Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5078 R. G. 2020
PROMOSSA DA
CF.VA , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettVAmente domiciliata in Roma alla via
Giovanni Battista Tiepolo 21, 00196 Roma, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppina Miceli che la rappresenta e difende
-opponente -
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettVAmente domiciliata in 00049 Velletri RM, Via
Orti Ginnetti n. 39, presso l'Avv. Mauro Becucci che la rappresenta e che la difende
-opposta–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislatVA dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione la ha proposto opposizione avverso al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 901/20 emesso dall'intestato Tribunale con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 36.131,21 oltre interessi legali, rVAlutazione monetaria e spese legali quale mancato pagamento di diverse fatture emessa nell'anno 2019 dalla , eccependo l'improcedibilità della domanda per Controparte_2
mancata mediazione;
la mancanza di prova delle prestazioni dedotte in giudizio;
la non conformità del prodotto fornito.
Si costituVA in giudizio la chiedeva il rigetto della Controparte_2
opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esperita la mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con l'esame di un teste di parte opponente e un teste di parte opposta e rinviata all'udienza del 09/02/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa venVA trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Si deve rilevare che la fattura commerciale on possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione, come nell'archetipo della vertenza tra debitore e creditore, pagina 2 di 5 dev'essere effettVAmente verificato in tutti i suoi elementi, come sostiene l'unanime giurisprudenza, la quale sostiene che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti”.
La Suprema Corte afferma che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusVAmente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio».
Pertanto, essendo il presente giudizio fondato sul diritto della parte opposta al pagamento di somme sulla base di fatture, dovrà quindi provare, nel giudizio a cognizione piena, la sussistenza di un valido rapporto contrattuale intercorrente tra pagina 3 di 5 le parti e di aver effettVAmente eseguito la prestazione per la quale richiede il pagamento.
Dall'istruttoria espletata è emerso che parte opposta fornVA alla Società
[...]
il prodotto “fesa di suino”. Tale prodotto però venVA fornito alla CP_1
odierna parte attrice in modo, per così dire, “anomalo” tanto che la merce arrVAva del tutto danneggiata. In particolare, le pedane di carne di suino fornite dalla presentavano scollature laterali e collassamento delle Controparte_2
confezioni sottovuoto determinando uno schiacciamento delle confezioni con conseguente perdita del sottovuoto. In questo modo la merce fornita in quelle determinate condizioni presentava una quantità di liquidi organici, tali da determinare una perdita di colore e consistenza, nonché un notevole scarto sul prodotto finito per le produzioni a cui era destinata. È evidente anche dalle foto depositate come tale merce non fosse in alcun modo né manipolabile dalla
[...]
né tantomeno vendibile. CP_1
Tale circostanza risulta confermata dall'esame del teste di parte opponente
[...]
, consulente della sicurezza alimentare ha confermato che le caratterische Tes_1
organotecniche della carne fresca erano alterate riferibili ad un processo di scongelamento improprio.
Deve, quindi, essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. n.
901/20 emesso dall'intestato Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle pagina 4 di 5 questioni trattate, deve condannarsi la parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitVAmente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. n. 901/20 emesso dall'intestato Tribunale;
-condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre
IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 09/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
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