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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9209 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12691/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12691/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Marino, dall'avv. Marialuigia Parte_1
Passariello e dall'avv. Giacomo Junior Mallardo;
- OPPONENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
DR AT e dall'avv. Raffaele Zurlo;
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1382/2023 nei Controparte_1 confronti di per il pagamento di euro 18355,00, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 20082346422414 (cfr. doc. n. 3 produzione monitoria), stipulato con
Findomestic S.p.A., il cui credito veniva ceduto ad con atto di cessione del Controparte_1
14/9/2018 (cfr. doc. n. 7 produzione monitoria).
spiegava tempestiva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di legittimazione sostanziale di la nullità totale del contratto Controparte_1 di finanziamento per cui è causa per violazione degli artt. 125-bis, co. 1 e co. 2, e 117, co. 1, T.U.B.
o, in subordine, dell'art. 124-bis T.U.B. o, comunque, l'inesigibilità, totale o parziale della pretesa, per mancata o, in via gradata, negligente ponderazione del merito creditizio. Ha resistito all'opposizione la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo n.1382/2023, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 6/11/2024, il Tribunale, accertata la qualifica di consumatore di parte opponente, rilevava la vessatorietà delle clausole del contratto oggetto della domanda monitoria relative alle penali ed agli interessi di mora ed invitava parte opponente a dichiarare se intendeva avvalersi o meno delle nullità rilevata d'ufficio.
All'udienza del 19/2/2025 parte opponente dichiarava di volersi avvalere della nullità rilevata d'ufficio dal Tribunale e, rigettata l'istanza di CTU contabile, veniva formulata una proposta conciliativa non accettata dalla parte opponente e, pertanto, la causa, all'udienza del 14/10/2025, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato all' in data 14/4/2023 e l'opposizione notificata il 24/5/2023. Pt_1
In via preliminare, deve poi rilevarsi che parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale della parte opposta.
Sul punto, va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della parte opposta, in quanto Controparte_1 agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario e prova la titolarità del credito con il deposito del contratto di cessione del 14/9/2028 (doc. n. 7 fascicolo monitorio), dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 6/10/2028 (doc. n. 4 fascicolo monitorio) da cui risultano i criteri in virtù dei quali è possibile far rientrare tra i crediti ceduti anche quello vantato nei confronti dell'opponente, nonché la dichiarazione della cedente con specifico riferimento al contratto n.
20082346422414 oggetto di causa (doc. 6 fascicolo monitorio).
Tale dichiarazione “costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa” (Cass. n. 10200/2021).
Parimenti la giurisprudenza di merito ha osservato che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (in tal senso App. Milano 24/01/2023
n. 220) e non solo ha una “indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n.10200/2021), ma “in ogni caso rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti” (App. Venezia n.2253/2024).
Infine, la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione relativa al contratto di prestito dimostra indiziariamente la titolarità del diritto (Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023,
n.7725).
Pertanto, l'eccezione di mancata prova della titolarità del credito deve essere rigettata.
Il credito per cui è causa risulta documentalmente provato dalla copia del contratto di finanziamento (cfr. doc. n. 3 produzione monitoria) recante l'indicazione delle relative condizioni economiche (TAN pari al 7,40 e TAEG pari al 7,65%) e dall'elenco dei movimenti contabili dall'apertura del rapporto (cfr. doc. n. 5).
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per i contratti di intermediazione finanziaria, e dall'art. 117 TUB, per i contratti bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Di recente, la Cassazione, riguardo all'art. 117 TUB che commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
ha affermato che dal comma II dello stesso articolo si ricava, poi, che la "forma" presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che "per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma": locuzione, questa, in cui il termine "forma" è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'"altra forma" è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cass. n. 18230/2024). Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Quanto alla censura relativa alla nullità del contratto di finanziamento per violazione delle norme in materia di merito creditizio, deve, in primo luogo rilevarsi che la disposizione che espressamente impone a un istituto di credito di effettuare la verifica del merito creditizio del cliente è quella contenuta nell'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, inserito nel Ca. II relativo al
“Credito ai consumatori”, introdotto dal D.L.gs n. 141 del 13.8.2010, entrata in vigore il 19.9.2010 dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4.9.2010, disponente: “1.
Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo”.
L'obbligo di valutazione del merito creditizio è qualificato regola di comportamento, ossia che pone norme di condotta a carico dei soggetti, finalizzata ad assicurare la correttezza e moralità della contrattazione, sicché la sua violazione (secondo l'orientamento maggioritario) può dar luogo a responsabilità, contrattuale o precontrattuale, con il contestuale obbligo di risarcimento.
