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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/11/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: PA DE IU Presidente estensore Federica Girfatti IU Claudia Ummarino IU, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1767 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 E
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rapp.te e difese dall'avv. D'Ambrosio Rosa, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 02/07/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/08/2008, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San US AN (NA) (al N. 106, Parte II, Serie A, Anno 2008). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa emesso il 09/10/2013, R.G.n. 3280/2012. Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( il 29/05/2007 in Sant'Angelo Dei Lombardi Per_1 (AV), e il 19/02/2010 in San Gennaro AN (NA)), le parti hanno indicato Per_2 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“4. I genitori, IG.ri e stabiliscono che vi sarà dialogo circa le scelte relative, Pt_2 Parte_1 all'istruzione e all'educazione del figlio minorenne , tenendo conto delle capacità, Per_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
5. Stabilire, che il figlio minorenne (nato a [...] il [...]), Persona_3 al solo fine di agevolare le situazioni di gestione straordinaria del figlio minore, come sopra specificato, venga affidato in via esclusiva alla madre, IG.ra , con Parte_1 collocamento presso la stessa, la quale potrà occuparsi di tutte le questioni di maggiore interesse del minore, con firma disgiunta per tutte le questioni di maggiore interesse per , tra le quali quelle Per_2 relative all'istruzione, alla salute ed al tempo libero del figlio, oltre all'autorizzazione al rilascio dei documenti di riconoscimento validi per l'espatrio.
6. Regolamentazione frequentazione figlio minore. Il padre, vista l'età del ragazzo e la sua particolare condizione psico-fisica, concorderà direttamente con la sig.ra le modalità ed i tempi di frequentazione libera, secondo le Parte_1 necessità del ragazzo e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Lo stesso valga per quanto riguarda le vacanze estive, natalizie e pasquali: le stesse saranno concordate di volta in volta in base agli impegni lavorativi dei genitori e nel rispetto del desiderio di . I genitori dovranno Per_2 scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa lo stato di salute del loro figlio, nonché in merito a qualsiasi esigenza che dovesse sopravvenire durante la permanenza di codesto presso ciascuno genitore. In ordine al contributo al mantenimento dei figli, fermo restando l'affidamento esclusivo, per i motivi sopra esposti e il collocamento prevalente presso la madre di , il padre, Per_2 in considerazione della raggiunta autonomia di (come sopra specificato) e degli arretrati Per_1 ISTAT non versati dal padre negli ultimi cinque anni, contribuirà al mantenimento dei figli, versando alla madre IG.ra , ogni mese, mediante bonifico secondo le seguenti modalità: Parte_1 a) Euro 1.600,00 per pregresse somme Istat in 10 Tranches di versamento di euro 160,00 mensili per i prossimi 10 mesi con scadenza marzo 2026, a partire dalla sottoscrizione del ricorso congiunto.
b) Revoca immediata del contributo al mantenimento per la figlia contestualmente alla Per_1 sottoscrizione del ricorso congiunto. c) Euro 150,00 al mese per il contributo al mantenimento di fino a aprile 2026. Per_2 d) A partire dalla fine del rateizzo ISTAT ossia marzo 2026, il contributo al mantenimento per Per_2 sarà di euro 250,00 mensili. e) Relativamente all'Assegno Unico per , ciascun genitore continuerà a percepire il proprio Per_2 50 % dell'A.U., come già in essere.
f) Il contributo economico a titolo di mantenimento per il figlio sarà versato dal IG. Per_2 Pt_2
entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulla carta “Super flash” intestata
[...] alla sig.ra accesa dalla stessa presso il Banco di Napoli proprio per il Parte_1 mantenimento di . Tale contributo sarà rivalutato annualmente ed automaticamente in base Per_2 agli indici ISTAT. g) Ciascun genitore, in un dialogo di cooperazione e collaborazione, in deroga al principio dell'affidamento esclusivo richiesto dalle parti per i motivi sopra esposti, qualora auspicabilmente Codesto Tribunale voglia accogliere la richiesta congiunta in tal senso, ciascun genitore contribuirà al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie per il figlio, previamente concordate e documentate, soprattutto in riferimento alla situazione di salute del minore come sopra descritta. Farà fede, ad ogni modo, in caso di disaccordo tra le parti, il Protocollo d'Intesa tra il COA di Nola ed il Tribunale di Nola relativamente alle spese straordinarie occorrenti per il figlio . Per_2 7. A definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1767 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San
US AN (NA) il 22/08/2008 tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San US AN (NA) (al
N. 106, Parte II, Serie A, Anno 2008).);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San US AN (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San US AN (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 03/11/2025
Il Presidente estensore
PA DE IU