Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2007, n. 18723
CASS
Sentenza 6 settembre 2007

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Massime1

Non viola l'obbligo di diligenza fissato dall'art. 1176 cod. civ. e non incorre in responsabilità nei confronti del prenditore la banca trattaria che, a fronte della presentazione di un assegno recante firma illeggibile, convochi uno solo dei cointestatari del conto corrente, poiché la difformità della firma eseguo a quella depositata legittima la sospensione del pagamento e lo svolgimento dei necessari accertamenti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la convocazione del primo dei titolari del conto, che ha poi proceduto al riconoscimento, ritenendo ininfluente, nei confronti del prenditore, l'omessa convocazione dell'altro cointestatario).

Commentario1

  • 1Mancata accettazione dell’assegno con firma illeggibile: banca responsabile?Accesso limitato
    Luisa D'Alessio · https://www.altalex.com/ · 8 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2007, n. 18723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18723
Data del deposito : 6 settembre 2007

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