Da quanto esposto consegue, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che l'eventuale violazione dell'obbligo in esame, lungi dal determinare l'invalidità dell'obbligo eventualmente assunto, potrebbe al più determinare l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno - sempre che si ritenga sussistente una violazione particolarmente evidente sulla base degli elementi del caso concreto, neppure allegati nel caso in esame in cui parte opponente ha solo indicato l'omessa valutazione del merito creditizio da parte della società finanziaria, senza neppure affermare e provare documentalmente le precarie condizioni economiche dell' , tali da Pt_1 giustificare un rifiuto della richiesta di finanziamento.
L'ulteriore doglianza dedotta dalla parte opponente, concernente la presunta indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse pattuito e la presenza di costi occulti, è infondata.
La questione introdotta dagli attori nel presente giudizio attiene in generale alla legittimità dei mutui con sistema di ammortamento c.d. “alla francese” sia sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt.117 TUB e delle Istruzioni esplicative della Banca d'Italia, nonché dell'art
1284 c.c., sia sotto il profilo della violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
Benchè il sistema di ammortamento “alla francese” sia in uso nella prassi bancaria da moltissimi anni la questione della sua legittimità è, di recente, nuovamente venuta alla ribalta nell'ambito della dottrina (principalmente matematico-finanziaria) e della giurisprudenza di merito.
La monolitica giurisprudenza di merito ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro Bancario Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Nel caso di specie, va osservato che nel contratto di mutuo le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento.
Il contratto prevede il rimborso in n. 84 mesi, mediante il pagamento di n. 84 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, pari ad euro 305,80, calcolate al TAN fisso del 7,40%.
Risulta, quindi, specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità, ovvero n. 84 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate
“secondo il metodo “alla francese” (rate costanti comprensive di quote di capitale crescente e di quote di interessi decrescenti).
Ebbene, risulta dalla semplice analisi del contratto depositato in atti che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati sono dettagliatamente definite nel contratto di mutuo. Risulta poi specificamente e chiaramente definito (e dunque accettato) il piano di ammortamento sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" che prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Le doglianze dell'opponente riguardanti la nullità per mancata pattuizione del regime di ammortamento appaiono pertanto manifestamente infondate.
Deve, infine, rilevarsi che, nel caso in esame, come indicato nell'ordinanza del 6/11/2024 in cui viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, il quale stipulava il contratto di finanziamento oggetto di causa per scopi estranei alla propria attività professionale, in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19
e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 68/23), veniva affermata la vessatorietà delle clausole del contratto oggetto della domanda monitoria nelle quali risultano pattuite unitamente ad interessi di mora (14,60% annui), una penale da ritardo pari al 10% dell'importo scaduto ed una penale collegata alla decadenza del beneficio del termine pari al 10% della quota capitale del debito residuo, significativamente più rilevanti del TAN (pari al 7,40%), senza prova della trattativa individuale, atteso che le stesse comportano il riconoscimento di un vantaggio per la creditrice superiore al TAN aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus
SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, , secondo le rilevazioni statistiche Persona_1
a riguardo condotte dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente incrementato di un punto percentuale (attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica).
Orbene, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole dei contratti di finanziamento oggetto di causa conclusi con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate. Pertanto, premessa la differenza, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, tra la disciplina in materia di usura e quella contenuta nel codice del consumo relativa alle clausole vessatorie, la domanda monitoria può essere accolta limitatamente alla sorta capitale con esclusione delle penali risultati dall'estratto conto e dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Deve, infine, accertarsi la nullità della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di sole due rate e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c. che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Tale condizione, nel caso di specie, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dall'estratto conto in atti, da cui emerge che il primo inadempimento si verificava in data 5/9/2025 e la decadenza dal beneficio del termine veniva comunicata il 4/8/2026 (cfr. doc. n. 4, allegato alla comparsa di costituzione).
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento, lista dei movimenti contabili e certificato ex art. 50 TUB), deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannarsi parte opponente a pagare alla parte opposta la somma di euro
16.060,99 in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U.
30.10.2001 n. 13533).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1382/2023 e condanna a pagare a Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., la somma di euro 16.060,99, oltre interessi legali
[...] dalla domanda al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese processuali Parte_1 del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 3.376,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Napoli, 14/10/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12691/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Marino, dall'avv. Marialuigia Parte_1
Passariello e dall'avv. Giacomo Junior Mallardo;
- OPPONENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
DR AT e dall'avv. Raffaele Zurlo;
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1382/2023 nei Controparte_1 confronti di per il pagamento di euro 18355,00, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 20082346422414 (cfr. doc. n. 3 produzione monitoria), stipulato con
Findomestic S.p.A., il cui credito veniva ceduto ad con atto di cessione del Controparte_1
14/9/2018 (cfr. doc. n. 7 produzione monitoria).
spiegava tempestiva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di legittimazione sostanziale di la nullità totale del contratto Controparte_1 di finanziamento per cui è causa per violazione degli artt. 125-bis, co. 1 e co. 2, e 117, co. 1, T.U.B.
o, in subordine, dell'art. 124-bis T.U.B. o, comunque, l'inesigibilità, totale o parziale della pretesa, per mancata o, in via gradata, negligente ponderazione del merito creditizio. Ha resistito all'opposizione la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo n.1382/2023, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 6/11/2024, il Tribunale, accertata la qualifica di consumatore di parte opponente, rilevava la vessatorietà delle clausole del contratto oggetto della domanda monitoria relative alle penali ed agli interessi di mora ed invitava parte opponente a dichiarare se intendeva avvalersi o meno delle nullità rilevata d'ufficio.
All'udienza del 19/2/2025 parte opponente dichiarava di volersi avvalere della nullità rilevata d'ufficio dal Tribunale e, rigettata l'istanza di CTU contabile, veniva formulata una proposta conciliativa non accettata dalla parte opponente e, pertanto, la causa, all'udienza del 14/10/2025, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato all' in data 14/4/2023 e l'opposizione notificata il 24/5/2023. Pt_1
In via preliminare, deve poi rilevarsi che parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale della parte opposta.
Sul punto, va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della parte opposta, in quanto Controparte_1 agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario e prova la titolarità del credito con il deposito del contratto di cessione del 14/9/2028 (doc. n. 7 fascicolo monitorio), dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 6/10/2028 (doc. n. 4 fascicolo monitorio) da cui risultano i criteri in virtù dei quali è possibile far rientrare tra i crediti ceduti anche quello vantato nei confronti dell'opponente, nonché la dichiarazione della cedente con specifico riferimento al contratto n.
20082346422414 oggetto di causa (doc. 6 fascicolo monitorio).
Tale dichiarazione “costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa” (Cass. n. 10200/2021).
Parimenti la giurisprudenza di merito ha osservato che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (in tal senso App. Milano 24/01/2023
n. 220) e non solo ha una “indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n.10200/2021), ma “in ogni caso rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti” (App. Venezia n.2253/2024).
Infine, la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione relativa al contratto di prestito dimostra indiziariamente la titolarità del diritto (Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023,
n.7725).
Pertanto, l'eccezione di mancata prova della titolarità del credito deve essere rigettata.
Il credito per cui è causa risulta documentalmente provato dalla copia del contratto di finanziamento (cfr. doc. n. 3 produzione monitoria) recante l'indicazione delle relative condizioni economiche (TAN pari al 7,40 e TAEG pari al 7,65%) e dall'elenco dei movimenti contabili dall'apertura del rapporto (cfr. doc. n. 5).
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per i contratti di intermediazione finanziaria, e dall'art. 117 TUB, per i contratti bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Di recente, la Cassazione, riguardo all'art. 117 TUB che commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
ha affermato che dal comma II dello stesso articolo si ricava, poi, che la "forma" presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che "per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma": locuzione, questa, in cui il termine "forma" è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'"altra forma" è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cass. n. 18230/2024). Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Quanto alla censura relativa alla nullità del contratto di finanziamento per violazione delle norme in materia di merito creditizio, deve, in primo luogo rilevarsi che la disposizione che espressamente impone a un istituto di credito di effettuare la verifica del merito creditizio del cliente è quella contenuta nell'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, inserito nel Ca. II relativo al
“Credito ai consumatori”, introdotto dal D.L.gs n. 141 del 13.8.2010, entrata in vigore il 19.9.2010 dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4.9.2010, disponente: “1.
Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo”.
L'obbligo di valutazione del merito creditizio è qualificato regola di comportamento, ossia che pone norme di condotta a carico dei soggetti, finalizzata ad assicurare la correttezza e moralità della contrattazione, sicché la sua violazione (secondo l'orientamento maggioritario) può dar luogo a responsabilità, contrattuale o precontrattuale, con il contestuale obbligo di risarcimento.
Da quanto esposto consegue, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che l'eventuale violazione dell'obbligo in esame, lungi dal determinare l'invalidità dell'obbligo eventualmente assunto, potrebbe al più determinare l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno - sempre che si ritenga sussistente una violazione particolarmente evidente sulla base degli elementi del caso concreto, neppure allegati nel caso in esame in cui parte opponente ha solo indicato l'omessa valutazione del merito creditizio da parte della società finanziaria, senza neppure affermare e provare documentalmente le precarie condizioni economiche dell' , tali da Pt_1 giustificare un rifiuto della richiesta di finanziamento.
L'ulteriore doglianza dedotta dalla parte opponente, concernente la presunta indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse pattuito e la presenza di costi occulti, è infondata.
La questione introdotta dagli attori nel presente giudizio attiene in generale alla legittimità dei mutui con sistema di ammortamento c.d. “alla francese” sia sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt.117 TUB e delle Istruzioni esplicative della Banca d'Italia, nonché dell'art
1284 c.c., sia sotto il profilo della violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
Benchè il sistema di ammortamento “alla francese” sia in uso nella prassi bancaria da moltissimi anni la questione della sua legittimità è, di recente, nuovamente venuta alla ribalta nell'ambito della dottrina (principalmente matematico-finanziaria) e della giurisprudenza di merito.
La monolitica giurisprudenza di merito ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro Bancario Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Nel caso di specie, va osservato che nel contratto di mutuo le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento.
Il contratto prevede il rimborso in n. 84 mesi, mediante il pagamento di n. 84 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, pari ad euro 305,80, calcolate al TAN fisso del 7,40%.
Risulta, quindi, specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità, ovvero n. 84 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate
“secondo il metodo “alla francese” (rate costanti comprensive di quote di capitale crescente e di quote di interessi decrescenti).
Ebbene, risulta dalla semplice analisi del contratto depositato in atti che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati sono dettagliatamente definite nel contratto di mutuo. Risulta poi specificamente e chiaramente definito (e dunque accettato) il piano di ammortamento sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" che prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Le doglianze dell'opponente riguardanti la nullità per mancata pattuizione del regime di ammortamento appaiono pertanto manifestamente infondate.
Deve, infine, rilevarsi che, nel caso in esame, come indicato nell'ordinanza del 6/11/2024 in cui viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, il quale stipulava il contratto di finanziamento oggetto di causa per scopi estranei alla propria attività professionale, in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19
e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 68/23), veniva affermata la vessatorietà delle clausole del contratto oggetto della domanda monitoria nelle quali risultano pattuite unitamente ad interessi di mora (14,60% annui), una penale da ritardo pari al 10% dell'importo scaduto ed una penale collegata alla decadenza del beneficio del termine pari al 10% della quota capitale del debito residuo, significativamente più rilevanti del TAN (pari al 7,40%), senza prova della trattativa individuale, atteso che le stesse comportano il riconoscimento di un vantaggio per la creditrice superiore al TAN aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus
SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, , secondo le rilevazioni statistiche Persona_1
a riguardo condotte dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente incrementato di un punto percentuale (attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica).
Orbene, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole dei contratti di finanziamento oggetto di causa conclusi con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate. Pertanto, premessa la differenza, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, tra la disciplina in materia di usura e quella contenuta nel codice del consumo relativa alle clausole vessatorie, la domanda monitoria può essere accolta limitatamente alla sorta capitale con esclusione delle penali risultati dall'estratto conto e dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Deve, infine, accertarsi la nullità della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di sole due rate e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c. che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Tale condizione, nel caso di specie, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dall'estratto conto in atti, da cui emerge che il primo inadempimento si verificava in data 5/9/2025 e la decadenza dal beneficio del termine veniva comunicata il 4/8/2026 (cfr. doc. n. 4, allegato alla comparsa di costituzione).
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento, lista dei movimenti contabili e certificato ex art. 50 TUB), deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannarsi parte opponente a pagare alla parte opposta la somma di euro
16.060,99 in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U.
30.10.2001 n. 13533).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1382/2023 e condanna a pagare a Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., la somma di euro 16.060,99, oltre interessi legali
[...] dalla domanda al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese processuali Parte_1 del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 3.376,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Napoli, 14/10/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello