche di giudizio equitativo, i danni, da ridotto valore commerciale della porzione immobiliare assegnanda e conseguiti in seguito alle spese erogate dalla convenuta per aver sostenuto in Giudizio da sola le ragioni dell'intera proprietà, Voglia condannare la Signora a corrispondere alla Signora Parte_1
la somma che risulterà di Giustizia, comunque entro la competenza per Controparte_1
valore del Giudice adito. Imponendo, peraltro ed in ogni caso, alle parti, di concorrere congiuntamente nel sostenere le spese e gli oneri che conseguiranno dall'emendare i vizi e le difformità e comunque dall'eseguire la facciata della porzione immobiliare di sinistra ed altresì ogni altra parte comune del fabbricato. In via accessoria, e nel caso dovesse essere attuata la divisione dell'immobile, Voglia il Giudice adito disporre la divisione del terreno circostante l'edificio per parti di esclusiva pertinenza, lasciando a comune le parti strettamente necessarie agli accessi alle proprietà. In tutti i casi, con integrale vittoria delle spese, funzioni ed onorari di causa.”; in via istruttoria, conclude per l'accoglimento delle richieste formulate nella memoria depositata in data 19/09/2024 secondo cui: “Per le motivazioni suesposte, si chiede che venga disposto un supplemento di perizia affinché: venga sanato il difetto di contraddittorio, mediante ulteriore sessione peritale tra CTU e
CTP, in ordine alla metodologia ed ai valori da adottare ai fini di determinare l'importo dei conguagli tra le parti;
si proceda a regolarizzare la situazione catastale o ad individuarne le modalità più opportune, in modo da ripristinare la conformità allo stato dei luoghi dei dati e delle planimetrie catastali. A questo proposito, si rimette all'Ill.mo
Giudice di valutare l'opportunità di nominare un nuovo Consulente Tecnico d'Ufficio in sostituzione dell'Arch. stante le mancanze e le carenze risultanti dai suoi Controparte_2 elaborati. Con ogni consequenziale e/o ulteriore provvedimento che sia necessario”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.7.2001, conveniva Parte_1
in giudizio il padre, e la sorella, al fine di sentire Controparte_4 Controparte_1
dichiarare, tra le altre cose, lo scioglimento della comunione fra loro esistente in relazione all'immobile costruito sull'appezzamento di terreno posto in Comune di Greve in Chianti,
pagina 4 di 14 Frazione Lucolena, Località Cicali, posto fra la Strada Comunale dei Castagni e la Strada
Provinciale di Lucolena, che risulta identificato all'Ufficio del Territorio di Firenze, nel
Catasto Terreni del Comune di Greve in Chianti alla partita 8250, foglio di mappa 123, particelle 325, 455, 456, 583 e 592 per una superficie catastale di mq. 1020, e conseguentemente assegnare alla ricorrente la porzione di destra di tale immobile, guardando il medesimo dalla Strada Provinciale di Lucolena, ed alla convenuta
[...]
la porzione di detto immobile posta a sinistra guardando con la stessa CP_1
prospettiva, con riconoscimento dell'usufrutto sull'intero immobile a favore del genitore per l'ipotesi denegata di assegnazione alla convenuta della porzione di Controparte_4
destra del fabbricato e alla ricorrente della porzione di sinistra di tale immobile, l'esponente concludeva chiedendo di “determinare i rapporti di dare e avere tra entrambe le parti e condannare a rifondere a le somme che, a tale titolo, Controparte_1 Parte_1
risulteranno di giustizia, che verranno determinate ed accertate nel corso del giudizio, e che fin d'ora si indicato in lire 87.910.65 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'ingiusta opposizione alla divisione, così come specificati nella memoria ex art. 183, comma 5,
c.p.c..; in via istruttoria, l'attrice chiedeva, tra le altre cose, la “nomina di un Consulente
Tecnico di Ufficio affinché provveda alla determinazione delle quote spettanti ai singoli condividenti, identificandole tramite l'accatastamento delle medesime, con inserimento in mappa dell'intero fabbricato e la successiva presentazione delle singole unità che lo compongono, mediante la divisione in subalterni numerici indicanti le varie porzioni in corso di costruzione”; in particolare, la ricorrente deduceva che, con atto di donazione del
Notaio in data 1.2.1993 (doc. 1), il padre, aveva donato Persona_2 Controparte_4
alle due figlie e un appezzamento di terreno posto in Comune di Greve in Pt_1 CP_1
Chianti, Frazione Lucolena, tra la strada Comunale dei Castagni e la Strada Provinciale di
Lucolena, riservandosene l'usufrutto vita natural durante;
che, anteriormente alla stipula della donazione, il aveva presentato un progetto per la realizzazione su detto CP_1
terreno di una costruzione di due piani fuori terra, oltre a un piano seminterrato, composta da due unità abitative da costruirsi in senso orizzontale;
che in corso di costruzione era stata presentata, di comune accordo tra il padre e le figlie, una variante al progetto iniziale che prevedeva la divisione verticale delle due erigende abitazioni, le quali, per volontà
pagina 5 di 14 condivisa tra le sorelle, avrebbero dovuto essere così assegnate in proprietà: quella posta sulla sinistra del fabbricato guardandolo dalla strada provinciale 68 a e Controparte_1
quella posta sulla destra del fabbricato guardando dalla stessa prospettiva a
[...]
