Articolo 904 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 905Articolo 907
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 904. Elezioni in cariche amministrative 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 903, l'aspettativa per le cariche elettive amministrative e' disposta, a domanda, ai sensi ((dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156)) .
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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