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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4703 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via Giuseppe Pasquali, 17, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Emilia Biondi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 14/11/2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 666/2024) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo della CTU, di dichiarare il suo diritto, in virtù dell'esistenza dei requisiti medico-legali, all'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto di condannare l' al pagamento CP_1 del relativo beneficio, con interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti e onorari, da attribuirsi alla procuratrice anticipataria.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitata la perizianda, ha posto una diagnosi di
“K della mammella sx trattata con chemioterapia, sindrome da impingement spalla dx con lieve limitazione del ROM ai gradi estremi, fibromialgia, sindrome ansioso-depressiva, ipertensione
1 oculare” e ha concluso per un grado complessivo d'invalidità pari al 67% – così confermando la valutazione effettuata in via amministrativa.
In particolare, il CTU ha chiarito di avere valutato la patologia K della mammella sx trattata con chemioterapia diagnosticata il 26/09/2000 e con ultimo controllo del 19/05/23 con percentuale del
55%, la sindrome da impingement spalla dx con lieve limitazione del ROM ai gradi estremi con percentuale del 10% e la sindrome ansioso-depressiva al 10%, mentre non ha assegnato rilievo medico-legale a fibromialgia e ipertensione oculare in trattamento farmacologico.
La ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dall'ausiliare, lamentando la sottovalutazione della sindrome ansioso-depressiva, la mancata valutazione della fibromialgia e della patologia oculare (glaucoma con segni strumentali di deficit campimetrico) e l'omessa diagnosi, e conseguentemente valutazione, della patologia cardiaca (ipertensione arteriosa in scarso compenso farmacologico).
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Ebbene, per quanto riguarda la sindrome ansioso-depressiva, che il CTU ha valutato come lieve e la ricorrente vorrebbe inquadrare come grave nel codice 2206, in assenza di documentazione specialistica ulteriore rispetto a quella già prodotta, consistente in due soli referti risalenti ai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, la contestazione si sostanzia in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non può, quindi, trovare accoglimento.
Lo stesso è a dirsi per la fibromialgia, della quale il CTU ha negato la rilevanza invalidante, e per la patologia oculare, che stando alla documentazione agli atti consiste in “ipertensione oculare”, come rilevato dal CTU, non tabellata e della quale l'istante non ha chiarito i riflessi sulla propria capacità lavorativa specifica, non essendo documentato un deficit visivo.
2 Peraltro, le minorazioni fino al 10% non sono considerate nella valutazione complessiva dell'invalidità, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori (art. 5, d.lgs. 509/88).
Per quanto riguarda, infine, la patologia cardiaca di cui la ricorrente lamenta l'omessa diagnosi da parte del CTU, si osserva che – pur essendo riportata in anamnesi in alcuni dei documenti medici fra quelli depositati l'esistenza di ipertensione – manca del tutto documentazione specialistica atta a dimostrare che vi è una storia clinica e che la ricorrente sia stata e sia attualmente sottoposta a controlli periodici e terapie specifiche per cardiopatia;
l'unico referto ECG agli atti risale al mese di novembre 2024 ed è privo di una diagnosi e del contestuale referto di uno specialista. Deve pertanto ritenersi corretta la mancata menzione di tale patologia nella perizia, non avendo peraltro il CTU riscontrato valori pressori anomali.
La consulenza tecnica di parte, nel caso in esame non supportata da alcun documento non già esaminato da parte del CTU ad eccezione dell'elettrocardiogramma di cui si è detto e di un referto di visita ortopedica non proveniente da struttura pubblica, rappresenta invece una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16552 del 06/08/2015, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Per tutte le ragioni esposte, in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4703 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via Giuseppe Pasquali, 17, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Emilia Biondi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 14/11/2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 666/2024) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo della CTU, di dichiarare il suo diritto, in virtù dell'esistenza dei requisiti medico-legali, all'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto di condannare l' al pagamento CP_1 del relativo beneficio, con interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti e onorari, da attribuirsi alla procuratrice anticipataria.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitata la perizianda, ha posto una diagnosi di
“K della mammella sx trattata con chemioterapia, sindrome da impingement spalla dx con lieve limitazione del ROM ai gradi estremi, fibromialgia, sindrome ansioso-depressiva, ipertensione
1 oculare” e ha concluso per un grado complessivo d'invalidità pari al 67% – così confermando la valutazione effettuata in via amministrativa.
In particolare, il CTU ha chiarito di avere valutato la patologia K della mammella sx trattata con chemioterapia diagnosticata il 26/09/2000 e con ultimo controllo del 19/05/23 con percentuale del
55%, la sindrome da impingement spalla dx con lieve limitazione del ROM ai gradi estremi con percentuale del 10% e la sindrome ansioso-depressiva al 10%, mentre non ha assegnato rilievo medico-legale a fibromialgia e ipertensione oculare in trattamento farmacologico.
La ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dall'ausiliare, lamentando la sottovalutazione della sindrome ansioso-depressiva, la mancata valutazione della fibromialgia e della patologia oculare (glaucoma con segni strumentali di deficit campimetrico) e l'omessa diagnosi, e conseguentemente valutazione, della patologia cardiaca (ipertensione arteriosa in scarso compenso farmacologico).
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Ebbene, per quanto riguarda la sindrome ansioso-depressiva, che il CTU ha valutato come lieve e la ricorrente vorrebbe inquadrare come grave nel codice 2206, in assenza di documentazione specialistica ulteriore rispetto a quella già prodotta, consistente in due soli referti risalenti ai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, la contestazione si sostanzia in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non può, quindi, trovare accoglimento.
Lo stesso è a dirsi per la fibromialgia, della quale il CTU ha negato la rilevanza invalidante, e per la patologia oculare, che stando alla documentazione agli atti consiste in “ipertensione oculare”, come rilevato dal CTU, non tabellata e della quale l'istante non ha chiarito i riflessi sulla propria capacità lavorativa specifica, non essendo documentato un deficit visivo.
2 Peraltro, le minorazioni fino al 10% non sono considerate nella valutazione complessiva dell'invalidità, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori (art. 5, d.lgs. 509/88).
Per quanto riguarda, infine, la patologia cardiaca di cui la ricorrente lamenta l'omessa diagnosi da parte del CTU, si osserva che – pur essendo riportata in anamnesi in alcuni dei documenti medici fra quelli depositati l'esistenza di ipertensione – manca del tutto documentazione specialistica atta a dimostrare che vi è una storia clinica e che la ricorrente sia stata e sia attualmente sottoposta a controlli periodici e terapie specifiche per cardiopatia;
l'unico referto ECG agli atti risale al mese di novembre 2024 ed è privo di una diagnosi e del contestuale referto di uno specialista. Deve pertanto ritenersi corretta la mancata menzione di tale patologia nella perizia, non avendo peraltro il CTU riscontrato valori pressori anomali.
La consulenza tecnica di parte, nel caso in esame non supportata da alcun documento non già esaminato da parte del CTU ad eccezione dell'elettrocardiogramma di cui si è detto e di un referto di visita ortopedica non proveniente da struttura pubblica, rappresenta invece una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16552 del 06/08/2015, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Per tutte le ragioni esposte, in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 16 aprile 2025.
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