Art. 15. Passaggi a carriere superiori
Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'art. 3, lettera A), punto 2) i quali siano ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacita' a svolgere le attribuzioni della carriera direttiva, sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di vice ispettore amministrativo.
Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di capo tecnico di 2ª classe, in possesso di uno dei diplomi indicati all'art. 3, lettera B), punto 2), lettere a) e b), i quali siano ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacita' a svolgere le attribuzioni della carriera di concetto - ruolo del personale tecnico - sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di perito.
Coloro che rivestono la qualifica di capo tecnico di seconda classe debbono aver compiuto in essa, alla data del decreto che indice il concorso, una anzianita' di almeno tre anni.
Agli impiegati di cui ai commi precedenti, non puo' essere, in ogni caso, conferito piu' di un terzo dei posti per i quali e' indetto il concorso.
La frazione di posto superiore alla meta' si considera posto intero.
L'eventuale idoneita' conseguita non e' produttiva di alcun effetto.
Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'art. 3, lettera A), punto 2) i quali siano ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacita' a svolgere le attribuzioni della carriera direttiva, sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di vice ispettore amministrativo.
Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di capo tecnico di 2ª classe, in possesso di uno dei diplomi indicati all'art. 3, lettera B), punto 2), lettere a) e b), i quali siano ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacita' a svolgere le attribuzioni della carriera di concetto - ruolo del personale tecnico - sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di perito.
Coloro che rivestono la qualifica di capo tecnico di seconda classe debbono aver compiuto in essa, alla data del decreto che indice il concorso, una anzianita' di almeno tre anni.
Agli impiegati di cui ai commi precedenti, non puo' essere, in ogni caso, conferito piu' di un terzo dei posti per i quali e' indetto il concorso.
La frazione di posto superiore alla meta' si considera posto intero.
L'eventuale idoneita' conseguita non e' produttiva di alcun effetto.