Sentenza 6 settembre 2007
Massime • 1
Non viola l'obbligo di diligenza fissato dall'art. 1176 cod. civ. e non incorre in responsabilità nei confronti del prenditore la banca trattaria che, a fronte della presentazione di un assegno recante firma illeggibile, convochi uno solo dei cointestatari del conto corrente, poiché la difformità della firma eseguo a quella depositata legittima la sospensione del pagamento e lo svolgimento dei necessari accertamenti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la convocazione del primo dei titolari del conto, che ha poi proceduto al riconoscimento, ritenendo ininfluente, nei confronti del prenditore, l'omessa convocazione dell'altro cointestatario).
Commentario • 1
- 1. Mancata accettazione dell’assegno con firma illeggibile: banca responsabile?Accesso limitatoLuisa D'Alessio · https://www.altalex.com/ · 8 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2007, n. 18723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18723 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE UI DI, elettivamente domiciliata in Roma, Pirenaica n. 15, presso lo studio dell'Avv. Nicola Picardi, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso, unitamente all'Avv. Bonsignori D'Achille Ilaria;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA s.C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tagliamento n. 55, presso lo studio dell'Avv. Nicola Di Pierro, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Minelli IG, per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna depositata il 24 gennaio 2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 maggio 2007 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
udito per la ricorrente l'Avvocato Ilaria BONSIGNORI D'Achille, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gambardella Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16 aprile 1991, De IG IA conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, la CA Popolare dell'Emilia per ottenere il pagamento della somma di L. 36.000.000, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del protesto di un assegno di detto importo. La medesima citazione era rivolta a TI LO e NE IA, ritenuti solidalmente obbligati con la CA, ma la notifica non aveva esito stante l'intervenuto loro fallimento.
La De IG assumeva di aver ricevuto, in conto di un pagamento dovuto da NE IA, un assegno di L. 36.000.000 emesso l'11 aprile 1989 su un conto intestato congiuntamente alla stessa NE e al TI, e riferiva che, una volta pervenuto nell'agenzia ove era aperto il conto sul quale era stato emesso l'assegno, la firma della NE era stata cancellata e al suo posto veniva apposta dal TI la propria sottoscrizione. Soggiungeva l'attrice che tale alterazione era finalizzata ad impedire che si potesse agire nei confronti della NE, posto che questa non era protestata, mentre lo era il TI e sosteneva che dell'alterazione del titolo fosse responsabile il dipendente della banca che l'aveva consentita.
La CA deduceva che il TI era stato invitato in quanto la firma di traenza non rispondeva a quelle depositate e che sollecitato a convalidare l'assegno con una propria firma, egli aveva cancellato quella di emittenza, aggiungendovi la propria. Rilevava la CA che l'assegno era stato protestato mancando la provvista e che lo sarebbe stato lo stesso anche se fosse stata riconosciuta la firma della NE.
La domanda di pagamento veniva poi estesa al fallimento dei due intestatari del conto.
Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda e condannava la CA al pagamento della somma di L. 36.000.000 oltre interessi e rivalutazione dal 26 aprile 1989, in solido con il TI. L'appello proposto dalla CA, nella resistenza della De IG e nella contumacia del TI e del fallimento, veniva accolto dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza depositata il 24 gennaio 2003. La Corte riteneva che il giudice di primo grado avesse errato nell'affermare che l'alterazione dell'assegno avesse fatto venir meno l'efficacia giuridica del titolo, ignorando che la firma, dalle fotocopie prodotte, non risultava affatto conforme allo specimen rilasciato dalla NE alla propria banca, ne' quale socia accomandataria della IA s.a.s. titolare del conto sul quale era stato tratto l'assegno in questione, ne' quale amministratrice di altra società titolare di un distinto conto corrente. In tale situazione, la CA era tenuta a non eseguire l'ordine portato dal titolo e la De IG non avrebbe neanche potuto agire contro la NE senza dimostrare - ma non si sa in quale modo - che gli indecifrabili grafemi apposti in calce al titolo costituissero la sua firma, che era sin dall'inizio risultata illeggibile. Del resto, osservava la Corte, la De IG non aveva mai sostenuto di avere ricevuto l'assegno dalla mani della NE e tanto meno di averla vista nell'atto di vergarne la sottoscrizione. Ed ancora, osservava la Corte, nella denuncia per bancarotta fraudolenta, la De IG aveva affermato di aver finanziato il TI e la IA s.a.s., sottolineando che di questa, pur figurandone accomandante, il primo era l'effettivo amministratore, sicché doveva ritenersi del tutto indimostrato che l'assegno negoziato dalla De IG potesse servire per agire contro la NE, potendo tale azione essere proposta solo a condizione che fosse dimostrabile l'attribuzione della firma a quest'ultima. Nè era stato dimostrato che la NE fosse una debitrice solvibile. In ogni caso, proseguiva la Corte, era ingiustificata la censura, contenuta nella sentenza del Tribunale, all'operato