Art. 9.
L'articolo 68 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 luglio 1979, dal seguente:
"A) Al personale del servizio lavori che presta servizio in tronchi e squadre aventi, nella propria giurisdizione, tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri e' corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nella propria giurisdizione, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:
I. - Tratto coperto fino al 60 per cento della lunghezza
della linea di giurisdizione della squadra
con un minimo di metri 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 II. - Grande galleria dell'Appennino e tratto coperto
oltre il 60 per cento della lunghezza della linea
di giurisdizione della squadra . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
Al dirigente del tronco compete il soprassoldo corrisposto al capo della squadra dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura piu' elevata.
Nel conteggio dei tratti coperti al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.
B) Al personale del servizio impianti elettrici e' corrisposto un soprassoldo di L. 500 per ogni giornata nel corso della quale abbia prestato servizio per la manutenzione degli impianti in gallerie di lunghezza superiore a 200 metri. Lo stesso trattamento compete al personale del servizio lavori addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie di cui sopra.
C) Al personale dei servizi movimento e commerciale e del traffico che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli e' corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.
D) Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro nei locali sotterranei che presentano condizioni di particolare disagio ambientale, viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.
Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del soprassoldo".
L'articolo 68 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 luglio 1979, dal seguente:
"A) Al personale del servizio lavori che presta servizio in tronchi e squadre aventi, nella propria giurisdizione, tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri e' corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nella propria giurisdizione, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:
I. - Tratto coperto fino al 60 per cento della lunghezza
della linea di giurisdizione della squadra
con un minimo di metri 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 II. - Grande galleria dell'Appennino e tratto coperto
oltre il 60 per cento della lunghezza della linea
di giurisdizione della squadra . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
Al dirigente del tronco compete il soprassoldo corrisposto al capo della squadra dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura piu' elevata.
Nel conteggio dei tratti coperti al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.
B) Al personale del servizio impianti elettrici e' corrisposto un soprassoldo di L. 500 per ogni giornata nel corso della quale abbia prestato servizio per la manutenzione degli impianti in gallerie di lunghezza superiore a 200 metri. Lo stesso trattamento compete al personale del servizio lavori addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie di cui sopra.
C) Al personale dei servizi movimento e commerciale e del traffico che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli e' corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.
D) Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro nei locali sotterranei che presentano condizioni di particolare disagio ambientale, viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.
Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del soprassoldo".