Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/04/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11501 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
Tra
nato a [...], in data [...], Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CARRUBA MA- C.F._1
RIA CHIARA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata in [...], in data [...], , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LANZA GIOVANNA ADELE, che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E NEI CONFRONTI DI
AVV. , n.q. di curatore speciale della minore Controparte_2 [...]
nata a [...] il [...] Persona_1
E
AVV. , n.q. di curatore speciale del minore Controparte_3 Persona_2
[..
, nato a [...] il [...]
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nella causa di separazione, avvenuta il
09/02/2017. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i pre- supposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione trasformata in consensuale pronunziato dal Tribunale di
Termini Imerese in data 30/04/2018.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Nel caso di specie, continuano a sussistere i presupposti per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso dei figli minori della coppia , nata a Persona_1
Bologna il 22/4/2008, e nato a [...] il [...], individuati in Persona_3 seno all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Prendendo le mosse da , bambino affetto da autismo, dall'istruttoria espletata a Per_3 mezzo degli incarichi ai Servizi di cui al summenzionato provvedimento (adottato in data
26/10/2023), in cui era stato demandato agli stessi di valutare la idoneità della madre ad avviare e sostenere un percorso volto alla instaurazione di un corretto rapporto genitoriale con il figlio e la sussistenza di un serio atteggiamento di collaborazione col padre Per_3 anche nella gestione della patologia del minore, è emersa l'incapacità della madre di attivar- si in quella direzione. Valorizzando quanto riportato dagli operatori del Servizio Spazio
Neutro nella relazione datata 09/07/2024 (e già posta alla base del provvedimento reso in data 22/07/2024), con riferimento all'ultimo incontro Parte_2
appare a questo collegio rispondente all'interesse del minore disporne Per_3
l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” al padre, genitore mostratosi maggiormente accu- dente rispetto ai bisogni ordinari e speciali del minore a cagione della sua patologia.
Nella relazione dell'U.O. Disturbo dello Spettro Autistico del 6/11/2024, inoltre, gli ope- ratori hanno descritto nei seguenti termini le condizioni del minore durante la convivenza con la madre
, come riportato dal curatore del minore nella comparsa conclusionale “il mi- CP_4 nor da quando è collocato presso l'abitazione del padre ha avuto un miglioramen- Per_3 to della condizione psicofisica;
all'interno del nucleo familiare appare infatti molto più se- reno ed il sig. è presente nella vita del figlio e segue diligentemente tutte le indica- Per_1 zioni degli operatori dei servizi coinvolti”. su suggerimento Parte_1 dell e degli operatori del Centro Diurno per l'autismo AGSAS Onlus presso Parte_3 cui è in cura (a far data dal collocamento presso l'abitazione paterna)si è attivato per il rico- vero di presso IRCCS Oasi Maria SS. Onlus di Troina, ove è inserito in lista di atte- Per_3 sa, ricovero finalizzato ad un percorso completo di psico-diagnostica e clinica per successi- ve indicazioni terapeutiche, già programmato per il 29/05/2025.
Ad analoga conclusione deve giungersi quanto alla minore : con Persona_1 provvedimento del 22/02/2024, ne è stato disposto l'immediato collocamento presso la struttura individuata dall'EIAM (oggi La Libellula di Bagheria), autorizzandone il rientro presso l'abitazione paterna nel fine settimana secondo tempi e modalità delegati al curatore di concerto col responsabile della struttura, attribuendo ex art. 5 co 1 della legge 4 maggio
1983, n. 184 al Responsabile della struttura i poteri connessi con la responsabilità genito- riale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanita- rie.
Ritiene il collegio che tale collocamento vada confermato sino al compimento della mag- giore età (come peraltro richiesto anche dal curatore), fermo restando la possibilità anche per la minore medesima di richiederne il prolungamento fino ai 21 anni.
