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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa LD IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. NR ON Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 82 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cesare contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Bigon
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2464/2023 del Tribunale di Verona emessa in data 18.12.2023 e depositata in data 19.12.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“NEL MERITO, IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA:
1 − rigettarsi, per i motivi di cui in narrativa, le domande formulate dalla signora CP_1
nei confronti del perché infondate ed
[...] Parte_1 indimostrate;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del
[...]
, dichiararsi la corresponsabilità della sig.ra nella Parte_1 CP_1 causazione del sinistro de quo in misura prevalente.
IN OGNI CASO:
− con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
1) preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342
e 348-bis c.p.c., con ogni conseguente provvedimento di legge;
2) nel merito, respingere integralmente l'appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata;
3) in ogni caso, onerare l'appellante delle spese anticipate e dei compensi del grado, oltre
a rimborso forfettario 15% e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il CP_1 per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 o, in Parte_1 subordine, dell'art. 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'incidente occorsole il giorno 17.09.2019, verso le ore 9,30 allorquando, mentre stava camminando sul marciapiede del lato destro di via
CA BE in direzione dell'incrocio semaforico con via Dosdegà, giunta nelle vicinanze del civico n. 34 e all'altezza di un palo della luce, era inciampata e caduta a terra a causa della presenza di un dislivello, non segnalato o transennato, sulla pavimentazione del marciapiede in prossimità di un tombino in ghisa per la chiusura di un pozzetto di derivazione della pubblica illuminazione, collocato ad un livello inferiore rispetto al marciapiede.
Si costituiva il , il quale contestava la ricostruzione dei Parte_1 fatti fornita dall'attrice e negava in ogni caso la propria responsabilità, imputandola in via
2 esclusiva o quantomeno concorrente all'incedere disattento della danneggiata, confutando infine, in quanto eccessiva, la pretesa risarcitoria avanzata da quest'ultima.
Il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda attorea, accertando l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., del
[...]
in ordine al sinistro per cui è causa e condannando quest'ultimo al Parte_1 pagamento in favore di della somma di €20.550,00, oltre agli interessi al CP_1 tasso di cui all'art. 1284, comma 1 cod. civ. dalla data di redazione della presente sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia il ha interposto Parte_1 tempestivo appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo si duole che il tribunale abbia fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, ritenendo provato in via presuntiva che l'attrice fosse inciampata in corrispondenza ed a causa del dislivello che presentava il tombino del pozzetto rispetto al marciapiede.
2.2 Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui afferma che la sconnessione del marciapiede non era di entità tale da poter essere rilevata agevolmente da un pedone e che la profondità del dislivello, pari a circa 3,5 cm, è superiore a quella consentita dal D.P.R. n. 236/1989 (contenente le prescrizioni tecniche ai fini del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche), il cui art.
8.8.2 prevede che le pavimentazioni devono presentare superficie piana, con dislivelli non superiori al limite di tolleranza di 2 mm.
Al riguardo evidenzia che: a) la normativa richiamata in sentenza ha ad oggetto pavimentazioni interne di edifici privati, di edifici di edilizia residenziale pubblica e di spazi esterni di pertinenza degli edifici in questione, ma non si applica alla pavimentazione pubblica esterna;
b) l'entità del dislivello non è stata provata;
c) la sconnessione in parola era comunque immediatamente percepibile da una persona di normale diligenza e non configurava pertanto una insidia, in quanto si trovava in prossimità di un chiusino, anche cromaticamente distinto dal marciapiede, la cui visuale non era impedita dalla presenza di
3 ostacoli e l'evento dannoso si è verificato alle ore 9.30 circa del 17.09.2019, quando vi era un'ottima luminosità naturale.
Rileva che alla luce dell'intervenuta evoluzione della giurisprudenza di legittimità deve escludersi che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità.
2.3 Con il terzo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha escluso che la condotta disattenta e negligente tenuta dalla danneggiata - la quale, nonostante ben conoscesse lo stato dei luoghi in quanto risiedeva nelle vicinanze, aveva omesso di prestare un minimo di attenzione durante il proprio incedere - integri l'esimente del caso fortuito.
