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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2851/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.4.2025, assunto in decisione in data 9.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Lorenzo Vittorio Petrosillo e Alex Alessi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano via Fontana 22;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Paola Pranzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza via Venezia Giulia 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
- pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 5 giugno 2014 in Comune di Villasanta con rito civile, trascritto nei Registri degli
Atti di Matrimonio di detto Comune come segue: Atto N. 5 parte I - anno 2014;
- ordinare al Comune di Villasanta di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- compensare le spese legali
- OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio:
1) I ricorrenti vivranno separati, nel mutuo e reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, ma avranno la loro residenza anagrafica presso la madre (in qualità di genitore collocatario prevalente) in Lesmo via Edison 1,
3) Qualsivoglia decisione di natura straordinaria o, comunque, le decisioni di maggior interesse per i figli, quali ad esempio la scelta dell'indirizzo scolastico e, in genere, le scelte di istruzione, culturali o religiose, come pure le decisioni concernenti la loro salute, il loro svago, la pratica di discipline sportive e di altre attività extra scolastiche o di socializzazione, e quant'altro possa concorrere alla loro educazione, formazione e crescita, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con l'unica eccezione delle decisioni urgenti, in ordine alla loro salute e sopravvivenza, tenendo sempre conto delle inclinazioni naturali, delle capacità ed aspirazioni dei figli. I genitori potranno invece assumere, anche separatamente, ogni decisione di natura ordinaria.
Entrambi i genitori si impegnano a far partecipare i ragazzi a tutte le attività scolastiche anche fuori dalla scuola e a mantenere la rete sociale costruita nel tempo. Entrambi i genitori dovranno prestare attenzione ai bisogni dei ragazzi, sia emotivi che di salute, prendendo gli appuntamenti e portando i ragazzi alle visite mediche senza delegare l'altro genitore.
4) Entrambi i ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere intatto nei due figli l'affetto per l'altro genitore e per i familiari e parenti, impegnandosi ad assicurare una adeguata frequentazione dei minori anche con le rispettive famiglie di proveni enza.
5) L'abitazione di Villasanta via G.B. Tiepolo 2, di proprietà del SI rimarrà Parte_1 nella disponibilità esclusiva dello stesso, il quale ne sosterrà le relative spese e continuerà ad abitarla, mentre la madre si è già trasferita nel Comune di Lesmo via Edison 1.
6) Quanto ai beni mobili ed arredi che corredano la casa coniugale, gli stessi vengono assegnati al SI , con l'unica eccezione di alcuni beni mobili che vengono invece lasciati Parte_1 nella disponibilità della SIa e, precisamente in via tassativa: asciugatrice, lavatrice, Pt_2
pagina 2 di 8 macchina del caffè, friggitrice, accessori vari cucina e bagno, televisione camera, Alexa, giochi
Nintendo. Si dà atto che tali beni sono già stati ritirati dalla sig.ra Pt_2
7) I figli, salvo diverso accordo tra le parti e salvo diverso parere degli psicologi che li assisteranno nella fase di cambiamento che saranno tenuti ad affrontare a seguito del divorzio dei genitori e salvo diversa richiesta dei figli stessi, staranno con madre e padre con alternanza settimanale.
Resta ferma l'attuale gestione circa accompagnamento/ritiro scuola, centro di assistenza e sport con l'aiuto dei nonni paterni e materni.
8)Salvo diverso accordo tra i genitori in ragione delle ferie di ciascuno, nel mese di agosto i bambini staranno due settimane consecutive con ciascun genitore, le prime due o le ultime due ad anni alterni.
9) I bambini trascorreranno inoltre gli altri periodi di vacanza e festività dell'anno, in misura paritaria con entrambi i genitori, seguendo quanto più possibile il principio dell'alternanza.
10) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a far svolgere ai figli i compiti scolastici agli stessi assegnati durante i rispettivi periodi di affido, e a comunicarsi reciprocamente i recapiti e i luoghi ove trascorreranno le vacanze, assicurando sempre la reperibilità telefonica.
11) la SIa continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico. Pt_2
12) la SIa continuerà a percepire in via esclusiva le indennità di accompagnamento di Pt_2 cui beneficiano i bambini.
13) Il SI tenuto conto del sacrificio economico della SIa per l'acquisto di Pt_1 Pt_2 nuova abitazione e di nuovi arredi, di cui godranno anche i figli, tenuto conto altresì delle spese condominiali e delle spese di energia e riscaldamento che dovrà sostenere in via esclusiva, corrisponderà, a titolo di contributo spese per il mutuo della SIa una somma pari a € Pt_2
24.000,00= (ventiquattromila//00), da corrispondere con le seguenti modalità:
(i) Euro 4.800,00 in un'unica soluzione entro e non oltre il 30.4.2024, data di trasferimento, o, se successivo a tale data, entro la data di trasferimento della SIa Pt_2
(ii) € 19.200,00 in n. 120 rate mensili da versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese con decorrenza al mese successivo rispetto alla data di trasferimento.
Le parti danno atto che il SI ha già corrisposto l'importo di cui al punto (i) e le rate Pt_1 mensili sino alla data odierna di sottoscrizione del presente ricorso (ultimo pagamento effettuato:
10 marzo 2025).
14) Ciascun genitore dovrà sostenere le spese di natura ordinaria per il tempo in cui il figlio è collocato presso di sé, e, più precisamente ed in via esemplificativa, il vitto, il materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno, l'abbigliamento e i cosiddetti farmaci da banco. pagina 3 di 8 15) Le parti concordano che le spese di natura straordinaria relative esclusivamente a terapie ed attività sportiva saranno sostenute interamente dalla SIa essendo percettore degli Pt_2 assegni di cui alle clausole 11 e 12).
16) Con riguardo alle altre ulteriori spese di natura straordinaria, concernenti i due bambini, i genitori, si atterranno alle linee guida contenute nel protocollo di intesa elaborato dal Tribunale di
Monza in punto di spese straordinarie, se ed in quanto compatibili con le previsioni del presente ricorso.
17)Dovranno considerarsi spese straordinarie rimborsabili pro quota del 50%, senza necessità di un preventivo accordo tra i due genitori:
a) le Spese di abbigliamento per il cambio di stagione,
b) le Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci per i quali è richiesta la prescrizione medica (con esclusione sempre dei cosiddetti farmaci da banco), nonché ticket relativi ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, sempre che siano stati prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi di assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, lenti a contatto, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.), sempre che siano stati prescritti dal medico e sempre che rientrino nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi, anche eventualmente non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sempre che siano stati prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia); spese mediche urgenti ed indifferibili.
b) Spese scolastiche: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche, richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero a lezioni private, in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (ad esempio Comune)
o da suoi delegati, oppure da Istituti religiosi senza fini di lucro (ad esempio oratori) o da privati
(sempre su accordo quest'ultimo tra le Parti), la mensa scolastica, gli abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
- dovranno considerarsi spese straordinarie rimborsabili pro quota del 50%, solo se sia intervenuto il preventivo consenso di entrambi i genitori:
a) Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvi i casi di urgenza;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato e sempre salvi i casi di urgenza;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pagina 4 di 8 pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali:
b) Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati, fatte salve in ogni caso le pattuizioni di cui al precedente punto 15); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extra scolastici (ad esempio corsi di lingua, informatica ed attività artistiche), ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari;
alloggio e permanenza presso sedi universitarie;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (ivi compresi i corsi per il conseguimento della patente di guida, l'assicurazione, la tassa di proprietà, il costo dei carburanti e la manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (ad esempio, posta elettronica, sms, messaggi Whatsapp scritti e non vocali, ecc.), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, rispetto al momento in cui dovrebbe essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa, salvi i casi di improrogabile urgenza. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro 7 (sette) giorni dalla recezione della predetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, sempre in forma scritta, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso. In mancanza la spe sa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, l'altro genitore potrà proporre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Ogni spesa straordinaria per la quale il genitore anticipatario intenderà chiedere il rimborso o il contributo all'altro genitore, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. I conteggi di dare avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando per iscritto all'altro genitore, mese per mese, le spese di competenza. Il pagamento del rimborso dovuto dovrà effettuarsi entro il mese successivo alla richiesta. In caso di spese superiori a Euro 500,00=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi a versare prima della spesa, la somma corrispondente alla quota di sua competenza. Restano salvi eventuali diversi accordi intervenuti tra i genitori.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro copia dei documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata da ciascuno, al relativo beneficio.
pagina 5 di 8 Resta inteso che i libretti intestati ai bambini, rimarranno intestati agli stessi e che i genitori, di comune accordo, in caso di sopravvenuta esigenza economica per spese straordinarie dei figli, potranno congiuntamente prelevare delle somme per destinarle a tali spese.
18)I ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, causa o ragione, fatto salvo quanto disciplinato nelle presenti condizioni, avendo già regolato ogni loro ulteriore e reciproca pendenza economica.
19) I ricorrenti si concedono reciproco permesso per l'espatrio, anche accompagnati dai figli minori, i quali, in ottemperanza alle normative vigenti, saranno muniti di autonomo passaporto, nonché assenso espresso al rilascio e/o rinnovo di ogni documento necessario a tal fine.
20) I ricorrenti si impegnano ad osservare le presenti condizioni di divorzio.
21) Ciascun ricorrente sopporterà in via esclusiva le spese di assistenza del proprio difensore, con rinuncia espressa dei legali alla solidarietà ai sensi dell'articolo 13 della Legge Professionale.
pagina 6 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 5.6.2014 Parte_1 Parte_2
a Villasanta;
- Dall'unione sono nati in data 3.2.2012 e , in data 25.10.2014. Persona_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 25.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (22.7.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 3.2.2012 e , 25.10.2014) e, per le restanti pattuizioni, Persona_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 18.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Villasanta in data 5.6.2014 (Atto n. 5, Parte I, Serie del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Villasanta), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 7 di 8 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.4.2025, assunto in decisione in data 9.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Lorenzo Vittorio Petrosillo e Alex Alessi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano via Fontana 22;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Paola Pranzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza via Venezia Giulia 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
- pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 5 giugno 2014 in Comune di Villasanta con rito civile, trascritto nei Registri degli
Atti di Matrimonio di detto Comune come segue: Atto N. 5 parte I - anno 2014;
- ordinare al Comune di Villasanta di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- compensare le spese legali
- OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio:
1) I ricorrenti vivranno separati, nel mutuo e reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, ma avranno la loro residenza anagrafica presso la madre (in qualità di genitore collocatario prevalente) in Lesmo via Edison 1,
3) Qualsivoglia decisione di natura straordinaria o, comunque, le decisioni di maggior interesse per i figli, quali ad esempio la scelta dell'indirizzo scolastico e, in genere, le scelte di istruzione, culturali o religiose, come pure le decisioni concernenti la loro salute, il loro svago, la pratica di discipline sportive e di altre attività extra scolastiche o di socializzazione, e quant'altro possa concorrere alla loro educazione, formazione e crescita, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con l'unica eccezione delle decisioni urgenti, in ordine alla loro salute e sopravvivenza, tenendo sempre conto delle inclinazioni naturali, delle capacità ed aspirazioni dei figli. I genitori potranno invece assumere, anche separatamente, ogni decisione di natura ordinaria.
Entrambi i genitori si impegnano a far partecipare i ragazzi a tutte le attività scolastiche anche fuori dalla scuola e a mantenere la rete sociale costruita nel tempo. Entrambi i genitori dovranno prestare attenzione ai bisogni dei ragazzi, sia emotivi che di salute, prendendo gli appuntamenti e portando i ragazzi alle visite mediche senza delegare l'altro genitore.
4) Entrambi i ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere intatto nei due figli l'affetto per l'altro genitore e per i familiari e parenti, impegnandosi ad assicurare una adeguata frequentazione dei minori anche con le rispettive famiglie di proveni enza.