che tale scelta condivisa in merito alla futura assegnazione delle unità portava Parte_1
le due sorelle ad iniziare ad eseguire, ciascuna per conto proprio, oltre alle opere comuni relative a tutto l'edificio, talune opere sulle rispettive porzioni immobiliari;
che per tale ragione, le due unità, alla data di introduzione del presente giudizio, non risultavano essere, soprattutto al loro interno, nel medesimo stato di avanzamento dei lavori;
che, in seguito ad alcune questioni insorte tra la sorella la Direzione Lavori e l' Controparte_1 [...]
i lavori sull'edificio erano interrotti da circa due anni, con Controparte_5
conseguente pregiudizio sia per le condizioni del fabbricato che per il valore del medesimo, di tal chè, stante la insuperata sussistenza di alcune divergenze in ordine alla divisione, la ricorrente decideva di adire il Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento della comunione;
venendo fissata la prima udienza istruttoria per il giorno 6.11.2001.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.10.2001, si costituiva in giudizio la quale, dopo aver confermato le intese intercorse con la Controparte_1
sorella in ordine alla futura assegnazione delle due erigende unità immobiliari, rappresentava che l'edificio presentava difformità inerenti per lo più l'unità di sinistra;
in particolare, la convenuta, confermando il diverso stato di avanzamento lavori che interessava le due unità immobiliari, rappresentava che le difformità riguardavano soprattutto la scala di collegamento tra i piani delle due unità immobiliari e la facciata comune, di tal chè chiedeva che il Tribunale dilazionasse la divisione “sino al momento in cui le difformità ed i vizi dell'erigendo fabbricato non siano eliminati...e comunque, rinviarla sino al momento in cui l'opera non sia stata correttamente ultimata o, almeno, sino al momento in cui non siano state completate la facciata interessante la porzione sinistra dell'edificio ed altresì tutte le strutture perimetrali e/o comuni al fabbricato”; in via subordinata”, chiedeva l'assegnazione a proprio favore dell'unità immobiliare di destra
(negli accordi tra le parti assegnanda alla sorella ) e all'attrice quella di sinistra, con Pt_1
determinazione dei dovuti conguagli e compensazioni;
inoltre, nell'ipotesi in cui il
Tribunale ritenesse di dividere l'immobile senza la previa eliminazione delle difformità
pagina 6 di 14 lamentate, la convenuta chiedeva che, determinati gli opportuni conguagli, la ricorrente venisse condannata al risarcimento dei danni dalla stessa subìti nella misura ritenuta di giustizia.
3. A seguito del decesso di il giudizio proseguiva tra le sorelle Controparte_4 CP_1
che accettavano l'eredità paterna;
la causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale delle parti, prova per testi espletati all'udienza del 30.9.2003 e a mezzo di una prima
Consulenza Tecnica di Ufficio espletata nell'anno 2004 dall'Arch. la Persona_3
quale faceva emergere la presenza di alcune difformità sanabili mediante idonea pratica e procedeva a valutare il valore di mercato delle due unità immobiliari, tenuto conto del costo dei lavori da eseguirsi per giungere alla loro ultimazione e a quantificare le spese sostenute dalle parti per le opere svolte, con relativi conguagli.
Stante le riscontrate difformità sull'immobile, il Giudice incaricava altro CTU, l'arch.
di predisporre e seguire il progetto in sanatoria;
all'udienza del Persona_3
15.5.2007 dichiarava di non voler sottoscrivere gli atti redatti dal CTU Controparte_1
per la regolarizzazione urbanistica del fabbricato oggetto di causa, di tal chè il Per_3
Giudice, preso atto della dichiarata impossibilità per il CTU di procedere alla sanatoria in assenza di sottoscrizione della pratica da parte di entrambe le sorelle e ritenuto di non poter procedere alla divisione senza la previa regolarizzazione edilizia e urbanistica dell'immobile, disponeva che “la domanda e i relativi modelli ed elaborati grafici da allegarsi alla domanda di condono siano sottoscritti, in luogo della signora CP_1
, dal CTU arch. che provvederà quindi al deposito della
[...] Persona_3
suddetta domanda e a seguirne l'iter procedurale, sia presso il Comune di Greve che presso il Genio Civile”; con comparsa depositata all'udienza del 2.10.2007, si costituivano i nuovi procuratori di (avv. Ida Galanti e Pietro Ponti), i quali, formulate Controparte_1
una serie di deduzioni anche in merito all'espletata CTU, chiedevano conferirsi nuovo incarico al CTU per la predisposizione di un nuovo progetto di sanatoria;
con memoria autorizzata depositata in data 25.1.2008, l'attrice si opponeva all'avversa richiesta, tenuto conto che la richiesta avversaria pareva ignorare il consenso prestato anche dal CT di parte convenuta nel corso delle operazioni peritali - precisamente in data 18.12.2006 - in merito pagina 7 di 14 alla pratica di sanatoria;
all'udienza del 7.10.2008, il Giudice rigettava l'istanza formulata dalla convenuta e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
4. All'udienza del 13.10.2009, preso atto della avvenuta eliminazione delle difformità riscontrate dal Comune di Greve per iniziativa di il Giudice nominava Controparte_1
CTU l'Arch. per procedere a una nuova valutazione dell'immobile alla luce Controparte_2
delle intervenute modifiche;
all'udienza del 2.5.2013, presente il CTU, il Giudice formulava il seguente quesito: “Accerti il CTU quale sia l'attuale valore dei due lotti già individuati dal precedente CTU, verifichi se vi sia la possibilità fisica per ridurre ulteriormente gli spazi in comune tra i condividendi, determini i conguagli eventualmente dovuti rispetto ai differenti valori dei due lotti anche tenendo conto delle rispettive richieste delle parti di rimborso spese che procederà a valutare in base alla documentazione in atti, effettui ulteriormente una valutazione detratte le spese di sanatoria già calcolate dal precedente
CTU dell'immobile e delle rispettive quote nella situazione precedente”, dando altresì mandato al tecnico di tentare la conciliazione, che dava esito negativo;
con relazione di
CTU depositata in data 19.12.2013, l'Arch. in risposta al quesito Controparte_2
formulato, stimava in e. 333.102,00 il valore dell'unità immobiliare di sinistra (Abitazione
A) e in e. 338.226,00 il valore dell'unità immobiliare di destra (Abitazione B) e, considerate
“in accordo con i CTP” la minore superficie del resede di pertinenza del lotto A, le opere da realizzare per rendere i due lotti equivalenti e indipendenti e le spese sostenute e da sostenere dalle condividenti sui due lotti, determinava in e 6.665,63 il conguaglio dovuto dal CL alla sorella CP_1 CP_1
All'udienza del 16.1.2014 le parti davano atto che non vi era contestazione sul progetto di divisione redatto dal CTU, mentre vi erano contestazioni sui conguagli;
a detta udienza, il
Giudice, rilevata la necessità di accatastare gli immobili prima di procedere con la divisione, concedeva al CTU incarico di procedere in tal senso.
All'udienza dell'8.5.2014, il difensore di parte convenuta rappresentava che in fase di accatastamento era emerso che parte del resede di pertinenza dell'unità immobiliare di sinistra risultava occupato da porzione della strada pubblica, nonché da un muro posto all'interno del terreno di proprietà delle sorelle di tal chè il Giudice chiedeva CP_1
pagina 8 di 14 integrazione al CTU al fine di valutare l'eventuale influenza di dette circostanze sull'entità dei conguagli.
Con relazioni di chiarimenti del 10.6.2014 e del 30.6.2014, il CTU, quanto all'andamento della Strada Provinciale 68, rilevava “una differenza fra il resede oggetto di valutazione e quello determinato dall'incrocio fra la sede stradale della Provinciale 68 e quella di Via dei Castagni” di circa mq. 15 catastali del resede esclusivo del lotto A;
rilevava, al contempo, che la circostanza non influenzava la divisione in quanto la porzione occupata era ancora di proprietà delle sorelle quanto alla superficie della porzione di CP_1
terreno oltre il muro veniva determinata dal CTU in mq. 36,00.
Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10.2.2015, con provvedimento del 4.10.2017, il
Giudice, ritenuto di approvare i conteggi dell'arch. faceva proprio “il progetto CP_2
divisionale come suggerito in atti con assegnazione, su accordo tra le parti, del lotto A alla
e del lotto B a , con conguaglio di euro 9.000,00 a Controparte_1 Parte_1
favore del lotto A (considerando forfettariamente ed a titolo conciliativo le conclusioni dei chiarimenti forniti dal CTU il 17 giugno 2014 e tenendo conto delle trattative su cui inizialmente vi era sostanziale accordo tra i CCTTPP)”.
La causa veniva rinviata per l'approvazione del progetto e/o per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 22.12.2017 parte convenuta deduceva che nel procedimento R.G.
12925/2014 dalla stessa introdotto nei confronti del confinante ( al fine di Controparte_3
recuperare la porzione di terreno posta al di là del muro presente sul resede di pertinenza della unità immobiliare A, il convenuto aveva formulato domanda riconvenzionale mirata a sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in proprio favore di detta porzione di terreno;
il
Giudice, quindi, sospendeva il giudizio in attesa della definizione del citato procedimento, la cui decisione veniva ritenuta pregiudiziale.
6. Con ricorso per la riassunzione del processo sospeso, depositato in data 23.11.2023, dava atto del rigetto, sia in primo (sentenza del Tribunale di Firenze n. Controparte_1
3210/2019, prodotta sub doc. A dalla convenuta) che in secondo grado (sentenza Corte di
Appello di Firenze n. 151/2023, prodotta sub doc. B dalla convenuta), delle domande dalla pagina 9 di 14 stessa formulate nei confronti del confinante e dell'accoglimento dell'avversa domanda di usucapione e, evidenziato l'intervenuto passaggio in giudicato delle succitate sentenze, chiedeva fissarsi udienza per la prosecuzione del presente giudizio, insistendo per l'ammissione di un supplemento di perizia diretto alla valutazione “aggiornata” dei conguagli in denaro eventualmente spettanti alle parti.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.2.2024, si costitutiva per la prosecuzione del procedimento che si riportava a quanto dedotto, eccepito Parte_1
e domandato nel corso del procedimento, evidenziando la notevole durata del giudizio, pendente in primo grado da oltre 23 anni e richiedendo, pur non opponendosi all'avversa richiesta di CTU, che il supplemento fosse affidato alla stessa CTU Arch, e Controparte_2
fosse limitato al mero aggiornamento dei valori delle unità immobiliari e dei costi delle opere già realizzate e ancora da realizzare nelle stesse unità, così come già compiutamente individuate e quantificate nella propria relazione dal CTU.
All'udienza del 14.3.2024, il Giudice incaricava il CTU Arch. di Controparte_2
“accertare e rivalutare il valore dei due lotti e degli eventuali conguagli, come individuati nelle conclusioni della ctu depositata in data 19.12.2013 e successive integrazioni, tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi”; attribuiva, altresì, incarico al CTU di predisporre gli atti necessari per il frazionamento catastale dei due lotti.
8. Con relazione depositata in data 8.7.2024, l'Arch. alla luce delle attuali Controparte_2
condizioni delle due unità immobiliari, in stato di abbandono da oltre vent'anni, nonché dell'attuale valore OMI riferito alla medesima tipologia immobiliare, stimava in e.
291.464,25 l'abitazione A e in e. 295.947,75 l'abitazione B, con conseguente conguaglio a favore dell'assegnataria del lotto A di e. 4.483,50; in quella sede il CTU ribadiva anche la minor superficie del resede di pertinenza dell'abitazione A (per mq. 15,75), evidenziando altresì l'ulteriore riduzione (di mq. 26,60) della superficie del medesimo resede derivante dall'esito del giudizio introdotto da nei confronti del confinante;
Controparte_1
peraltro, a correzione di un errore materiale (connesso all'omesso conteggio dell'importo di e. 2.894,06 previsto per la minor superficie del resede di mq. 15,75), il CTU modificava il conguaglio spettante in favore dell'assegnataria del lotto A, indicandolo in e. 9.371,25
pagina 10 di 14 (ovvero e. 4.483,50 + e. 4.887,75 = e. 9.371,25) anziché e. 12.265,31 (e. 4.483,50 + e.
4.887,75 + e. 2894,06 ); considerate poi le opere necessarie per “rendere i due lotti equivalenti e indipendenti”, analizzando “le spese sostenute e da sostenere” il CTU, rivalutando i valori già considerati nella propria relazione del 19.12.2013, determinava in e.
26.619,83 i costi per l'abitazione A e in e. 29.765,27 i costi dell'abitazione B, con una differenza di e. 3.145,44 a favore del lotto B;
sottratto quest'ultimo importo all'importo di e.
.371,25 a carico della futura assegnataria del lotto B, stabiliva in e. 6.225,81, la somma dovuta in favore della futura assegnataria del lotto A.
9. All'udienza dell'11.7.2024, parte attrice, dopo aver eccepito la tardività e irritualità della produzione documentale effettuata dal CT di parte convenuta nel corso delle ultime operazioni peritali, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre parte convenuta rilevava la sussistenza di alcuni errori di calcolo nella relazione;
all'esito, il
Giudice concedeva termine al CTU per chiarimenti sulle questioni sollevate da parte convenuta e a entrambe le parti termine per controdedurre.
10. Con i chiarimenti depositati in data 22.7.2024, il CTU confermava che, per mero errore materiale, nella quantificazione del conguaglio non aveva conteggiato l'importo di e.
2.894,06, previsto come dovuto per la rilevata minor superficie del resede di pertinenza del lotto A di mq. 15,75, precisando quindi che il conguaglio complessivo a favore del lotto A ammontava a e. 12.265,31 (dal quale dovevano essere detratti e. 3.145,44 indicati come conguaglio a favore del lotto B); il CTU confermava, nel resto, i propri conteggi, ribadendo l'irrilevanza, in particolare, della circostanza che porzione del resede di pertinenza del lotto
A, tuttora di proprietà delle sorelle fosse fisicamente occupata dall'asfaltatura CP_1
effettuata dall'ente competente al momento della realizzazione della strada provinciale.
10. Con memoria autorizzata depositata in data 19.9.2024, parte convenuta, oltre a far proprie le produzioni effettuate dal proprio CTP, Arch. effettuava a sua volta Per_4
ulteriori produzioni documentali e, contestate le risultanze della CTU sulla base di una pretesa lesione del contraddittorio, quantificava in e. 17.985,00 il conguaglio alla stessa spettante;
con note autorizzate depositate in data 19.9.2024 la ricorrente, contestate le pagina 11 di 14 deduzioni avversarie, fondate su documentazione asseritamente tardiva, rappresentava che nessuna violazione del contraddittorio era stata posta in essere dal CTU, atteso che i criteri di valutazione delle unità immobiliari utilizzati dal CTU erano i medesimi compiutamente concordati con i CTP all'epoca della relazione del 2013, accogliendo pressoché integralmente le risultanze della CTU;
la stessa rappresentava, peraltro, che, alla luce dell'intervenuta usucapione da parte del confinante della porzione di terreno posta al di là del muro presente all'interno del resede di pertinenza del lotto A, la voce relativa ai costi necessari per procedere alla sua demolizione inserita nella CTU del 2013 e riportata nel supplemento di CTU appena espletato, dovesse essere eliminata in quanto il muro posto sull'attuale confine “corretto” non avrebbe dovuto essere demolito.
