Ordinanza cautelare 8 aprile 2021
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00569/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2021, proposto da
LU UM, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Giuseppe Fabbiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
- Del provvedimento definitivo di rigetto emesso dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio II – Corpo di polizia penitenziaria, n. m_dg.GDAP.10/12/2020.0445525.Vfasc. n. 134069/13618 – 2020 F, notificato in data 24.01.2021, a firma del Direttore Romolo Pani, con cui veniva rigettata la richiesta di trasferimento presso la Casa di Reclusione di Lucera (FG), ex art. 33 comma 5 l. n. 104/1992, presentata dall'odierno ricorrente data 10.07.2020 prot. n. 44598, poiché a detta del Ministero resistente “[…] il dipendente, nelle more della definizione del procedimento è stato trasferito per mobilità a domanda presso la Casa di Reclusione di Sulmona è opportuno che, qualora ambisse a beneficio in apice, inoltri ulteriore istanza dalla nuova sede al fine della comparazione delle nuove sedi.” ritenendo in ogni caso di dover rigettare la richiesta in quanto “[…] dall'accertamento svolto con le modalità descritte è emerso che: presso la sede richiesta (Casa Circondariale di Lucera) a fronte di una previsione organica di n. 53 unità maschile dei ruoli risultano amministrate n. 54 unità, non risultando posti liberi in organico […]”.
- Del preavviso di rigetto emesso dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio II – Corpo di polizia penitenziaria m_dg.GDAP.03/08/2020.0275561.V, fasc. n. 134069/13618 – 2020 F, notificato in data 22.10.2020 rilevando che a fronte “di una previsione organica di n. 53 unità maschile dei ruoli risultano amministrate n. 54 unità, non risultando posti liberi in organico”, nulla eccependo circa l'intervenuto trasferimento per mobilità volontaria dell'Agente Scelto sig. UM presso la Casa di Reclusione di Sulmona.
- Di ogni altro atto, prodromico e conseguente a questi, conosciuto e disconosciuto dal ricorrente relativo alla vicenda amministrativistica de qua.
PER L'ACCERTAMENTODELL'INTERESSE LEGITTIMO
al trasferimento dell'Agente Scelto sig. LU UM, matr. n. 134069, ai sensi dei benefici ex art. 33 comma 5 della l. n. 104/1992 dalla Casa di Reclusione di Sulmona presso la Casa Circondariale di Lucera, come da relativa istanza di trasferimento protocollata in data 10.07.2020 n. 44598.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO IE PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in giudizio parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul presente ricorso;
Ritenuto, quindi, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
IO IE PE, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IE PE | AN PA |
IL SEGRETARIO