Articolo 220 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 219Articolo 221
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12 maggio 1963
Art. 220.
E' data sanatoria, in conformita' della deliberazione della Corte dei conti, dell'eccedenza di impegni di lire 6.028,68 all'articolo 15 dello stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1943-44.
Entrata in vigore il 12 maggio 1963