2.4 Con il quarto motivo si duole del mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento dannoso.
3. Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
Dalle dichiarazioni rese dal teste , che ha assistito all'infortunio in Testimone_1 quanto il giorno 17.09.2019, verso le ore 9,30, si trovava fermo in corrispondenza dell'incrocio semaforico tra via CA BE e via Dosdegà in in Parte_1 sella al suo scooter, provenendo dalla direzione opposta a quella da cui stava venendo a piedi l'attrice, è risultato provato che , mentre stava percorrendo il CP_1 marciapiede del lato destro di via CA BE, in direzione dell'incrocio semaforico, giunta all'altezza del palo della pubblica illuminazione distante pochi metri dal predetto incrocio, inciampava e cadeva a terra in corrispondenza del punto in cui è presente un chiusino in ghisa per la chiusura di un pozzetto di derivazione per la pubblica illuminazione
(“Il 17.9.19, verso le ore 9,30, mi trovavo fermo al semaforo a bordo del mio scooter nella direzione opposta a quella da cui stava venendo a piedi l'attrice. Io mi trovavo esattamente dove si vede la moto nella seconda fotografia di cui al doc. 1 di parte attrice. La persona che si vede in tale foto intenta ad assistere l'attrice sono proprio io. Mi trovavo fermo in quanto il semaforo era rosso. Da lì ho potuto assistere al sinistro per cui è causa.
4 Confermo che l'attrice stava percorrendo a piedi il marciapiede della via CA BE, opposto alla mia direzione di marcia. L'attrice, giunta in prossimità del punto dove si trova il palo della luce e il tombino lì vicino era improvvisamente caduta a terra. Dopo di che, rimanendo a terra, si era trascinata sino al portoncino di ingresso del civico 34, ossia nel punto dove è collocata nelle foto di cui al doc. 1 di parte attrice. Penso che si fosse spinta sin lì per chiedere aiuto a qualcuno del condominio. Poi sono giunto io e le ho prestato i primi soccorsi”).
Non vi è ragione alcuna di dubitare dell'attendibilità del teste, che in quel momento si trovava a qualche decina di metri dal luogo in cui è avvenuto l'infortunio, in quanto la sua deposizione è intrinsecamente coerente e non è scalfita da evidenze di segno contrario.
Dalla documentazione fotografica allegata all'atto di citazione e raffigurante lo stato dei luoghi si desume che il chiusino non è collocato allo stesso livello della superficie del marciapiede, ma ad un livello inferiore.
Il perito incaricato dalla parte danneggiata ha indicato in 3,5 centimetri l'entità del dislivello.
L'appellante contesta l'attendibilità di tale misurazione, ma dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice si evince che il dislivello è di qualche centimetro.
Deve quindi ritenersi provato che la caduta sia avvenuta a causa della sconnessione presente in quel punto del marciapiede, non essendo emersa l'interferenza di fattori eziologici alternativi che in quella circostanza abbiano potuto provocare la perdita di equilibrio del pedone.
5. Gli altri tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
5.1. Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie occorre tener presente che, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 20943 del
30/06/2022), la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del
5 custode».
All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043
c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
6 evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe
(esemplificando, una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi: v. in tal senso Cass. 05/06/2023, n. 15704).
5.2 Ebbene, nel caso di specie risulta innanzitutto provato il nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno da essa arrecato, atteso che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (v. Cass. n. 21977 del
12/07/2022).
Sostiene l'appellante che la condotta negligente della danneggiata, desumibile per presunzione dalla agevole visibilità dello stato dei luoghi, in area ben nota alla medesima, integra il caso fortuito di cui all'art. 2051 cod. civ. avendo il difetto di ordinaria diligenza da parte di quest'ultima determinato l'assenza di nesso di causalità fra l'esistenza del dislivello e la caduta.
L'assunto non è fondato in quanto, come si evince dalla documentazione fotografica in atti, la ridotta larghezza del marciapiede è tale da non consentire ai pedoni di percorrerlo in quel punto evitando di transitare sopra il chiusino, a causa della presenza del palo di illuminazione a fianco del medesimo.
Inoltre, non vi è alcuna evidenza, a fronte della contestazione svolta dal punto dalla attrice,
7 che quel tragitto fosse da lei conosciuto in quanto già percorso in precedenza.
