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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 160/24 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa d'appello iscritta al n. 160/24 R.G.; preso atto che l'udienza del 24 aprile 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato le predette note in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, chiedendo che la causa sia decisa;
visti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c., pronuncia, in funzione di giudice di appello, la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al numero 160/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ; P.I. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 5 (già (P.I. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ),
Via A. Volta n. 38, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cefaly, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada) – appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 753/2023 del 12.9.2023; Pt_1
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 17.2.2024, il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
753/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 12.9.2023, e mai notificata, con la quale il Pt_1 giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione proposta dall'allora avverso il Controparte_2
verbale di accertamento N.R.G. 4518/2021 - L4468/2021, elevato dal Comando di Polizia Locale del il 6.8.2021, per la violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S.. A fondamento del Parte_1 gravame, l'appellante censurava la sentenza impugnata nei termini argomentati nel ricorso, a cui si rinvia, nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la contestazione differita dell'infrazione, eseguita tramite l'utilizzo di un apparecchio elettronico di lettura targhe. Deduceva, in particolare, che lo strumento usato non aveva accertato alcuna infrazione ma era servito solo da supporto all'attività investigativa dell'operatore di Polizia, il quale dopo aver eseguito tutti gli accertamenti necessari, aveva emesso il verbale nel quale era specificato che la contestazione immediata non era applicata ai sensi dell'art 201 C.d.S.. Chiedeva, pertanto, previa formulazione dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“L'appellante come rappresentato e difeso chiede che il Tribunale Civile adito, in riforma della sentenza impugnata, Voglia riformare in toto la sentenza n. 753/2023, depositata in data
12/09/2023, e mai notificata, nel procedimento civile recante n. di RG. 1100/2021, per le considerazioni in fatto ed in diritto svolte in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere le conclusioni del siccome formulata nel Parte_1 giudizio di primo grado e quindi, conseguentemente per l'effetto confermare la sanzione
Pag. 2 a 5 amministrativa elevata e quindi il verbale n° 4518/2023; In via istruttoria si chiede ai sensi dell'art. 347, ultimo comma c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado;
Condannare parte convenuta al pagamento di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ex art. 93 cpc”.
Fissata l'udienza di discussione della causa, con memoria depositata il 13.3.2024, si costituiva in giudizio (già la cui denominazione sociale è, nelle Controparte_1 Controparte_2
more, variata in come risulta dalla visura camerale prodotta in atti), Controparte_1 eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto
Ecc.mo Tribunale adito, previa reiezione dell'appello avversario, così statuire: - rigettare l'appello proposto dal e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 753/2023 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di depositata in data 12.09.2023, nell'ambito del procedimento civile Pt_1 recante R.G. n. 1100/2021, confermando, altresì, l'annullamento integrale del Verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada del 06.08.2021, N.R.G. 4518/2021 “L
4468/2021”, - condannare il al pagamento delle competenze del presente giudizio Parte_1 di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Celebrata la prima udienza, disattesa l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa era, da ultimo, rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 24 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con il deposito telematico di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni di seguito illustrate, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
Ed, invero, non appare condivisibile l'iter logico motivazionale del Giudice di prime cure, mostrandosi inconferente l'affermazione contenuta nella decisione impugnata circa l'inidoneità dello strumento di lettura targhe (“Targa System”) ad accertare in via autonoma e definitiva l'infrazione contestata all'originaria ricorrente.
Se da un lato, infatti, la mancata omologazione del sistema preclude la possibilità di utilizzarlo ai fini dell'autonomo accertamento delle violazioni al C.d.S., non potendo trovare applicazione l'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis), dall'altro lato, comunque, è parimenti vero che il sistema medesimo ben può essere utilizzato come ausilio per l'operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione. Tali
Pag. 3 a 5 operazioni, infatti, ben possono prendere le mosse dai dati ricavati dal sistema “Targa System”, sebbene debbano ricevere un ulteriore sviluppo finalizzato al completamento dell'accertamento e contestazione dalla violazione e quindi, come appunto nel caso in esame, attraverso l'ulteriore controllo diretto mediante l'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa la sussistenza di idonea copertura assicurativa al momento della verificata circolazione del veicolo
(cfr. documentazione prodotta in primo grado dall'ente comunale).
Dunque, l'impugnata sentenza non ha considerato la circostanza, valorizzata invece dall'odierno appellante nell'atto di gravame, per cui il sistema “Targa System” non può fondare autonomamente la contestazione dell'infrazione ma può, tuttavia, costituire base per l'ulteriore attività di accertamento da parte degli organi competenti (cfr., in questo senso, Cass., sez. II, 10/05/2023, n.
12681: “In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti”, nonché Trib. Locri, sent. n. 87/2024).
Erroneamente, dunque, la gravata sentenza ha ritenuto che, nella specie, sussista una ipotesi di contestazione differita della violazione in quanto è, invece, da ritenersi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che l'effettivo accertamento della violazione è avvenuto solo nel momento successivo in cui, attraverso l'anzidetta interrogazione presso gli uffici di polizia, è stato compiutamente verificato che l'autovettura di proprietà della aveva precedentemente CP_2
circolato pur in assenza di idonea copertura assicurativa per la r.c.a..
Ne consegue, pertanto, che non si è verificata alcuna immotivata contestazione differita della violazione.
Parte appellata non ha espressamente e specificamente riproposto nella presente fase di gravame gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado al verbale impugnato sicché opera, rispetto ad essi, la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. L., 18/08/2020, n. 19571).
Alla luce delle predette considerazioni, l'appello in esame va accolto, risultando infondato l'originario ricorso proposto dall'odierna appellata avverso il verbale di contestazione N.R.G.
4518/2021 - L4468/2021, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Pt_1
Pag. 4 a 5 Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Mollica, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., seguono il criterio della soccombenza. I compensi vanno liquidati ai sensi del D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della quantificazione effettuata nella gravata sentenza nonché dell'assenza della fase istruttoria, della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, nella causa d'appello, come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto da (già avverso il verbale Controparte_1 Controparte_2
di accertamento N.R.G. 4518/2021 - L4468/2021, elevato dal Comando di Polizia Locale del
Comune di Pt_1
- condanna (già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, alla refusione in favore del in persona del sindaco pro tempore, Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Mollica, dichiaratosi antistatario, che liquida, per il primo grado, in € 278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, e, per l'appello, in € 362,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 23 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 5 a 5
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa d'appello iscritta al n. 160/24 R.G.; preso atto che l'udienza del 24 aprile 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato le predette note in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, chiedendo che la causa sia decisa;
visti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c., pronuncia, in funzione di giudice di appello, la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al numero 160/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ; P.I. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 5 (già (P.I. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ),
Via A. Volta n. 38, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cefaly, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada) – appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 753/2023 del 12.9.2023; Pt_1
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 17.2.2024, il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
753/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 12.9.2023, e mai notificata, con la quale il Pt_1 giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione proposta dall'allora avverso il Controparte_2
verbale di accertamento N.R.G. 4518/2021 - L4468/2021, elevato dal Comando di Polizia Locale del il 6.8.2021, per la violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S.. A fondamento del Parte_1 gravame, l'appellante censurava la sentenza impugnata nei termini argomentati nel ricorso, a cui si rinvia, nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la contestazione differita dell'infrazione, eseguita tramite l'utilizzo di un apparecchio elettronico di lettura targhe. Deduceva, in particolare, che lo strumento usato non aveva accertato alcuna infrazione ma era servito solo da supporto all'attività investigativa dell'operatore di Polizia, il quale dopo aver eseguito tutti gli accertamenti necessari, aveva emesso il verbale nel quale era specificato che la contestazione immediata non era applicata ai sensi dell'art 201 C.d.S.. Chiedeva, pertanto, previa formulazione dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“L'appellante come rappresentato e difeso chiede che il Tribunale Civile adito, in riforma della sentenza impugnata, Voglia riformare in toto la sentenza n. 753/2023, depositata in data
12/09/2023, e mai notificata, nel procedimento civile recante n. di RG. 1100/2021, per le considerazioni in fatto ed in diritto svolte in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere le conclusioni del siccome formulata nel Parte_1 giudizio di primo grado e quindi, conseguentemente per l'effetto confermare la sanzione
Pag. 2 a 5 amministrativa elevata e quindi il verbale n° 4518/2023; In via istruttoria si chiede ai sensi dell'art. 347, ultimo comma c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado;
Condannare parte convenuta al pagamento di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ex art. 93 cpc”.
Fissata l'udienza di discussione della causa, con memoria depositata il 13.3.2024, si costituiva in giudizio (già la cui denominazione sociale è, nelle Controparte_1 Controparte_2
more, variata in come risulta dalla visura camerale prodotta in atti), Controparte_1 eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto
Ecc.mo Tribunale adito, previa reiezione dell'appello avversario, così statuire: - rigettare l'appello proposto dal e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 753/2023 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di depositata in data 12.09.2023, nell'ambito del procedimento civile Pt_1 recante R.G. n. 1100/2021, confermando, altresì, l'annullamento integrale del Verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada del 06.08.2021, N.R.G. 4518/2021 “L
4468/2021”, - condannare il al pagamento delle competenze del presente giudizio Parte_1 di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Celebrata la prima udienza, disattesa l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa era, da ultimo, rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 24 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con il deposito telematico di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni di seguito illustrate, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
Ed, invero, non appare condivisibile l'iter logico motivazionale del Giudice di prime cure, mostrandosi inconferente l'affermazione contenuta nella decisione impugnata circa l'inidoneità dello strumento di lettura targhe (“Targa System”) ad accertare in via autonoma e definitiva l'infrazione contestata all'originaria ricorrente.
Se da un lato, infatti, la mancata omologazione del sistema preclude la possibilità di utilizzarlo ai fini dell'autonomo accertamento delle violazioni al C.d.S., non potendo trovare applicazione l'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis), dall'altro lato, comunque, è parimenti vero che il sistema medesimo ben può essere utilizzato come ausilio per l'operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione. Tali
Pag. 3 a 5 operazioni, infatti, ben possono prendere le mosse dai dati ricavati dal sistema “Targa System”, sebbene debbano ricevere un ulteriore sviluppo finalizzato al completamento dell'accertamento e contestazione dalla violazione e quindi, come appunto nel caso in esame, attraverso l'ulteriore controllo diretto mediante l'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa la sussistenza di idonea copertura assicurativa al momento della verificata circolazione del veicolo
(cfr. documentazione prodotta in primo grado dall'ente comunale).
Dunque, l'impugnata sentenza non ha considerato la circostanza, valorizzata invece dall'odierno appellante nell'atto di gravame, per cui il sistema “Targa System” non può fondare autonomamente la contestazione dell'infrazione ma può, tuttavia, costituire base per l'ulteriore attività di accertamento da parte degli organi competenti (cfr., in questo senso, Cass., sez. II, 10/05/2023, n.
12681: “In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti”, nonché Trib. Locri, sent. n. 87/2024).
Erroneamente, dunque, la gravata sentenza ha ritenuto che, nella specie, sussista una ipotesi di contestazione differita della violazione in quanto è, invece, da ritenersi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che l'effettivo accertamento della violazione è avvenuto solo nel momento successivo in cui, attraverso l'anzidetta interrogazione presso gli uffici di polizia, è stato compiutamente verificato che l'autovettura di proprietà della aveva precedentemente CP_2
circolato pur in assenza di idonea copertura assicurativa per la r.c.a..
Ne consegue, pertanto, che non si è verificata alcuna immotivata contestazione differita della violazione.
Parte appellata non ha espressamente e specificamente riproposto nella presente fase di gravame gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado al verbale impugnato sicché opera, rispetto ad essi, la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. L., 18/08/2020, n. 19571).
Alla luce delle predette considerazioni, l'appello in esame va accolto, risultando infondato l'originario ricorso proposto dall'odierna appellata avverso il verbale di contestazione N.R.G.
4518/2021 - L4468/2021, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Pt_1
Pag. 4 a 5 Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Mollica, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., seguono il criterio della soccombenza. I compensi vanno liquidati ai sensi del D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della quantificazione effettuata nella gravata sentenza nonché dell'assenza della fase istruttoria, della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, nella causa d'appello, come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto da (già avverso il verbale Controparte_1 Controparte_2
di accertamento N.R.G. 4518/2021 - L4468/2021, elevato dal Comando di Polizia Locale del
Comune di Pt_1
- condanna (già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, alla refusione in favore del in persona del sindaco pro tempore, Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Mollica, dichiaratosi antistatario, che liquida, per il primo grado, in € 278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, e, per l'appello, in € 362,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 23 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 5 a 5