Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
Parere definitivo 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 25/02/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00738/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01035/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Rijillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Interregionale V. Veneto, Comando Legione Carabinieri per l’Emilia AG, in persona del Ministro pro tempore e dei Comandanti generali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia AG (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Interregionale V. Veneto e del Comando Legione Carabinieri per l’Emilia AG;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l’avvocato Emanuela Rijillo e l’avvocato dello Stato Roberta Tortora;
Considerato che l’appello cautelare difetta sia del fumus boni iuris , stante la completezza del quadro conoscitivo dei fatti contestati e la loro autonoma rilevanza disciplinare, sia del periculum in mora atteso che, come osservato dall’amministrazione, la sanzione non è ostativa allo scrutinio dell’ufficiale ai fini dell’avanzamento al grado superiore per l’anno 2025.
Ritenuto, per tali ragioni, che l’appello cautelare debba essere respinto.
Ritenuto, infine, di condannare in omaggio al principio della soccombenza l’appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), respinge l'appello (Ricorso numero: 1035/2025).
Condanna l’appellante al pagamento a favore delle amministrazioni appellate delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.