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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 406/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Giuseppe Staglianò Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 406 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024, con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 40 e 20 giorni, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Orti di Trastevere n. 59, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Mei che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Roma, Via G. Scalia n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Leonardo Casu che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n.
15937/2017 – godimento esclusivo del bene immobile in comunione ereditaria, riconoscimento frutti civili.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. si rivolgeva al Tribunale di Roma deducendo di CP_1 essere comproprietario, insieme ai fratelli Parte_2 Per_1 [...]
ed ai successori legittimi del fratello (i figli di Parte_1 Per_2 quest'ultimo , e e la moglie CP_2 CP_3 CP_4 [...]
) dell'immobile sito in Roma, Via Leopoldo Ruspoli n. 45, CP_5 palazzo C, scala B, piano 2, avendolo ricevuto in eredità dalla madre deceduta in data 8.1.2005. Esponeva, al riguardo, Persona_3 che dalla stessa data del 8.1.2005, l'immobile de quo era occupato da uno dei fratelli comproprietari, , che ne aveva goduto Parte_1 in via esclusiva senza corrispondere all'attore (titolare della quota del 20% dell'immobile) alcuna indennità. Documentava (con relazione tecnica estimativa dell'Arch. il valore locativo Persona_4 dell'immobile, dal 2005 al primo bimestre del 2014, in euro 221.400,00 e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma pari a euro 44.280,00, corrispondente alla quota di 1/5 ad esso spettante, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
chiedeva, altresì, la condanna del fratello al pagamento della somma di euro 303,00 al mese, computata a decorrere dal mese di marzo 2014, sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare il diritto di
[...]
, in proporzione alla quota di competenza, a percepire i frutti CP_1 civili dovuti all'uso esclusivo dell'immobile de quo da parte di
[...]
, dall'8.1.2005 fino al momento dell'effettivo rilascio;
per Parte_1
l'effetto, di condannare l'occupante a corrispondere Parte_1 all'attore la somma di euro 44.280,00 per il periodo dal 8.1.2005 al 28.2.2014, nonché la somma di euro 303,00 al mese a decorrere dal mese di marzo 2014, a titolo di corrispettivo del godimento dell'immobile e/o di indennità di occupazione senza titolo ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, chiedeva la condanna del fratello al pagamento degli stessi importi a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., in quanto il convenuto si era “arricchito in danno Parte_1 dell'attore non avendogli mai corrisposto alcuna somma per il godimento del bene comune”. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.
Si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda Parte_1 attorea, in quanto fondata sulla presunta detenzione sine titulo del bene comune oggetto di causa. Diversamente, la disponibilità dell'immobile da parte del convenuto era stata conseguita in quanto comproprietario dello stesso, tenuto conto dell'assenza di esplicita
2 richiesta di uso turnario del bene da parte degli altri comproprietari che avevano prestato acquiescenza. Per l'utilizzo in via esclusiva, quindi, non era tenuto a versare nulla. Inoltre, eccepiva il decorso della prescrizione quinquennale del diritto vantato dall'attore al riconoscimento dei frutti civili, per il periodo dal 2005 al 2010. Quanto alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, chiedeva dichiararsene l'inammissibilità per difetto di sussidiarietà. Concludeva chiedendo: in via principale, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della debenza dei frutti civili, di accertare e dichiarare la decorrenza degli stessi dal momento della domanda o di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per gli anni 2005- 2010. Con condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese. All'udienza del 8.10.2015, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; nelle memorie, l'attore CP_1 precisava di contestare a controparte l'uso esclusivo del bene in comune, in assenza di un titolo atto a giustificare l'esclusione dell'utilizzo dello stesso bene da parte degli altri contitolari;
il convenuto dichiarava di aver spostato altrove la propria Parte_1 residenza a partire dal 1.7.2015, circostanza non contestata dall'attore nella successiva memoria. All'esito dell'istruttoria (condotta mediante l'espletamento di C.T.U. per calcolare il valore dell'indennità commisurata al valore locativo dell'immobile), all'udienza del 28.3.2017, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il
Tribunale di Roma, con la sentenza n. n. 15937/2017, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, dichiarava il diritto dell'attore ad ottenere dal convenuto CP_1 [...]
, in proporzione alla quota di pertinenza pari ad 1/5, i frutti Parte_1 civili per l'uso esclusivo dell'immobile sito in Roma, Via Leopoldo
Ruspoli n. 45, palazzo C, scala B, piano 2, interno 3, dall' 8.1.2005 fino al 1.7.2015; per l'effetto, condannava al Parte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di CP_1 euro 36.597,58, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al pagamento. Condannava al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in euro 480,00 per spese CP_1 vive e in euro 3.500,00 per compensi, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso forfettario. Poneva definitivamente a carico del convenuto
[...]
le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto del Parte_1
29.9.2016 nella misura complessiva di euro 2.200,00 (di cui euro
3 2.000.00 a titolo di onorario ed euro 200,00 per spese), oltre 4% e I.V.A. sull'importo degli onorari.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado.
In particolare, criticava:
2.a) l'omessa motivazione. Il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dell'assenza di violazione dell'art. 1102 c.c. e, quindi, della illegittimità della pretesa del fratello;
come già eccepito CP_1 in primo grado, la detenzione del bene immobile da parte del comproprietario non poteva qualificarsi come sine Parte_1 titulo, vista la totale acquiescenza da parte degli altri comproprietari
(compreso l'odierno appellato) e, al contempo, l'assenza di richiesta di eventuale uso turnario del bene in comunione ereditaria avanzata dai contitolari. Il Giudicante, pertanto, “avrebbe dovuto rilevare l'assenza di prove fornite da parte attrice su tale punto e considerare non esistente una lesione dell'art. 1102 c.c. dal 2005, ma solo, eventualmente, quando si è palesata una prima richiesta proveniente dal nei confronti del fratello, sostanziatasi nella CP_1 raccomandata del 6 novembre 2013 e/o nella domanda del giudizio di primo grado e non certo con riferimento alla morte della di loro madre, avvenuta nel lontano 2005, senza nessuna richiesta e/o pretesa precedente” (cfr. pag. 8 atto di citazione in appello);
2.b) erroneo richiamo della giurisprudenza di legittimità. Il Giudice di prime cure, ai fini della propria decisione, richiamava quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 20394/2013; tale sentenza, però, “presuppone che il bene in comunione possa essere oggetto di uso diretto e promiscuo da parte di tutti i partecipanti alla comunione e, solo laddove questo non sia possibile, si debba procedere ad un deliberazione di uso indiretto e, nelle more di tale deliberazione, sempre in assenza della possibilità di uso promiscuo, chi ne gode in via esclusiva debba corrispondere agli altri i frutti civili” (cfr. pag. 8 atto di citazione in appello). Nel caso di specie, risulterebbe assente la prova – di cui era onerato l'attore in quanto parte che lamentava la violazione dell'art. 1102 c.c. – dell'impossibilità dell'uso promiscuo del bene e dell'impossibilità, per gli altri comunisti, di fare parimenti uso del bene comune;
2.c) l'inadeguatezza del percorso tecnico e logico seguito dal C.T.U. Il Giudice di prime cure, ai fini della determinazione del quantum da corrispondere a parte attrice a titolo di indennità per mancato godimento del bene immobile in comunione ereditaria, aderiva alle conclusioni del C.T.U. trascurando che il consulente non aveva effettuato le dovute indagini di mercato a causa del mancato
4 reperimento dei dati O.M.I. per il periodo 2005-2012 (“considerato che per gli anni dal 2005 al 2012 non è stato possibile acquisire alcuna documentazione O.M.I., il CTU per il calcolo dei canoni relativamente ai sopradetti anni ha proceduto nel modo seguente: dopo aver accertato l'attendibilità dei canoni locativi medi al mq relativi agli anni 2011 e 2012 dell'O.M.I. desunti dalla documentazione depositata in atti (Relazione Tecnico Estimativa di parte Attrice), e risultanti pari a 13,00 €./mq, ha utilizzato quest'ultimi quale base di partenza per calcolare il decremento (devalutazione) relativo al periodo preso in esame, intercorrente tra Gennaio 2010 e
Gennaio 2005, dei canoni locativi medi al mq, utilizzando gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, cfr. pag. 30 C.T.U.). Inoltre, con riferimento allo “stato di manutenzione dell'immobile”, ribadiva quanto specificato nelle osservazioni critiche al CTU del 26.7.2016, esposte anche all'udienza del 6.10.2016, lamentando l'incoerenza intrinseca della valutazione del CTU.
Pertanto, l'elaborato peritale, essendo incompleto e contraddittorio, era inidoneo a fornire al Giudice di prime cure elementi tecnico- valutativi indispensabili ai fini del decidere;
2.d) la mancata manifestazione dell'intenzione di utilizzare il bene immobile da parte dei comproprietari. Il Giudice di prime cure avrebbe fondato “la propria conclusione circa la debenza dei frutti civili sul mero fatto dell'utilizzo in maniera esclusiva del bene dal 2005 da parte del , tralasciando il dato di fatto circa Parte_1
l'esistenza o meno di una richiesta di pari uso negata” (cfr. pag. 11 atto di citazione in appello). In tal modo avrebbe omesso qualsiasi considerazione in merito alla mancata manifestazione da parte degli altri eredi comproprietari dell'intenzione di utilizzare il medesimo bene in maniera diretta, unica circostanza che avrebbe comportato in capo all'occupante l'onere di pagare l'indennità di occupazione;
2.e) omessa motivazione circa il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale. Il Giudice di prime cure affermava che “nella specie deve ritenersi applicabile il termini di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado), senza fornire un adeguato supporto motivazionale.
Concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, di riformare quest'ultima e dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza “della domanda in quanto proposta contro comproprietario per uso sine titulo del bene in comunione e infondatezza della stessa in quanto nessuna lesione dell'art. 1102 c.c. si è verificata nella totale acquiescenza degli altri coeredi all'uso esclusivo”; in via subordinata, chiedeva di “procedere
5 al rinnovo della C.T.U” e “ accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per gli anni dal 2005-2010”. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto e chiedendo di rigettare l'appello. Con condanna della controparte al pagamento delle spese di fase.
4. Con ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c., l'appellante incardinava un sub-procedimento inibitorio rappresentando che l'odierno appellato, con atto di pignoramento presso terzi, aveva iniziato la procedura esecutiva. Chiedeva “di sospendere, con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione promossa della sentenza n. 15937/2017, resa dal Tribunale Civile di Roma, in data 7 agosto 2017, munita della formula esecutiva in data 3 ottobre 2017 e notificata, unitamente all'atto di precetto, in data 27 ottobre 2017”. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.3.2018, la Corte, con ordinanza depositata in data 10.4.2018, sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'udienza del 19.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 40 e 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va parzialmente accolto nei termini che seguono.
I motivi sub 2.a), 2.b) e 2d), esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati.
Giova premettere la regola generale in tema di godimento della cosa comune, che è quella dell'uso collettivo: ciascun compartecipante può servirsi della cosa comune in qualunque tempo, a norma dell'art. 1102
c.c., a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. La citata disposizione non individua, elencandole, le facoltà di godimento, limitandosi ad attribuire al partecipante il potere di servirsi della cosa comune nei modi non vietati. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che ogni compartecipe gode del bene comune in maniera diretta e promiscua purché, oltre a conservarne la destinazione originaria, non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari;
ciò in quanto il comproprietario è titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una sua frazione (Cass., Sez. VI-2, 28 gennaio 2015, sent. n. 1650).
Come preme evidenziare, detto uso paritetico non va inteso come identica utilizzazione della res, altrimenti vigerebbe il divieto, per
6 ciascun condomino, di fare della cosa comune qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio (Cass., Sez. VI-2, 23 giugno 2017, sent. n. 15705;
Cass., Sez. II, 14 aprile 2015, sent. n. 7466). Piuttosto, il comproprietario può utilizzare e godere della cosa comune, anche nella sua interezza, impiegando cautele valgano ad evitare un deperimento anormale della cosa, nocivo al godimento di tutti.
Sulla scorta del dato normativo e della interpretazione elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, non può dirsi che l'utilizzo esclusivo della cosa comune generi, di per sé, un danno risarcibile, in quanto tale utilizzo è ricompreso tra le facoltà spettanti al comproprietario, ove mantenuto nei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e gli altri comproprietari siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco. Invece, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato concesso (Cass., Sez. II, 9 febbraio 2015, sent. n.
2423; Cass., Sez. II, 3 dicembre 2010, sent. n. 24647; Cass., Sez. II, 4 dicembre 1991, sent. n. 13036). Secondo la giurisprudenza appena citata, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.
Ciò posto, nello scrutinio della vicenda in esame le risultanze processuali attestano che la richiesta di di pagamento CP_1 dei frutti civili per l'occupazione in via esclusiva del bene in comunione era comunicata all'occupante comproprietario
[...]
solo con lettera a.r. del 14.11.2013; in precedenza, nessuno Parte_1 degli altri comproprietari aveva mai lamentato l'uso esclusivo del bene da parte di . Dopo tale data del 14.11.2013, Parte_1
l'occupazione dell'attore perdurava fino al rilascio del bene avvenuto in data 1.7.2015.
Solo per detto lasso temporale (14.11.2013/1.7.2015), quindi, può riconoscersi il diritto di a ottenere il pagamento pro CP_1 quota dei frutti civili prodotti dal bene in comunione. In assenza di richieste di di compensazione con le spese necessarie Parte_1
7 per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista utilizzatore esclusivo (secondo quanto consentitogli dallo stesso art. 1102 c.c.), i frutti civili vanno identificati con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, limitatamente al periodo indicato.
A tale ultimo riguardo, la consulenza del geometra Controparte_6 risulta esente da vizi e ben documentata (anche alla luce del ricorso ai listini O.M.I.), come tale è posta a base dalla Corte per effettuare il computo della quota di frutti civili dovuta dall'appellante. Nel dettaglio, l'espletata CTU permette di conteggiare (cfr. tabella a pag.
34 della CTU) come dovuti gli importi di euro 2.398,9 per il 2013 (a partire dal 13/11/2013), di euro 15.741,96 per l'intero anno 2014, infine, di euro 7.870,98 per il 2015 (fino all'1.5.2015); la somma complessiva di euro 26.011,84, quali frutti civili riferibili al godimento del bene in comunione per il periodo citato, va poi divisa per 1/5 (la quota spettante al contitolare ). Pertanto, l'appellante va CP_1 condannato al pagamento della somma di euro 5.202,36, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento.
Le residue censure sub 2.c) e 2.e) rimangono assorbite.
6. Le spese processuali, valutato unitariamente l'esito del giudizio, sono compensate per i 2/3 tra le parti e per il residuo 1/3 poste a carico di (condannato a pagare i frutti civili richiesti da Parte_1 controparte, seppure in misura significativamente ridotta rispetto alla originaria pretesa). Esse sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro
26.000,00 e inferiore a euro 52.000,00 (valore dichiarato dallo stesso appellante in gravame). La regolamentazione delle spese della CTU di primo grado è confermata.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15937/2017 nei confronti di e, per l'effetto, ridetermina la somma dovuta da CP_1 [...]
nei confronti di in euro 5.202,36, a titolo di Parte_1 CP_1 quota dei frutti civili dovuti per l'uso esclusivo dell'immobile sito in
Roma alla Via Leopoldo Ruspoli, 45, dal 13/11/2013 all'1/7/2015, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento della somma indicata.
Conferma nel resto.
8 Compensa tra le parti le spese dei giudizi di primo e secondo grado nella misura di 2/3 e, per la residua misura di 1/3, le pone a carico di
, condannandolo al pagamento, a favore di Parte_1 [...]
, per il giudizio di primo grado, di euro 2.350,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e, per il giudizio di secondo grado, di euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 3/4/2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
La presente decisione è stata redatta con il contributo della UPP dott.ssa Sarah Varlese.
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