Quanto ai rientri presso l'abitazione paterna, sospesi in precedenza perché destabilizzan- ti per la minore, si ritiene che possa demandarsi al responsabile della struttura, conforme- mente alle regole della struttura, la disciplina, anche per favorire la relazione col fratello.
Del pari va confermata la presa in carico del Centro AGA- Servizio Adolescenti e Giovani
Adulti presso l'Asp di Palermo, con onere di relazionare al Giudice Tutelare con cadenza quadrimestrale. Quanto al regime di frequentazione dei minori con la madre, mentre per Per_1
essi possono essere rimessi a liberi accordi tra le stesse, fermo restando le regole
[...] della comunità, per quanto riguarda in considerazione dell'atteggiamento ambi- Per_3 valente della (che non ha rispettato gli appuntamenti presso lo Spazio Neutro, ca- CP_1 gionando sentimenti di delusione nel figlio), qualora la stessa manifesterà l'interesse a in- contrare il figlio, ella dovrà rivolgersi al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza del minore al fine di organizzare gli incontri protetti.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia.
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, la scarna documentazione in atti, nonché la particolarità della situa- zione socio-ambientale della resistente, conducono a ritenere equo fissare il contributo da porre a carico di per il mantenimento del minore Controparte_1 Persona_2
[..
, nato a [...] il [...] in € 150,00 mensili, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole (anche per la figlia Persona_4
nata a [...] il [...]), nella accezione e secondo le modalità indi-
[...] cate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
va, altresì, condanna al pagamento delle spese sostenute dai curato- Controparte_1 ri -ammessi al patrocinio a spese dello Stato-avendo dato causa principale al giudizio e al conflitto che ne ha giustificato la nomina . Tenuto conto di quanto statuito da Cass., Sez. II, 19 gennaio 2021, n. 777, (già Cass.
22017 del 11/09/2018): “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittorio- sa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non
è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”), le spese dovute dal soccombente allo Stato non vengono quantificate ai sensi degli artt. 82 e
130 del d.P.R.115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO, in data 03/09/2007, da nato a [...], in data [...], e da Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...] /ROMANIA, , trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del medesimo Comune al n. 69, parte I dell'anno 2007; affida i figli minori della coppia, nato a [...] il [...], e Persona_3
, nata a Bologna il [...], in [...] esclusiva a Persona_1 Parte_1
concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della
[...] responsabilità genitoriale in capo a quest'ultimo anche con riguardo alle decisioni di mag- giore interesse per i minori;
conferma il collocamento di presso la Comunità alloggio Persona_1 per minori La Libellula di Bagheria fino al compimento della maggiore età (fermo restando la possibilità di chiedere la proroga fino al ventunesimo anno), attribuendo ex art. 5 co 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 al Responsabile della struttura i poteri connessi con la re- sponsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
demanda al responsabile della struttura, conformemente alle regole della stessa, la disci- plina delle uscite per la frequentazione di col padre, anche per favorire la Persona_1 relazione col fratello, e con la madre;
dispone che qualora la madre manifesterà l'interesse a incontrare il figlio , ella Per_3 dovrà rivolgersi al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza del minore al fine di organizzare gli incontri protetti;
conferma l'incarico a Centro AGA- Servizio Adolescenti e Giovani Adulti presso l'Asp di
Palermo per la minore , con onere di relazionare al Giudice Tutelare con Persona_1 cadenza quadrimestrale;
conferma l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per attività di soste- gno al nucleo familiare e al minore con onere di relazionare al Giudice Tutelare Per_3 con cadenza quadrimestrale;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del
[...] figlio della coppia , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Per_3 annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im- piegati;
dichiara tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da Controparte_1 sostenere per la prole (anche per la figlia ), nella accezione e secondo le Persona_1 modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
condanna al pagamento delle spese sostenute dai curatori dei mi- Controparte_1 nori che si liquidano per l'intero in € 4.000,00 ciascuno, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'Erario; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, suc- cessivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 03/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.