della banca per aver convocato il TI anziché la NE, perché nessuno poteva attribuire la firma all'uno o all'altra e bene pertanto era stato convocato il TI che era l'effettivo operatore economico, cosi come bene gli era stato richiesto di convalidare l'emissione dell'assegno sul proprio conto corrente, ancorché si trattasse di un assegno scoperto. Anzi, dalla deposizione del teste CA emergeva che il TI aveva affermato "che l'assegno era suo e che si era sbagliato a firmarlo". In sostanza, nulla provava che la De IG avesse in mano un titolo idoneo ad agire contro la NE ne' che la manomissione potesse averla danneggiata, essendo al contrario piuttosto verosimile che ella avesse cercato di scaricare sulla CA le conseguenze della propria grave imprudenza nell'elargire finanziamenti senza adeguate garanzie, ivi compresa la conoscenza dell'effettiva firma della NE opponibile alla banca di cui questa era cliente. Per la Cassazione di questa sentenza ricorre DE UI DI sulla base di due motivi, illustrati da memoria;
resiste con controricorso, la CA Popolare dell'Emilia - Romagna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 1176 c.c., comma 2, dell'art. 2043 c.c., e dell'art. 2008 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
3. La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che il comportamento della CA non fosse inquadratale nella categoria giuridica dei fatti illeciti e che di conseguenza la perdita patrimoniale da lei sofferta non avesse i requisiti del danno ingiusto ed anzi negando addirittura che avesse subito un danno a causa degli eventi descritti in fatto e non contestati. Il comportamento della CA, al contrario, era stato posto in essere con grave colpa in violazione delle fondamentali regole di diligenza professionale. L'istituto bancario, infatti, a fronte di un assegno dalla firma illeggibile avrebbe dovuto informare entrambi gli intestatari del conto corrente, anche perché, in caso di protesto, i nominativi di entrambi i correntisti sarebbero stati pubblicati sul bollettino dei protesti ed entrambi avrebbero potuto riconoscere come propria la firma. Nel convocare il solo TI, dunque, la CA ha agito con grave negligenza professionale, innanzitutto, nei confronti della NE, la quale non è stata posta in grado di e-sercitare i propri diritti, e certamente nei confronti di essa ricorrente, che pure avrebbe dovuto essere convocata per fornire gli opportuni chiarimenti. La CA, pur riconoscendosi che il rifiuto di pagamento di un assegno con forma non corrispondente allo specimen depositato è legittimo, avrebbe comunque dovuto, nel rispetto del principio di trasparenza bancaria, assicurare per quanto possibile il perseguimento della finalità propria dell'assegno e cioè il suo esito fondamentale che è quello di far conseguire la somma al beneficiario. Inoltre, la CA sarebbe venuta meno ai doveri di custodia del titolo su di essa gravanti, ponendo in atto un comportamento illecito allorché il dipendente addetto non ha impedito che il TI si appropriasse del titolo e lo manomettesse irreparabilmente. Si tratta di condotta posta in essere in contrasto con l'obbligo gravante sulla CA ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2 e da tale condotta è derivato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, un danno ingiusto, avendo essa ricorrente visto mutare la persona del debitore cartolare perdendo, al contempo, la legittimazione ad agire ex art. 2008 c.c., nei confronti della NE;
e anche la possibile azione causale proponibile contro quest'ultima era stata gravemente compromessa essendosi reso inutilizzabile un mezzo di prova sicuramente decisivo. Erronea sarebbe quindi l'affermazione della Corte d'appello circa la inesistenza del danno ingiusto, posto che la sottoscrizione ad opera del TI ha reso improponibile l'azione cartolare nei confronti della NE che, all'epoca dei fatti, era, al contrario del TI, solvibile. In ogni caso, a fronte della responsabilità della CA per il proprio comportamento, la questione della consistenza patrimoniale della NE si rivela irrilevante, dovendosi il danno ravvisare nella impossibilità, conseguente al comportamento della CA, di azionare giudizialmente il titolo ancor prima che alla probabilità di soddisfazione del credito. In sintesi, conclude la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe errata perché la Corte d'appello ha ignorato il disposto dell'art. 1176 c.c., comma 2; non ha ricondotto i fatti di causa alla fattispecie regolata dall'art. 2043 c.c.; ha trascurato il disposto dell'art. 2008 c.c., in tema di azione cartolare, ignorando che la negligenza della CA ha comportato la lesione del suo diritto di agire giudizialmente contro la NE.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Oggetto di specifica censura è, innanzitutto, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui "da un lato la banca era tenuta a non eseguire l'ordine portato dal titolo;
dall'altro la De IG neppure avrebbe potuto agire contro la NE senza dimostrare (...) che gli indecifrabili grafemi in calce al titolo costituissero la sua firma". Tale motivazione, oltre che insufficiente al fine di dimostrare che l'azione nei confronti della NE fosse già improponibile ex ante a causa della illeggibilità della firma di traenza, sarebbe illogica in quanto si basa su un giudizio probabilistico che non tiene conto della possibilità, per accertare la paternità della sottoscrizione, di fare ricorso ad una perizia grafica, ormai impossibile proprio a causa della manomissione del titolo.
Ulteriori censure riguardano l'affermazione secondo cui "la De IG non ha mai sostenuto di aver ricevuto l'assegno dalle mani della NE e tanto meno di averla vista nell'atto di vergare la sottoscrizione", con ciò ritenendo non raggiunta la prova della identità del traente l'assegno. In particolare, rileva la ricorrente, la Corte non avrebbe considerato che era stato depositato l'estratto della relazione della curatrice del 22 luglio 1993, nella quale il titolo veniva descritto come "assegno di L. 36.000.000 = firmato dalla NE". La Corte non ha indicato diverse risultanze idonee a condurre alla diversa soluzione e contraddittoriamente ha imputato ad essa ricorrente di non aver assolto il proprio onere probatorio, al contempo trascurando una prova decisiva da essa offerta.
Oggetto di censura è ancora il passo della motivazione in cui si afferma che "nella denuncia per bancarotta la De IG affermava di aver finanziato il TI e la GI sottolineando che di questa, pur figurandone accomandante, il primo era l'effettivo amministratore. Perciò è del tutto indimostrato che l'assegno negoziato dalla De IG potesse servire per agire contro la NE". Illogicamente, sostiene la ricorrente, la Corte d'appello ha preteso di desumere dall'ingerenza del TI nell'amministrazione della GI s.a.s la conseguenza dell'improponibilità di alcuna azione nei confronti della NE, socia accomandataria della medesima società. In proposito, la ricorrente osserva che il ruolo dell'accomandante dell'impresa non ha alcuna influenza sui rapporti tra essa e la propria debitrice. Se, infatti, il Collegio avesse inteso riferirsi alla proponibilità dell'azione cartolare, l'affermazione non sarebbe corretta, dal momento che detta azione era fondata sul titolo di credito a nulla rilevando il rapporto sottostante;
se, invece, lo stesso Collegio avesse considerato l'azione causale, la conclusione sarebbe egualmente errata in diritto, perché dall'ingerenza dell'accomandante nella gestione deriva l'illimitata responsabilità di quest'ultimo e non la liberazione del socio accomandatario. Tuttavia, la CA ha consentito l'alterazione dell'assegno e in tal modo ha privato essa ricorrente della possibilità di agire ex art.2008 c.c., compromettendo altresì l'utilizzabilità di un elemento probatorio decisivo.
Ed ancora, viene censurata l'affermazione secondo cui "è evidente che una tale azione poteva avere supporto documentale nella certificazione, tramite estratto del microfilm, ottenibile dalla Cassa Valmarecchia, senza alcuna compromissione delle facoltà giuridiche della creditrice e comunque sempre che fosse dimostrabile l'attribuzione della firma alla NE". Il Collegio, infatti, non ha specificato se l'azione cui si fa riferimento sia quella cartolare o quella causale;
peraltro, l'affermazione sarebbe errata in entrambi i casi. Riguardo all'azione cartolare, infatti, l'alterazione del titolo, autorizzata dalla CA attraverso la regolarizzazione della seconda firma, ha fatto venire meno la legittimazione passiva della NE, sostituita nella qualità di debitore dal TI. Riguardo all'azione causale, sarebbe illogico l'inciso "sempre che fosse dimostrabile l'attribuzione della firma alla NE", giacché l'alterazione del titolo aveva fatto venire meno la possibilità di qualsiasi accertamento sulla sottoscrizione. La stessa Corte sarebbe incorsa poi in una contraddizione perché, da un lato, ha affermato che "è del tutto indimostrato che l'assegno negoziato dalla De IG potesse servire per agire contro la NE", e, dall'altro, che "una tale azione poteva avere supporto documentale ..., senza alcuna compromissione delle facoltà giuridiche della creditrice", con il che non risultando chiaro se la Corte abbia ritenuto proponibile o no un'azione giudiziale da parte di essa ricorrente.
