Art. 8.
Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti e' concessa ai profughi in stato di bisogno l'assistenza sanitaria e ospedaliera nonche' quella farmaceutica.
Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti e' concessa ai profughi in stato di bisogno l'assistenza sanitaria e ospedaliera nonche' quella farmaceutica.