TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Marcello Testaquatra - Giudice dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1588/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 avente per oggetto: separazione personale dei coniugi promossa
DA
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gabriella Rossana Lomonaco
CONTRO
nata il [...] ad [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rasconà.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni delle parti.
L'attore ha così concluso:
- pronunciare la separazione dei coniugi e e, all'esito Parte_1 Controparte_1 ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Empedocle di annotare la emittenda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nel richiamare il contenuto dell'Ordinanza del 23/12/2023 n.cronol.6871/2023 comunicata il 27/12/23, in punto di affidamento della minore in via esclusiva al padre in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c.
(…), confermare detta forma di affidamento esclusiva al padre con attribuzione al medesimo genitore affidatario e collocatario di ogni determinazione nell'interesse della figlia minore, in quanto motivi logistici impongono, nell'interesse della minore, tal forma di affidamento al genitore collocatario, in quanto tra tutti, la distanza dei luoghi di residenza della minore e della madre potrebbe arrecare pregiudizio alla piccola per i motivi in precedenza ampiamente dedotti;
Per_1
- regolamentare la facoltà di visita della madre, secondo il calendario proposto dal ricorrente, depositato il 10/06/2024, che si richiama, non contestato dalla convenuta, tenuto anche conto delle relazioni redatte dal S.S. incaricato e in ordine all'eventuale pernottamento della minore presso la madre, nel periodo di permanenza di costei nel luogo di residenza della minore, il pernottamento dovrà avvenire anche secondo la volontà della piccola come da ultimo indicato anche dal sig. Presidente nella Per_1 propria ordinanza del 06/03/2025;
- confermare l'onere in capo alla convenuta di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia minore e confermare, quindi, a carico della stessa l'assegno mensile di €.150.00 da versare, a favore del Sig. , entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, soggetto ad aumento istat come per legge oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e per dette spese si richiama il Protocollo in materia di famiglia in uso presso codesto Tribunale;
- confermare il contenuto dell'Ordinanza resa in data 04/03/2024, cronol.n.1404/2024, in punto di incontri telefonici e/o in video chiamata tra la madre e la figlia minore, mantenendo ferma la fascia oraria in essa Ordinanza indicata (…); si richiama espressamente il contenuto delle note di trattazione depositate nelle more del giudizio nell'interesse del sig. , da ultimo le note datate 03/03/2025 a cui si rinvia. Con Pt_1 vittoria di spese e compensi”.
- La convenuta ha così concluso: “voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta:
- rigettare le domande attoree di separazione con addebito alla moglie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- autorizzare i litiganti a vivere separati e pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi;
- revocare il provvedimento di affidamento esclusivo in capo al padre, disponendo
l'affidamento condiviso della minore , con collocamento prevalente presso Persona_2 il padre;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Cataldo Corso Sicilia, 11, al sig. quale genitore collocatario;
Pt_1 - disporre la regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti della minore
, disponendo il pernottamento della minore con la propria nei periodi in Persona_2 cui quest'ultima torna a San Cataldo, alla luce di quanto suggerito dai Servizi Sociali;
- -disporre la possibilità in capo alla resistente di accompagnare e prelevare la minore da scuola durante la permanenza di quest'ultima a San Cataldo (…);
- disporre, in ordine alle festività, il diritto della madre a tenere con sé la figlia per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo;
- disporre il mantenimento della minore in capo al Sig. , con una Persona_2 Pt_1 contribuzione in capo alla sig.ra €. 150,00 mensili. Con Controparte_1 compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Il PM nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 ottobre 2023 esponeva: Parte_1
-di avere contratto matrimonio con il 25 gennaio 2018, a Phaya Thai, Controparte_1 in provincia di Bangkok (Thailandia), annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Empedocle dell'anno 2018, parte II, serie C, n. 6;
-che dal matrimonio era nata una figlia, , il 25 febbraio 2019; Persona_2
-che, dopo un primo periodo di convivenza a Porto Empedocle, la famiglia si era trasferita a San Cataldo, in una casa condotta in locazione;
-che, sin dall'inizio, la relazione si era rivelata infelice a causa del comportamento della moglie, che avrebbe manifestato intolleranza per la vita coniugale, lamentando di non poter reperire un lavoro, di non avere la patente di giuda e di non essere libera negli spostamenti, nonché manifestando disinteresse, dapprima, nei confronti del marito e, successivamente, anche della figlia, che solo grazie all'intervento della nonna paterna avrebbe potuto nutrirsi con cibo adeguato alla sua età, proponendole la madre, invece, riso fritto. La moglie, a dire del marito, avrebbe anche trascurato le faccende domestiche, mantenendo la casa in condizioni igieniche precarie ed in disordine;
-che il marito avrebbe fatto di tutto per assecondare la moglie, alla quale avrebbe acquistato un ciclomotore elettrico, ma senza successo, in quanto la predetta avrebbe continuato a manifestare insofferenza rispetto alla vita familiare, fino a giungere, il giorno 11 settembre 2023 - a seguito di una discussione scaturita dalla manifestata volontà della predetta di trasferirsi al Nord Italia per lavorare - alla richiesta di intervento dei
Carabinieri e, successivamente, all'abbandono della casa familiare, per trasferirsi in località a lui sconosciuta. Il aggiungeva di avere, in costanza di matrimonio, Pt_1 aiutato economicamente la moglie, per consentirle di inviare denaro per il mantenimento della figlia che aveva lasciato in Thailandia;
-che la piccola era da lui accudita al meglio, grazie all'aiuto della Persona_2 propria famiglia di origine, e segnatamente dalla propria madre, trasferitasi a tal fine casa sua, unitamente al padre, da Porto Empedocle.
Alla luce dei fatti, come sopra succintamente esposti, il ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione, con addebito alla moglie, l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, con collocamento presso di lui, l'assegnazione in proprio favore della casa familiare e l'onere a proprio carico di provvedere al mantenimento della figlia.
Con ricorso del 6 novembre 2023 la difesa chiedeva al presidente di disporre, con provvedimento inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c, l'affidamento esclusivo della figlia al padre, paventando la possibilità che la madre la allontanasse dall'habitat domestico.
La domanda, respinta con decreto del 10 novembre 2023, per insussistenza dei relativi presupposti, era reiterata il 26 novembre 2023, con produzione, a sostegno, della stampa di un messaggio whatsapp della moglie, con cui la predetta preannunciava al marito il suo intento di rientrare a casa, o in hotel con la bambina.
Acquisite informazioni dai Servizi Sociali del Comune di San Cataldo, il presidente, con decreto del 7 dicembre 2023, in accoglimento della domanda, disponeva in via temporanea l'affidamento esclusivo della figlia al padre, attribuendo allo stesso la facoltà di adottare tutte le determinazioni nell'interesse della predetta e regolamentando la facoltà di visita della madre, con fissazione dell'udienza per la conferma, modifica o revoca delle suddette determinazioni.
All'udienza, in assenza della convenuta, alla quale il ricorso ed il pedissequo decreto erano stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c, il presidente confermava le precedenti determinazioni.
si costituiva con memoria depositata il 12 gennaio 2024, con Controparte_1 cui contestava i fatti come esposti in ricorso, evidenziando la profonda differenza di abitudini e, soprattutto, culturale tra lei ed il marito, che avrebbe conosciuto in occasione di un viaggio di piacere dallo stesso effettuato in Thailandia, in un momento di fragilità, avendo appena divorziato dal precedente marito, dal quale aveva avuto una figlia: il l'avrebbe Pt_1 illusa, prospettandole una vita migliore in Italia rispetto a quella fino ad allora condotta in
Thailandia, in condizioni di precarietà.
La predetta riconduceva la crisi coniugale alla eccessiva invadenza della famiglia di origine del marito, e segnatamente della di lui madre, che si sarebbe intromessa, assecondata dal figlio, in tutte le questioni familiari, comprese quelle inerenti al rapporto tra i genitori e la figlia, ma anche ad una certa ambiguità del sotto il profilo sessuale, manifestata dopo Pt_1 la nascita dalla figlia, allorché il predetto avrebbe cominciato a disinteressarsi della moglie, dimostrando interesse verso persone del suo stesso sesso.
Inoltre, la respingeva l'accusa di avere abbandonato la casa familiare e la figlia, CP_1 deducendo che, in realtà, il proprio trasferimento era stato concordato con il , quale Pt_1 possibile soluzione, attraverso un momento riflessione, ai contrasti emersi ed alle discussioni avute, connesse anche all'esigenza da lei manifestata, invero sin dal principio, di acquisire l'indipendenza economica per potere provvedere al mantenimento della figlia che viveva in
Tahilandia.
Nella comparsa si faceva riferimento al litigio avvenuto a settembre del 2023, in occasione del quale la moglie aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri, a suo dire, temendo per la propria incolumità, visti i toni accesi che la discussione aveva assunto a seguito dell'arrivo in casa della madre del , avvisata dal figlio, addirittura con l'invio sul Pt_1 cellulare della videoripresa del litigio appena intervenuto con la moglie.
Infine, la convenuta riferiva quanto accaduto il 29 dicembre 2024 allorché, rientrata temporaneamente a casa con il consenso del marito, avrebbe avuto un'accesa discussione con la suocera, degenerata nell'aggressione fisica da parte di quest'ultima, tale da provocarle le lesioni personali diagnosticate dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale, presso cui si sarebbe nella immediatezza recata, sporgendo poi querela contro la predetta.
Il tutto, come meglio esposto nella memoria di costituzione, alla quale si rinvia.
All'esito dell'udienza di comparizione (del 24 febbraio 2024), sentiti i coniugi ed esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, il presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei predetti e della figlia, confermando il disposto affidamento esclusivo al padre.
La suddetta ordinanza era poi modificata, su istanza della difesa della convenuta, al fine di consentire alla madre un più intenso rapporto con la figlia, in autonomia, prevedendosi anche il pernottamento (v. ordinanza del 24/1/2025). Quanto sopra, anche alla luce delle proposte del personale dei servizi sociali incaricato, di cui si dirà appresso.
La causa era istruita con produzioni documentali.
Con ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. il presidente, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica, all'esito, ponendo la causa in decisione, con riserva di riferire al collegio.
Premesso quanto sopra, con riferimento alla eccezione d'inammissibilità delle istanze e difese della convenuta, proposta dal ricorrente con la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c e ribadita con la successiva, sul presupposto della tardiva costituzione della predetta (avvenuta due giorni prima dell'udienza di comparizione fissata con decreto), si osserva come con la comparsa di risposta la non abbia proposto CP_1 domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio e come le istanze concernenti l'affidamento e la facoltà di visita della figlia minore siano ammissibili, anche ove formulate dopo la scadenza del termine previsto per la costituzione in giudizio, non operando rispetto ad esse la invocata decadenza (art. 473 bis.19 c.p.c.).
Sempre in via preliminare, si rileva che dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto dal ricorrente si evince che il matrimonio è stato contratto dalle parti a Bangkok, in Thailandia, il 25 gennaio 2018 e che è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Empedocle dell'anno 2018, nella parte II, serie C, n. 6.
Passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.
E' fondata la domanda del ricorrente, cui ha aderito la convenuta, volta ad ottenere la pronuncia di separazione, ricavandosi dalle allegazioni delle parti, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, ma anche delle querele sporte da entrambe, che
è venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Nessuna statuizione sulla domanda di addebito formulata in seno al ricorso, in quanto non coltivata e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Prima di passare alle statuizioni concernenti la figlia minore, appare opportuno evidenziare che in sede di precisazione delle conclusioni la difesa del ha riferito Pt_1 che, con decorrenza dal mese di aprile del 2025, il predetto, unitamente alla figlia, si è trasferito a Porto Empedocle presso i suoi genitori, essendo stato destinato a lavorare ad
Agrigento. Non appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fare interloquire la controparte sul punto, avendo la difesa della , con la comparsa CP_1 conclusionale e la memoria di replica, preso atto di quanto sopra, senza muovere alcuna contestazione, o obiezione.
Ciò premesso, si rileva come dalle relazioni dei servizi sociali (in date 19/10/2024,
4/4/2024, 14/5/2024, 26/6/2024 e 28/2/2025) - alla seconda delle quali è allegata la relazione delle insegnanti della minore - emerga: che la piccola , che oggi ha sei anni di età, Persona_2
è una bambina molto intelligente, serena e socievole, bene inserita nel contesto scolastico, seguita dal padre e dai nonni paterni, con cui vive ed ai quali è molto legata affettivamente;
che la minore è molto legata anche alla madre, il cui allontanamento dalla casa familiare non ha vissuto come abbandono (in occasione della prima audizione da parte del personale dei servizi sociali, la bambina ha riferito dell'allontanamento della mamma, giustificandolo con esigenze di lavoro), anche in ragione dei contatti mantenuti con la predetta, inizialmente solo mediante chiamate telefoniche, comprese le videochiamate, poi anche con incontri periodici.
Dalle relazioni si ricava la intensità del rapporto tra la madre e la figlia, apprezzato dalle operatrici nel corso del lungo periodo di osservazione: le predette hanno posto in luce, ribadendolo, il sentimento di profondo affetto che le lega la madre e la figlia, l'entusiasmo di quest'ultima per la presenza della mamma, il suo desiderio di trascorrere più tempo con lei, ma anche l'interazione, l'approccio positivo e rassicurante della madre nei confronti della figlia.
A tal proposito, si richiama l'ultima relazione (del 28 febbraio 2025), in cui viene dato atto dell'esito positivo degli incontri avvenuti nel mese di febbraio del 2025, in occasione della permanenza della a San Cataldo nei giorni dal 21 al 26, durante i quali la bambina ha CP_1 avuto modo di trascorrere con la mamma diverso tempo, compreso il giorno del suo compleanno, riferendone con evidente entusiasmo alle operatrici: alle predette ha detto che sua mamma è bellissima e che è felice quando sta con lei, manifestando l'intenzione di dormire insieme a lei a partire dal suo prossimo rientro, con la precisazione che da tempo non le esce più sangue dal naso (gli episodi di epistasi erano stati addotti dal per opporsi al Pt_1 pernottamento).
Nella relazione si riferisce che il giorno dell'arrivo della madre a San Cataldo MI aveva manifestato il desiderio di trascorrere con lei la notte nella propria casa, ma che tale desiderio, che la mamma era disposta a soddisfare, non si era potuto realizzare per il rifiuto del
, giustificato dalla presenza in casa della propria madre. Pt_1 Conclusivamente, le operatrici del Servizio Sociale si sono così espresse: “la madre si mostra attenta e premurosa e pur non condividendo la quotidianità il legame madre-figlia appare significativo, carico di affetto ed effusioni tangibili”.
Per quanto riguarda la figura paterna, dalle relazioni dei servizi sociali emerge il forte legame affettivo della figlia anche con il padre, che l'ha seguita e curata, garantendole, anche grazie alla collaborazione dei suoi genitori, un ambiente sano e rassicurante. Il predetto ha assunto una condotta collaborativa con il personale dei servizi, dimostrando di essere interessato al benessere della figlia, anche se la iniziale disponibilità a consentire al pernottamento con la madre è stata poi rivista, in concomitanza con l'inasprirsi dei rapporti, verosimilmente a causa della denuncia sporta dalla contro sua madre, , per l'aggressione del 29/12/2023 CP_1 Parte_2 oggetto di querela, riferita dal alle operatrici dei servizi sociali: nella relazione Pt_1 del 14 maggio 2024 queste ultime prospettano una possibile, maggiore, tolleranza del ove la moglie rimettesse la querela contro la suocera. Pt_1
Nel corso dell'istruttoria, interpellato dal presidente in vista della determinazione da adottare sulla istanza di autorizzazione della madre al pernottamento con la figlia, il ha opposto un netto rifiuto, con argomenti inidonei a giustificarlo Pt_1
(esposti nell'ordinanza del 25/1/2025), come quello su richiamato, riguardante gli episodi di epistassi cui sarebbe soggetta la figlia, che solo lui potrebbe fronteggiare, essendo a conoscenza dei rimedi suggeriti dal medico, ovvero l'argomento per cui non sarebbe opportuno che la madre la mattina accompagnasse la figlia a scuola, in quanto, essendo priva della patente di guida, costringerebbe la predetta ad un lungo tragitto a piedi.
Va incidentalmente rilevato che dalle allegazioni delle parti, suffragate attraverso idonea documentazione (v. il verbale dell'udienza del 17/3/2025 nel procedimento penale), è emerso che, da ultimo, la convenuta ha rimesso la querela contro la suocera e che gli animi si sono, pertanto, rasserenati.
Il comportamento della nel corso del giudizio è stato caratterizzato dal CP_1 costante interessamento verso la figlia, manifestato sin dalla prima udienza: nel relativo verbale viene dato atto della sincera commozione della predetta nell'esprimere il desiderio di incontrare nella circostanza ostacolato dal padre, che si è Per_1 ingiustificatamente opposto a che potesse vederla prima di ripartire per Milano, dove vive e lavora, acconsentendo solo dopo l'intervento del suo difensore. L'interessamento e l'affetto nei riguardi della figlia sono stati manifestati dalla CP_1 anche nel prosieguo, come confermato dal fatto che l'ha contattata, pressoché quotidianamente, anche mediante videochiamate, e si è recata con cadenza periodica a San Cataldo per incontrarla e trascorrere del tempo con lei, nonché nella località di mare in cui si trovava in periodo estivo, presso i nonni paterni.
Alla luce degli elementi acquisiti, come sopra esposti, appare evidente la idoneità della all'esercizio della responsabilità genitoriale. CP_1
Le perplessità inizialmente avanzate dal circa il contesto lavorativo e le Pt_1 frequentazioni della moglie a Milano, non sono state ribadite nel prosieguo e, comunque, apparivano generiche e non supportate da idonei elementi.
Neppure, può costituire ostacolo all'affidamento condiviso il fatto, dedotto dalla difesa del ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo, che la madre vive e lavora in una regione d'Italia diversa e lontana da quella di residenza abituale della figlia.
Alla luce di quanto sopra, l'affidamento esclusivo in favore del padre previsto in via temporanea non può essere confermato, dovendosi disporre, nel preminente interesse della minore, l'affidamento condiviso della predetta ad entrambi i genitori, sì da garantirle un equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali, la cui presenza è fondamentale per un sereno ed armonico sviluppo della sua personalità.
Su accordo delle parti, la figlia va collocata in via prevalente presso il padre, con cui ha convissuto dall'epoca della separazione di fatto dei genitori, e che, come rilevato, è apparso idoneo ad occuparsene, con il supporto dei suoi genitori.
Nessuna statuizione va adottata sulla casa familiare (in locazione), in cui, come riferito dal difensore con le note di precisazione delle conclusioni, la minore non abita più da un paio di mesi, essendosi trasferita insieme al padre a Porto Empedocle, a casa dei nonni paterni.
Gli incontri tra la madre e la figlia potranno avvenire liberamente, secondo l'accordo delle parti e nel rispetto delle esigenze della figlia. In caso di disaccordo, il regime di visita sarà quello previsto in dispositivo, determinato tenendo conto della lontananza del luogo in cui vive la madre, ma anche del fatto che non risulta che la predetta abbia ancora reperito a Milano una casa di abitazione, avendo dichiarato di essere ospite di terzi.
A carico della , che ha manifestato la disponibilità in tal senso, deve essere CP_1 posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro
150,00, soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo. Le spese straordinarie, da individuare in base al protocollo d'intesa concluso da questo Tribunale con il COA, saranno a carico del padre.
Il contributo a carico della madre, come sopra determinato, appare conforme alla richiesta delle parti ed equo alla stregua degli elementi acquisiti attraverso le loro dichiarazioni e la documentazione prodotta, da cui emerge quanto segue: il , che Pt_1 lavora alle dipendenze della UPIM, percepisce un reddito da lavoro annuo, al lordo e riferito agli anni 2020, 2021 e 2022, pari a circa euro 22.000,00, non sostiene spese per la casa familiare, è unico beneficiario dell'assegno unico universale per la figlia;
la
, che ha iniziato a lavorare dopo la separazione di fatto dal marito - avendo CP_1 provveduto quest'ultimo al mantenimento della famiglia in costanza di matrimonio - è stata assunta a Milano presso un centro estetico, con una retribuzione mensile attuale non comprovata, che all'inizio, con contratto a tempo parziale, era di circa euro 200,00
e sostiene le spese di viaggio per rientrare in Sicilia dalla figlia.
In considerazione dell'esito della decisione, con parziale fondatezza delle reciproche domande, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite, comprese quelle relative al procedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio a Bangkok Parte_1 Controparte_1
(Thailandia), il 25 gennaio 2018, annotato nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cataldo dell'anno 2018, parte II, serie C, n. 6;
-affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
-attribuisce a la facoltà di incontrare e tenere con sé la figlia Controparte_1 nei tempi e con le modalità concordate tra le parti. In caso di disaccordo, la CP_1 potrà tenere con sé la figlia: per sei giorni al mese, anche consecutivi, dandone preavviso al padre almeno sei giorni prima;
per cinque giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, in modo che la figlia trascorra con la madre, un anno, il giorno di Natale,
l'anno successivo il giorno di Capodanno e così di seguito;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, in modo che la figlia trascorra con la madre, un anno il giorno di
Pasqua, l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, e così di seguito;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, da concordare tra le parti entro il mese di giugno di ciascun anno. La madre dovrà prelevare ed accompagnare personalmente la figlia dal padre e dovrà comunicare a quest'ultimo il luogo di pernottamento con la minore, nel comune di sua residenza abituale o in altro comune della
Sicilia. Inoltre, la madre potrà contattare la figlia al telefono, anche mediante videochiamate, quotidianamente, in orari da concordare tra le parti. In caso di disaccordo, la madre potrà contattare la figlia, nei giorni feriali, in orario compreso tra le 20:00 e le 21:30, nei giorni festivi, ai suddetti orari, o di mattina, dalle ore 10.00 alle 11.00;
-pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma di euro 150,00, quale contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo;
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto