TRIB
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/11/2024, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 436/2021 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ciminelli, presso il cui studio in Amendolara (CS), al C.so Umberto I, n. 4, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] allo Ionio (CS), il 10.03.1983 (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mazzia, presso il cui C.F._2
studio in Trebisacce (CS), alla Via A. Cefaly, n. 14, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 19.02.2021, , premesso di aver contratto in Parte_1
Amendolara (Cs) matrimonio concordatario con , in data 20.08.2008 Controparte_1
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno
2008); che dal matrimonio non erano nati figli;
che con Sentenza n. 17/2016 del 12.01.2016, veniva pronunciata dal Tribunale di Castrovillari la separazione tra i coniugi;
che perdurava lo stato di separazione e non vi era riconciliazione né spirituale, né materiale;
pertanto, chiedeva che: “sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio celebrato in data
20.08.2008, alle condizioni già poste e in questa sede reiterate e da intendersi integralmente riportate e trascritte, di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 17/2016 pubblicata il 12.01.2016, passata in giudicato in data 13.07.2016 emessa dal Tribunale di
Castrovillari”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, non opponendosi, tuttavia, alla domanda di divorzio. In particolare - premettendo che, con la Sentenza con cui era stata disposta la separazione, il
Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulle domande di assegnazione della casa coniugale e del relativo mobilio ed aveva rigettato le domande di assegno di mantenimento proposte dalle parti - precisava di versare in uno stato di difficoltà economica, non avendo negli anni trovato una stabile occupazione professionale, pur essendosi adoperata a reperire un impiego (ad esempio, aveva partecipato ad un tirocinio formativo presso un'agenzia immobiliare, cui però non aveva fatto seguito alcuna assunzione).
Dichiarava di percepire il reddito di cittadinanza per euro 500,00, ma di avere comunque un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat a differenza del ricorrente che, in mobilità, svolgeva la propria attività lavorativa presso il Comune di Amendolara, percependo un reddito del tutto differente rispetto a quello di cui ai CUD prodotti e depositati durante il giudizio di separazione.
Chiedeva, dunque, all'adito Tribunale di: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, celebrato in data 20/08/2008; 2) Porre a carico del Sig. , Parte_1
stante la chiara ed evidente disparità dei redditi tra i due ex coniugi, a titolo di assegno di divorzio, un assegno mensile dell'importo di euro 500,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente
pagina 2 di 7 secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
3) Condannare, infine, il Sig. alla refusione delle spese e degli Parte_1 onorari di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex Art. 93 c.p.c.”.
In seguito a tale udienza presidenziale, con ordinanza del 20.10.2021, pubblicata in pari data, il Presidente del Tribunale confermava le disposizioni economiche adottate in sede di separazione giudiziale, disponendo altresì per il prosieguo del giudizio.
Il giudizio proseguiva nel merito innanzi al G.I.
All'udienza del 03.10.2024, previa audizione delle parti presenti personalmente, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sul merito – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti è fondata e merita accoglimento, attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, poiché non v'è dubbio che sia venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che sia decorso il tempo prescritto dalla legge.
In particolare, risulta provato il titolo addotto a fondamento della stessa, vale a dire la separazione personale. Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, poiché, per come prescritto dalla citata norma, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno – computato fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (19.02.2021) – dalla data del 12.06.2013 dell'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Castrovillari nel corso del giudizio per la separazione personale (R.G. 2500/2009).
Inoltre, può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi del già citato art. 3 della legge n. 898/70.
2.1. Statuizioni accessorie
Il thema decidendum della presente pronuncia – oltre alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti - si incentra esclusivamente su questioni economiche e, in particolare, sulla previsione e determinazione dell'assegno divorzile in favore di . Controparte_1
Ebbene, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente non merita accoglimento.
pagina 3 di 7 In punto di diritto va osservato che l'art. 5, comma 6 L. n. 898/1970 prevede che con la sentenza di divorzio il giudice può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non possieda mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Il giudice dovrà in tal caso procedere tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “l'assegno divorzile, appurata la sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa, deve essere determinato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 21.06.2019, n.
16796). Ed ancora “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo - compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare” (v.
Cass. Civ., SS.UU., 11.07.2018, n. 18287).
Sempre in punto di diritto va evidenziato che, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi o della possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per aver dato, su accordo delle parti, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
05.03.2019, n. 6386; Cass. Civ., Sez. I, 28.02.2020, n. 5603).
Si osserva, inoltre, che in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge. Il giudice deve, altresì, constatare la sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente.
pagina 4 di 7 La Cassazione ha, altresì, evidenziato che il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur deve verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfi le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari
(tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ., Sez. I, 10.05.2017, n. 11504).
Orbene, applicando gli esposti principi al caso de quo, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, avuto riguardo, alla breve durata del matrimonio - poiché lo stesso è stato celebrato il 20.08.2008 e la separazione è stata avviata già il 22.12.2009, con il deposito del ricorso da parte di
[...]
, e pronunciata nel 2016 con la sentenza n. 17/2016, rapportata alla giovane età che Pt_1 la resistente aveva all'epoca della separazione (41 anni).
A ciò deve aggiungersi che, confrontando la situazione economico-patrimoniale delle parti, non emerge una consistente disparità economica. Invero, anche volendo considerare solo i redditi più recenti in base agli atti depositati, dalla certificazione unica 2024, relativa all'anno
2023, emerge che ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro Parte_1
8.400,00. Ad ulteriore conferma vi sono in atti attestazioni del Comune di Amendolara, dove il ricorrente svolge il tirocinio quale ex percettore di mobilità (lavoro peraltro precario ed a termine), dalle quali si evince che lo stesso percepisce la somma di euro 700,00 mensili.
L'Isee della Mitidieri per l'anno 2023, invece, riporta la somma di euro 4.756,00. Si tratta, all'evidenza, di uno squilibrio economico che può qualificarsi di modesta entità e che non giustifica l'attribuzione di un assegno divorzile in favore della resistente. Ciò soprattutto ove si consideri che, per come risulta in atti, deve attualmente provvedere anche al Parte_1
mantenimento di una figlia minore, , nata da altra relazione in data 26.01.2022. Persona_1
Va, inoltre, considerato come non risulti in atti che la si sia, negli anni, concretamente CP_1
attivata per reperire un'occupazione in seguito alla separazione, avendo la stessa semplicemente dedotto di aver frequentato un corso per operatori socio-sanitari (OSS) nel pagina 5 di 7 2021 e nel 2022 e di aver svolto un tirocinio formativo nel 2019 nel settore della mediazione e dei servizi immobiliari.
Tuttavia, dal 2022 ad oggi non dimostra di aver tentato in qualche modo di inserirsi nel mondo del lavoro, sfruttando tale professionalità acquisita che certamente è manifestazione di una maggiore capacità lavorativa.
Sul punto, invero, il Tribunale ritiene di dare corso al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “…se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 13.02.2020, n. 3661).
Indimostrato risulta, altresì, il grave stato di difficoltà economica in cui verserebbe la CP_1
la quale esplicitamente ammette che per un periodo ha percepito anche il reddito di cittadinanza e vive in un immobile di proprietà dei genitori.
In ultimo, alcun cenno viene fatto dalla resistente circa eventuali aspettative professionali sacrificate nel corso del matrimonio, né viene descritto e provato un decisivo contributo fornito della stessa alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
Alla luce delle esposte considerazioni va dunque rigettata la domanda di previsione di un assegno divorzile.
2. Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari– Sezione Civile - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20.08.2008 tra
[...]
e e trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Pt_1 Controparte_1
Amendolara al n. 9, parte II, serie A;
- RIGETTA la domanda di previsione di un assegno divorzile in favore di;
Controparte_1
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari il 21.11.24.
pagina 6 di 7 Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magarò
La presente Sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott.ssa Italia Gabriele.
pagina 7 di 7