Da ultimo, la ricorrente censura l'affermazione per cui "è del tutto indimostrato che la NE, poi trascinata nel fallimento GI, col marito, nell'aprile 1989 fosse una debitrice solvibile". Si tratterebbe, infatti, di affermazione non decisiva, posto che in discussione era il danno sotto il profilo della possibilità di agire in giudizio e non anche la probabilità di soddisfacimento del credito, e comunque erronea, in quanto all'epoca dei fatti la NE non risultava protestata e il suo fallimento era intervenuto due anni dopo, dovendosi conseguentemente presumere che il venir meno della persona della NE quale obbligata aveva palesemente ridotto le possibilità di ottenere soddisfazione, in considerazione della pluralità di protesti subiti dal TI. Quanto, infine, all'affermazione secondo cui "evidentemente la De IG ... aveva sottovalutato il rischio di concedere finanziamenti al pluriprotestato TI", la ricorrente ne rileva la contraddittorietà con la precedente osservazione secondo cui il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno era un finanziamento alla GI s.a.s..
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d'appello, come si è riferito, ha ritenuto accertato, in fatto, che l'assegno presentato dalla ricorrente recava una firma illeggibile e comunque non riconducibile alle firme dei titolari del conto risultanti dagli specimen;
che, a fronte di tale non coincidenza, il funzionario dell'istituto di credito ha convocato uno dei due cointestatari del conto corrente sul quale quell'assegno era stato tratto;
che il titolare del conto, invitato a regolarizzare la firma apposta sull'assegno emesso in favore della ricorrente, ha soppresso la sottoscrizione illeggibile e vi ha apposto la propria;
che nella condotta della CA, di aver convocato uno solo e non entrambi i titolari del conto corrente non era ravvisabile alcuna responsabilità, tanto più che il soggetto convocato presso l'Istituto di credito era, anche a detta della ricorrente, colui che o-perava effettivamente su quel conto;
che bene gli fu pertanto chiesto di convalidare l'emissione dell'assegno, tanto che dalla deposizione testimoniale del dipendente dell'Istituto di credito - ritenuto attendibile - era emerso che il soggetto in questione aveva dichiarato che "l'assegno era suo e che si era sbagliato a firmarlo". In base a tali circostanze di fatto, la Corte d'appello ha ritenuto non fondata la domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente nei confronti dell'istituto di credito. A fronte di tale accertamento in fatto, la ricorrente si duole, con il primo motivo, della violazione dell'obbligo di diligenza gravante sulla banca ex art. 1176 c.c., comma 2, assumendo che questa avrebbe errato sia nel convocare uno solo dei due titolari del conto corrente sul quale era stato tratto l'assegno con firma illeggibile, sia nel non convocare essa ricorrente, e cioè il soggetto che dallo stesso titolo risultava esserne la beneficiarla.
Siffatta censura non è peraltro fondata. Per quanto riguarda, infatti, la convocazione di uno solo dei titolari del conto corrente sul quale l'assegno è stato tratto, si tratta di condotta della cui rilevanza a fini risarcitori potrebbe al più dolersi il titolare del conto non convocato, ma non anche il prenditore dell'assegno, il quale in tanto può vantare una pretesa nei confronti dell'istituito di credito in quanto il titolo del quale egli è in possesso risponda ai requisiti previsti dalla legge;
e la illeggibilità della forma e la sua non sovrapponibilità a quella depositata (nella specie, ad entrambe le firme depositate dai titolari del conto e anche, con particolare riferimento alla NE, a quelle relative ad altri conti della quale ella era titolare) è circostanza che, come nella sostanza riconosciuto dalla stessa ricorrente, legittimava la sospensione del pagamento del titolo e lo svolgimento di accertamenti, prima di procedere al protesto del titolo. Del resto, la circostanza che la banca abbia convocato il solo TI non avrebbe di per sè potuto essere ritenuta decisiva poiché nulla esclude che - ne' la ricorrente deduce alcunché in proposito - ove la convocazione di uno dei titolari avesse dato un esito diverso dal riconoscimento della sottoscrizione da parte sua, la CA non avrebbe poi provveduto alla convocazione del secondo titolare del conto. Ma, va detto, a tanto nella specie la CA non ha potuto procedere poiché il primo titolare del conto convocato per il riconoscimento della sottoscrizione illeggibile lo ha effettuato. E del resto, la Corte d'appello ha ritenuto di poter affermare, sia pure con giudizio probabilistico, che la sottoscrizione illeggibile presentava maggiore omogeneità con i caratteri grafici della sottoscrizione del TI che non con quella della moglie NE;
con il che implicitamente traendo conferma della attendibilità del teste CA, il quale ha dichiarato che in sua presenza il TI aveva affermato "che l'assegno era suo e che si era sbagliato a formarlo".
