Articolo 3 della Legge 5 giugno 1985, n. 251
Articolo 2
Versione
26 giugno 1985
Art. 3.
Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell'anzianita' relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova.
Il presente articolo ha effetto a partire dai trasferimenti e dai passaggi aventi decorrenza dall'anno scolastico 1985-86.

Entrata in vigore il 26 giugno 1985