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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 1 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FURNARI FRANCESCO UMBERTO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato DALMONTE MASSIMO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2023 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. FURNARI FRANCESCO Parte_1
UMBERTO
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. DALMONTE MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “a) ritenere e dichiarare l'illegittimità, Parte_1
pagina 2 di 6 l'inefficacia, la nullità o comunque annullare il disposto recesso comminato alla ricorrente ingiustificato in quanto non sorretto da giusta causa o, comunque, in quanto il fatto comunque rientra tra le condotte punibili, a tutto concedere, con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, condannare parte datoriale in persona del legale rappresentante pro tempore alla riassunzione della lavoratrice o, in alternativa, a corrispondere alla stessa un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, alla minore somma che riterrà equa e di giustizia;
ritenere e dichiarare il diritto della dipendente a essere inquadrata nel livello 1 C del
CCNL applicato a far data dall'assunzione o da altra data successiva e, per l'effetto, condannare parte datoriale al pagamento in favore della lavoratrice delle differenze retributive dovutele dalla data di assunzione o da altra data successiva e fino al 31 maggio del 2019 e, quindi, alla somma di euro 39.419,44 o alla minore o maggiore somma che sarà determinata anche a seguito di espletanda CTU”.
resisteva al ricorso. Controparte_1
La causa era istruita con prove orali e posta in decisione.
La domanda ha due oggetti: differenze retributive e impugnativa di licenziamento.
Circa quest'ultimo tema, siamo al di sotto della soglia di applicazione della tutela reale
(ratione temporis ex art. 18 Statuto dei lavoratori).
Andrebbe, quindi ed eventualmente, applicata la tutela della L. 604/1966 art. 8.
Il licenziamento è tuttavia legittimo.
La ricorrente, pur dopo molti anni in azienda (entrata nel 2001 in tirocinio, poi dal 2004 stabilizzata con riconoscimento della 2° categoria, dal 2019 passa in 1° categoria, il licenziamento è del 2022), incorreva in un errore, rimediabile, non avendo provveduto a disdettare la polizza (a quel punto un doppione) di un cliente che aveva appena acceso una polizza con la società resistente per coprire lo stesso rischio.
Ad effettuare tale disdetta la i era impegnata con il cliente, ma non la eseguì. Pt_1
L'errore sarebbe anche stato rimediabile (si trattava di circa 300 euro), ma la Pt_1
decise di mentire al cliente che le aveva chiesto lumi circa il fatto che l'altra compagnia pagina 3 di 6 (quella della polizza che la avrebbe dovuto disdettare) si era fatta avanti Pt_1
chiedendogli il pagamento del dovuto.
La nvece prese in giro il cliente (assicurandogli che la disdetta era stata fatta), Pt_1
ma alla fine, avendo le bugie le gambe corte, la cosa venne fuori e il cliente in questione disdettò sia la polizza in questione, che un'altra polizza auto che aveva presso la resistente, proprio all'esito del cattivo servizio ricevuto ed erogato dalla per Pt_1
correttezza (nel senso dell'obbligazione che ne derivava) la resistente pagò
l'assicurazione in questione al posto del cliente.
Si tratta di inadempimento grave e pienamente sufficiente a ledere la fiducia datoriale, posto che la menzogna indifendibile verso il cliente, oltre ad essere un comportamento sciocco, porta solo danni – soprattutto reputazionali – al datore di lavoro (come dimostratosi nel caso di specie).
Ciò – che veniva prontamente contestato – è pienamente sufficiente a giustificare il licenziamento.
L'impugnativa del licenziamento va quindi respinta.
La domanda di differenze retributive va invece accolta, ma non per il periodo rivendicato dalla ricorrente (ossia fin dall'assunzione in tirocinio del 2001 … o dalla stabilizzazione nel 2004), mancando ogni prova dello svolgimento di mansioni superiori durante gli anni più remoti del rapporto.