Anzi, deve qui sottolinearsi che la CA sarebbe incorsa in responsabilità nei confronti dei propri correntisti ove avesse provveduto al pagamento di un assegno a firma illeggibile e non riconducibile agli specimen depositati (Cass., n. 13463 del 2006), così come sarebbe stata in ipotesi censurabile, ma da parte dei soli titolari del conto, la condotta della banca che, senza svolgere alcun accertamento e senza chiedere alcun chiarimento ai propri correntisti, avesse provveduto al protesto dell'assegno. Per quanto riguarda poi la mancata convocazione della ricorrente in quanto beneficiaria dell'assegno bancario a firma illeggibile, deve escludersi la sussistenza di un obbligo della banca in tal senso. Del resto, la questione in discussione concerneva la identificazione del sottoscrittore, essendo la firma illeggibile e non rispondente agli specimen depositati, ma non anche la identificazione del beneficiario, esattamente individuato nel titolo. Esclusa dunque la fondatezza delle censure concernenti la denunciata violazione dell'obbligo di diligenza gravante sulla banca quanto alla omessa convocazione della NE o della ricorrente, deve escludersi altresì la fondatezza delle censure con le quali la ricorrente sostiene che nella condotta della CA dovrebbe essere ravvisata responsabilità per violazione dell'obbligo di custodia del titolo di credito presentato all'incasso e trattenuto per gli accertamenti e i chiarimenti in ordine alla sottoscrizione illeggibile. La sentenza impugnata non merita infatti le censure che sotto questo profilo sono formulate dalla ricorrente, per avere implicitamente ritenuto che la esibizione dell'assegno con firma illeggibile a uno dei titolari del conto per la convalidazione della firma stessa fosse coerente e rispondente alla finalità di ottenere un chiarimento in ordine alla sottoscrizione, laddove la condotta del titolare del conto risoltasi nella soppressione della sottoscrizione illeggibile e nell'apposizione di una nuova sottoscrizione, ha costituito una evenienza del tutto imprevedibile per il funzionario della CA e quindi alla CA stessa non imputabile per il profilo prospettato dalla ricorrente.
In sostanza, l'apprezzamento della Corte d'appello, secondo cui deve escludersi che nella condotta della CA siano ravvisabili elementi di colpa tali da integrare il fatto illecito al quale dovrebbe ricondursi il danno ingiusto che la ricorrente assume di avere subito, risulta immune dalle censure proposte da quest'ultima. Una simile conclusione rende superfluo l'esame delle concorrenti censure proposte dalla ricorrente con riferimento agli altri passaggi della motivazione della sentenza impugnata ovvero alla violazione dell'art. 2008 c.c.. È noto, infatti, che "nel caso in cui venga impugnata con ricorso per Cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla Cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla Cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola di dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato" (Cass., S.U., n. 16602 del 2005). Nella specie, la sentenza impugnata si fonda su due distinte ed autonome ragioni, ravvisabili nella insussistenza del danno ingiusto e nella non addebitabilità alla CA di alcuna responsabilità. La reiezione del primo motivo di ricorso, nella parte in cui con esso la ricorrente censura tale ultima ratio, rende superfluo l'esame delle ulteriori censure con le quali la ricorrente si duole, prospettando un profilo di violazione di legge (art. 2008 c.c.) e vizio di motivazione su una pluralità di punti decisivi, del fatto che la Corte d'appello abbia escluso la stessa possibilità di ravvisare un danno ingiusto quale conseguenza della condotta della CA.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2007