In questo contesto, l'eventuale comportamento disattento dell'utente costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, che non riveste efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro, ma che può rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c., applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale (v. in tal senso anche Cass. n. 2480 del 01/02/2018 e Cass.
n. 34886 del 17/11/2021).
Nel caso di specie si ritiene che sia configurabile un concorso di responsabilità della vittima art. 1227, primo comma cod. civ. il quale prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e che va inquadrato esclusivamente nell'ambito del rapporto causale, essendo espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato
(Cass. n. 27544 del 21/11/2017).
Peraltro l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ., non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle richieste delle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (Cass. n. 19218 del 19/07/2018).
Al riguardo va rilevato che è stata la stessa attrice ad allegare che la differenza di livello di
3,5 cm tra la superficie del chiusino e quella del manto stradale è “marcata” e ad aggiungere che tale avvallamento è riscontrabile sia in senso parallelo sia in senso ortogonale al marciapiede (“la stessa documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica dell'arch. dimostra che, sia in senso parallelo sia in senso ortogonale al Per_1 marciapiede, la pavimentazione non è piana, ma presenta marcati dislivelli di 30/35 mm”
(v. pag. 8 della comparsa di costituzione in appello).
Considerato altresì che il chiusino è cromaticamente distinto dal marciapiede e che l'evento dannoso si è verificato alle ore 9.30 circa del 17.09.2019, quando vi era un'ottima
8 luminosità naturale, deve ritenersi che il pericolo rappresentato dalla presenza della sconnessione fosse oggettivamente percepibile.
E' quindi evidente che la , passando in pieno giorno, non ha improntato il suo CP_1 comportamento alla cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
da ciò discende che il suo comportamento negligente, pur non ponendosi come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno per le ragioni sopra indicate, ha dato un apporto concorrente alla sua verificazione.
Ai fini della quantificazione della riduzione del risarcimento spettante alla , assume CP_1 un'indubbia rilevanza la circostanza che la stessa difficilmente avrebbe potuto evitare di passare sopra il chiusino, stante la ridotta ampiezza del marciapiede in quel tratto.
Alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, si reputa congruo quantificare nella misura del 30% la percentuale dell'incidenza causale nella produzione dell'evento lesivo attribuibile al comportamento colposo dell'appellata, di guisa che il danno che il
[...]
è tenuto a risarcirle va rideterminato nel minor importo di Parte_1
€13.545,00 (€19.350,00 x 7/10).
Come stabilito nella sentenza impugnata con statuizione che non è stata censurata, devono essere, inoltre, corrisposti gli interessi legali sul danno liquidato devalutato al momento della data dell'infortunio (17.09.2019) e quindi rivalutato di anno in anno in base agli indici Istat del costo della vita.
All'avente diritto dovrà dunque essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma a lei dovuta, previamente riportata ai valori del settembre 2019, in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno, dal settembre 2019 al settembre 2020, dal settembre 2020 al settembre 2021 e così via, fino alla data della presente decisione.
Infine, poiché la liquidazione del danno da illecito extracontrattuale trasforma l'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, sulla somma di €13.545,00 sono dovuti gli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
6. Stante la prevalente soccombenza dell'appellante, va confermata la statuizione di primo grado in ordine alle spese di lite, considerato che resta invariato lo scaglione di valore della causa e la liquidazione è stata effettuata dal tribunale in modo congruo, secondo tariffa
9 media. Anche le spese del presente grado di giudizio devono porsi a carico dell'appellante e si liquidano in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia (criterio del "decisum"), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale).
In proposito, non si ritiene, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria in appello, giacché gli stessi sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n.
55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale non si riferisce solamente, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di €13.545,00, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1 cod.
10 civ. dalla sentenza al saldo, ed oltre all'interesse nella misura legale determinato sulla somma dovuta, previamente devalutata ai valori monetari del settembre 2019 in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno dal settembre 2019 al settembre 2020, dal settembre 2020 al settembre 2021, e così via, fino alla data della presente decisione;
2) condanna il a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in €3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025.
