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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 89/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 89/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Barbaresco (Cn)
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...](Cn) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VALSANIA DONATELLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Barbaresco (Cn) il 31/08/1996.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Barbaresco (Cn) (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 17 luglio 1998, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
in data 01 gennaio 2001, maggiorenne ed economicamente indipendente e, in Per_2 data 31 agosto 2011, il figlio , minorenne non economicamente autosufficiente. Per_3
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 01.10.2020, R.G. 1718/2020.
Con ricorso depositato il 10/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in Barbaresco (Cn) il Parte_1 Parte_2
31/08/1996, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1996 II serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con residenza presso la casa della Per_3 madre, in Barbaresco (Cn), Strada Rabajà n. 24; Parte_1
il padre potrà incontrare il figlio minore quando vorrà, a semplice richiesta e Per_3 compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e scolastici e ludico/sportivi del minore;
il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio minore a fine settimana alterni dal venerdì Per_3 pomeriggio sino alla domenica sera;
i genitori si accorderanno di volta in volta, in base agli impegni lavorativi di entrambi, per seguire nelle attività scolastiche, extra-scolastiche e sportive di;
Per_3 Per_3
così come le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive del figlio minore verranno Per_3 gestite di volta in volta in comune accordo tra i genitori;
si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento del figlio minore un Parte_2 Per_3 assegno mensile dell'importo di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a - IBAN Parte_1
2 [...] - BANCA D'ALBA filiale di Neive - entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie per il figlio minore , concordate, necessitate e documentate, verranno Per_3 corrisposte dalle parti nella misura del 50% ciascuno, in esatta conformità al Protocollo delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Asti in data 7 luglio 2017;
PRENDE ATTO CHE:
l'”assegno unico e universale per i figli a carico” erogato dall' verrà percepito interamente dalla CP_1 madre Parte_1
i coniugi si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
i coniugi precisano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo al mantenimento;
i coniugi si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con l'iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barbaresco (Cn) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 89/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Barbaresco (Cn)
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...](Cn) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VALSANIA DONATELLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Barbaresco (Cn) il 31/08/1996.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Barbaresco (Cn) (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 17 luglio 1998, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
in data 01 gennaio 2001, maggiorenne ed economicamente indipendente e, in Per_2 data 31 agosto 2011, il figlio , minorenne non economicamente autosufficiente. Per_3
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 01.10.2020, R.G. 1718/2020.
Con ricorso depositato il 10/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in Barbaresco (Cn) il Parte_1 Parte_2
31/08/1996, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1996 II serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con residenza presso la casa della Per_3 madre, in Barbaresco (Cn), Strada Rabajà n. 24; Parte_1
il padre potrà incontrare il figlio minore quando vorrà, a semplice richiesta e Per_3 compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e scolastici e ludico/sportivi del minore;
il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio minore a fine settimana alterni dal venerdì Per_3 pomeriggio sino alla domenica sera;
i genitori si accorderanno di volta in volta, in base agli impegni lavorativi di entrambi, per seguire nelle attività scolastiche, extra-scolastiche e sportive di;
Per_3 Per_3
così come le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive del figlio minore verranno Per_3 gestite di volta in volta in comune accordo tra i genitori;
si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento del figlio minore un Parte_2 Per_3 assegno mensile dell'importo di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a - IBAN Parte_1
2 [...] - BANCA D'ALBA filiale di Neive - entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie per il figlio minore , concordate, necessitate e documentate, verranno Per_3 corrisposte dalle parti nella misura del 50% ciascuno, in esatta conformità al Protocollo delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Asti in data 7 luglio 2017;
PRENDE ATTO CHE:
l'”assegno unico e universale per i figli a carico” erogato dall' verrà percepito interamente dalla CP_1 madre Parte_1
i coniugi si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
i coniugi precisano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo al mantenimento;
i coniugi si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con l'iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barbaresco (Cn) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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