5) L'abitazione di Villasanta via G.B. Tiepolo 2, di proprietà del SI rimarrà Parte_1 nella disponibilità esclusiva dello stesso, il quale ne sosterrà le relative spese e continuerà ad abitarla, mentre la madre si è già trasferita nel Comune di Lesmo via Edison 1.
6) Quanto ai beni mobili ed arredi che corredano la casa coniugale, gli stessi vengono assegnati al SI , con l'unica eccezione di alcuni beni mobili che vengono invece lasciati Parte_1 nella disponibilità della SIa e, precisamente in via tassativa: asciugatrice, lavatrice, Pt_2
pagina 2 di 8 macchina del caffè, friggitrice, accessori vari cucina e bagno, televisione camera, Alexa, giochi
Nintendo. Si dà atto che tali beni sono già stati ritirati dalla sig.ra Pt_2
7) I figli, salvo diverso accordo tra le parti e salvo diverso parere degli psicologi che li assisteranno nella fase di cambiamento che saranno tenuti ad affrontare a seguito del divorzio dei genitori e salvo diversa richiesta dei figli stessi, staranno con madre e padre con alternanza settimanale.
Resta ferma l'attuale gestione circa accompagnamento/ritiro scuola, centro di assistenza e sport con l'aiuto dei nonni paterni e materni.
8)Salvo diverso accordo tra i genitori in ragione delle ferie di ciascuno, nel mese di agosto i bambini staranno due settimane consecutive con ciascun genitore, le prime due o le ultime due ad anni alterni.
9) I bambini trascorreranno inoltre gli altri periodi di vacanza e festività dell'anno, in misura paritaria con entrambi i genitori, seguendo quanto più possibile il principio dell'alternanza.
10) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a far svolgere ai figli i compiti scolastici agli stessi assegnati durante i rispettivi periodi di affido, e a comunicarsi reciprocamente i recapiti e i luoghi ove trascorreranno le vacanze, assicurando sempre la reperibilità telefonica.
11) la SIa continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico. Pt_2
12) la SIa continuerà a percepire in via esclusiva le indennità di accompagnamento di Pt_2 cui beneficiano i bambini.
13) Il SI tenuto conto del sacrificio economico della SIa per l'acquisto di Pt_1 Pt_2 nuova abitazione e di nuovi arredi, di cui godranno anche i figli, tenuto conto altresì delle spese condominiali e delle spese di energia e riscaldamento che dovrà sostenere in via esclusiva, corrisponderà, a titolo di contributo spese per il mutuo della SIa una somma pari a € Pt_2
24.000,00= (ventiquattromila//00), da corrispondere con le seguenti modalità:
(i) Euro 4.800,00 in un'unica soluzione entro e non oltre il 30.4.2024, data di trasferimento, o, se successivo a tale data, entro la data di trasferimento della SIa Pt_2
(ii) € 19.200,00 in n. 120 rate mensili da versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese con decorrenza al mese successivo rispetto alla data di trasferimento.
Le parti danno atto che il SI ha già corrisposto l'importo di cui al punto (i) e le rate Pt_1 mensili sino alla data odierna di sottoscrizione del presente ricorso (ultimo pagamento effettuato:
10 marzo 2025).
14) Ciascun genitore dovrà sostenere le spese di natura ordinaria per il tempo in cui il figlio è collocato presso di sé, e, più precisamente ed in via esemplificativa, il vitto, il materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno, l'abbigliamento e i cosiddetti farmaci da banco. pagina 3 di 8 15) Le parti concordano che le spese di natura straordinaria relative esclusivamente a terapie ed attività sportiva saranno sostenute interamente dalla SIa essendo percettore degli Pt_2 assegni di cui alle clausole 11 e 12).
16) Con riguardo alle altre ulteriori spese di natura straordinaria, concernenti i due bambini, i genitori, si atterranno alle linee guida contenute nel protocollo di intesa elaborato dal Tribunale di
Monza in punto di spese straordinarie, se ed in quanto compatibili con le previsioni del presente ricorso.
17)Dovranno considerarsi spese straordinarie rimborsabili pro quota del 50%, senza necessità di un preventivo accordo tra i due genitori:
a) le Spese di abbigliamento per il cambio di stagione,
b) le Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci per i quali è richiesta la prescrizione medica (con esclusione sempre dei cosiddetti farmaci da banco), nonché ticket relativi ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, sempre che siano stati prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi di assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, lenti a contatto, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.), sempre che siano stati prescritti dal medico e sempre che rientrino nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi, anche eventualmente non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sempre che siano stati prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia); spese mediche urgenti ed indifferibili.
b) Spese scolastiche: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche, richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero a lezioni private, in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (ad esempio Comune)
o da suoi delegati, oppure da Istituti religiosi senza fini di lucro (ad esempio oratori) o da privati
(sempre su accordo quest'ultimo tra le Parti), la mensa scolastica, gli abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
- dovranno considerarsi spese straordinarie rimborsabili pro quota del 50%, solo se sia intervenuto il preventivo consenso di entrambi i genitori:
a) Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvi i casi di urgenza;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato e sempre salvi i casi di urgenza;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pagina 4 di 8 pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali:
b) Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati, fatte salve in ogni caso le pattuizioni di cui al precedente punto 15); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extra scolastici (ad esempio corsi di lingua, informatica ed attività artistiche), ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari;
alloggio e permanenza presso sedi universitarie;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (ivi compresi i corsi per il conseguimento della patente di guida, l'assicurazione, la tassa di proprietà, il costo dei carburanti e la manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (ad esempio, posta elettronica, sms, messaggi Whatsapp scritti e non vocali, ecc.), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, rispetto al momento in cui dovrebbe essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa, salvi i casi di improrogabile urgenza. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro 7 (sette) giorni dalla recezione della predetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, sempre in forma scritta, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso. In mancanza la spe sa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, l'altro genitore potrà proporre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Ogni spesa straordinaria per la quale il genitore anticipatario intenderà chiedere il rimborso o il contributo all'altro genitore, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. I conteggi di dare avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando per iscritto all'altro genitore, mese per mese, le spese di competenza. Il pagamento del rimborso dovuto dovrà effettuarsi entro il mese successivo alla richiesta. In caso di spese superiori a Euro 500,00=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi a versare prima della spesa, la somma corrispondente alla quota di sua competenza. Restano salvi eventuali diversi accordi intervenuti tra i genitori.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro copia dei documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata da ciascuno, al relativo beneficio.
pagina 5 di 8 Resta inteso che i libretti intestati ai bambini, rimarranno intestati agli stessi e che i genitori, di comune accordo, in caso di sopravvenuta esigenza economica per spese straordinarie dei figli, potranno congiuntamente prelevare delle somme per destinarle a tali spese.
18)I ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, causa o ragione, fatto salvo quanto disciplinato nelle presenti condizioni, avendo già regolato ogni loro ulteriore e reciproca pendenza economica.
19) I ricorrenti si concedono reciproco permesso per l'espatrio, anche accompagnati dai figli minori, i quali, in ottemperanza alle normative vigenti, saranno muniti di autonomo passaporto, nonché assenso espresso al rilascio e/o rinnovo di ogni documento necessario a tal fine.
20) I ricorrenti si impegnano ad osservare le presenti condizioni di divorzio.
21) Ciascun ricorrente sopporterà in via esclusiva le spese di assistenza del proprio difensore, con rinuncia espressa dei legali alla solidarietà ai sensi dell'articolo 13 della Legge Professionale.
pagina 6 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 5.6.2014 Parte_1 Parte_2
a Villasanta;
- Dall'unione sono nati in data 3.2.2012 e , in data 25.10.2014. Persona_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 25.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (22.7.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 3.2.2012 e , 25.10.2014) e, per le restanti pattuizioni, Persona_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 18.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Villasanta in data 5.6.2014 (Atto n. 5, Parte I, Serie del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Villasanta), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 7 di 8 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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