Il Consigliere estensore
NR ON
Il Presidente
LD IS
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa LD IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. NR ON Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 82 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cesare contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Bigon
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2464/2023 del Tribunale di Verona emessa in data 18.12.2023 e depositata in data 19.12.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“NEL MERITO, IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA:
1 − rigettarsi, per i motivi di cui in narrativa, le domande formulate dalla signora CP_1
nei confronti del perché infondate ed
[...] Parte_1 indimostrate;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del
[...]
, dichiararsi la corresponsabilità della sig.ra nella Parte_1 CP_1 causazione del sinistro de quo in misura prevalente.
IN OGNI CASO:
− con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
1) preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342
e 348-bis c.p.c., con ogni conseguente provvedimento di legge;
2) nel merito, respingere integralmente l'appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata;
3) in ogni caso, onerare l'appellante delle spese anticipate e dei compensi del grado, oltre
a rimborso forfettario 15% e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il CP_1 per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 o, in Parte_1 subordine, dell'art. 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'incidente occorsole il giorno 17.09.2019, verso le ore 9,30 allorquando, mentre stava camminando sul marciapiede del lato destro di via
CA BE in direzione dell'incrocio semaforico con via Dosdegà, giunta nelle vicinanze del civico n. 34 e all'altezza di un palo della luce, era inciampata e caduta a terra a causa della presenza di un dislivello, non segnalato o transennato, sulla pavimentazione del marciapiede in prossimità di un tombino in ghisa per la chiusura di un pozzetto di derivazione della pubblica illuminazione, collocato ad un livello inferiore rispetto al marciapiede.
Si costituiva il , il quale contestava la ricostruzione dei Parte_1 fatti fornita dall'attrice e negava in ogni caso la propria responsabilità, imputandola in via
2 esclusiva o quantomeno concorrente all'incedere disattento della danneggiata, confutando infine, in quanto eccessiva, la pretesa risarcitoria avanzata da quest'ultima.
Il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda attorea, accertando l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., del
[...]
in ordine al sinistro per cui è causa e condannando quest'ultimo al Parte_1 pagamento in favore di della somma di €20.550,00, oltre agli interessi al CP_1 tasso di cui all'art. 1284, comma 1 cod. civ. dalla data di redazione della presente sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia il ha interposto Parte_1 tempestivo appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo si duole che il tribunale abbia fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, ritenendo provato in via presuntiva che l'attrice fosse inciampata in corrispondenza ed a causa del dislivello che presentava il tombino del pozzetto rispetto al marciapiede.
2.2 Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui afferma che la sconnessione del marciapiede non era di entità tale da poter essere rilevata agevolmente da un pedone e che la profondità del dislivello, pari a circa 3,5 cm, è superiore a quella consentita dal D.P.R. n. 236/1989 (contenente le prescrizioni tecniche ai fini del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche), il cui art.
8.8.2 prevede che le pavimentazioni devono presentare superficie piana, con dislivelli non superiori al limite di tolleranza di 2 mm.
Al riguardo evidenzia che: a) la normativa richiamata in sentenza ha ad oggetto pavimentazioni interne di edifici privati, di edifici di edilizia residenziale pubblica e di spazi esterni di pertinenza degli edifici in questione, ma non si applica alla pavimentazione pubblica esterna;
b) l'entità del dislivello non è stata provata;
c) la sconnessione in parola era comunque immediatamente percepibile da una persona di normale diligenza e non configurava pertanto una insidia, in quanto si trovava in prossimità di un chiusino, anche cromaticamente distinto dal marciapiede, la cui visuale non era impedita dalla presenza di
3 ostacoli e l'evento dannoso si è verificato alle ore 9.30 circa del 17.09.2019, quando vi era un'ottima luminosità naturale.
Rileva che alla luce dell'intervenuta evoluzione della giurisprudenza di legittimità deve escludersi che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità.
2.3 Con il terzo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha escluso che la condotta disattenta e negligente tenuta dalla danneggiata - la quale, nonostante ben conoscesse lo stato dei luoghi in quanto risiedeva nelle vicinanze, aveva omesso di prestare un minimo di attenzione durante il proprio incedere - integri l'esimente del caso fortuito.
2.4 Con il quarto motivo si duole del mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento dannoso.
3. Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
Dalle dichiarazioni rese dal teste , che ha assistito all'infortunio in Testimone_1 quanto il giorno 17.09.2019, verso le ore 9,30, si trovava fermo in corrispondenza dell'incrocio semaforico tra via CA BE e via Dosdegà in in Parte_1 sella al suo scooter, provenendo dalla direzione opposta a quella da cui stava venendo a piedi l'attrice, è risultato provato che , mentre stava percorrendo il CP_1 marciapiede del lato destro di via CA BE, in direzione dell'incrocio semaforico, giunta all'altezza del palo della pubblica illuminazione distante pochi metri dal predetto incrocio, inciampava e cadeva a terra in corrispondenza del punto in cui è presente un chiusino in ghisa per la chiusura di un pozzetto di derivazione per la pubblica illuminazione
(“Il 17.9.19, verso le ore 9,30, mi trovavo fermo al semaforo a bordo del mio scooter nella direzione opposta a quella da cui stava venendo a piedi l'attrice. Io mi trovavo esattamente dove si vede la moto nella seconda fotografia di cui al doc. 1 di parte attrice. La persona che si vede in tale foto intenta ad assistere l'attrice sono proprio io. Mi trovavo fermo in quanto il semaforo era rosso. Da lì ho potuto assistere al sinistro per cui è causa.
4 Confermo che l'attrice stava percorrendo a piedi il marciapiede della via CA BE, opposto alla mia direzione di marcia. L'attrice, giunta in prossimità del punto dove si trova il palo della luce e il tombino lì vicino era improvvisamente caduta a terra. Dopo di che, rimanendo a terra, si era trascinata sino al portoncino di ingresso del civico 34, ossia nel punto dove è collocata nelle foto di cui al doc. 1 di parte attrice. Penso che si fosse spinta sin lì per chiedere aiuto a qualcuno del condominio. Poi sono giunto io e le ho prestato i primi soccorsi”).
Non vi è ragione alcuna di dubitare dell'attendibilità del teste, che in quel momento si trovava a qualche decina di metri dal luogo in cui è avvenuto l'infortunio, in quanto la sua deposizione è intrinsecamente coerente e non è scalfita da evidenze di segno contrario.
Dalla documentazione fotografica allegata all'atto di citazione e raffigurante lo stato dei luoghi si desume che il chiusino non è collocato allo stesso livello della superficie del marciapiede, ma ad un livello inferiore.
Il perito incaricato dalla parte danneggiata ha indicato in 3,5 centimetri l'entità del dislivello.
L'appellante contesta l'attendibilità di tale misurazione, ma dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice si evince che il dislivello è di qualche centimetro.
Deve quindi ritenersi provato che la caduta sia avvenuta a causa della sconnessione presente in quel punto del marciapiede, non essendo emersa l'interferenza di fattori eziologici alternativi che in quella circostanza abbiano potuto provocare la perdita di equilibrio del pedone.
5. Gli altri tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
5.1. Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie occorre tener presente che, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 20943 del
30/06/2022), la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del
5 custode».
All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043
c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
6 evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe
(esemplificando, una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi: v. in tal senso Cass. 05/06/2023, n. 15704).
5.2 Ebbene, nel caso di specie risulta innanzitutto provato il nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno da essa arrecato, atteso che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (v. Cass. n. 21977 del
12/07/2022).
Sostiene l'appellante che la condotta negligente della danneggiata, desumibile per presunzione dalla agevole visibilità dello stato dei luoghi, in area ben nota alla medesima, integra il caso fortuito di cui all'art. 2051 cod. civ. avendo il difetto di ordinaria diligenza da parte di quest'ultima determinato l'assenza di nesso di causalità fra l'esistenza del dislivello e la caduta.
L'assunto non è fondato in quanto, come si evince dalla documentazione fotografica in atti, la ridotta larghezza del marciapiede è tale da non consentire ai pedoni di percorrerlo in quel punto evitando di transitare sopra il chiusino, a causa della presenza del palo di illuminazione a fianco del medesimo.
