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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4774 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9008/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 9008/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. NATOLI ORESTE che la rappresenta e C.F._1 difende, giusta procura in atti
-attrice- contro
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. AIELLO CASTRENZE, giusta procura in atti;
-convenuti-
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dai convenuti ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di essere stata fino al Parte_1
26.6.2012 titolare della complessiva quota, del valore nominale di euro 47.600,00, pari al 40% del capitale sociale di , ha convenuto in giudizio e Parte_3 Parte_2
anch'essi già soci della medesima società, e premesso altresì di aver, con Controparte_1 scrittura privata del 26.6.2012 autenticata dal Notaio ceduto a ciascuno dei due Persona_1 convenuti una porzione della propria partecipazione, ognuna del valore di euro 23.800,00 e pari al
1 20% del capitale sociale, per un corrispettivo pari al complessivo valore nominale delle quote cedute di euro 47.600,00, e di aver ricevuto dai due acquirenti solamente il versamento parziale dell'importo di euro 10.600,00 per ciascuna quota ceduta (e dunque un totale di euro 21.200,00), ha dedotto il grave inadempimento contrattuale del e del per non averle versato il CP_1 Pt_2 saldo di euro 13.200,00 dovuto per la vendita di ciascuna quota, per un totale non corrisposto di euro 26.400,00, entro il termine di un anno dalla sottoscrizione della scrittura privata, così come previsto nel medesimo contratto.
L'attrice ha pertanto domandato la risoluzione del contratto di cessione quote del 26.6.2012 per fatto e colpa dei convenuti, con conseguente condanna degli stessi alla restituzione delle quote cedute e dei frutti, pari agli utili/dividendi prodotti dalla società e di cui i convenuti si erano arricchiti, sino alla data di effettiva restituzione delle medesime quote societarie, nonché al risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Costituitisi in giudizio, e hanno chiesto il rigetto delle Parte_2 Controparte_1 domande di parte attrice in quanto infondate, deducendo di aver essi adempiuto alle loro obbligazioni contrattuali e, in particolare, di aver corrisposto il saldo del prezzo dovuto per la cessione delle quote sociali, non attraverso l'esecuzione di un pagamento diretto in favore della
, bensì mediante il versamento alla della parte di capitale Pt_1 Parte_3 sociale non ancora versata dall'attrice dopo la delibera di assemblea dei soci del 12.1.2011, che aveva approvato l'aumento del capitale sociale.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice volta alla risoluzione del contratto di cessione quote del 26.6.2012 è fondata.
In via preliminare va osservato, quanto al riparto dell'onere della prova, che la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo il quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis
Cass. n. 826/2015 e Cass. n. 3373/2010).
Orbene, ha fornito la prova del titolo sul quale si fonda la propria pretesa, Parte_1 producendo in giudizio la scrittura privata autenticata (ossia il contratto di cessione quote di s.r.l.) del 26.6.2012 in base alla quale, a fronte del trasferimento di ciascuna delle due quote sociali,
2 veniva pattuito in favore della cedente un corrispettivo dell'importo di euro 23.800,00: nella scrittura è stato dato atto che l'importo di euro 10.600,00 era già stato versato all'odierna attrice prima della sottoscrizione del contratto;
invece, il residuo del prezzo, pari euro 13.200,00, avrebbe dovuto essere corrisposto dagli acquirenti alla cedente entro e non oltre un anno dalla data del
26.6.2012.
I convenuti, per parte loro, non hanno fornito alcuna prova dell'adempimento ovvero della ricorrenza di un altro legittimo fatto estintivo.
Al riguardo, non coglie nel segno quanto dedotto da e , ossia che essi avrebbero CP_1 Pt_2 adempiuto all'obbligazione di pagamento mediante il versamento alla Parte_3
della parte di capitale sociale, sottoscritto ma non ancora versato dall'attrice dopo la
[...] delibera di assemblea dei soci del 12.1.2011 che aveva approvato l'aumento del capitale sociale.
Ed infatti, in base all'art. 1197 c.c. “Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita”.
La c.d. datio in solutum, ossia la prestazione in luogo dell'adempimento, è, dunque, ammessa solo se il creditore vi consenta, considerato che egli ha diritto a ricevere l'originaria prestazione originaria pattuita.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto di cessione quote di s.r.l. del 26.6.2012 individuava il pagamento del corrispettivo (ivi determinato) in favore della venditrice quale Parte_1 unica prestazione a carico dei due cessionari, e non prevedeva alcuna altra modalità di liberazione degli stessi attraverso l'esecuzione di altra diversa prestazione rispetto a quella contrattualmente pattuita. Peraltro, a riprova della mancata pattuizione tra le parti di una diversa modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento, depone anche la circostanza che, nonostante alla data del 26.06.2012 fosse già abbondantemente scaduto il termine di sei mesi decorrente dal 12.1.2011 per il versamento dei nuovi conferimenti da parte dei soci in esecuzione dell'aumento del capitale sociale approvato con la delibera assembleare in pari data, il ed il , in sede di CP_1 Pt_2 stipula del contratto del 26.6.2012, non hanno fatto in alcun modo valere il mancato versamento dell'intera sottoscrizione da parte della , sicché l'unica prestazione posta a loro carico per Pt_1 la cessione era esclusivamente il pagamento del prezzo contrattualmente pattuito.
Tanto premesso, alla luce del dettato normativo dell'art. 1197 c.c., è del tutto superfluo verificare se i convenuti abbiano effettivamente versato alla la somma ancora Parte_3 dovuta alla per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale. Pt_1
La violazione contrattuale imputabile ai convenuti configura, poi, gli estremi di un
3 inadempimento grave e, quindi idoneo, ai sensi dell'art. 1455 c.c., a determinare la risoluzione del contratto di cessione quote di s.r.l. del 26.6.2012: i convenuti hanno infatti omesso di corrispondere all'attrice la maggior parte del corrispettivo pattuito in contratto per la vendita delle quote sociali
(ossia l'importo di euro 26.400,00 su un corrispettivo totale di euro 47.600,00), così determinando una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. sul punto Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n.
15052; Cass., Sez. 2, 7/6/1993, n. 6367).
Va quindi accolta la domanda dell'attrice: la risoluzione del contratto del 26.06.2012 per colpa dei convenuti determina, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'obbligo degli stessi di restituire all'attrice i beni acquistati in esecuzione del contratto risolto.
Va inoltre accolta la specifica domanda di restituzione spiegata dalla (cfr. al riguardo Pt_1
Cass. n. 28722/2022). Al riguardo, va rilevato che, in base alla visura camerale della
[...] in atti (aggiornata al 27.4.2021), e , anche all'esito del mutamento Parte_3 CP_1 Pt_2 della compagine societaria intervenuto dopo il 26.6.2012 e prima della proposizione del presente giudizio, risultano titolari di quote sociali di nominali euro 28.560 (il primo) e di nominali euro
27.370 (il secondo): i predetti convenuti vanno allora condannati a restituire all'attrice le due quote di partecipazione sociale nella del valore, ciascuna, di nominali euro Parte_3
23.800,00, da essi acquistate con il contratto risolto.
Al contrario, malgrado l'effetto restitutorio scaturente ex art. 1458 c.c. dalla risoluzione del contratto, non può in questa sede disporsi la condanna della a restituire a e Pt_1 CP_1
la (minor) parte di corrispettivo (pari ad euro 10.600,00 per ciascuna vendita) da essi già Pt_2 versata all'attrice in esecuzione del contratto, in quanto i convenuti non hanno formulato apposita domanda sul punto, neppure in via subordinata (cfr. al riguardo Cass. n. 28722/2022 e Cass. n.
2075/2013 secondo cui “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa”).
Devono infine essere rigettate le domande formulate dall'attrice e dirette alla restituzione dei frutti ed al risarcimento del danno, per carenza sia di specifica allegazione sia di prova di quanto domandato. Ed infatti, con riferimento ai frutti, la si è limitata ad ipotizzare la produzione Pt_1 di utili da parte della società e non ha in alcun modo dimostrato che i convenuti abbiano riscosso utili/dividendi dalla società; in ordine alla domanda risarcitoria, poi, non ha allegato alcuno specifico danno.
4 Infine, va rigettata la domanda con cui parte attrice ha chiesto al Tribunale di disporre la trascrizione della sentenza nel Registro delle Imprese, in quanto la sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto di cessione delle partecipazioni sociali non costituisce il titolo che determina ex se il trasferimento delle quote da cessionario a cedente sicchè, oltre a non essere uno degli atti tipici di cui l'art. 2740 c.c. prevede la pubblicità con iscrizione nel Registro delle Imprese, non rientra nemmeno nell'ambito dell'interpretazione estensiva della medesima disposizione, che ammette l'iscrizione delle domande giudiziali o delle sentenze che attengono al trasferimento delle quote di s.r.l..
In virtù del principio della soccombenza, e vanno condannati Parte_2 Controparte_1 in solido al pagamento, in favore di delle spese del giudizio che si liquidano Parte_1 nella complessiva somma di euro 4.898,00, di cui euro 1.090,00 per spese vive (oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge), secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014
e s.m.i. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa: dichiara risolto il contratto di cessione quote di s.r.l. stipulato tra le parti con scrittura privata autenticata del 26.06.2012; condanna e a restituire a le due quote di Controparte_1 Parte_2 Parte_1 partecipazione sociale nella oggetto del contratto risolto, del valore, Parte_3 ciascuna, di nominali euro 23.800,00; rigetta le altre domande proposte dall'attrice; condanna e al pagamento, in solido fra loro, in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese del giudizio nella complessiva misura di euro 4.898,00, oltre al Parte_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. come per legge.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 12.11.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 9008/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. NATOLI ORESTE che la rappresenta e C.F._1 difende, giusta procura in atti
-attrice- contro
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. AIELLO CASTRENZE, giusta procura in atti;
-convenuti-
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dai convenuti ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di essere stata fino al Parte_1
26.6.2012 titolare della complessiva quota, del valore nominale di euro 47.600,00, pari al 40% del capitale sociale di , ha convenuto in giudizio e Parte_3 Parte_2
anch'essi già soci della medesima società, e premesso altresì di aver, con Controparte_1 scrittura privata del 26.6.2012 autenticata dal Notaio ceduto a ciascuno dei due Persona_1 convenuti una porzione della propria partecipazione, ognuna del valore di euro 23.800,00 e pari al
1 20% del capitale sociale, per un corrispettivo pari al complessivo valore nominale delle quote cedute di euro 47.600,00, e di aver ricevuto dai due acquirenti solamente il versamento parziale dell'importo di euro 10.600,00 per ciascuna quota ceduta (e dunque un totale di euro 21.200,00), ha dedotto il grave inadempimento contrattuale del e del per non averle versato il CP_1 Pt_2 saldo di euro 13.200,00 dovuto per la vendita di ciascuna quota, per un totale non corrisposto di euro 26.400,00, entro il termine di un anno dalla sottoscrizione della scrittura privata, così come previsto nel medesimo contratto.
L'attrice ha pertanto domandato la risoluzione del contratto di cessione quote del 26.6.2012 per fatto e colpa dei convenuti, con conseguente condanna degli stessi alla restituzione delle quote cedute e dei frutti, pari agli utili/dividendi prodotti dalla società e di cui i convenuti si erano arricchiti, sino alla data di effettiva restituzione delle medesime quote societarie, nonché al risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Costituitisi in giudizio, e hanno chiesto il rigetto delle Parte_2 Controparte_1 domande di parte attrice in quanto infondate, deducendo di aver essi adempiuto alle loro obbligazioni contrattuali e, in particolare, di aver corrisposto il saldo del prezzo dovuto per la cessione delle quote sociali, non attraverso l'esecuzione di un pagamento diretto in favore della
, bensì mediante il versamento alla della parte di capitale Pt_1 Parte_3 sociale non ancora versata dall'attrice dopo la delibera di assemblea dei soci del 12.1.2011, che aveva approvato l'aumento del capitale sociale.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice volta alla risoluzione del contratto di cessione quote del 26.6.2012 è fondata.
In via preliminare va osservato, quanto al riparto dell'onere della prova, che la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo il quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis
Cass. n. 826/2015 e Cass. n. 3373/2010).
Orbene, ha fornito la prova del titolo sul quale si fonda la propria pretesa, Parte_1 producendo in giudizio la scrittura privata autenticata (ossia il contratto di cessione quote di s.r.l.) del 26.6.2012 in base alla quale, a fronte del trasferimento di ciascuna delle due quote sociali,
2 veniva pattuito in favore della cedente un corrispettivo dell'importo di euro 23.800,00: nella scrittura è stato dato atto che l'importo di euro 10.600,00 era già stato versato all'odierna attrice prima della sottoscrizione del contratto;
invece, il residuo del prezzo, pari euro 13.200,00, avrebbe dovuto essere corrisposto dagli acquirenti alla cedente entro e non oltre un anno dalla data del
26.6.2012.
I convenuti, per parte loro, non hanno fornito alcuna prova dell'adempimento ovvero della ricorrenza di un altro legittimo fatto estintivo.
Al riguardo, non coglie nel segno quanto dedotto da e , ossia che essi avrebbero CP_1 Pt_2 adempiuto all'obbligazione di pagamento mediante il versamento alla Parte_3
della parte di capitale sociale, sottoscritto ma non ancora versato dall'attrice dopo la
[...] delibera di assemblea dei soci del 12.1.2011 che aveva approvato l'aumento del capitale sociale.
Ed infatti, in base all'art. 1197 c.c. “Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita”.
La c.d. datio in solutum, ossia la prestazione in luogo dell'adempimento, è, dunque, ammessa solo se il creditore vi consenta, considerato che egli ha diritto a ricevere l'originaria prestazione originaria pattuita.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto di cessione quote di s.r.l. del 26.6.2012 individuava il pagamento del corrispettivo (ivi determinato) in favore della venditrice quale Parte_1 unica prestazione a carico dei due cessionari, e non prevedeva alcuna altra modalità di liberazione degli stessi attraverso l'esecuzione di altra diversa prestazione rispetto a quella contrattualmente pattuita. Peraltro, a riprova della mancata pattuizione tra le parti di una diversa modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento, depone anche la circostanza che, nonostante alla data del 26.06.2012 fosse già abbondantemente scaduto il termine di sei mesi decorrente dal 12.1.2011 per il versamento dei nuovi conferimenti da parte dei soci in esecuzione dell'aumento del capitale sociale approvato con la delibera assembleare in pari data, il ed il , in sede di CP_1 Pt_2 stipula del contratto del 26.6.2012, non hanno fatto in alcun modo valere il mancato versamento dell'intera sottoscrizione da parte della , sicché l'unica prestazione posta a loro carico per Pt_1 la cessione era esclusivamente il pagamento del prezzo contrattualmente pattuito.
Tanto premesso, alla luce del dettato normativo dell'art. 1197 c.c., è del tutto superfluo verificare se i convenuti abbiano effettivamente versato alla la somma ancora Parte_3 dovuta alla per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale. Pt_1
La violazione contrattuale imputabile ai convenuti configura, poi, gli estremi di un
3 inadempimento grave e, quindi idoneo, ai sensi dell'art. 1455 c.c., a determinare la risoluzione del contratto di cessione quote di s.r.l. del 26.6.2012: i convenuti hanno infatti omesso di corrispondere all'attrice la maggior parte del corrispettivo pattuito in contratto per la vendita delle quote sociali
(ossia l'importo di euro 26.400,00 su un corrispettivo totale di euro 47.600,00), così determinando una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. sul punto Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n.
15052; Cass., Sez. 2, 7/6/1993, n. 6367).
Va quindi accolta la domanda dell'attrice: la risoluzione del contratto del 26.06.2012 per colpa dei convenuti determina, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'obbligo degli stessi di restituire all'attrice i beni acquistati in esecuzione del contratto risolto.
Va inoltre accolta la specifica domanda di restituzione spiegata dalla (cfr. al riguardo Pt_1
Cass. n. 28722/2022). Al riguardo, va rilevato che, in base alla visura camerale della
[...] in atti (aggiornata al 27.4.2021), e , anche all'esito del mutamento Parte_3 CP_1 Pt_2 della compagine societaria intervenuto dopo il 26.6.2012 e prima della proposizione del presente giudizio, risultano titolari di quote sociali di nominali euro 28.560 (il primo) e di nominali euro
27.370 (il secondo): i predetti convenuti vanno allora condannati a restituire all'attrice le due quote di partecipazione sociale nella del valore, ciascuna, di nominali euro Parte_3
23.800,00, da essi acquistate con il contratto risolto.
Al contrario, malgrado l'effetto restitutorio scaturente ex art. 1458 c.c. dalla risoluzione del contratto, non può in questa sede disporsi la condanna della a restituire a e Pt_1 CP_1
la (minor) parte di corrispettivo (pari ad euro 10.600,00 per ciascuna vendita) da essi già Pt_2 versata all'attrice in esecuzione del contratto, in quanto i convenuti non hanno formulato apposita domanda sul punto, neppure in via subordinata (cfr. al riguardo Cass. n. 28722/2022 e Cass. n.
2075/2013 secondo cui “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa”).
Devono infine essere rigettate le domande formulate dall'attrice e dirette alla restituzione dei frutti ed al risarcimento del danno, per carenza sia di specifica allegazione sia di prova di quanto domandato. Ed infatti, con riferimento ai frutti, la si è limitata ad ipotizzare la produzione Pt_1 di utili da parte della società e non ha in alcun modo dimostrato che i convenuti abbiano riscosso utili/dividendi dalla società; in ordine alla domanda risarcitoria, poi, non ha allegato alcuno specifico danno.
4 Infine, va rigettata la domanda con cui parte attrice ha chiesto al Tribunale di disporre la trascrizione della sentenza nel Registro delle Imprese, in quanto la sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto di cessione delle partecipazioni sociali non costituisce il titolo che determina ex se il trasferimento delle quote da cessionario a cedente sicchè, oltre a non essere uno degli atti tipici di cui l'art. 2740 c.c. prevede la pubblicità con iscrizione nel Registro delle Imprese, non rientra nemmeno nell'ambito dell'interpretazione estensiva della medesima disposizione, che ammette l'iscrizione delle domande giudiziali o delle sentenze che attengono al trasferimento delle quote di s.r.l..
In virtù del principio della soccombenza, e vanno condannati Parte_2 Controparte_1 in solido al pagamento, in favore di delle spese del giudizio che si liquidano Parte_1 nella complessiva somma di euro 4.898,00, di cui euro 1.090,00 per spese vive (oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge), secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014
e s.m.i. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa: dichiara risolto il contratto di cessione quote di s.r.l. stipulato tra le parti con scrittura privata autenticata del 26.06.2012; condanna e a restituire a le due quote di Controparte_1 Parte_2 Parte_1 partecipazione sociale nella oggetto del contratto risolto, del valore, Parte_3 ciascuna, di nominali euro 23.800,00; rigetta le altre domande proposte dall'attrice; condanna e al pagamento, in solido fra loro, in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese del giudizio nella complessiva misura di euro 4.898,00, oltre al Parte_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. come per legge.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 12.11.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
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