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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 15/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 908/2024 tra
IG. ( ) con l'Avv. NASUTI ROBERTO che lo Parte_1 C.F._1 rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
- PARTE ATTRICE
IG.ra ) con l'Avv. OLIVIERI CLAUDIA che Parte_2 C.F._2 la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: Mutuo – convivenza more uxorio
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore
“Piaccia al giudice del Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, e respinta la domanda riconvenzionale proposta, previa declaratoria che le somme meglio specificate al n. 5) della narrativa del ricorso ed accreditate sul c/c intestato ad Parte_3
(€20.000,00 in data 15.06.17, €3.000,00 in data 03.07.17, €27.000,00 in data 03.07.2017,
[...]
€6.000,00 in data 03.08.17, €10.000,00 in data 08.08.17 e €40.000,00 in data 19.09.17)erano di proprietà esclusiva del sig. , ancorché depositate sul c/c comune intestato a Parte_1
e dichiarare tenuta e condannare la convenuta sia in proprio Parte_1 Parte_2 che quale titolaredell'azienda agricola , alla restituzione in favore di Parte_3 Parte_1 della residua somma pari a € 71.000,00 nonché al pagamento degli interessi di legge con le seguenti decorrenze
-per quanto attiene alla somma di €6.000,00 dal 01.02.20 al saldo
-per quanto attiene alla somma di €20.000,00 dal 01.11.20 al saldo
-per quanto attiene alla somma di €10.000,00 dal 01.07.18 al saldo
-per quanto attiene alla somma di €40.000,00 dal 01.07.18 al saldo per quanto attiene alla somma di €3.000,00 dal 01.07.18 al saldo
-per quanto attiene alla somma di €27.000,00 dal 01.01.21 al saldo
Con la condanna della convenuta alla rifusione delle spese e del compenso di patrocino oltre rimborso forfettario, cpa ed iva del presente giudizio in favore del ricorrente
Convenuta
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse, così provvedere,
- Respingere integralmente le richieste avversarie in quanto infondate in fatto come in diritto, per i motivi tutti evidenziati in narrativa;
1 - In via riconvenzionale, accertare e dichiarare tenuto alla restituzione in favore Parte_1 della deducente della complessiva somma di € 29.200 o della diversa somma emergenda in corso di causa per l'occupazione dell'immobile di Sassello ove lo stesso ha vissuto fino al dicembre 2023 e per le spese di acquisto della legna per il riscaldamento, per i motivi tutti indicati in narrativa;
- Conseguentemente condannare alla restituzione in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di € 29.620,00 o della diversa somma emergenda in corso di causa;
- In considerazione della disponibilità della deducente a trasferire immediatamente in capo al il bosco del valore di € 6.000,00, dichiarare l'intervenuta compensazione delle poste Parte_1 dare/avere in essere fra le parti;
- Accordare in ogni caso il favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre agli oneri assistenziali e previdenziali di legge.”
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'attore riferisce che la sig.ra con la quale ha convissuto more uxorio dal Parte_2
2012 al 2023, ha prelevato dal conto corrente bancario cointestato somme per complessivi € 106.000,00, provvedendo poi a restituirne solo € 35.000,00.
Precisa che le somme prelevate erano di propria esclusiva pertinenza in quanto riversate su detto conto dal proprio padre e della propria nonna, i quali intendevano in tal modo eseguire un mutuo nei propri personali confronti.
A fronte della solo parziale restituzione residuerebbe in capo alla convenuta un debito nei propri confronti di € 71.000,00.
La convenuta eccepisce la presunzione di contitolarità delle somme depositate su conto corrente cointestato, negando che esso fosse alimentato esclusivamente da provvista di pertinenza dell'ex convivente. Rileva infatti che “il citato conto non era alimentato solo dal ma anche Parte_1 dalla come emerge sia dalle voci relative a versamenti in contanti (per un totale di € Pt_2 6.600) desumibili dall'esame degli estratti conto ex adverso prodotti e sia dal postagiro di € 10.000 effettuato in data 05.08.2017 proveniente dal conto corrente cointestato fra e CP_1
e versato su quello cointestato alla deducente e al . Parte_2 Parte_1
La presunzione di contitolarità sarebbe corroborata anche dal fatto che detto conto raccoglieva le somme destinate dai conviventi ai bisogni della vita quotidiana comune.
In via riconvenzionale chiede “la restituzione delle somme dovute dal per tutti gli anni Parte_1 in cui lo stesso ha vissuto nell'immobile dei genitori della stessa, nonché le somme sostenute dalla famiglia dell'esponente per l'acquisto della legna per il riscaldamento dell'immobile stesso”.
****
B. La presunzione di contitolarità del saldo registrato su di un conto corrente bancario cointestato cede dinanzi alla prova della provenienza personale delle rimesse ivi effettuate (cfr. ex multis Corte di Cassazione sentenza n. 4838/2021: “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi,ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di
2 pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo”).
Nel caso d specie l'estratto conto Banco Posta versato in atti consente di individuare con precisione il soggetto titolare delle somme ivi depositate. Le rimesse sul conto sono infatti riconducibili esclusivamente a tre tipologie:
1. Vi compaiono in primo luogo una serie di operazioni recanti la causale “bonifico a vostro favore ... da e per prestito infruttifero”, i cui importi Controparte_2 Persona_1 corrispondono a quelli dei contratti di “prestito infruttifero” stipulati dall'attore con i propri parenti ed allegato al ricorso;
2. Altra tipologia di entrata è descritta con la causale “accredito stipendio”;
3. Figurano infine alcune rimesse di denaro contante.
Posto che la stessa convenuta rivendica come proprie – circostanza non contestata dall'attore - unicamente le rimesse di denaro contante, deve ritenersi che gli importi di cui ai precedenti punti 1
e 2 siano riconducibili al solo sig. Parte_1
Dal fronte delle uscite risultano invece registrate una serie di operazioni di bonifico con causale
“benef. Azienda Agricola Al Bricco di Dabove Gab” per complessivi € 106.000,00, che a dire dell'esponente rappresenterebbero altrettante operazioni di mutuo in favore dell'ex compagna.
Tanto premesso, dalla cronologia delle annotazioni emerge che:
A) Il primo bonifico in favore della sig.ra è datato 15.6.2017 per € 20.000,00. Prima di Pt_2 quella data risulta un versamento sul conto di denaro contante per € 6.000,00. Ne deriva per il prelevamento di € 20.000,00 è stata utilizzata provvista di pertinenza esclusiva del sig. Parte_1 per € 14.000,00.
B) Il 3 luglio 2017 la riceve somme per complessivi € 30.000 mentre in precedenza non Pt_2 risultano versamento in contanti: l'intera provvista utilizzata è quindi da ritenersi riconducibile esclusivamente al sig. Parte_1
C) il terzo prelevamento della risale al 3 agosto 2017 per € 6.000,00. Prima di quella data Pt_2 risulta un versamento in contanti € 1.500,00. Ne segue che è stata utilizzata provvista imputabile al sig. per € 4.500,00. Parte_1
D) in data 8 agosto 2017 a favore della sig.ra risulta un bonifico di € 10.000,00; tuttavia Pt_2 poco prima risulta un accredito in contanti, imputabile alla medesima sempre di € 10.000. Pt_2
In questo caso, pertanto, non sono state utilizzate somme di pertinenza del sig. Parte_1
E) il 19.9.2017, infine, la riceve € 40.000,00 mentre non risultano precedenti versamenti di Pt_2 denaro contante. L'intera somma prelevata è quindi di pertinenza esclusiva del Parte_1
In conclusione, la sig.ra ha utilizzato per la propria azienda agricola la somma di € Pt_2
88.500,00 di esclusiva pertinenza del sig. cosicché, a fronte della parziale Parte_1 restituzione della quale da atto lo stesso ricorrente, il debito residuo della convenuta ammonterebbe al più ad € 53.500,00.
*****
C) Il ricorrente sostiene che le erogazioni in favore della ex convivente rappresenterebbero dei mutui con obbligo di restituzione.
3 Tale tesi, tuttavia, non trova alcun conforto documentale. In atti non vi è nulla che sorregga tale qualificazione non essendovi alcuna prova del fatto che la sig.ra si fosse impegnata alla Pt_2 restituzione delle some ricevute: l'assenza di specifica documentazione contrattuale, del resto, è vieppiù significativa in un contesto che vede l'attore sottoscrivere atti formali di finanziamento infruttifero persino con i parenti più stretti (il padre e la nonna).
Tutto ciò rileva alla luce del consolidato principio giurisprudenziale per cui l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., tutti gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (cfr. ex multis Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944: “La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante
l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”).
Da quanto emerge dal fascicolo processuale deve piuttosto ritenersi che le elargizioni in favore della siano avvenute nell'ambito di un consolidato rapporto di convivenza ed in questo trovino Pt_2 causa, piuttosto che in un contratto di mutuo di cui in atti non vi è traccia.
L'esponente, del resto, non contesta l'affermazione della convenuta per cui il conto banco posta, dal quale sono stati effettuati i prelevamenti oggi contestati, era stato acceso “per far fronte alle esigenze della famiglia”.
E d'altro canto in nessun momento viene affermato che dette somme fossero destinate a scopi del tutto personali della risultando invece pacifico come esse venissero impiegate nell'azienda Pt_2 agricola dalla quale essa traeva sostentamento personale e per mezzo della quale, in assenza di allegazioni contrarie, deve presumersi che contribuisse alla vita familiare;
cosicché le somme di cui si discute almeno in parte sono già andate a vantaggio dello stesso attore, il quale non può ora pretenderle indietro se non nella misura in cui esse si appalesino sproporzionate rispetto ai reciproci doveri di solidarietà familiare.
Nella convivenza more uxorio si presume infatti che entrambi i conviventi concorrano alle spese della vita di coppia secondo le rispettive possibilità economico-finanziarie e ciò in adempimento di un dovere morale o, meglio, di obbligazione naturale, che rende irripetibili gli esborsi sostenuti ove vengano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascun convivente. Per tutte Cass. n. 1266 del 2016: “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza ...”.
4 Correlativamente l'azione di ripetizione potrà essere accolta nel caso in cui prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell'altro esorbitino dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e riconducibili alle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto (Cass. 3 febbraio 2020 n.
2392).
Nel caso specifico, se può convenirsi sul fatto che il complessivo importo elargito alla sig.ra Pt_2
(€ 88.500,00) ecceda la soglia della normale contribuzione, non può tuttavia non aversi riguardo anche ai vantaggi che l'attore in ripetizione ha tratto egli stesso dalla convivenza, a cominciare dal fatto di avere potuto vivere nella casa di abitazione messa a disposizione dai genitori della Pt_2
(ciò a fare da contraltare al fatto che le somme di cui la ha usufruito in ultima analisi Pt_2 pertenevano non al personalmente ma alla di lui famiglia d'origine). Parte_1
A tale riguardo appare plausibile la stima proposta dalla convenuta ove afferma che “l'immobile adibito ad abitazione della famiglia costituita dalla dal e dai due figli qualora Pt_2 Parte_1 fosse stato affittato avrebbe consentito di ottenere un canone di locazione pari a € 380,00 mensili, come risulta dalla valutazione dell'immobile effettuata dall' che in copia si allega Testimone_1
(all. 1). Tenuto conto che il avrebbe dovuto provvedere perlomeno al pagamento del Parte_1
50% dell'importo del canone di locazione, ne deriva che lo stesso ad oggi avrebbe dovuto corrispondere la complessiva somma di € 20.520,00 (€ 380: 2 = € 190 x n. mesi 108 = € 20.520,00). Tanto premesso, al fine di un equo contemperamento degli interessi in gioco, considerata la già parziale restituzione, pare allo scrivente che l'obbligazione restitutoria residua a carico della convenuta possa essere quantificata in € 20.000,00”.
Alla luce delle superiori considerazioni lo scrivente ritiene che al fine di un equo contemperamento degli opposti interessi il debito residuo della possa essere stimato in € 20.000,00, assorbita Pt_2 in tale quantificazione la domanda riconvenzionale della convenuta.
Le spese di lite sono interamente compensate stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente nel procedimento RG 908/2024 così decide:
1. In parziale accoglimento della domanda condanna a pagare in favore di Parte_2
l'importo complessivo di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 al saldo.
2. Spese di lite interamente compensate.
Savona, 15.4.2025
Il DI
Stefano Poggio
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