Inoltre, non vi è alcuna evidenza, a fronte della contestazione svolta dal punto dalla attrice,
7 che quel tragitto fosse da lei conosciuto in quanto già percorso in precedenza.
In questo contesto, l'eventuale comportamento disattento dell'utente costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, che non riveste efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro, ma che può rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c., applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale (v. in tal senso anche Cass. n. 2480 del 01/02/2018 e Cass.
n. 34886 del 17/11/2021).
Nel caso di specie si ritiene che sia configurabile un concorso di responsabilità della vittima art. 1227, primo comma cod. civ. il quale prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e che va inquadrato esclusivamente nell'ambito del rapporto causale, essendo espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato
(Cass. n. 27544 del 21/11/2017).
Peraltro l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ., non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle richieste delle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (Cass. n. 19218 del 19/07/2018).
Al riguardo va rilevato che è stata la stessa attrice ad allegare che la differenza di livello di
3,5 cm tra la superficie del chiusino e quella del manto stradale è “marcata” e ad aggiungere che tale avvallamento è riscontrabile sia in senso parallelo sia in senso ortogonale al marciapiede (“la stessa documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica dell'arch. dimostra che, sia in senso parallelo sia in senso ortogonale al Per_1 marciapiede, la pavimentazione non è piana, ma presenta marcati dislivelli di 30/35 mm”
(v. pag. 8 della comparsa di costituzione in appello).
Considerato altresì che il chiusino è cromaticamente distinto dal marciapiede e che l'evento dannoso si è verificato alle ore 9.30 circa del 17.09.2019, quando vi era un'ottima
8 luminosità naturale, deve ritenersi che il pericolo rappresentato dalla presenza della sconnessione fosse oggettivamente percepibile.
E' quindi evidente che la , passando in pieno giorno, non ha improntato il suo CP_1 comportamento alla cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
da ciò discende che il suo comportamento negligente, pur non ponendosi come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno per le ragioni sopra indicate, ha dato un apporto concorrente alla sua verificazione.
Ai fini della quantificazione della riduzione del risarcimento spettante alla , assume CP_1 un'indubbia rilevanza la circostanza che la stessa difficilmente avrebbe potuto evitare di passare sopra il chiusino, stante la ridotta ampiezza del marciapiede in quel tratto.
Alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, si reputa congruo quantificare nella misura del 30% la percentuale dell'incidenza causale nella produzione dell'evento lesivo attribuibile al comportamento colposo dell'appellata, di guisa che il danno che il
[...]
è tenuto a risarcirle va rideterminato nel minor importo di Parte_1
€13.545,00 (€19.350,00 x 7/10).
Come stabilito nella sentenza impugnata con statuizione che non è stata censurata, devono essere, inoltre, corrisposti gli interessi legali sul danno liquidato devalutato al momento della data dell'infortunio (17.09.2019) e quindi rivalutato di anno in anno in base agli indici Istat del costo della vita.
All'avente diritto dovrà dunque essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma a lei dovuta, previamente riportata ai valori del settembre 2019, in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno, dal settembre 2019 al settembre 2020, dal settembre 2020 al settembre 2021 e così via, fino alla data della presente decisione.
Infine, poiché la liquidazione del danno da illecito extracontrattuale trasforma l'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, sulla somma di €13.545,00 sono dovuti gli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
6. Stante la prevalente soccombenza dell'appellante, va confermata la statuizione di primo grado in ordine alle spese di lite, considerato che resta invariato lo scaglione di valore della causa e la liquidazione è stata effettuata dal tribunale in modo congruo, secondo tariffa
9 media. Anche le spese del presente grado di giudizio devono porsi a carico dell'appellante e si liquidano in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia (criterio del "decisum"), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale).
In proposito, non si ritiene, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria in appello, giacché gli stessi sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n.
55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale non si riferisce solamente, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di €13.545,00, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1 cod.
10 civ. dalla sentenza al saldo, ed oltre all'interesse nella misura legale determinato sulla somma dovuta, previamente devalutata ai valori monetari del settembre 2019 in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno dal settembre 2019 al settembre 2020, dal settembre 2020 al settembre 2021, e così via, fino alla data della presente decisione;
2) condanna il a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in €3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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