All'udienza del 26.9.2024, parte attrice contestava la memoria avversaria ed eccepiva nuovamente la tardività delle avverse produzioni, rimettendosi alla valutazione del Giudice in merito alla necessità di procedere al frazionamento del resede di pertinenza del lotto A alla luce dell'intervenuta usucapione da parte di della porzione di terreno Controparte_3
posta al di là del muro ivi presente;
quindi, concludeva, anche in via istruttoria, come in epigrafe riportato;
da parte sua, parte convenuta, evidenziata la necessità di rendere conforme lo stato attuale dei luoghi rispetto alle risultanze catastali, concludeva come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.1.2001 e da ricorso in riassunzione, di tal chè il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
11. Ritiene il Tribunale, all'esito della istruttoria svolta, di dover dichiarare – come chiesto da ambo le parti - lo scioglimento della comunione sull'immobile costruito sull'appezzamento di terreno posto in Comune di Greve in Chianti, Frazione Lucolena,
Località Cicali, situato fra la Strada Comunale dei Castagni e la Strada Provinciale di
Lucolena, già rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Greve in Chianti alla partita
8250, foglio di mappa 123, particelle 325, 455, 456, 583 e 592 per una superficie catastale di mq. 1020;
12. A questo punto, dovrebbe procedersi, in recepimento del progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. in corso di causa, all'assegnazione alla Controparte_2
pagina 12 di 14 ricorrente della porzione di destra di tale immobile, guardando il Parte_1
medesimo dalla Strada Provinciale di Lucolena, porzione descritta quale lotto B) nel progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. e attualmente identificata Controparte_2
al C.F. del Comune di Greve in Chianti nel Foglio di mappa 123 dalla particella 708 sub. 2, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo e all'assegnazione alla convenuta
[...]
la porzione di sinistra di tale immobile, guardando il medesimo dalla Strada CP_1
Provinciale di Lucolena, porzione descritta quale lotto A) nel progetto divisionale predisposto dal CTU Arch. e attualmente identificata al C.F. del Comune Controparte_2
di Greve in Chianti nel Foglio di mappa 123 dalla particella 708, sub. 1, cat. F3, piano seminterrato, terra, primo, al netto dell'area di terreno sita in Comune di Greve in Chianti località Lucolena di mq. 26,60 individuata come area di sconfinamento nella sentenza del
Tribunale di Firenze n. 3210/2019 divenuta di proprietà di nato a [...] in Controparte_3
Chianti il 28.10.1938, C.F. per intervenuta usucapione ventennale;
C.F._3 peraltro, con memoria depositata in data 19.9.2024, parte convenuta ha rilevato che “non
c'è conformità tra lo stato dei luoghi e le risultanze catastali a seguito dell'intervenuta usucapione di una porzione di terreno da parte del Sig. non c'è Controparte_3
conformità tra lo stato dei luoghi e le risultanze catastali in conseguenza dell'occupazione di mq. 15 del resede dell'abitazione A ad opera della sede stradale all'incrocio tra la strada provinciale 6 e Via dei Castagni”.
Tanto premesso osserva il Tribunale che, mentre per quanto attiene alla porzione del resede occupato dalla sede stradale, come correttamente rilevato dal CTU, tale aspetto appare non rilevante ai fini del decidere, in quanto all'occupazione materiale non corrisponde alcun mutamento nella titolarità della porzione occupata, sotto il secondo profilo (usucapione occorre dare atto che le parti e hanno CP_3 Parte_1 Controparte_1
conferito incarico al Geometra dott. di presentare una pratica per il Persona_5 frazionamento del resede di pertinenza del lotto A dal quale è stata “scorporata” la fascia di terreno usucapita da cosicché l'attuale particella 708, sub. 1 è Controparte_3
rappresentata al netto di tale porzione di terreno: ne consegue che, tenuto conto del quesito formulato al CTU Arch. all'udienza del 14.3.2024, con il quale lo si Controparte_2
onerava della predisposizione degli atti necessari al frazionamento catastale dei due lotti, appare opportuno verificare, prima di adottare la decisione definitiva, nel contraddittorio tra pagina 13 di 14 le parti e il CTU, la correttezza e la completezza della pratica catastale redatta dal Geom.
di tal chè la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria per la CP_6
verifica del corretto perfezionamento della pratica promossa dal tecnico, per poi procedere alla assegnazione dei lotti e alla quantificazione dei conguagli.
13. Spese di lite e di CTU riservate al definitivo.
P.Q.M.
decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti così provvede: nel merito:
- dichiara lo scioglimento della comunione sull'immobile costruito sull'appezzamento di terreno posto in Comune di Greve in Chianti, Frazione Lucolena, Località Cicali, situato fra la Strada Comunale dei Castagni e la Strada Provinciale di Lucolena, già rappresentato al
Catasto Terreni del Comune di Greve in Chianti alla partita 8250, foglio di mappa 123, particelle 325, 455, 456, 583 e 592 per una superficie catastale di mq. 1020;
in via istruttoria:
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sulle assegnazione dei lotti e la quantificazione dei conguagli.
Così deciso in Firenze, in data 13/04/2025
Il Giudice dott.ssa Monica Tarchi
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