Il superiore inquadramento sarebbe invece spettato a partire dal momento del ritorno della dalla maternità, allorquando l'ufficio non era più composto solo dalla Pt_1
e dalla capoufficio ( , ma anche da una ulteriore Pt_1 Persona_1
impiegata (alla quale, poco dopo, se ne sarebbe aggiunto un terzo): in tale situazione, come ammesso dalla stessa capoufficio, la oteva considerarsi a tutti gli effetti Pt_1
la propria vice-capoufficio. Correva l'anno 2017 (agosto) e la ra passata al part- Pt_1
time (questo rende le differenze retributive, che vanno sino al 31.5.2019, allorquando la
1° categoria le venne riconosciuta dall'impresa, tutto sommato modeste).
Scatta quindi la declaratoria della 1° categoria, che è prevista proprio per le mansioni di pagina 4 di 6 “vice-capoufficio” ( 5.2.2018). Controparte_2
Un primo quantum lo aveva individuato un conteggio (richiesto dal giudice) di parte resistente in € 2.700,38, oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate con decorrenza da ciascuna omessa mensilità e sino alla data del pagamento effettivo.
La difesa di parte ricorrente, tuttavia, replicava di ritenere “dirimente” la nomina di un
C.T.U. e per tale ragione si procedeva a conferire il relativo incarico.
Il consulente d'ufficio dott. depositava la sua relazione (non Persona_2
oggetto di rilievi critici) individuando la somma dovuta in € 2.749,74 oltre ad € 189,84 a titolo di differenza di T.F.R. (che, come è facile evincere da quanto precede, è somma vicina, ma inferiore, a quella calcolata da parte resistente).
Al pagamento di tale somma, oltre accessori di legge, va quindi condannata parte convenuta.
Le spese di lite vanno compensate attesa la reciproca soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50 %.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza delle differenze retributive indicate in motivazione e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di €
2.749,74 oltre ad € 189,84 a titolo di differenza di T.F.R., oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate con decorrenza da ciascuna omessa mensilità (secondo i conteggi allegati del C.T.U.) e sino alla data del pagamento effettivo;
2) respinge l'impugnativa di licenziamento;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura pagina 5 di 6 del 50 % ciascuna.
Ravenna, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 1 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FURNARI FRANCESCO UMBERTO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato DALMONTE MASSIMO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2023 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. FURNARI FRANCESCO Parte_1
UMBERTO
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. DALMONTE MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “a) ritenere e dichiarare l'illegittimità, Parte_1
pagina 2 di 6 l'inefficacia, la nullità o comunque annullare il disposto recesso comminato alla ricorrente ingiustificato in quanto non sorretto da giusta causa o, comunque, in quanto il fatto comunque rientra tra le condotte punibili, a tutto concedere, con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, condannare parte datoriale in persona del legale rappresentante pro tempore alla riassunzione della lavoratrice o, in alternativa, a corrispondere alla stessa un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, alla minore somma che riterrà equa e di giustizia;
ritenere e dichiarare il diritto della dipendente a essere inquadrata nel livello 1 C del
CCNL applicato a far data dall'assunzione o da altra data successiva e, per l'effetto, condannare parte datoriale al pagamento in favore della lavoratrice delle differenze retributive dovutele dalla data di assunzione o da altra data successiva e fino al 31 maggio del 2019 e, quindi, alla somma di euro 39.419,44 o alla minore o maggiore somma che sarà determinata anche a seguito di espletanda CTU”.
resisteva al ricorso. Controparte_1
La causa era istruita con prove orali e posta in decisione.
La domanda ha due oggetti: differenze retributive e impugnativa di licenziamento.
Circa quest'ultimo tema, siamo al di sotto della soglia di applicazione della tutela reale
(ratione temporis ex art. 18 Statuto dei lavoratori).
Andrebbe, quindi ed eventualmente, applicata la tutela della L. 604/1966 art. 8.
Il licenziamento è tuttavia legittimo.
La ricorrente, pur dopo molti anni in azienda (entrata nel 2001 in tirocinio, poi dal 2004 stabilizzata con riconoscimento della 2° categoria, dal 2019 passa in 1° categoria, il licenziamento è del 2022), incorreva in un errore, rimediabile, non avendo provveduto a disdettare la polizza (a quel punto un doppione) di un cliente che aveva appena acceso una polizza con la società resistente per coprire lo stesso rischio.
Ad effettuare tale disdetta la i era impegnata con il cliente, ma non la eseguì. Pt_1
L'errore sarebbe anche stato rimediabile (si trattava di circa 300 euro), ma la Pt_1
decise di mentire al cliente che le aveva chiesto lumi circa il fatto che l'altra compagnia pagina 3 di 6 (quella della polizza che la avrebbe dovuto disdettare) si era fatta avanti Pt_1
chiedendogli il pagamento del dovuto.
La nvece prese in giro il cliente (assicurandogli che la disdetta era stata fatta), Pt_1
ma alla fine, avendo le bugie le gambe corte, la cosa venne fuori e il cliente in questione disdettò sia la polizza in questione, che un'altra polizza auto che aveva presso la resistente, proprio all'esito del cattivo servizio ricevuto ed erogato dalla per Pt_1
correttezza (nel senso dell'obbligazione che ne derivava) la resistente pagò
l'assicurazione in questione al posto del cliente.
Si tratta di inadempimento grave e pienamente sufficiente a ledere la fiducia datoriale, posto che la menzogna indifendibile verso il cliente, oltre ad essere un comportamento sciocco, porta solo danni – soprattutto reputazionali – al datore di lavoro (come dimostratosi nel caso di specie).
Ciò – che veniva prontamente contestato – è pienamente sufficiente a giustificare il licenziamento.
L'impugnativa del licenziamento va quindi respinta.
La domanda di differenze retributive va invece accolta, ma non per il periodo rivendicato dalla ricorrente (ossia fin dall'assunzione in tirocinio del 2001 … o dalla stabilizzazione nel 2004), mancando ogni prova dello svolgimento di mansioni superiori durante gli anni più remoti del rapporto.
Il superiore inquadramento sarebbe invece spettato a partire dal momento del ritorno della dalla maternità, allorquando l'ufficio non era più composto solo dalla Pt_1
e dalla capoufficio ( , ma anche da una ulteriore Pt_1 Persona_1
impiegata (alla quale, poco dopo, se ne sarebbe aggiunto un terzo): in tale situazione, come ammesso dalla stessa capoufficio, la oteva considerarsi a tutti gli effetti Pt_1
la propria vice-capoufficio. Correva l'anno 2017 (agosto) e la ra passata al part- Pt_1
time (questo rende le differenze retributive, che vanno sino al 31.5.2019, allorquando la
1° categoria le venne riconosciuta dall'impresa, tutto sommato modeste).
Scatta quindi la declaratoria della 1° categoria, che è prevista proprio per le mansioni di pagina 4 di 6 “vice-capoufficio” ( 5.2.2018). Controparte_2
Un primo quantum lo aveva individuato un conteggio (richiesto dal giudice) di parte resistente in € 2.700,38, oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate con decorrenza da ciascuna omessa mensilità e sino alla data del pagamento effettivo.
La difesa di parte ricorrente, tuttavia, replicava di ritenere “dirimente” la nomina di un
C.T.U. e per tale ragione si procedeva a conferire il relativo incarico.
Il consulente d'ufficio dott. depositava la sua relazione (non Persona_2
oggetto di rilievi critici) individuando la somma dovuta in € 2.749,74 oltre ad € 189,84 a titolo di differenza di T.F.R. (che, come è facile evincere da quanto precede, è somma vicina, ma inferiore, a quella calcolata da parte resistente).
Al pagamento di tale somma, oltre accessori di legge, va quindi condannata parte convenuta.
Le spese di lite vanno compensate attesa la reciproca soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50 %.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza delle differenze retributive indicate in motivazione e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di €
2.749,74 oltre ad € 189,84 a titolo di differenza di T.F.R., oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate con decorrenza da ciascuna omessa mensilità (secondo i conteggi allegati del C.T.U.) e sino alla data del pagamento effettivo;
2) respinge l'impugnativa di licenziamento;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura pagina 5 di 6 del 50 % ciascuna.
Ravenna, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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