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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 218/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to ZUMMO DANIELE, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , rappresentato e difeso ex lege
[...] P.IVA_2
dall'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
APPELLATO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine perentorio del 30 gennaio 2024
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza ingiunzione 253/23 notificata il 19.9.2023,
l' ha applicato a Parte_2
(quale obbligata in solido con la trasgreditrice Parte_1 [...]
) la sanzione amministrativa di €. 34.180,00 per aver CP_2
violato le seguenti disposizioni di legge:
1) l'art. 3 comma 3 del D.L. n. 12/2002, per aver impiegato il 26.2.2019 la lavoratrice nonché, in varie Persona_1
date, i lavoratori , Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
e in assenza di Per_6 Per_7 CP_3 CP_4
preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego:
2) l'art. 39 comma 7 del D.L. n. 112/2008, per non aver registrato sul LUL, nel periodo agosto 2018 - gennaio
2019, alcune ore lavorate, facendo risultare una “trasferta forfettaria” mai effettuata da parte dei dipendenti , Pt_3
, , Per_2 Per_3 Per_4 Per_8 CP_3 Per_6
e . Per_7 Per_9
ha proposto opposizione, eccependo: Parte_1
- che la data di inizio del rapporto di lavoro con la dipendente già comunicata per il 28.2.2019, era stata oggetto di Persona_1
rettifica, in quanto la predetta lavoratrice aveva iniziato l'attività lavorativa soltanto in data 11.3.2019, come da successiva
2
comunicazione del 8.3.2019;
- che i lavoratori , e Per_3 Per_6 Per_7 CP_3
avevano iniziato a lavorare rispettivamente nelle CP_4
seguenti date 7.8.2018, 1.8.2018, 23.1.2019, 1.8.2018, 25.3.2019
e le comunicazioni erano state tempestivamente effettuate.
Ha chiesto quindi la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L' si è difeso chiedendo la reiezione del Controparte_1
ricorso in opposizione.
Con sentenza n. 26/2024 pubblicata il 18/01/2024 e notificata alla società odierna appellante in data 19/03/2024, il Tribunale ha respinto l'opposizione, condannando la società alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto.
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2024 la società appella la sentenza sostenendo che il giudice, nell'applicare il principio del libero convincimento, non ha esplicitato in modo esauriente i motivi per cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva;
occorreva infatti una motivazione più esaustiva di un mero “non vi è motivo per ritenerle inattendibili”.
Dovendosi ritenere le sommarie informazioni testimoniali rese in sede ispettiva mere “prove atipiche”, il giudice avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione, come stabilito da Cassazione civile sez. I, 12/01/2023, n.764 e altre conformi;
il tutto tenuto altresì conto del fatto che i lavoratori sentiti avevano un evidente interesse a far accertare lo svolgimento di un numero di giorni di lavoro superiore.
La società appellante rileva inoltre che i verbali di s.i.t. prodotti
3
Cont dall' contenevano dichiarazioni generiche e valutative, neppure richiamate nell'ordinanza ingiunzione. L'unica certezza era dunque data dalle comunicazioni obbligatorie unificate
UniLav, effettuate nel termine previsto di 24 ore precedenti all'inizio dell'attività lavorativa. Cont L' si difende eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, in quanto depositato in data 19 luglio 2024, oltre il termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza avvenuta in data 19 marzo 2024.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 04/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso sollevata dall' appellato è fondata e va pertanto CP_1
accolta.
Risulta agli atti di causa che l' ha effettuato la Parte_4
notificazione della sentenza n. 26/2024 al domicilio del procuratore costituito tramite l' Ufficiale Giudiziario, che vi ha provveduto avvalendosi del servizio postale, con raccomandata
A/R A.G. n. 78538725228-0 del 14/03/2024, consegnata a mani dell' addetto al servizio di recapito del destinatario, Avv. Zummo
Daniele, presso il suo Studio Legale sito in Palermo, Via
Marconi 7, in data 19/03/2024, come da relata di notifica modello 23L prodotta.
4
In base al combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine c.d. “breve” per proporre appello alle sentenze di primo grado è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza;
trattandosi di un termine perentorio, l'appello depositato tardivamente è inammissibile.
Nel caso in esame, risulta dagli atti che l'appello della società è stato depositato in via telematica in data 29 luglio 2024, ben oltre il termine di 30 giorni decorrente dal 19 marzo 2024, data in cui
– come sopra indicato - si è perfezionata la notifica della sentenza.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre oneri di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
5
Così deciso nella camera di consiglio del 04/02/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 218/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to ZUMMO DANIELE, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , rappresentato e difeso ex lege
[...] P.IVA_2
dall'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
APPELLATO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine perentorio del 30 gennaio 2024
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza ingiunzione 253/23 notificata il 19.9.2023,
l' ha applicato a Parte_2
(quale obbligata in solido con la trasgreditrice Parte_1 [...]
) la sanzione amministrativa di €. 34.180,00 per aver CP_2
violato le seguenti disposizioni di legge:
1) l'art. 3 comma 3 del D.L. n. 12/2002, per aver impiegato il 26.2.2019 la lavoratrice nonché, in varie Persona_1
date, i lavoratori , Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
e in assenza di Per_6 Per_7 CP_3 CP_4
preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego:
2) l'art. 39 comma 7 del D.L. n. 112/2008, per non aver registrato sul LUL, nel periodo agosto 2018 - gennaio
2019, alcune ore lavorate, facendo risultare una “trasferta forfettaria” mai effettuata da parte dei dipendenti , Pt_3
, , Per_2 Per_3 Per_4 Per_8 CP_3 Per_6
e . Per_7 Per_9
ha proposto opposizione, eccependo: Parte_1
- che la data di inizio del rapporto di lavoro con la dipendente già comunicata per il 28.2.2019, era stata oggetto di Persona_1
rettifica, in quanto la predetta lavoratrice aveva iniziato l'attività lavorativa soltanto in data 11.3.2019, come da successiva
2
comunicazione del 8.3.2019;
- che i lavoratori , e Per_3 Per_6 Per_7 CP_3
avevano iniziato a lavorare rispettivamente nelle CP_4
seguenti date 7.8.2018, 1.8.2018, 23.1.2019, 1.8.2018, 25.3.2019
e le comunicazioni erano state tempestivamente effettuate.
Ha chiesto quindi la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L' si è difeso chiedendo la reiezione del Controparte_1
ricorso in opposizione.
Con sentenza n. 26/2024 pubblicata il 18/01/2024 e notificata alla società odierna appellante in data 19/03/2024, il Tribunale ha respinto l'opposizione, condannando la società alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto.
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2024 la società appella la sentenza sostenendo che il giudice, nell'applicare il principio del libero convincimento, non ha esplicitato in modo esauriente i motivi per cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva;
occorreva infatti una motivazione più esaustiva di un mero “non vi è motivo per ritenerle inattendibili”.
Dovendosi ritenere le sommarie informazioni testimoniali rese in sede ispettiva mere “prove atipiche”, il giudice avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione, come stabilito da Cassazione civile sez. I, 12/01/2023, n.764 e altre conformi;
il tutto tenuto altresì conto del fatto che i lavoratori sentiti avevano un evidente interesse a far accertare lo svolgimento di un numero di giorni di lavoro superiore.
La società appellante rileva inoltre che i verbali di s.i.t. prodotti
3
Cont dall' contenevano dichiarazioni generiche e valutative, neppure richiamate nell'ordinanza ingiunzione. L'unica certezza era dunque data dalle comunicazioni obbligatorie unificate
UniLav, effettuate nel termine previsto di 24 ore precedenti all'inizio dell'attività lavorativa. Cont L' si difende eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, in quanto depositato in data 19 luglio 2024, oltre il termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza avvenuta in data 19 marzo 2024.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 04/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso sollevata dall' appellato è fondata e va pertanto CP_1
accolta.
Risulta agli atti di causa che l' ha effettuato la Parte_4
notificazione della sentenza n. 26/2024 al domicilio del procuratore costituito tramite l' Ufficiale Giudiziario, che vi ha provveduto avvalendosi del servizio postale, con raccomandata
A/R A.G. n. 78538725228-0 del 14/03/2024, consegnata a mani dell' addetto al servizio di recapito del destinatario, Avv. Zummo
Daniele, presso il suo Studio Legale sito in Palermo, Via
Marconi 7, in data 19/03/2024, come da relata di notifica modello 23L prodotta.
4
In base al combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine c.d. “breve” per proporre appello alle sentenze di primo grado è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza;
trattandosi di un termine perentorio, l'appello depositato tardivamente è inammissibile.
Nel caso in esame, risulta dagli atti che l'appello della società è stato depositato in via telematica in data 29 luglio 2024, ben oltre il termine di 30 giorni decorrente dal 19 marzo 2024, data in cui
– come sopra indicato - si è perfezionata la notifica della sentenza.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre oneri di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
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Così deciso nella camera di consiglio del 04/02/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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