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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 06/12/2024, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 493/2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promosso da:
, nata a [...] il Persona_1
29/03/1998 (C.F. , con l'avv. IANNUCCI SILVIA C.F._1
WLADIMIRA
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 CP_2
) C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto –
All'udienza del 28/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 12/04/2024 , premesso di aver Persona_1
instaurato una relazione sentimentale con , , dalla quale Controparte_1 CP_2
era nato il figlio (il 04/07/2019), ricorreva a questo tribunale per Persona_2
ottenere l'affidamento esclusivo del minore in suo favore, la collocazione presso l'abitazione materna, la regolamentazione delle modalità di visita padre-figlio secondo il piano genitoriale indicato in ricorso, e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente motivava la propria richiesta assumendo che il resistente, già durante gli anni di convivenza, aveva manifestato disinteresse nei confronti del figlio, sia dal punto di vista affettivo che economico e che, dopo essersi allontanato dalla casa familiare, non aveva mai contribuito al suo sostentamento, privandolo della sua presenza con il pretesto di essersi trasferito fuori sede e di non avere i mezzi per raggiungere il bambino;
aggiungeva infine di provvedere in via esclusiva al minore.
, non si costituiva in giudizio pur avendo avuto Controparte_1 CP_2 regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione.
All'udienza dell'11/07/2024 compariva la sola ricorrente, che insisteva nelle proprie richieste ed evidenziava nuovamente l'assenza del padre dalla vita del figlio;
dichiarava che tale comportamento le crea delle difficoltà ogniqualvolta è necessario prendere delle decisioni nell'interesse del figlio, e che solo molto sporadicamente il padre gli ha acquistato vestiario e vitto.
Con ordinanza del 24/07/202 il giudice relatore, preso atto dell'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, tenendo conto di quanto allegato e dichiarato dalla ricorrente in merito al disinteresse del padre alle esigenze materiali e morali del figlio nonché del comportamento processuale del resistente che, non costituendosi in giudizio, non aveva provato l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti del piccolo , e tenuto altresì conto delle Per_2
condizioni economiche della ricorrente e dell'assenza di elementi circa la situazione reddituale e patrimoniale del resistente, affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, autorizzandola a compiere autonomamente tutti gli atti necessari per le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sanitarie del minore, anche di maggiore importanza;
regolamentava le viste padre-figlio e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova, stante la loro superfluità, rinviava all'udienza del 28/11/2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
A tale udienza compariva personalmente la ricorrente, ed il suo difensore precisava le conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. interveniva con separata nota esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso. La domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
In particolare, quanto alla richiesta della ricorrente di affido esclusivo del figlio minorenne, si osserva quanto segue.
A seguito delle modifiche introdotte dalla L.54/2006 e dal D.lgs.n.154/2013, il regime di affido esclusivo può essere disposto con provvedimento motivato solo qualora l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore: dunque il legislatore ha reputato aprioristicamente più rispondente agli interessi della prole l'affidamento della stessa ad entrambi i genitori, mentre per l'adozione di un diverso regime (nel caso di specie quello esclusivo) si richiede la sussistenza di ragioni che presentino detto affidamento maggiormente idoneo a salvaguardare gli interessi della prole.
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato il disinteresse del padre, sia sotto il profilo della contribuzione al mantenimento del minore, che in ordine alla frequentazione, dal momento che egli frequenterebbe il figlio solamente molto sporadicamente e soltanto grazie all'intervento della madre, così come gli acquisterebbe molto sporadicamente vestiario e vitto, per il resto non contribuendo in alcun modo alla sua crescita ed al suo sostentamento.
Ebbene, avuto riguardo alle deduzioni difensive di parte ricorrente in merito al disinteresse affettivo ed economico del padre nei confronti del figlio minore, che rendono superfluo l'ascolto dello stesso, anche in ragione della sua età, nonché alla condotta del e il quale, essendosi non costituito in giudizio, non ha provato l'adempimento CP_1
degli obblighi su di lui gravanti nei confronti del figlio, e tenendo conto che un affidamento condiviso, stante il disinteresse del padre, esporrebbe il minore ad un pregiudizio concreto ogniqualvolta si rendesse necessario adottare decisioni nel suo interesse, ricorrono i presupposti per derogare al regime di affido condiviso e per confermare l'affido esclusivo del figlio alla madre, con il potere di Persona_2 quest'ultima di assumere da sola tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, relative alla minore.
Sul punto, Cass. Civ. Sez. 1, n. 26587 del 17/12/2009, secondo cui "L'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente"; ancora, si segnala una recente e condivisibile sentenza di merito che, in un caso analogo a quello di specie, ha statuito che “Qualora risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente
e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell'art. 337-quater
c.c.” (Tribunale Torino sez. VII, 20/01/2023, n.205).
Di conseguenza, va confermato il collocamento del minore presso l'abitazione materna.
Quanto al regime di visite ed agli aspetti economici, in assenza di nuovi elementi e stante l'espressa richiesta della ricorrente, si confermano i provvedimenti assunti in via provvisoria con l'ordinanza del 24/07/2024.
In ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente nonché dell'esito complessivo del giudizio, le spese del giudizio si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12/04/2024 da nei confronti di Persona_1
, , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) conferma integralmente i provvedimenti assunti con l'ordinanza del
24/07/2024;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 04/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco